1 / 8

Introduzione alla Parte Speciale del C.P.

Introduzione alla Parte Speciale del C.P. . La Parte Speciale come «unico vero e proprio diritto penale». . Parte Speciale : è il settore del diritto penale che contiene le definizioni delle singole fattispecie criminose e le sanzioni da comminarsi. Libri II e III del C.P. .

malina
Download Presentation

Introduzione alla Parte Speciale del C.P.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Introduzione alla Parte Speciale del C.P.

  2. La Parte Speciale come «unico vero e proprio diritto penale». Parte Speciale: è il settore del diritto penale che contiene le definizioni delle singole fattispecie criminose e le sanzioni da comminarsi. Libri II e III del C.P. Parte Generale: è il settore del diritto penale che contiene le regole ed i principi da applicarsi in via generale alle fattispecie di parte speciale. Libro I del C.P. - Funzione di disciplina: integra le norme incriminatrici di parte speciale, partecipando alla funzione prescrittiva delle stesse. - Riduce le incertezze interpretative della parte speciale. - Attualizza il diritto penale e la stessa parte generale ; i più antichi codici contenevano solo una parte speciale. - Luogo delle scelte di politica criminale: norme di cultura di una collettività in un determinato momento storico. Principio di stretta legalità

  3. Parte speciale e parte generale. Astrazione di istituti di parte speciale: es. cause di giustificazione. Relatività della distinzione Tipizzazione di istituti di parte generale: es. ricettazione. Norme di parte speciale nella parte generale: norme a valenza incriminatrice. Es: art. 40, c. 2; art. 56, art. 110, artt. 82 e 83 c.p. • Norme di parte generale nella parte speciale: • Disposizioni circostanziali; • Disposizioni derogatorie; • Speciali casi di non punibilità; • Disposizioni definitorie Norme equiparatorie Norme interpretative Duplice natura RAPPORTO DI INTERAZIONE

  4. Parte speciale e bene giuridico. Reato è illecito di modalità di lesione Disvalore di azione Modalità Disvalore di evento Lesione Tutela di interessi meritevoli: beni giuridici, oggetto giuridico del reato. Bene giuridico di categoria Criterio di classificazione dei reati basato sull’oggettività giuridica. Cfr. Relazione al Re del Guardasigilli Rocco Principio di offensività: non è solo sufficiente che il fatto umano sia conforme al fatto di reato previsto dalla norma, è altresì necessario che sia realmente offensivo del bene giuridico protetto dalla norma stessa. REATO IMPOSSIBILE Art. 49 comma 2 C.P.: la punibilità è esclusa se per l’inidoneità dell’azione o l’inesistente dell’oggetto o dell’azione l’evento è impossibile. Se il reato è inidoneo o manchevole di taluni elementi, significa che non è offensivo.

  5. Classificazione dei reati di parte speciale in base al bene giuridico di categoria: - Progressione discendente: al primo posto, bene giuridico di categoria che si ritiene maggiormente degno di tutela. Infatti, Parte Speciale è espressione delle scelte di politica criminale via via operate. - Pubblicizzazione della tutela penale: l’attuazione della tutela penale riguarda primariamente lo Stato, non l’individuo. Carattere autoritario del Codice Rocco. I delitti contro la personalità dello Stato e la cosa pubblica precedono quelli che hanno per oggetto beni individuali. Modello in crisi: necessità di una progressione ascendente della tutela penale in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’illecito penale. Principio personalistico: al primo posto della tutela costituzionale (artt. 2 e 3 Cost. ) è la persona umana .

  6. Parte Speciale e Leggi Complementari. Fenomeno di decodificazione Sovrabbondante produzione normativa rende impossibile il contenimento di tutti gli illeciti nel C.P. Interviene solo sulla parte speciale del C.P. Esistono materie (es. codice della strada) con una propria autonomia: microsistemi di tutela integrata, in cui l’aspetto penale non è autonomo rispetto alle altre forme di tutela. Per tutti i reati delle leggi complementari valgono, salvo eccezioni espresse, i principi della parte generale del C.P. ex art. 16 c.p. Si tratta spesso di materie «farcite» da elementi normativi e talora da norme penali in bianco che debbono essere integrati da normative extrapenali.

  7. Beni giuridici di categoria. In via decrescente : titolo  capo  sezione  articolo La categoria esaurisce la nozione di bene giuridico? Enfatizza dimensione offensiva del reato. Bene giuridico specifico = evento giuridico. - Prima tesi: il singolo articolo può delineare un bene giuridico più specifico ed anche in qualche modo diverso da quello di categoria. Nozione più ampia di bene giuridico, inteso quale interesse tutelato dall’ordinamento. - Seconda tesi: reati diversi, sistemati in diversi articoli, possono condividere stesso bene giuridico. Ai fini interpretativi, le epigrafi dei Titoli, Capi e Sezioni e le Rubriche degli articoli sono vincolanti? Problematica dei reati plurioffensivi. Natura orientativa I beni giuridici rappresentano l’inquadramento politico criminale della fattispecie soggetto al mutamento dei tempi.

  8. Le modalità di lesione: la tipicità. Reato è illecito di modalità di lesione Disvalore di azione Distingue un reato dall’altro se bene giuridico di categoria è lo stesso. Principio di tipicità: le fattispecie criminose devono essere descritte dal legislatore per evitare abusi del potere giudiziario e rispondere all’esigenza di certezza del diritto (conformità del fatto storico al fatto tipico). Espressione del principio di legalità. Il legislatore effettua scelte di politica criminale. Infatti Parte Speciale è il luogo di queste opzioni: norme di cultura di una collettività in un determinato momento storico.

More Related