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Incontro sulle misure di risarcimento per le imprese post sisma Correggio, 17 ottobre 2012

Incontro sulle misure di risarcimento per le imprese post sisma Correggio, 17 ottobre 2012. Inquadramento generale. ORDINANZA RISARCIMENTO DANNI CAPANNONI DANNEGGIATI Fonti di riferimento: L. 122/2012 (conversione D.L. 74/2012)

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Incontro sulle misure di risarcimento per le imprese post sisma Correggio, 17 ottobre 2012

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Presentation Transcript


  1. Incontro sulle misure di risarcimento per le imprese post sisma • Correggio, 17 ottobre 2012

  2. Inquadramento generale ORDINANZA RISARCIMENTO DANNI CAPANNONI DANNEGGIATI Fonti di riferimento: • L. 122/2012 (conversione D.L. 74/2012) • L. 135/2012 (conversione in legge D.L. 95/2012- spending review) • D.L. “taglia costi enti Locali” D.L. 4 ottobre 2012 (art. 11)

  3. Soggetti beneficiari • Imprese industriali, artigianali, di servizi, commerciali, turistiche, agricole, professionali • Ubicati nei Comuni delle Province di BO, MO, FE, RE di cui all’art. 1 c. 122/2012 e art. 67 septies Legge 134/2012 (elenco “allargato” dei Comuni). • Imprese ubicate in altri Comuni in grado di mostrare il nesso di causalità tra il danno subito e gli eventi sismici. • A parte le imprese, i contributi sono concessi ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma, purchè venga confermata la destinazione d’uso dell’immobile ad attività produttiva • Tutti i requisiti si devono possedere al momento della domanda

  4. Condizione per il contributo Gli interventi oggetto di contributo pubblico devono essere finalizzati alla ripresa e piena funzionalità dell’attività produttiva (recupero immobile, beni strumentali, scorte)

  5. Fattispecie oggetto del contributo • A) Riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e ricostruzione di quelli distrutti. Se l’immobile è collocato all’interno di un edificio a destinazione mista esso è oggetto di una diversa linea di finanziamento. E’ previsto un incremento della soglia del 20% della superficie utile ai fini del riconoscimento del contributo. • B) Riparazione e riacquisto dei beni mobili strumentali volti a ristabilire la piena funzionalità per l’attività d’impresa (impianti, macchinari); • C) Ricostruzione delle scorte di magazzino connesse all’attività d’impresa. • D) Delocalizzazione delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva. • E) Danni ai prodotti. • L’accertamento dei danni confrontato e documentato da perizia giurata

  6. Determinazione costi ammissibili (immobili) • Fonte di finanziamento: art. 3 bis L. 135/2012 (conto capitale) • Per ripristino immobili senza crolli con miglioramento sismico il contributo è commisurato alle opere necessarie per raggiungere il 60% della sicurezza sismica previsto per un edificio nuovo. • Gli interventi devono essere successivi al 20 maggio 2012 e completati entro il 31 dicembre 2015. • Spese tecniche: in percentuale decrescente in funzione dell’aumento degli importi dei lavori. • Le varianti in aumento rispetto ai costi indicati restano a carico del beneficiario; per le varianti in diminuzione invece il contributo va riproporzionato. • Beni in leasing: contributo anche a favore del conduttore del bene se previsto dal contratto.

  7. Determinazione costi ammissibili (beni strumentali, scorte) • Beni strumentali, fonte di finanziamento: art 3bis L. 135/2012 (conto capitale). • Scorte e delocalizzazione, fonte di finanziamento: L. 122/2012 (conto capitale + conto interessi). • Per i beni strumentali ci si deve rifare ai beni inventariati nel registro dei beni dell’impresa. • Spese sostenute dopo il 20 maggio 2012 ed entro i termini indicati nel programma di riacquisto/ripristino. • Per le scorte: è prevista una franchigia del 20% ai fini della determinazione del concetto di “gravemente danneggiati” ex art. 3 L. 122/2012. Pertanto il valore riconosciuto ai fini del contributo è = alla differenza fra valore di mercato e di costo del bene meno il 20% e il valore del realizzo dello stesso. • Per le delocalizzazioni temporanee sono ammissibili: • spese acquisto e messa in opera di strutture temporanee • spese per affitto locali • spese per allacciamento utenze

  8. Indennizzi assicurativi • In caso copertura assicurativa: il contributo è pari alla differenza fra i costi complessivi sostenuti ed ammissibili e gli indennizzi assicurativi • Fermo restando il tetto dell’80% di contributo massimo, in linea generale in questo caso si può coprire anche il 100% del costo ammissibile. • In caso di controversia con la compagnia assicuratrice, Il contributo sarà = al 50%, salvo conguaglio

  9. Termini per la presentazione delle domande e procedure di valutazione • Presentazione della domanda dal 29 ottobre 2012 al 15 maggio 2013, via web mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà. • In particolare si dichiara di essere in possesso dei titoli abilitativi edilizi ed urbanistici necessari e delle autorizzazioni ambientali prescritte dalla legge e si allega fra l’altro per gli immobili una relazione descrittiva del progetto di ricostruzione, rafforzamento e miglioramento sismico. • Per le scorte: una relazione del programma di riacquisto. • Per i beni strumentali: una relazione del programma di riacquisto o riparazione. • Delocalizzazione: relazione su progetto e costi di delocalizzazione e progetto di recupero. • Le perizie giurate relative a: beni immobili, mobili strumentali, scorte, delocalizzazioni, devono descrivere con documentazione tecnica e fotografica il dettaglio di costi sostenuti per il ripristino/riacquisto, la quantificazione dei danni subiti ed il nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso.

  10. Termini per la presentazione delle domande e procedure di valutazione • Entro 15 gg dal ricevimento il SII verifica i requisiti di ammissibilità. Si richiedono integrazioni o si rigetta in caso di gravi incompletezze/carenze. • Entro 60 gg dalla ricezione della domanda, il SII valutata l’ammissibilità determina il danno riconosciuto, la spesa ammissibile, il contributo concedibile per ogni singola fattispecie. • Comunicazione al beneficiario del contributo il quale ha 60 gg di tempo da tali comunicazioni per confermare l’attivazione di quanto indicato nella domanda (pena la decadenza della domanda).

  11. Termini per la procedura di ottenimento del contributo • Il contributo relativo agli interventi su immobili e beni strumentali viene erogato direttamente dall’Istituto di credito prescelto. • Tale erogazione può avvenire: per stati di avanzamento lavori; a saldo; in un’unica soluzione qualora già realizzati. • Il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione via web ove attesta la regolare esecuzione dei lavori e produce le fatture. • La banca potrà erogare i contributi dopo aver ricevuto comunicazione dal SII dell’esito favorevole dell’esame della documentazione prodotta. • Il contributo per le scorte e le delocazzazioni viene erogato direttamente dal SII

  12. Entità del contributo concedibile • 80% per immobili. • 80% per mobili strumentali e macchinari. • 50% per scorte (al netto del 20% di franchigia). • 50% per delocalizzazioni. • Per scorte e delocalizzazioni si può aggiungere un contributo in conto interessi con abbattimento tassi grazie a fondi pubblici. • In quest’ultimo caso è prevista una garanzia gratuita pari all’80% assicurata dal Fondo centrale di garanzia (vale solo per le PMI). • Non possono aderire a questa soluzione le imprese cd. in “difficoltà”.

  13. Ulteriori indicazioni • E’ prevista la cumulabilità dei contributi della presente ordinanza con altri concessi per le stesse opere erogati da altre pubbliche amministrazioni se previsto da provvedimenti di queste ultime. • Saranno emanate linee guida per la compilazione delle domande. • Saranno previsti controlli a campione da parte della struttura tecnica del Commissario. • Infine è previsto anche un controllo da parte della Corte dei Conti

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