1 / 30

Congedi parentali parasubordinati

Per aggiungere alla diapositiva il logo della società: Scegliere Immagine dal menu Inserisci Individuare il file con il logo della società Scegliere OK Per ridimensionare il logo:

major
Download Presentation

Congedi parentali parasubordinati

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Per aggiungere alla diapositiva il logo della società: • Scegliere Immagine dal menu Inserisci • Individuare il file con il logo della società • Scegliere OK • Per ridimensionare il logo: • Fare clic su un punto qualsiasi del logo. Attorno all'oggetto verranno visualizzati i quadratini di ridimensionamento. • Per ridimensionare l'oggetto, utilizzare i quadratini. • Per conservare le proporzioni dell'oggetto da ridimensionare, trascinare i quadratini di ridimensionamento tenendo premuto MAIUSC. Congedi parentali parasubordinati Avanti

  2. Maternità e paternità • per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice • per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità • per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore • per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa

  3. Indennità di maternità LE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA VERSANO ALL'INPS, DAL 1° GENNAIO 2006, IL CONTRIBUTO DEL 18,20% COMPRENSIVO DELLO 0,50%, QUOTA UTILIZZATA A FINANZIARE LA MATERNITÀ, GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E LA MALATTIA. TALI LAVORATRICI POSSONO FRUIRE DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ PER LA DURATA DI DUE MESI PRIMA DELLA DATA PRESUNTA DEL PARTO E TRE MESI DOPO LA NASCITA DEL BAMBINO.

  4. Congedo di maternita’ • La lavoratrice madre ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi (astensione obbligatoria): durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione. • Le lavoratrici dipendenti, previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita, prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.

  5. A chi spetta • Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti); • Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane e commercianti), alle libere professioniste e alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (che versino per il 2006 l'aliquota del 18,20%). Queste categorie non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro; • Al padre, lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.).

  6. I requisiti • Per ottenere l'indennità di maternità è necessario che risultino accreditate almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità. • I contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio – salvo iscrizione successiva – dell’anno in cui il compenso è effettivamente corrisposto, indipendentemente dal periodo lavorativo cui si riferisce.

  7. Requisiti (segue) • Nel caso in cui la lavoratrice risulti cancellata dalla Gestione separata, ma sia in possesso del requisito minimo contributivo, ha ugualmente diritto all’indennità di maternità, salvo che abbia diritto ad un diverso e migliore trattamento economico a carico di un’altra gestione pensionistica.

  8. Per ottenere l'indennizzo del congedo di maternità: • Le lavoratrici dipendenti devono presentare la domanda (modello MAT) sia agli uffici dell'Inps (sede competente per residenza) sia al datore di lavoro. • Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, lavoratrici iscritte alla Gestione separata) devono presentare la domanda (modello MAT.AUT), dopo il parto, alla sola sede Inps. • La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, o inviata per posta. I moduli MAT e MAT.AUT sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito Internet dell’Istituto www.inps.it alla sezione “moduli”.

  9. Come averla • L'indennità è corrisposta dall'Inps a domanda dell'interessato corredata dalla certificazione richiesta a seconda della categoria degli iscritti. I lavoratori possono presentare domanda per ricevere l'indennità per i periodi precedenti all'entrata in vigore del decreto. • La disciplina qui illustrata sostituisce quella che è stata inizialmente introdotta e che è stata applicata dal gennaio 1998 ad oggi. • Le vecchie regole non valgono più. Perciò gli uffici Inps sono tenuti a riliquidare le prestazioni già riconosciute applicando l'attuale normativa.

  10. Trattamento economico per i parasubordinati • L'indennità spetta nella misura dell'80% del reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa o derivante da lavoro libero professionale, prodotto nei 12 mesi precedenti l'astensione per maternità. • Per calcolare l'indennità il reddito viene diviso per 365 giornate e sull’importo di una giornata si applica l'80%.

  11. Lavoratrici autonome • Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e esercenti attività commerciali e alle imprenditrici agricole a titolo principale è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto.

  12. E ancora… • Tale indennità viene erogata dall’INPS a seguito di apposita domanda correlata da certificato medico rilasciato da un’azienda sanitaria locale attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, ovvero della interruzione della gravidanza spontanea o volontaria.

  13. Adozioni e Affidamenti • L'indennità spetta anche in caso di adozione o di affidamento preadottivo, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino in famiglia, il quale al momento dell'adozione o dell'affidamento non abbia superato i sei anni di età.

  14. Adozione internazionale • In caso di adozione internazionale l'indennità spetta per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia, anche se il bambino abbia superato i sei anni di età e fino al compimento della maggiore età.

  15. Adozione internazionale (segue) • L'Ente che cura la procedura di adozione certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale delle procedure di conferma della validità dell'adozione e dell'affidamento.

  16. Misura dell’indennità Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole: è corrisposta per i 2 (o 1) mesi antecedenti la data del parto e per i 3 (o 4) mesi successivi una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

  17. Misura dell’indennità Per le lavoratrici autonome, le artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta: • per i 2 (o 1) antecedenti alla data del parto e i 3 mesi (o 4) successivi, una indennità giornaliera pari all’ 80% del salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato.

  18. Per le libere professioniste • Anche per loro è prevista una indennità nei 2 mesi (o 1) antecedenti la data del parto e per i 3 (o 4) mesi successivi la stessa.

  19. Misura della indennità Per le libere professioniste l’indennità viene corrisposta: • in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.

  20. Libere professioniste • In ogni caso l’indennità non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato.

  21. Libere professionistetermini della domanda • L’indennità è corrisposta indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. • La domanda deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.

  22. E ancora… • L’indennità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari.

  23. Lavoratrici autonome • Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale, • ma solo per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l'obbligo di astensione dal lavoro.

  24. Per il padre • Il padre lavoratore iscritto alla gestione separata, in possesso dei requisiti contributivi descritti, ha diritto a un’indennità, solo per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto

  25. Per il padre (segue) o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze: • morte o grave infermità della madre; • abbandono del neonato; • affidamento esclusivo al padre.

  26. Per il padre (segue) • L’indennità di paternità è riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario (vedi paragrafo “Le adozioni e l’indennità di maternità").

  27. Importante • Ai fini dell’esercizio di tale diritto il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro, secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

  28. E ancora… • Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

  29. Trattamento economico e normativo Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, anche nei casi di prolungamento previsti dalla legge. In caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia

  30. Fonte: www.inps.it Fonte:www.nidil.cgil.it fine

More Related