1 / 65

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE Giornata di studio

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE Giornata di studio. Frascati 08 Giugno 2006 Laboratori Nazionali di Frascati La direttiva cantieri e l’attività degli organi ispettivi. I soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche e di quelle a tutela dell'igiene del lavoro. dal 1955 al 1994 .

mabyn
Download Presentation

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE Giornata di studio

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEAREGiornata di studio Frascati 08 Giugno 2006 Laboratori Nazionali di Frascati La direttiva cantieri e l’attività degli organi ispettivi

  2. I soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche e di quelle a tutela dell'igiene del lavoro.dal 1955 al 1994 • 1) DATORI DI LAVORO • 2) DIRIGENTI • 3) PREPOSTI • 4) LAVORATORI • 5) COSTRUTTORI COMMERCIANTI NOLEGGIATORI INSTALLATORI DI IMPIANTI, MACCHINE E APPARECCHIATURE

  3. I soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche e di quelle a tutela dell'igiene del lavoro.dal 1994 al 1996 • 1) DATORI DI LAVORO • 2) DIRIGENTI • 3) PREPOSTI • 4) LAVORATORI • 5) PROGETTISTI DI LUOGHI E/O POSTI DI LAVORO E DI IMPIANTI, MACCHINE E APPARECCHIATURE • 5) COSTRUTTORI COMMERCIANTI NOLEGGIATORI INSTALLATORI DI IMPIANTI, MACCHINE E APPARECCHIATURE

  4. I soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche e di quelle a tutela dell'igiene del lavoro.dal 1996 (per i cantieri temporanei e mobili ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile) • 1) COMMITTENTI • 2) RESPONSABILE DEI LAVORI • 3) COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE • 4) COORDINATORE PER L'ESECUZIONE • 5) DATORI DI LAVORO • 6) DIRIGENTI • 7) PREPOSTI • 8) LAVORATORI • 9) LAVORATORI AUTONOMI • 10) PROGETTISTI DI LUOGHI E/O POSTI DI LAVORO E DI IMPIANTI, MACCHINE E APPARECCHIATURE • 11) COSTRUTTORI COMMERCIANTI NOLEGGIATORI INSTALLATORI DI IMPIANTI, MACCHINE E APPARECCHIATURE

  5. (Appalto - Nozione. art. 1655 c.c.) • L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio , il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

  6. (Imprenditore. art. 2082 c.c.- Libro V - Titolo II - Capo I - Sezione I) • E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

  7. (Contratti d'opera art. 2222 c.c.- Libro V - Titolo III - Capo I) • Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.....

  8. Direttiva Cantieri: campo di applicazione ex art. 1 com. 1 e art. 2 com. 1 lett. a D.Lgs. 494/96 e s.m.i. • Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. • Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I

  9. Dirett. Cantieri: elenco dei lavori edile o di genio civile Tabella I allegata al D.Lgs. 494/96 e s.m.i. • Elenco dei lavori edili o di genio civile 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegnerai civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono inoltre lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori edili o di ingegneria civile.

  10. Direttiva Cantieri: il committente – definizioneex art. 2 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i. • committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. • Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

  11. Direttiva Cantieri: il responsabile dei lavori – definiz.ex art. 2 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i. • responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche.

  12. (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento – art. 8 DPR 554/99)– parte 1/5 – • 1. Il responsabile del procedimento fra l’altro: • a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; • b) ÷ c) …omissis….. • d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; • e) …omissis….. • f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;

  13. (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento – art. 8 DPR 554/99)– parte 2/5 – • g)÷ m) …omissis….. • n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; • o) ÷ t) …omissis….. • u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto; • v) ÷ x) …omissis….. • y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti; • z) …omissis…..

  14. (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento – art. 8 DPR 554/99)– parte 3/5 – • 2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico.

  15. (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento – art. 8 DPR 554/99)– parte 4/5 – • 3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori: • a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge; • b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente; • c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori; • d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione; • e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;

  16. (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento – art. 8 DPR 554/99)– parte 5/5 – • f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza; • g) trasmette la notifica preliminare all’organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. • 4 ÷ 7. …omissis…..

  17. Direttiva Cantieri: committ. e respons. lavori – compitiex art. 3 comma 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.- parte 1 – • Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.3 del decreto legislativo n. 626/1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

  18. Direttiva Cantieri: committ. e respons. lavori – compitiex art. 3 comma 2 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.- parte 2 – • Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, valuta • il piano di sicurezza e di coordinamento; • il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

  19. Direttiva Cantieri: committ. e respons. lavori – compitiex art. 3 comma 3 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.- parte 3 – • Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, in ognuno dei seguenti casi: • nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; • nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II.

  20. Direttiva Cantieri: elenco lavori con rischi particolari ex ALLEGATO II al D.Lgs. 494/96 e s.m.i.- parte 4 – • 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità' superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività' o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. • 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. • 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. • 4. Lavori in prossimità' di linee elettriche in tensione. • 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. • 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. • 7. Lavori subacquei con respiratori. • 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. • 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. • 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

  21. Direttiva Cantieri: committ. e respons. lavori – compitiex art. 3 comma 4 e 4 bis D.Lgs. 494/96 e s.m.i.- parte 5 – • Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10. • 4-bis) La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese.

  22. Direttiva Cantieri: committ. e respons. lavori – compitiex art. 3 commi 5 e 6 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.- parte 6 – • Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art.10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. • Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

  23. Direttiva Cantieri: committ. e respons. lavori – compitiex art. 3 coma 7 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.- parte 7 – • Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art.10, i soggetti designati in attuazione dei commi terzo e quarto (coordinatori della progettazione ed esecuzione dei lavori).

  24. Direttiva Cantieri: committ. e respons. lavori – compitiex art. 3 coma 8 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.- parte 8 – • Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: • verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di Commercio, Industria e Artigianato; • chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAL) e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

  25. Direttiva Cantieri: coordinat. della progettaz. – definiz.ex art. 2 com. 1 e art. 4 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i. • coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei seguenti compiti; a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 comma 1; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n.457.

  26. Direttiva Cantieri: coordinat. della esecuz. – definiz.ex art. 2 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i. • coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.5.

  27. Direttiva Cantieri: coordinat. della esecuz. – compitiex art. 5 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.- parte 1/5 – • Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:a)verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

  28. Direttiva Cantieri: coordinat. della esecuz. – compitiex art. 5 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.- parte 2/5 – • b)verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi i sicurezza;

  29. Direttiva Cantieri: coordinat. della esecuz. – compitiex art. 5 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.- parte 3/5 – • c)organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; • d)verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

  30. Direttiva Cantieri: coordinat. della esecuz. – compitiex art. 5 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.- parte 4/5 • e)segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni dell’art. 7 (obblighi dei lavoratori autonomi), dell’art. 8 (misure generali di tutela) e dell’art. 9 (obblighi del datore di lavoro), e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL territoriale competente e alla DPL.

  31. Direttiva Cantieri: coordinat. della esecuz. – compitiex art. 5 com. 1 e 1 bis D.Lgs. 494/96 e s.m.i.- parte 5/5 • f)sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. • 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis (subentro di altre imprese dopo l’affidamento dei lavori previsto ad una sola impresa), il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

  32. (Sicurezza nei cantieri – art. 127 DPR 554/99 • 1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni. • 2. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori comprendono: a) l’assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa; b) l’adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; c) l’organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; f) l’assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1-bis della Legge.

More Related