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Comunicazioni IVA black-list

Comunicazioni IVA black-list. Voghera, 11 dicembre 2010. Soggetti obbligati. Soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto (art. 1 D.M. 30 marzo 2010)

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Presentation Transcript


  1. Comunicazioni IVA black-list Voghera, 11 dicembre 2010

  2. Soggetti obbligati • Soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto (art. 1 D.M. 30 marzo 2010) • Soggetti non svolgenti in via principale un’attività commerciale (ad esempio enti non commerciali) ma solamente per le attività commerciali poste in essere (CM 53/E/2010/par. 1) • Irrilevanza dell’art. 7-ter, comma 2, lett. b) che attribuisce soggettività passiva ad enti non commerciali ai fini delle regole della territorialità

  3. Soggetti obbligati • Non sono compresi i soggetti che si avvalgono del regime dei c.d. contribuenti minimi, in quanto l’adesione al regime semplificato di cui all’art. 1, commi 96-116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comporta l’esonero dalla registrazione delle fatture emesse, nonché dalla registrazione dei corrispettivi e degli acquisti (CM 53/E/2010/par. 1). • Non sono compresi i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, posto che gli stessi sono esonerati, tra l’altro, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini IVA (CM 53/E/2010/par. 1).

  4. Soggetti obbligati • Sono compresi anche i non residenti (comunitari ovvero extracomunitari) limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguite con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato (CM 53/E/2010/ par. 1.1): identificati direttamente, rappresentanti fiscali o stabili organizzazioni

  5. Operazioni da segnalare: profilo soggettivo • Affinché ricorra l’obbligo di comunicazione, la controparte con la quale il soggetto passivo IVA intrattiene rapporti economici deve essere: • un operatore economico: “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” (certificazione estera o dichiarazione) • avente sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi blacklist: D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 (senza considerare esclusioni)

  6. Operazioni da segnalare: in genere Devono essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle entrate: (i) le cessioni di beni; (ii) le prestazioni di servizi rese; (iii) gli acquisti di beni; (iv) le prestazioni di servizi ricevute.

  7. Operazioni da segnalare: le esportazioni • L’obbligo di segnalazione sussiste anche nel caso in cui l’esportazione dei beni sia preceduta dalla custodia degli stessi presso un “deposito IVA” ai sensi dell’art. 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

  8. Operazioni da segnalare: le importazioni • Anche nel caso in cui l’importazione dei beni sia seguita dall’introduzione degli stessi in un “deposito IVA”. • Problema operativo: ma occorre verificare lo Stato di residenza del soggetto o da dove origina la merce?

  9. Operazioni da segnalare: categorie di operazioni • Sono soggette a segnalazione le operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ad imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda tale ultima categoria di operazioni, si ritiene che l’adempimento interessi le sole operazioni rispetto alle quali risulti carente il requisito territoriale di applicazione del tributo (si veda slide successiva).

  10. Ampliamento operazioni: prima estensione L’articolo 3 del D.M. 5 agosto 2010 estende il predetto obbligo anche alle prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti nello Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi black list o ricevute dai soggetti medesimi. Si tratta delle seguenti operazioni:

  11. Ampliamento operazioni: prima estensione - Prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo IVA nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un territorio extra-UE che, ai sensi degli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972, non assumono rilevanza nel territorio dello Stato. Tali operazioni non rientrano fra quelle che, a norma del successivo art. 21, sesto comma, soggiacciono all’obbligo di fatturazione

  12. Ampliamento operazioni: prima estensione - Prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese black list, prive del requisito della territorialità.

  13. Ampliamento operazioni: seconda estensione Si ritiene che siano soggette all’obbligo di comunicazione anche le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella black list.

  14. Ampliamento operazioni: terza estensione Allo stesso modo, devono ritenersi soggette all’obbligo di comunicazione anche gli scambi di beni ovvero le prestazioni di servizi che il soggetto passivo IVA stabilito in Italia realizza nei confronti della stabile organizzazione di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list, qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato. Considerazioni: elusa dalle estensioni operate dall’art. 3 e non ha molto senso quando la stabile è italiana

  15. Ampliamento operazioni: quarta estensione Rientrano nella fattispecie anche le operazioni poste in essere da stabili organizzazioni “paradisiache” di soggetti residenti che operano nei confronti di società paradisiache.

  16. Limitazione delle comunicazioni L’articolo 2 del D.M. 5 agosto 2010 esclude dall’obbligo di comunicazione “le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972 n. 633.

  17. Momento rilevante ai fini della comunicazione Il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di registrazione – nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie – delle operazioni realizzate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

  18. Momento rilevante ai fini della comunicazione Per le prestazioni di servizi rese non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità il momento rilevante, ai fini della comunicazione, è quello della registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell’operatore economico. Per le importazioni è la bolletta doganale (ma cosa accade in caso di nota di accredito? La si iscrive o no ?)

  19. Elementi da indicare nella comunicazione a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione; b) numero del codice fiscale del soggetto con il quale è intercorsa l’operazione attribuito dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;

  20. Elementi da indicare nella comunicazione c) in caso di controparte persona fisica: ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata; d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;

  21. Elementi da indicare nella comunicazione e) periodo di riferimento della comunicazione; f) per ciascuna controparte: l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;

  22. Elementi da indicare nella comunicazione g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta; h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

  23. Periodicità e termini di presentazione Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 30 marzo 2010, il modello di comunicazione è presentato all’Agenzia delle entrate per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. In particolare, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, il periodo di riferimento è trimestrale.

  24. Sanzioni La fattispecie di omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti è punita con la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2065, elevata al doppio. Inoltre, al fine di garantire il corretto adempimento del richiamato obbligo di comunicazione, l’articolo 1, comma 3, del decreto legge dispone l’inapplicabilità alla fattispecie sanzionatoria sopra richiamata dell’istituto del cumulo giuridico nel caso di concorso di violazioni e di continuazione, previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

  25. Sanzioni Pertanto, in caso di ripetuta violazione dell’obbligo di comunicazione in esame - realizzato indifferentemente nella forma dell’omissione ovvero dell’incompletezza o non veridicità dei dati esposti - ciascuna violazione soggiace alla pena per essa prevista secondo le regole del cumulo materiale, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico alle relative sanzioni.

  26. Sanzioni Tenuto conto del carattere di novità dell’adempimento in esame ed in considerazione delle difficoltà che gli operatori si trovano verosimilmente a gestire per l’individuazione dei dati rilevanti ai fini in esame, è ragionevole ritenere che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati possano incorrere in errori nella compilazione del modello di comunicazione.

  27. Sanzioni Pertanto, sussistendo “obiettive condizioni di incertezza”, in aderenza all’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente – l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:

  28. Sanzioni - al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale; - ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile. Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.

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