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I profili di diritto internazionale e comunitario

I profili di diritto internazionale e comunitario La protezione del patrimonio culturale in ambito internazionale e comunitario. A. Le origini della tutela internazionale. Caratteri di fondo. La tutela dei beni nel diritto internazionale consuetudinario e pattizio di guerra

luana
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I profili di diritto internazionale e comunitario

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Presentation Transcript


  1. I profili di diritto internazionale e comunitario La protezione del patrimonio culturale in ambito internazionale e comunitario.

  2. A Le origini della tutela internazionale Caratteri di fondo • La tutela dei beni nel diritto internazionale • consuetudinario e pattizio di guerra • Consuetudini > violenza bellica liberamente esercitabile > Spoliazioni • Il trattato di Pace di Parigi (10 febbraio 1947) > reintegrazione • patrimoni • Convenzione dell’Aja di diritto bellico (1899) > leggi e costumi della • guerra terrestre (obbligo di salvaguardare e non danneggiare) • La nascita di una disciplina internazionale • appositamente dedicata alla tutela dei beni • culturali nelle vicende belliche • La Convenzione dell’Aja per la protezione dei b.c. • In caso di conflitto armato (15 maggio 1954) • no sottrazione – no danneggiamenti

  3. A L’evoluzione della tutela internazionale Nascita della cooperazione internazionale per la protezione dei beni culturali (UNESCO) • Conferenza gen. UNESCO (Parigi, 14 novembre 1970): • adozione della prima convenzione UNESCO • Misure per impedire la illecita importazione/esportazione e trasferimento dei beni culturali

  4. A La “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” (Parigi, 23 novembre 1972) > legge Caratteri di fondo • I beni culturali come “patrimonio mondiale” • sostegno internazionale ai paesi • “valore universale mondiale” eccezionale • Nuove definizioni: • Patrimonio culturale (“monumenti, complessi, siti”) • Patrimonio naturale (“monumenti naturali”) > formazioni • fisiche, biologiche, geologiche, fisiografiche, habitat, zone naturali delimit. • Modello organizzativo • “Comitato del patrimonio mondiale” (15 stati eletti) • “Fondo del patrimonio mondiale” (Assistenza per beni • inclusi negli elenchi, su domanda) • “Elenco del patrimonio mondiale” (in pericolo)

  5. Convenzione UNIDROIT, 24 giugno 1995Legge 7 giugno 1999, n. 213 • Ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati (complesso di norme di diritto privato che gli Stati contraenti si impegnano a introdurre nei loro ordinamenti a scopo di armonizzazione) • Tratti salienti: 1) irrilevanza della registrazione o classificazione ufficiale del bene; 2) disciplina che riguarda direttamente i privati interessati; 3) si distinguono nettamente i due fenomeni della “restituzione di beni rubati” e del “ritorno di beni illecitamente esportati” (qui semplice integrazione delle discipline nazionali sul controllo delle esportazioni) 4) sulla restituzione dei beni rubati: - si concilia interesse proprietario sottratto con quello dell’acquirente in buona fede (favore al primo) - Acquisto in buona fede: diritto a indennizzo - Efficacia ex nunc prescrizioni (3 anni, relativa; 50 anni, assoluta)

  6. A La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico Firmata a Londra nel 1969 e rivista a La Valletta nel 1992 Protezione del patrimonio archeologico, “elemento essenziale per la conoscenza della storia delle civiltà”. Gli devono delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico e creare delle riserve per conservare le testimonianze delle culture antiche; devono altresì vietare e reprimere gli scavi illeciti

  7. A La tutela del patrimonio culturale in ambito comunitario Trattato di Maastricht 7 febbraio 1992 L’azione della Comunità deve incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e se necessario integrare l’azione di questi ultimi. I beni culturali non devono essere equiparati alle altre merci > deroga al principio di libera circolazione delle merci Art. III – 280 Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa(2004) Commi 1 e 3 > “L’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune”; “L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa”. Comma 4 >“L’Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare promuovere la diversità delle culture”

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