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DIREZIONE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA UFFICIO GOVERNO DELL’ACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE

DIREZIONE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA UFFICIO GOVERNO DELL’ACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE. IL VISTO DI CONFORMITA’ verifica della sua correttezza ed uffici competenti al controllo . Normativa di riferimento. Art. 34 e 35 del D. Lgs. 9/7/1997 n. 241 Art. 39 del D. Lgs. 9/7/1997 n. 241

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Presentation Transcript


  1. DIREZIONE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNAUFFICIO GOVERNO DELL’ACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE IL VISTO DI CONFORMITA’ verifica della sua correttezza ed uffici competenti al controllo

  2. Normativa di riferimento • Art. 34 e 35 del D. Lgs. 9/7/1997 n. 241 • Art. 39 del D. Lgs. 9/7/1997 n. 241 • Art. 2 del D.M. 31/5/1999 n. 164 • Art. 26 del D.M. 31/5/1999 n. 164

  3. Profili generali - CAF dipendenti Il visto di conformità previsto dall’art. 35, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.241/1997 attesta la corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze della relativa documentazione relativamente agli oneri deducibili, degli oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta, alle detrazioni ed ai crediti d’imposta, allo scomputo delle ritenute d’acconto

  4. Profili generali - CAF imprese Il visto di conformità previsto dall’art. 35, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 241/1997, per i redditi di lavoro autonomo o d’impresa, attesta, inoltre: • la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell’IVA • la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione

  5. Asseverazione L’asseverazione attesta : • la corrispondenza tra i dati contabili ed extracontabili rilevanti per gli studi di settore comunicati all’A.F. e quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione • la congruità dei ricavi o compensi dichiarati a quelli determinabili con gli studi di settore o la presenza di cause che ne giustificano lo scostamento • eventuale presenza di cause che giustificano la non coerenza degli indici economici individuati dagli studi di settore

  6. Profili generali Il visto di conformità non comporta a carico del CAF il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente né valutazioni in ordine alla effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono sulla determinazione del reddito e delle imposte dovute (es., spese sostenute per familiari a carico)

  7. Profili generali Il CAF deve verificare la documentazione relativa alle ritenute d’acconto (mod. CUD), quella relativa agli oneri indicati in dichiarazione, gli attestati degli acconti d’imposta effettuati direttamente dal contribuente, la dichiarazione dell’anno precedente in caso di riporto di eccedenze d’imposta

  8. Profili generali • In caso di controlli ex art. 36 ter del DPR n. 600/1973 è informato anche il responsabile fiscale del CAF che ha rilasciato il visto di conformità • Per i controlli effettuati nel corso del 2004 la documentazione è stata richiesta direttamente ai CAF

  9. Profili generali • In caso di rilascio di visto di conformità infedele è prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 258 a 2.582 • E’ una sanzione amministrativa di natura non tributaria • La normativa di riferimento è quella prevista dalla legge 24/11/1981 n. 689 • Non trovano applicazione le norme del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472

  10. Uffici competenti Competenti a verificarela regolarità del rilascio del visto di conformità sono gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate nel corso degli ordinari controlli ex art. 36 terdel DPR n. 600/73 e nel corso dei controlli ordinari

  11. Contestazione della violazione • In caso di rilascio di visto di conformità infedele l’Ufficio deve contestare la violazione commessa al CAF entro 90 giorni (360 se residenti all’estero) dalla data della comunicazione prevista dall’art. 36 ter, comma 4, del DPR n. 600/73 • La contestazione viene effettuata con un apposito verbale (non impugnabile)

  12. Definizione in via breve • A seguito della contestazione è possibile definire la controversia pagando la sanzione in misura ridotta (1/3 del massimo ovvero, se più favorevole, il doppio del minimo edittale) • Il versamento va effettuato con il mod. F23 ed il codice tributo 741T (cod. trib. 806T per le spese di notifica) • Il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione

  13. Uffici competenti • In caso di mancata definizione in via breve l’Ufficio che ha contestato la violazione invia il rapporto alla Direzione Regionale competente per l’irrogazione della sanzione • In Emilia Romagna l’Ufficio competente ad irrogare la sanzione è stato individuato nell’Ufficio Governo dell’accertamento e studi di settore

  14. Uffici competenti • E’ possibile far pervenire all’Ufficio competente ad irrogare la sanzione, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, memorie e scritti difensivi • E’ possibile chiedere di essere ascoltati

  15. Irrogazione della sanzione • Nel caso in cui l’Ufficio ritenga fondata la contestazione emette il provvedimento di irrogazione della sanzione • Qualora invece ritenga di non dar corso al rapporto emette ordinanza motivata di archiviazione, dandone comunicazione all’organo che ha redatto il rapporto

  16. Irrogazione della sanzione • Con il provvedimento di irrogazione l’Ufficio determina la sanzione tenendo conto di quanto disposto dall’art. 11 della legge 689/1981 (gravità della violazione, personalità dell’autore e sue condizioni economiche, ecc.) • Avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione è ammesso il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (cfr. Circ. del 21/3/2002 n. 25/E)

  17. Applicazione della sanzione Il cumulo giuridico è previsto dall’art. 8 della legge n. 689/1981 solo quando : • con un’azione od omissione si viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative • con un’azione od omissione si commettono più violazioni della stessa disposizione

  18. Sanzioni accessorie • In caso di ripetute violazioni ovvero in caso di violazioni di particolare gravità è inibita al CAF la facoltà di rilasciare il visto di conformità • Si considera violazione di particolare gravità il mancato pagamento della sanzione pecuniaria irrogata

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