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ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE. ESPROPRIAZIONE Privazione forzata del diritto di proprietà o di altro diritto reale, fatta per motivi di pubblico e generale interesse. NORME FONDAMENTALI.

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ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE

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Presentation Transcript


  1. ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE

  2. ESPROPRIAZIONE Privazione forzata del diritto di proprietà o di altro diritto reale, fatta per motivi di pubblico e generale interesse

  3. NORME FONDAMENTALI • art. 832 del CC: “II proprietario ha il diritto di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. • art. 834 del CC: “Nessuno può essere privato, in tutto o in parte, dei beni di sua proprietà, se non par causa di pubblico interesse, legalmente dichiarato, e contro il pagamento di una giusta indennità: le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali”.

  4. NORME FONDAMENTALI • art. 42, comma 2°, della Costituzione: “ La proprietà privata è riconosciuta dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei limiti previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”.

  5. SOGGETTI COINVOLTI

  6. CRONOLOGIA DELLE LEGGI IN MATERIA DI ESPROPRIO • Legge n° 2359 del 25 giugno 1865 “legge fondamentale” • Legge n° 2892 del 15 gennaio 1886 “legge di Napoli” • Legge n° 865 del 22 ottobre 1971 “legge casa” • Legge n° 10 del 28 gennaio 1977 “legge Bucalossi” • Legge N° 385 del 29 luglio 1980 “legge tampone” • Legge n° 359 del 8 agosto 1992 “ legge Amato” • D.P.R. n° 327 del 2001, modif. dal D.Lgs. n° 302/2002 “Testo Unico sugli espropri”

  7. LEGGE FONDAMENTALE(n° 2359 del 25/06/1865) E’ la prima legge organica dello Stato unitario in materia espropriativa. • Espropriazione totale (art. 39) • Espropriazione parziale (art. 40) • Occupazione temporanea (art. 64 e seg.)

  8. LEGGE FONDAMENTALE Art. 39 – L’indennità dovuta al proprietario espropriato consiste nel GIUSTO PREZZO che l’immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita (n.d.r.: valore di mercato del bene)

  9. LEGGE FONDAMENTALE Art. 40 – In caso di esproprio parziale del bene, l’indennità consisterà nella differenza tra il valore di mercato che il bene aveva avanti l’espropriazione e il giusto prezzo che il bene avrà dopo l’espropriazione (n.d.r.: valore complemetare)

  10. LEGGE FONDAMENTALE Art. 64 – In caso di occupazione temporanea dei beni, l’indennità sarà commisurata alla diminuzione di reddito che il bene subisce in conseguenza dell’occupazione e di ogni altro danno valutabile

  11. segue dove: Ra= reddito ante occupazione Rp= reddito post occupazione Fp= frutti pendenti e/o anticipazioni colturali perduti Sp= spese di ripristino al termine dell’occupazione Vss= valore del soprassuolo arborato D= ogni altro danno valutabile (svalutazione permanente del fondo, abbattimento recinzioni, distruzione di opere, ecc.) n= durata in anni dell’occupazione (max prevista dalla legge: 2 anni; proroga di ulteriore biennio per casi eccezionali)

  12. LEGGE NAPOLI (legge per il risanamento della città di Napoli) Interessava l’esproprio di fabbricati fatiscenti e fortemente degradati presenti in alcuni rioni di Napoli. I fabbricati fornivano: • Redditi elevati ai proprietari (in locazione) • Scarso valore commerciale (forte degrado)

  13. segue L’applicazione della legge fondamentale avrebbe costretto lo Stato a pagare enormi indennizzi ai proprietari espropriati. La legge mirava a “espropriare di più e pagare di meno”

  14. segue Art. 13 – “… l’indennità è ottenuta dalla semisomma tra il valore venale del bene e il coacervo di 10 annualità di canone purchè abbiano data certa; in alternativa al canone di affitto, si adotterà l’imponibile ai fini delle entrate (ndr: la rendita del fabbricato) ”

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  16. ULTERIORI APPLICAZIONI DELLA “LEGGE NAPOLI” • Legge ferroviaria • Legge per la costruzione di strade e autostrade • Legge per la costruzione degli aeroporti • ecc.

  17. LEGGE n° 865/71 (legge per la casa) • Stravolge i precedenti sistemi indennitari (legge Fondamentale e legge di Napoli) • introduzione del VAM (Valore Agricolo Medio); • suddivisione del territorio provinciale il Regioni Agrarie[1] • definizione di un’autonoma indennità anche al coltivatore non proprietario (fittavolo, colono, ecc.); • suddivisione del territorio comunale in: • aree esterne al perimetro urbanistico (agricole) • aree interne al perimetro urbanistico (edificabili) • determinazione dei coefficienti moltiplicatori del VAM della coltura più redditizia, per le aree edificabili; • stabilisce 2 tipi di indennità: • provvisoria: definita dall’espropriante ed offerta all’espropriando; • definitiva ( in caso di rifiuto della provvisoria) stabilita dall’UTE (Ufficio Tecnico Erariale, ovvero: CATASTO). Il calcolo avveniva con gli stessi parametri a disposizione dell’espropriante. • il proprietario del fondo può concordare con l’espropriante la cessione volontaria dell’area, ottenendo un’indennità aggiuntiva per cessione volontaria. Se si tratta di proprietario diretto coltivatore, l’indennità base viene aumentata di 1,5 volte; • in caso di cessione volontaria da parte di un proprietario non coltivatore, l’indennità base viene aumentata del 30%; • durata dell’occupazione temporanea: 4 anni (salvo proroghe di legge). La Legge Fondamentale prevedeva l’occupazione in 2 anni, salvo eventuale proroga di ulteriori 2 anni. • Indennità per occupazione temporanea: • per ogni anno intero: 1/20 dell’indennità annua di esproprio • per ogni mese o frazione di mese: 1/20 dell’indennità annua di occupazione. • [1] Regione Agraria: parte del territorio provinciale avente omogeneità dal punto di vista socio-economico, demografico e morfologico. Può comprendere anche più Comuni della provincia.

  18. Legge 28 gennaio 1977 n° 10 ( c.d. “legge Bucalossi”) • Titolo della legge: Norme per l’edificabilità dei suoli. • Integra e modifica in parte la legge 865/71: • a) aumento dei coefficienti moltiplicatori del VAM della coltura più redditizia, per le aree edificabili; • b) triplicazione del VAM per il proprietario diretto coltivatore, in caso di cessione volontaria; • c) aumento al 50% dell’indennità base per il proprietario non diretto coltivatore, in caso di cessione volontaria; • d) istituzione della CPE (Commissione Provinciale per gli Espropri) alla quale è demandato il compito, in caso di rifiuto dell’indennità provvisoria, di rideterminare l’indennità di esproprio (indennità definitiva), sulla base del VALORE AGRICOLO del fondo (cioè valore di mercato agricolo), ANCHE IN RELAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’AZIENDA AGRICOLA. Questo fatto è di estrema importanza specie nel caso in cui l’espropriazione sia parziale. • e) aumento della durata dell’occupazione temporanea: 5 anni (salvo proroghe di legge). • f) aumento a 1/12 dell’indennità di occupazione (con le stesse modalità previste dalla L. 865/71).

  19. SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA’ (n° 5 del 28 gennaio 1980) Con la sentenza n° 5/1980, la Corte Costituzionale ha dichiarato INCOSTITUZIONALI gli articoli della “legge casa” (e di conseguenza della “legge Bucalossi” che li modificava e integrava) che prevedevano il ricorso al VAM per le aree edificabili, non considerando “un serio ristoro” l’indennità così definita.

  20. LEGGE 385/80 (legge tampone) Si è aperto un vuoto legislativo che la legge 385/80 (legge tampone) ha cercato di colmare. La legge prevedeva che le indennità, calcolate con le norme dichiarate incostituzionali dalla Corte, avessero valore di “acconto” sulle indennità definitive da calcolarsi con nuove norme che il Governo s’impegnava a varare nell’arco di 1 anno.

  21. segue La legge 385/80 è stata colpita da sentenza di incostituzionalità! (sentenza n° 223 del 15 luglio 1983) Successive sentenze della Corte Cost. e Circolari operative del Min. LL.PP. hanno chiarito che: “…per le aree agricole risultano applicabili le norme previste dalla legge 865/71 e succ. mod. e integr. (applicazione del v.am.) mentre per le aree edificabili devono essere applicate le norme previste dalla legge fondamentale sugli espropri” (valore venale).

  22. LEGGE 359/1992 ( legge Amato) La legge fa riferimento a “Norme per il risanamento delle finanze pubbliche locali”. E’ la legge istitutiva dell’I.C.I. Il legislatore ha previsto (in extremis)l’introduzione dell’art. 5 bis attraverso il quale detta nuove regole per il calcolo dell’indennità di esproprio per le AREE EDIFICABILI, reintroducendo i presupposti della legge di Napoli.

  23. L’art. 5 bis “In caso di esproprio di aree edificabili, l’indennità è commisurata alla media tra il valore di mercato dell’area e 10 redditi dominicali rivalutati. L’importo così determinato è ridotto del 40%. Tale riduzione non si applica in caso di cessione volontaria dell’area da parte del proprietario espropriato”

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  25. SCHEMATIZZAZIONE DELLA DEFINIZIONE DELLE INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE IN BASE AL TESTO UNICO (DPR n° 327/2001, modif. D.Lgs. n° 302/2002) [1] L’Imprenditore Agricolo a titolo principale è stato sostituito (art. 5 Reg. CE n° 1257/1999) dall’Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.). L’I.A.P. è definito come “colui che, in possesso di conoscenze tecniche e professionali adeguate, dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricavi dalle medesime attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”. [2] V.A.M. – Valore Agricolo Medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato sull’area oggetto di espropriazione.

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