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MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA. Avv. Stefano ARDAGNA. ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’.

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MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

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Presentation Transcript


  1. MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA Avv. Stefano ARDAGNA

  2. ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ • Tutte le forme di cattiva cura fisica e affettiva, di abusi sessuali, di trascuratezza o di trattamento trascurante, di sfruttamento commerciale o altre che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, la sua sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, di fiducia o di potere.

  3. IV SEMINARIO CRIMINOLOGICOCONSIGLIO D’EUROPA • Atti e carenze che turbano i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi.

  4. ……MA C’E’ DI PIU’ • ..\Documents\I bam bini che assistono ad un atto di violenza lo subiscono_(720p).mp4

  5. VIOLENZA ASSISTITA IN AMBITO FAMILIARE • Fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minori. Si includono le violenze messe in atto da minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia, e gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni degli animali domestici. Il bambino può fare esperienza di tali attività direttamente (quando avvengono nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore ne è a conoscenza) e/o percependone gli effetti. • CISMAI • (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’infanzia)

  6. ISTAT • 6 milioni 743 mila • Violenza fisica, sessuale, psicologica o di stalking • 2 milioni 938 mila • Violenza dal partner o marito • 690.000 • Avevano figli al momento della violenza e il 62% figli testimoni di uno o più episodi

  7. 93% dei casi di violenza domestica • NON SONO STATI DENUNCIATI!!!

  8. BAMBINI MALTRATTATI SOTTOSEGNALATI • SCARSA CONSAPEVOLEZZA DEI SEGNI DI MALTR. • DISINFORMAZIONE SULLE MODALITA’ DI SEGNALAZIONE • PERCEZIONE CHE LA SEGNALAZIONE PORTI PU’ DANNI CHE BENEFICI

  9. LA DENUNCIA DI UN REATO PROCEDIBILE D’UFFICIO • ATTO OBBLIGATORIO • CARABINIERI QUESTURA AUTORITA’ GIUDIZ.

  10. REATI IN DANNO AI MINORI PIU’ DIFFUSI • ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE • MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA • LESIONI PERSONALI CON PROGNOSI SUP. 20 GIORNI • ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI

  11. L’insegnante assolve al proprio obbligo di denuncia Segnalazione scritta e senza ritardo DIRIGENTE SCOLASTICO

  12. ART. 331 C.P.P. • OBBLIGO DI DENUNCIA PER I REATI PROCEDIBILI D’UFFICIO • DA PARTE DI UN PUBBLICO UFFICIALE O DELL’INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO • Il dirigente e l’insegnante proprio per la loro qualifica di pubblico ufficiale hanno l’obbligo di denuncia

  13. STATO DI SOFFERENZA MANCANZA DI CURE SEGNALAZIONE SERVIZI SOCIALIPROCURA T.M. INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

  14. ZONE GRIGIE • MANCANZA DI CURE • POVERTA’ DEI GENITORI • SOFFERENZA DEI BAMBINI • Problematica familiare o vero e proprio reato magari procedibile d’ufficio??????

  15. Consultazione informale • SERVIZIO SOCIALE • FORZE DELL’ORDINE

  16. CHI FA UNA SEGNALAZIONE/ DENUNCIA: • NON DEVE AVERE LA PROVA CERTA DEL REATO O DEL PREGIUDIZIO; • NON DEVE FARE DELLE INDAGINI (che spettano alla polizia giudiziaria) • NON DEVE PREOCCUPARSI DELL’ACCERTAMENTO DEL REATO; • NON SARA’ MAI SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PER CALUNNIA (reato che prevede la consapevolezza dell’innocenza della persona accusata)

  17. PRIVACY • LEGGE 31.12.1996 N. 675 • SE IL DIRITTO CHE DEVE ESSERE GARANTITO CONSISTE NELLA TUTELA IN SEDE GIUDIZIARIA DELLA PERSONA MINORE LA TRASMISSIONE DEI DATI, SIA COMUNI SIA SENSIBILI, RELATIVI AL MINORE STESSO E ALLA SUA FAMIGLIA, NON INCONTRA IL LIMITE DELL’OBBLIGO DELL’INFORMAZIONE E DEL CONSENSO • (Art. 10 comma IV, art. 12 lett. H, art. 20 lett. G)

  18. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI • Organo propulsore di iniziativa, di indagine e di raccordo con i servizi. • Collettore di tutte le segnalazioni di abuso e di maltrattamento; • TUTTI POSSONO SEGNALARE ALLA PROCURA

  19. Art. 1 L. 216 del 19.07.1991 • Attribuisce questo potere generale di segnalazione ai fini del collocamento dei minori abusati fuori dalle loro famiglie a • Servizi sociali • Enti locali • Istituzioni scolastiche • Autorità di pubblica sicurezza

  20. ART. 403 C.C. • Quando il minore è MORALMENTE o MATERIALMENTE abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

  21. Grazie dell’attenzione

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