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LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO PROFILI ESSENZIALI

LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO PROFILI ESSENZIALI DELLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 6/2003. 1. Piano di lavoro della giornata. Società di persone: costituzione, amministrazione e rappresentanza, responsabilità ‏ dei soci

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LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO PROFILI ESSENZIALI

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  1. LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO PROFILI ESSENZIALI DELLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 6/2003 1

  2. Piano di lavoro della giornata • Società di persone: costituzione, amministrazione e rappresentanza, responsabilità‏ dei soci • Società di capitali: costituzione, struttura finanziaria, amministrazione e rappresentanza, responsabilità (e solidità patrimoniale)‏ • Scioglimento delle società di capitali - Operazioni straordinarie – gruppi di società (cenni con riferimento alla posizione dei creditori)‏

  3. Tipi sociali non coinvolti dalla riforma • Società semplice • Società in nome collettivo • Società in accomandita semplice La disciplina relativa alle sopra citate tipologie societarie è rimasta immutata (salvo il 2500 ter in tema di trasformazione, che deroga all’ordinario regime dell’unanimità – 2252).

  4. Due o più soggetti conferiscono beni o servizi esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili Contratto di società – art.2247 c.c.

  5. Società di persone: caratteristiche generali • autonomia patrimoniale imperfetta I soci sono, in via sussidiaria (il beneficio d'escussione opera diversamente, a seconda del tipo sociale), illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società, salvo alcune eccezioni stabilite: • dalla legge: socio accomandante di una società in accomandita semplice; • dai soci stessi (possibilità prevista unicamente nella disciplina delle società semplici), per mezzo di un patto portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, ex art.2267 c.c.; • soggettività giuridica (non personalità giuridica)‏ le società di persone costituiscono un soggetto distinto dai soci, titolare di propri rapporti giuridici e di un proprio patrimonio ma senza personalità giuridica.

  6. Società di persone: caratteristiche generali Commercialità dell’attività esercitata e influenza sulla scelta del tipo: - la società semplice non può esercitare attività commerciali (art. 2249 c.c.) - gli altri tipi sociali sono raggruppati sotto la denominazione di società commerciali possono svolgere anche un'attività non commerciale: in questo caso, non si applica lo statuto dell'imprenditore commerciale (in particolare, la soggezione alle procedure concorsuali – vedi chiaramente l’art. 2308).

  7. Come premesso, questa tipologia societaria non può, ai sensi del comma 2 art.2249 avere ad oggetto attività commerciali; le attività ipotizzabili quali suo oggetto sono: Attività agricola: attività d’elezione della s.s., anche se il concreto ambito d’utilizzazione è molto limitato (ma la relativa disciplina rileva perché è applicabile alle società irregolari aventi oggetto commerciale e rappresenta la disciplina base delle società di persone)‏ Altre attività in presenza di specifiche disposizioni di legge (es. soc. revisione). COSTITUZIONE è improntata alla massima semplicità formale: il contratto sociale non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti Pubblicità: iscrizione in una sezione speciale del R.I. (in concreto il contratto assumerà la forma necessaria per procedere a tale iscrizione)‏ Società semplice - Costituzione

  8. Amministrazione e gestione sono previstidue tipi diversi d’amministrazione: Amministrazione congiuntiva (art. 2258) l’amministrazione spetta congiuntamente a tutti i soci; le operazioni devono ricevere il consenso unanime (o maggioritario se così prevede il contratto sociale). Amministrazione disgiuntiva (art. 2257) è il sistema prescelto dal legislatore. Il sistema s’instaura: sia in assenza di pattuizioni scritte con le quali si adotta un’amministrazione congiuntiva, sia nelle società di fatto dove non esistono riscontri documentali sui quali inserire le deroghe. Ciascun socio è legittimato ad intraprendere da solo le operazioni utili all’interesse delle società, senza informare preventivamente gli altri soci, e di portarle a termine, a meno che il compimento dell’operazione non venga paralizzato dal preventivo esercizio del diritto d’opposizione. La decisione sull’opposizione è presa dalla maggioranza dei soci, determinata in base alla partecipazione agli utili (perché la decisione influisce sulla misura degli utili; anche per non sacrificare la posizione del socio d’opera)‏ Società semplice - Amministrazione

  9. La funzione amministrativa va distinta da quella di rappresentanza; l’amministrazione ha ad oggetto la direzione degli affari sociali nell’ambito della competenza risultante dalla legge o dal contratto la rappresentanza attiene alla legittimazione sostanziale e processuale a spendere il nome della società nei confronti dei terzi Società semplice – Rappresentanza • La rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. • Modificazioni ed estinzione del potere rappresentativo opponibili secondo la regola posta dall’art. 1396, ovvero se portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (mezzo idoneo è l’iscrizione nel R.I.)‏

  10. Società semplice – Responsabilità soci In base all’art. 2267: i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale (che costituisce garanzia per i creditori sociali e subisce solo limitatamente le azioni dei creditori particolari del socio); per le obbligazioni sociali rispondono solidalmente ed illimitatamente i sociche hanno agito in nome e per conto della società e salvo patto contrariogli altri soci (a condizione di averne reso edotti i terzi con mezzi idonei). i creditori possono agire anche sul patrimonio dei singoli soci, senza la preventiva escussione del patrimonio sociale; il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando al creditore beni societari sui quali soddisfarsi agevolmente (art. 2268)‏

  11. Società semplice – Responsabilità soci Responsabilità dei soci nei confronti dei creditori particolari Dall’art. 2270, che tutela il creditore particolare del socio nei confronti del suo debitore, e l’art. 2271, che vieta la compensazione del debito che il terzo ha verso la società con il credito che egli ha verso il socio, si evince l’autonomia del patrimonio sociale, vincolato all’esercizio dell’impresa sociale e sensibile solo alle pretese dei creditori sociali.L’art. 2270 concede tre possibilità ai creditori particolari: • far valere i propri diritti sugli utili spettanti al debitore (atti conservativi sequestro, ed esecutivi esproprio) • compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione spettante al socio • ottenere la liquidazione della quota se gli altri beni del socio sono insufficienti a soddisfare i crediti a queste condizioni: • il creditore deve provare che gli altri beni sono insufficienti • non potrà pretendere beni sociali o agire contro di essi, potrà solo ottenere una somma in denaro.

  12. Società in nome collettivo La disciplina della S.n.c., che è il tipo di società di persone più diffuso in quanto permette l’esercizio d’ogni tipo d’attività, è contenuta negli artt. 2291 - 2312 (comunque rinvio dell’art. 2293 – norme applicabili – : la s.n.c. è regolata dalle norme di questo capo e del precedente sulla società semplice). Differenze fra S.n.c. e società semplice • presenza di una norma che indica il contenuto dell’atto costitutivo (art. 2295) • inesistenza limiti relativi alla scelta dell’oggetto sociale • inefficacia esterna di patti limitativi della responsabilità dei soci • un più accentuato livello di autonomia patrimoniale ed una regolamentazione parzialmente diversa dei rapporti della società con i terzi. • esistenza di norme riguardanti il capitale sociale (artt. 2303, limiti alla distribuzione degli utili, 2306, riduzione del capitale).

  13. Società in nome collettivo - I rapporti della società con i terzi La rappresentanza della società (art. 2298): • Limite al potere degli amministratori è costituito dall’oggetto sociale • È possibile determinare pattiziamente il contenuto dei poteri di rappresentanza. Vi possono essere limitazioni risultanti da atto costitutivo o da procura; le limitazioni iscritte sono opponibili ai terzi. La responsabilità per le obbligazioni sociali maggiore grado d’autonomia patrimoniale rispetto alla società semplice: - art. 2304 i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale (la procedibilità dell’azione contro il patrimonio dei singoli soci presuppone la dimostrazione dell’incapienza del patrimonio sociale). - art. 2305 il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio suo debitore, se gli altri beni non sono sufficienti,finchè dura la società.

  14. Società in nome collettivo irregolare • È irregolare la società in nome collettivo non iscritta nel R.I. La mancanza dell’adempimento può dipendere: • dalla mancanza dell’atto scritto • pur esistendo l’atto scritto gli amministratori (o, in caso di atto pubblico, il notaio) non hanno provveduto a deposito ed iscrizione dello stesso presso il R.I. L’art. 2297 prescrive: • la disciplina dei rapporti interni è la stessa della società collettiva regolare • per i rapporti esterni si applica la disciplina della società semplice che prescinde da un sistema di pubblicità legale (inapplicabili gli artt. 2304 e 2305). • Eccezioni: resta ferma la responsabilità illimitata e solidale dei soci nei confronti dei terzi (art. 2297) (non consentita la limitazione pattizia della responsabilità - art. 2267 c1); la rappresentanza sociale spetta a tutti i soci che agiscono per la società (limitazioni o esclusioni della rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se si prova che ne erano a conoscenza – applicazione della regola generale di cui al 2193).

  15. Società in accomandita semplice • La società in accomandita semplice è regolata dagli articoli 2313 ss. (e dalla disciplina della s.n.c. in quanto compatibile). • La s.a.s. è caratterizzata dalla coesistenza di due categorie di soci: • Soci accomandatari sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali ed hanno il potere di amministrare la società; non sono necessariamente amministratori (a differenza che nella s.a.p.a.) – ma amministratore può essere solo un accomandatario – ; i loro poteri nei confronti dei terzi sono regolati dalla disciplina della s.n.c. • Soci accomandanti sono responsabili solo nei limiti del capitale versato; sono esclusi dall’amministrazione, pur avendo poteri di controllo sulla gestione

  16. Società in accomandita semplice - accomandanti • A carico degli accomandanti la legge impone due divieti: - amministrare comporta la perdita della responsabilità limitata per tutte le obbligazioni sociali (con conseguente fallibilità) e la possibilità d’esclusione dalla società. Gli atti compiuti dall’accomandante ingeritosi nel potere d’amm.ne comporteranno la sola responsabilità di questo verso i terzi e, salvo ratifica, non vincoleranno la società. - far comparire il proprio nome nella ragione sociale: la violazione comporta la perdita della responsabilità limitata verso i terzi (responsabilità solidale e illimitata con gli amministratori).

  17. Società in accomandita semplice - accomandanti • I poteri dell’accomandante traggono origine da legge e patti sociali: • poteri legali • art. 2320 consente agli accomandanti: • di concludere affari in forza di procura speciale • di prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori (quindi con vincolo di subordinazione)‏ • art. 2323 potere di nominare un amministratore provvisorio (accomandante o terzo estraneo) per gli atti di ordinaria amministrazione quando vengono a mancare tutti gli accomandatari. • poteri pattizidare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni (possibile influenza sui rapporti con i terzi; problemi di validità della estensione del relativo potere)‏ • compiere ispezioni e atti di sorveglianza.

  18. Tipi sociali coinvolti • Società per azioni • Società in accomandita per azioni • Società a responsabilità limitata • Società cooperative La disciplina delle società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) non è oggetto della riforma. Essa rimane pertanto invariata (salvo 2500 ter). 18

  19. Società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (parametri fissati da reg.to Consob): 200 azionisti non di controllo con almeno il 5% c.s. assente possibilità di redigere bil. abbr. azioni oggetto di sollecitazione, o collocamento, o negoziate su sistemi di scambi organizzati, o emesse da banche e acquistate presso loro sedi La S.p.a. – Tipologie TIPOLOGIE DI S.P.A. S.P.A. “CHIUSE” (modello base)‏ S.P.A. “APERTE” S.P.A. CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO Società con azioni quotate in mercati regolamentati 19

  20. La S.p.a. – Costituzione La costituzione si articola in due fasi: - la stipulazione dell’atto costitutivo per atto pubblico (la forma è sanzionata a pena di nullità in base all’art.2328 2°comma c.c.)‏ - la successiva iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione della forma giuridica prescelta (e non può essere identica a quella di altra società esercitante la stessa attività economica - ex art. 2567 è applicabile art. 2564). L’atto costitutivo deve contenere, oltre alla denominazione sociale e all’indicazione della sede, le generalità dei soci fondatori, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, l’oggetto sociale, il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, le norme secondo le quali devono essere distribuiti gli utili e la durata sociale.

  21. La S.p.a. - Costituzione DISCIPLINA CODICE CIVILE NOVITA’ / MODIFICHE INTERVENUTE Ammontare minimo elevato a 120.000 Euro. Ammontare minimo pari a 100.000 Euro (art. 2327 c.c.). CAPITALE SOCIALE (art. 2327)‏ Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato almeno il 25 per cento dei conferimenti in danaro. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo devono essere versati almeno i 3/10 dei conferimenti in danaro (art. 2342 c.c.). CONFERIMENTI IN DANARO (art. 2342)‏ Relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società. L’esperto è designato dal presidente del tribunale. Non specificato il tribunale competente (art. 2343 c.c.). CONFERIMENTI IN NATURA (art. 2343)‏ Ridotto a 90 giorni il termine entro cui deve avere luogo l’iscrizione nel R.I. (dalla stipula dell’atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni). Termine originario pari a 1 anno (dal deposito) (art. 2329 c.c.). TERMINE PER L’ISCRIZIONE (art.2331)‏ 21

  22. La S.p.a. - Costituzione NOVITA’ / MODIFICHE INTERVENUTE DISCIPLINA CODICE CIVILE Prevista espressamente la costituzione di s.p.a. a tempo indeterminato (diritto di recesso del socio). Mancanza di una previsione espressa. DURATA DELLA SOCIETA’ (art. 2328)‏ Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese è vietata l’emissione delle azioni. Prima dell’iscrizione è vietata sia l’emissione che la vendita delle azioni (art. 2331 c.c.). ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ (art. 2331)‏ • Illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi: • coloro che hanno agito; • il socio unico fondatore o i soci che hanno autorizzato; • la società, se ha approvato l’operazione dopo l’iscrizione. Illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito (art. 2331 c.c.). OPERAZIONI COMPIUTE PRIMA DELL’ISCRIZIONE (art. 2331)‏ 22

  23. La S.p.a. - Costituzione L’art. 2331 stabilisce che per le operazioni compiute prima dell’iscrizione la società - una volta costituita - risponderà dell’operazione qualora: • abbia approvato le stesse; • le operazioni fossero necessarie per la costituzione (in siffatta ipotesi purchè l’atto costitutivo abbia espressamente previsto che le relative spese fossero a carico della società quantificandone anche il relativo importo); • tutte le volte che si accolli (in via cumulativa) le eventuali spese. In ogni caso rispondono coloro che hanno agito nonché i soci che hanno deciso, autorizzato, consentito il compimento dell’operazione Disciplina applicabile in via analogica anche ad operazioni compiute prima della stipula dell’atto costitutivo (orientamento giurisprudenziale)‏ Restituzione da parte della banca dei decimi versati: • agli amministratori che dimostrino l’avvenuta iscrizione (mediante certificato camerale)‏ oppure • ai sottoscrittori che dimostrino la non iscrizione dopo la scadenza del termine di 90 gg. dalla stipula dell’atto costitutivo o dal successivo rilascio delle necessarie autorizzazioni (non ammessa, invece, restituzione nel caso di risoluzione consensuale del contratto da parte di tutti i soci, essendo le somme depositate indisponibili anche a garanzia dei terzi per le spese di costituzione)

  24. La S.p.a. unipersonale • L’art. 2328 I° comma c.c., ammette la costituzione di una società per azioni con atto unilaterale di un unico socio fondatore • Per le obbligazioni sociali risponde la sola società salve due specifiche eccezioni in cui sorge nell’ipotesi di insolvenza della società una responsabilità illimitata - seppur sussidiaria - dell’unico socio per le obbligazioni sorte nel periodo in cui tutte le azioni erano allo stesso appartenute: - inosservanza delle specifiche forme pubblicitarie previste dall’art. 2362 c.c. (articolo che prevede l’obbligo per gli amministratori di depositare presso il registro delle imprese una dichiarazione contenente le generalità dell’unico azionista); - inosservanza delle norme previste per la liberazione dei conferimenti dell’unico azionista (art. 2342 c.c. comma II° e IV° che prevedono l’obbligo del versamento integrale dei conferimenti). • I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a suo favore sono opponibili ai creditori solo se risultano dal libro delle adunanze del cda o da atto scritto con data certa anteriore al pignoramento (art. 2362, u.c.)‏

  25. Patti parasociali (artt. 2341 bis/ter)‏ • Finalità: stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società Mediante: • l’esercizio concordato del diritto di voto (sindacato di voto)‏ • limiti al trasferimento delle azioni (sindacato di blocco)‏ • esercizio anche congiunto di influenza dominante sulla società • Disciplina generale • Durata non superiore a cinque anni; rinnovabilità alla scadenza; • In assenza di termine di durata, diritto di recesso con preavviso di 180 giorni • Disciplina ulteriore per le sole società aperte: • - Obbligo di comunicazione in apertura di assemblea (a pena di impugnabilità della delibera)‏

  26. La S.p.a. – Le azioni DISCIPLINA CODICE CIVILE NOVITA’ E’ possibile emettere azioni senza l’indicazione del valore nominale (comunque ricavabile da ammontare capitale/ numero di azioni – 2328, nn. 4 e 5)‏ Le azioni devono riportare l’indicazione del valore nominale (art. 2354 c.c.). VALORE NOMINALE (art. 2346)‏ E’ derogabile il principio di proporzionalità tra partecipa-zione sociale e conferimento. Necessaria proporzionalità tra valore dei conferimenti e numero di azioni attribuite. PROPORZIONALITA’ (art. 2346)‏ Nelle società con azioni non quotate lo statuto può esclu-dere l’emissione delle azioni, salvo diversa disposizione di leggi speciali. Per l’esercizio di tale facoltà è richiesta una delibera dell’as-semblea adottata in sede straordinaria. EMISSIONE DELLE AZIONI (art. 2346)‏ 26

  27. La S.p.a. – Le azioni NOVITA’ DISCIPLINA CODICE CIVILE La s.p.a. può creare: • azioni con diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie anche in relazione alle perdite (postergate - art. 2348 – subiscono rid. cap. dopo le altre); • azioni “correlate” ai risultati di un determinato settore di attività (art. 2350); • azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni (sospensive) non meramente potestative (art. 2351); non oltre la metà del capitale sociale; Limitate ipotesi di creazione di categorie di azioni fornite di diritti diversi (art. 2348 c.c.). CATEGORIE DI AZIONI 27

  28. La S.p.a. – Strumenti finanziari L’art. 2346 c.c. dà la possibilità di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi a seguito di un apporto anche di opera o servizi; la differenza tra apporto e conferimento spiega il riferimento a opera e servizi. La previsione normativa lascia all’autonomia statutaria la scelta in merito al contenuto da attribuire ai nuovi titoli partecipativi, intervenendo con norma imperativa solamente per stabilire che: • - ad essi non può essere attribuito il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti • - nel caso in cui vi siano diverse categorie “di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi le deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata” previsione, quest’ultima, accompagnata dalla disposizione secondo cui “alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie”.

  29. La S.p.a. – Le Obbligazioni NOVITA’ / MODIFICHE INTERVENUTE DISCIPLINA CODICE CIVILE Competenza degli amministratori, salvo diversa disposizione (art. 2410). Competenza dell’assemblea straordinaria (art. 2411 c.c.). EMISSIONE La società può emettere obbligazioni (al portatore o nominative) per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato (art. 2412)‏ La società può emettere obbligazioni (al portatore o nominative) per una somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato (art. 2410 c.c.)‏ LIMITE 29

  30. La S.p.a. – Le Obbligazioni Il limite del primo comma può essere superato quando le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza, i quali, in caso di successiva circolazione delle obbligazioni sottoscritte, rispondono della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali (art. 2412, II comma). Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati (art. 2412, V comma). DEROGHE AL LIMITE DI EMISSIONE 30

  31. La S.p.a. – Assemblea L’assemblea ordinaria: • approva il bilancio; • nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; • determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; • delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari. SOCIETA’ PRIVE DI CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (Modello tradizionale e monistico)‏ (art. 2364)‏ L’assemblea ordinaria: • nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; • determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto; • delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; • delibera sulla distribuzione degli utili; • nomina il revisore. SOCIETA’ CON CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (Modello dualistico)‏ (art. 2364-bis)‏ 31

  32. La S.p.a. – Assemblea NOVITA’ / MODIFICHE INTERVENUTE DISCIPLINA CODICE CIVILE Delibera: • sulle modificazioni dello statuto; • sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, e • su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza (es. assegnazione di azioni ai dipendenti, emissione di obbligazioni convertibili, revoca dello stato di liquidazione, approvazione della proposta di concordato preventivo). L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA (art. 2365)‏ • Delibera: • sulle modificazioni dell’atto costitutivo • sulla emissione di obbligazioni; • sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. 32

  33. La S.p.a. – Assemblea NOVITA’ / MODIFICHE INTERVENUTE DISCIPLINA CODICE CIVILE • istituzione o soppressione di sedi secondarie; • fusione delle società possedute interamente o almeno al 90%; • indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; • riduzione del capitale in caso di recesso del socio; • adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; • trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Materie di competenza dell’assemblea straordinaria attribuibili con atto costitutivo agli amministratori: • emissione di azioni convertibili (art. 2420-ter c.c.); • aumento del capitale sociale (art. 2443 c.c.). MATERIE DI COMPETENZA DELL’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELEGABILI DALLO STATUTO ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO (art. 2365, II)‏ 33

  34. La S.p.a. – Amministrazione e controllo NOVITA’ / MODIFICHE INTERVENUTE DISCIPLINA CODICE CIVILE E’ previsto un unico modello di amministrazione e controllo. MODELLI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO TRADIZIONALE o LATINO MONISTICO (di derivazione anglosassone)‏ DUALISTICO (di derivazione germanica)‏ E’ stato introdotto il principio della separazione dei controlli: il controllo contabile spetta ad un revisore esterno mentre quello avente ad oggetto la legalità e la correttezza dell’amministrazione spetta al collegio sindacale / consiglio di sorveglianza / comitato per il controllo sulla gestione. Salvo quanto previsto per le società con azioni quotate, il controllo è sempre esercitato dal collegio sindacale che si occupa del controllo contabile, di legalità e di corretta amministrazione della società. CONTROLLO 34

  35. La S.p.a. – Amministrazione e controllo SISTEMA TRADIZIONALE SISTEMA DUALISTICO SISTEMA MONISTICO Amministrazione Organo di amministrazione (Amministratore unico o Cda)‏ Nominato dall’Assemblea Consiglio di gestioneNominato dal Consiglio di Sorveglianza Consiglio di amministrazione Nominato dall’Assemblea Controllo Collegio sindacale Nominato dall’Assemblea Consiglio di sorveglianza Nominato dall’Assemblea Comitato per il controllo sulla gestione Nominato nell’ambito del C.d.A. Controllo contabile Revisore/Società di revisione(società di revisione per le società “aperte”) Nominati dall’Assemblea Revisore/Società di revisione(società di revisione per le società “aperte”) Nominati dall’Assemblea Revisore/Società di revisione(società di revisione per le società “aperte”) Nominati dall’Assemblea 35

  36. La S.p.a. – Amministrazione e controllo SISTEMA TRADIZIONALE Amministrazione • gestione dell’impresa affidata in modo esclusivo – art. 2380 bis - a uno (Amministratore Unico) o più amministratori (C.d.A.) anche non soci, in carica per non oltre tre esercizi e rieleggibili, nominati dall’assemblea; • il C.d.A. può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo ovvero ad uno o più dei suoi componenti (amministratori delegati). Controllo • controllo affidato al Collegio sindacale che vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione; • composto da 3 o 5 componenti effettivi (soci o non soci), più 2 supplenti. Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Min. Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Controllo contabile • controllo contabile affidato a un Revisore/Società di revisione iscritti nel registro istituito presso Min. Giustizia (nelle “società aperte” è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili); • Eccezione: le “società chiuse” che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato possono statutariamente affidare il controllo contabile al Collegio sindacale ( in tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili). 36

  37. La S.p.a. – Amministrazione e controllo SISTEMA DUALISTICO Amministrazione • la gestione dell’impresa è affidata al Consiglio di Gestione; • il Consiglio di Gestione è costituito da almeno 2 componenti (anche non soci) i quali restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi e sono rieleggibili (salvo diversa disposizione statutaria)‏ • il potere di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché l’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti, spetta al Consiglio di Sorveglianza. Controllo • il controllo è affidato al Consiglio di Sorveglianza che esercita alcune delle funzioni del collegio sindacale, approva il bilancio d’esercizio (anche il consolidato), riferisce per iscritto all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, almeno una volta all’anno; • l’organo è composto da almeno 3 componenti (anche non soci) nominati dall’assemblea, i quali restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi e sono rieleggibili (salvo diversa disposizione statutaria). Almeno un componente effettivo deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Controllo contabile • il controllo contabile è affidato a un Revisore/Società di revisione iscritti nel registro istituito presso Min. Giustizia (nelle “società aperte” è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili). L’incaricato del controllo contabile è nominato dall’assemblea. 37

  38. La S.p.a. – Amministrazione e controllo SISTEMA MONISTICO Amministrazione • la gestione dell’impresa è affidata in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione; • almeno 1/3 dei suoi componenti deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci (e, se lo statuto lo prevede, dei requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati). Controllo • il controllo è esercitato dal Comitato per il Controllo sulla Gestione; • il numero e la nomina dei suoi componenti spettano al C.d.a. (nelle “società aperte”: almeno 3), salvo diversa disposizione dello statuto. I componenti sono scelti all’interno del C.d.a., tra gli amministratori che: 1) siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci e di quelli di onorabilità e professionalità fissati dallo statuto; 2) non appartengano al comitato esecutivo; 3) non siano titolari di deleghe o cariche particolari. Almeno un componente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Controllo contabile • il controllo contabile è affidato a un Revisore/Società di revisione iscritti nel registro istituito presso Min. Giustizia (nelle “società aperte” è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili). L’incaricato del controllo contabile è nominato dall’assemblea. 38

  39. La S.p.a. – Amministrazione e controllo – Controllo contabile • Nozione di controllo contabile (art. 2409 ter): • Verifica almeno trimestrale della regolare tenuta della contabilità • Verifica della conformità a legge e alle scritture contabili del bilancio E’ esercitato da un singolo revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nell’ambito del sistema tradizionale di amministrazione e controllo, se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale. SOCIETA’ CHIUSE Soggetto cui spetta il controllo: SOCIETA’ APERTE E’ sempre esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. 39

  40. S.p.a. – Funzionamento e responsabilità dell’organo amministrativo • Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato, Comitato esecutivo • Limiti alla possibilità di delegare • Obbligo di agire in modo informato • Responsabilità verso la società per negligente adempimento dei doveri di legge e statuto (2392)‏ • Responsabilità verso i creditori per inosservanza di obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità patrimoniale (2394)‏ • - Responsabilità verso singoli soci o terzi (2395)‏

  41. La S.p.a. – Rappresentanza Gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui sopra, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza. EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (Art. 2448)‏ La nomina degli amministratori deve essere iscritta, a cura degli stessi e nel termine di 30 giorni, nel registro delle imprese, indicando: • generalità degli amministratori (cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza); • gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società; • se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza agiscono disgiuntamente o congiuntamente. PUBBLICITA’ DELLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI (art. 2383, comma 4)‏ 41

  42. La S.p.a. – Rappresentanza Le cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. INVALIDITA’ DELLA NOMINA (art. 2383, comma 5)‏ DISCIPLINA CODICE CIVILE NOVITA’ / MODIFICHE INTERVENUTE La rappresentanza è generale (non c’è più collegamento con l’oggetto sociale come nel 2266 e nel 2298). La rappresentanza è circoscritta agli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2384, comma 1, c.c.). ESTENSIONE (art. 2384, comma 1)‏ 42

  43. La S.p.a. – Rappresentanza NOVITA’ DISCIPLINA CODICE CIVILE Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (diverso da 2266 che rinvia a 1396 e 2298 che rinvia a 2193). Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, sono opponibili ai terzi solo provando che questi ultimi hanno intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384, comma 2, c.c.). LIMITAZIONI (art. 2384, comma 2)‏ ESTRANEITA’ ALL’OGGETTO SOCIALE (es. nei rapporti di gruppo, le prestazioni di garanzia tra le società) L’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede (art. 2384-bis c.c.). Mancanza di una disposizione ad hoc; in dottrina si è ritenuto: • irrilevanza esterna dell’og-getto sociale; • oggetto sociale assimilabile a limite statutario. 43

  44. La S.p.a – Diritto di recesso NOVITA’ / MODIFICHE INTERVENUTE DISCIPLINA ATTUALE • cause inderogabili: il diritto di recesso è riconosciuto, per tutte o parte delle azioni, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti (art. 2437): • la modifica della clausola dell’oggetto sociale (quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società); • la trasformazione della società; • il trasferimento della sede sociale all’estero; • la revoca dello stato di liquidazione; • l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto o quelle previste dall’art. 2437, comma 2 (derogabili dallo statuto); Limitate cause di recesso: • cambiamento dell’oggetto o del tipo di società; • trasferimento della sede sociale all’estero (art. 2437 c.c.). CAUSE 44

  45. La S.p.a – Diritto di recesso NOVITA’ / MODIFICHE INTERVENUTE • la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso; • le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; • cause derogabilidallo statuto: il diritto di recesso è riconosciuto ai soci che non hanno concorso all’approvazionedelle deliberazioni riguardanti (art. 2437): • la proroga del termine; • l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari; • cause statutarie (art. 2437): le “società chiuse” possono prevedere statutariamente ulteriori cause di recesso (es.: recesso come condizione di efficacia della clausola di mero gradimento). CAUSE • società costituite a tempo indeterminato con azioni non quotate: il socio può recedere dalla società con il preavviso di almeno 180 giorni. Lo statuto può prevedere un termine maggiore ma non superiore a 1 anno (art. 2437); CAUSE ULTERIORI 45

  46. La S.p.a – Diritto di recesso NOVITA’ / MODIFICHE INTERVENUTE DISCIPLINA ATTUALE • il valore di liquidazione delle azioni è determinato: • per le azioni non quotate: tenendo conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali, dell’eventuale valore di mercato delle azioni; • per le azioni quotate in mercati regolamentati: esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso; • lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione. • il valore di rimborso delle azioni è determinato (art. 2437 c.c.): • nelle società quotate in borsa: secondo il prezzo medio dell’ultimo semestre; • nelle società non quotate: in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI (art. 2437-ter)‏ 46

  47. La S.p.a – Diritto di recesso Le fasi del procedimento: • gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute (anche titolari di obbligazioni convertibili); • coloro che esercitano il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano riamaste non optate; • se i soci non acquistano in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso i terzi; • in caso di mancato collocamento le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili. • In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE (art. 2437-quater)‏ 47

  48. La S.p.a. – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare Come alternativa alla costituzione di una società (interamente) controllata, per svolgere una nuova attività o uno specifico affare di cui non si vuole addossare il rischio alla società, la Riforma consente di: DESTINARE PARTE DEL PROPRIO PATRIMONIO IN VIA ESCLUSIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE (patrimoni destinati)‏ DESTINARE I PROVENTI DI UNO SPECIFICO AFFARE AL RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO AD ESSO RELATIVO (finanziamenti destinati) I BENI (patrimoni destinati)‏ EFFETTO DELLA DESTINAZIONE SEPARAZIONE I PROVENTI (finanziamenti destinati)‏ Devono essere rispettate due condizioni: Deve essere data PUBBLICITA’ LEGALE ALLA DESTINAZIONE (2447 quater e 2447 decies, III, lett. a)‏ Deve essere tenuta una CONTABILITA’ SEPARATA (2447 septies; 2447 decies, III, lett. b)‏ 48

  49. La S.p.a. – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare • possono essere costituiti patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare per un valore complessivamente non superiore al 10% del patrimonio netto della società; • la costituzione avviene con deliberazione a maggioranza assoluta del C.d.a. o del Consiglio di Gestione (o dell’assemblea se lo prevede lo statuto); • i creditori sociali non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato (decorso il termine per l’opposizione di cui al 2447 quater, che postula pregiudizio e mira a perpetuare la garanzia generica) (per cui rileva il monitoraggio del R.I. con riguardo alle società affidate); • delle obbligazioni contratte in relazione al patrimonio destinato la società risponde nei limiti del medesimo; • l’insolvenza del patr. dest. comporta insolvenza della società solo se, venuta meno la separazione per mancato rispetto delle condizioni legali (v. art. 2447/5, II e IV), provoca un dissesto della stessa; è dubbio che determini il fallimento del patrimonio (assenza di un centro di imputazione dell’attività vs. esigenze di tutela dei creditori); il fallimento della società comporta liquidazione del patrimonio salva l’ipotesi di autorizzazione alla prosecuzione dello specifico affare. PATRIMONI DESTINATI (artt. 2447-bis - 2447-novies) 49

  50. La S.p.a. – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare • il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare (iscritto nel R.I. – e quindi in forma pubblica o per autentica di firma) può prevedere che al suo rimborso totale o parziale siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell’affare; indicazione del piano finanziario, dei controlli che il finanziatore può effettuare; • il vincolo di destinazione riguarda solo i proventi dell’affare e i loro reimpieghi (costituiscono patrimonio separato); • i creditori sociali non possono agire sui proventi derivanti dall’affare; • delle obbligazioni verso il finanziatore risponde solo il patrimonio separato; • il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione (il finanziatore si potrà insinuare al passivo per i suoi crediti residui); in caso contrario il curatore può subentrare. FINANZIAMENTI DESTINATI (art. 2447-decies) 50

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