1 / 13

La proposta di legge

La proposta di legge. Disegno di legge (ddl) 30 agosto 2006 n. 1607 Iniziativa governativa assegnato il 19 settembre 2006 in sede Referente alla commissione I. Affari costituzionali. La proposta di legge. Hanno diritto di iniziativa legislativa:. Governo. ogni Parlamentare.

Download Presentation

La proposta di legge

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La proposta di legge • Disegno di legge (ddl) 30 agosto 2006 n. 1607 • Iniziativa governativa • assegnato il 19 settembre 2006 in sede Referente alla commissione I. Affari costituzionali

  2. La proposta di legge Hanno diritto di iniziativa legislativa: Governo ogni Parlamentare Prima della votazione in Aula il progetto di legge viene assegnato ad una Commissione parlamentareche lo esamina secondo tre tipi di procedure: 1- In sede referente (ordinaria) 2- In sede redigente 3- In sede deliberante (legislativa) 50.000 elettori Ogni Consiglio Regionale CNEL

  3. 1- In sede referente (ordinaria) La commissione dà il proprio parere alla proposta di legge, a ciascun articolo e ad eventuali emendamenti. Poi trasmette il testo finale all’Aula, che dovrà votare il ddl articolo per articolo, insieme agli emendamenti. Se una Camera approva degli emendamenti, la legge deve essere sottoposta di nuovo al voto dell’altra Camera (navette) 2- In sede redigente Tale procedura punta a sgravare l’Aula dalla discussione e dall’approvazione di articoli ed emendamenti, riservandole il solo voto di approvazione finale. La Commissione, pertanto, predispone il testo finale della legge. 3- In sede deliberante(legislativa) Alla commissione viene demandata l’intera funzione legislativa: il ddl e gli eventuali emendamenti sono discussi e approvati soltanto dalla commissione. Non c’è dibattito e voto in Aula. Per alcune materie non è possibile usare questo procedimento.

  4. Articoli della L. 05 febbraio 1992 n. 91 che vengono modificati Articolo 1 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 9 Articolo 10

  5. Art. 1 comma 1 Acquisizione cittadinanza per nascita se: Nato in Italia da genitori apolidi o se non segue la cittadinanza dei genitori Art. 1 comma 2 Figlio di ignoti Vengono aggiunti all’art. 1 co. 1 i seguenti b-bis: nato da genitori stranieri di cui 1 residente legalmente da almeno 5 anni (senza interruzioni) al momento della nascita+ in possesso dei requisiti reddituali per il rilascio del permesso di soggiorno CE b-ter: nato da genitori stranieri di cui 1 nato in Italia, legalmente residente + in possesso dei requisiti reddituali per il rilascio del permesso di soggiorno Le novità introdotte dal d.l. Amato“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” L. 05 febbraio 1992 n. 91 disegno legge Amato

  6. Le novità introdotte dal d.l. Amato“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” Obiettivo art. 1: Introdurre opportuni contemperamenti per scongiurare il pericolo di un afflusso indiscriminato di stranieri. Riferimento alla direttiva Europea 2003/109/CE Favorire l’integrazione degli immigrati di III generazione.

  7. Art. 4 comma 2 Requisiti: minore residente da almeno 5 anni; un genitore residente da almeno 5 anni + in possesso dei requisiti per il permesso di soggiorno; minore deve aver frequentato un ciclo di formazione scolastica o professionale o aver lavorato per almeno 1 anno 2-bis Requisiti: alla maggiore età, residente legalmente da almeno 5 anni Faccia domanda entro 1 anno Art. 4 comma 2 Straniero nato in italia, regolar-mente residente fino alla maggiore età: può acquisire la cittadinanza su domanda entro un anno dalla maggiore età. Le novità introdotte dal d.l. Amato“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” L. 05 febbraio 1992 n. 91 disegno legge Amato

  8. Le novità introdotte dal d.l. Amato“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” Obiettivo art. 4: Introduce il nuovo principio dello “ius domicilii” in alternativa allo “ius sanguinis” e allo “ius soli”. Facilita chi non è nato in Italia ma si trova a vivere in Italia gli anni decisivi della formazione della personalità.

  9. Art. 5 ius matrimonii Coniuge straniero che risiede almeno 6 mesi ovvero dopo 3 anni di matrimonio se vive all’estero. Art. 5 Coniuge straniero residente da almeno 2 anni ovvero dopo 3 anni se all’estero Il matrimonio non deve essere stato sciolto al momento in cui viene conferita la cittadinanza. Le novità introdotte dal d.l. Amato“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” L. 05 febbraio 1992 n. 91 disegno legge Amato

  10. Le novità introdotte dal d.l. Amato“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” Obiettivo art. 5: Contrastare il fenomeno dei cosiddetti matrimoni di “comodo”.

  11. Le novità introdotte dal d.l. Amato“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” L. 05 febbraio 1992 n. 91 disegno legge Amato Art. 9 alinea 1 • Non è più richiesto il parere del Consiglio di Stato: • Agli stranieri è richiesto il possesso del requisito reddituale necessario per ottenere il permesso di soggiorno (sarà fissato con decreto del Min.Interno, di concerto con MIn.Fin.) f) straniero che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio della Repubblica Condizione: Art. 9-bis Previa verifica della reale integrazione linguistica e sociale (vale anche per l’acquisto tramite matrimonio). Art. 9 acquisto per naturalizzazione La cittadinanza italiana viene con- cessa con D.P.R., sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno a chi è in possesso dei seguenti requisiti…. a) … b) .. c) … …. f) Straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica

  12. Le novità introdotte dal d.l. Amato“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” Obiettivo: Attuare politiche di integrazione, portando da 10 a 5 anni il periodo di residenza necessario per l’acquisizione dello status civitatis. Viene introdotto il concetto di reale integrazione dello straniero, creando i presupposti per un inserimento dello stesso nel tessuto sociale del Paese.

  13. Le novità introdotte dal d.l. Amato“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” L. 05 febbraio 1992 n. 91 disegno legge Amato Art. 10 giuramento Giuramento di fedeltà a Repubblica, Costituzione e leggi dello Stato entro 6 mesi. all’Art. 10 I termini del giuramento e le modalità saranno stabilite con regolamento di attuazione alla presente legge.

More Related