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Le procedure autorizzative degli impianti a energia elettrica da fonte rinnovabile

Le procedure autorizzative degli impianti a energia elettrica da fonte rinnovabile. Protocollo di Kyoto dell 11-12-1997 Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili D. Lgs. 387 del 29.12.2003 che ha attuato la Direttiva 2001/77

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Le procedure autorizzative degli impianti a energia elettrica da fonte rinnovabile

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  1. Le procedure autorizzative degli impianti a energia elettrica da fonte rinnovabile • Protocollo di Kyoto dell 11-12-1997 • Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili • D. Lgs. 387 del 29.12.2003 che ha attuato la Direttiva 2001/77 • D.Lgs 192 del 19-08-2008 che attua la direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia • D. Lgs. 115/2008 che attua a Direttiva relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia • Legge 23 luglio 2009 n. 99

  2. Disposizioni regionali • DGR 2204 del 8 agosto 2008 • DGR 1192 del 5 maggio 2009 • DGR 2373 del 4 agosto 2009 • DGR 453 del 02 marzo 2010

  3. Contenuti innovativi • Le opere autorizzate sono di pubblica utilità • La costruzione e’ soggetta ad autorizzazione unica che costiuisce ove occorra variante allo strumento urbanistico • Termine massimo per la conclusione del procedimento: 180GG • Possibilita’ di ubicazione in zone agricole • Non sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabiltà i soli impianti non termici di potenza inferiore o uguale a 1MW

  4. competenza Competenza della Direzione regionale Urbanistica Competenza regionale sopra i 20KW con necessità di acquisire anche altre autorizzazioni oltre a quelle comunali Conferenza di servizi che si sospende se necessario acquisire la VIA

  5. V.I.A.: strumento di Sviluppo Sostenibile Ogni attività umana produce inevitabilmente delle modifiche ambientali La V.I.A. rappresenta una delle regole di cui si è dotata la collettività dei Paesi Industrializzati (negli USA già dagli anni ’70) per far sì che lo sviluppo economico e produttivo non abbiano a ritorcersi contro i destinatari del benessere prodotto. La V.I.A. è pertanto uno strumento per la realizzazione dello sviluppo sostenibile.

  6. La valutazione d’impatto ambientale. • V.I.A.: Strumento per la realizzazione dello sviluppo sostenibile • Definizioni di base • Quadro normativo con riferimento ai contenuti di un S.I.A.

  7. Le Direttive Comunitarie • Nel 1976 in Francia viene emanata la legge n. 76-629 (del 10 luglio [[1976) "relative à la protection de la nature". Tale legge ha la caratteristica di introdurre tre diversi livelli di valutazione: etudes d'environment, notices d'impact e etudes d'impact. Si pongono le basi per l'introduzione della VIA anche in ambito europeo. E infatti nel 1985, la Comunità Europea emana la Direttiva 337/85/CEE "Concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati". L'Olanda, nel 1986, è la prima nazione ad applicare la nuova Direttiva europea, approvando una norma ampliata con particolare riferimento alla valutazioni da effettuare sui piani. L'elemento centrale della norma olandese è costituito dal raffronto delle alternative e valutazione dei relativi impatti, al fine di determinare la migliore soluzione, in termini ambientali, da realizzare.

  8. V.I.A.: strumento di Sviluppo Sostenibile Sviluppo sostenibile (Rapporto Brundtland UNCEC 1987): Uno sviluppo sostenibile esige che siano soddisfatti i bisogni primari di tutti e che sia estesa a tutti la possibilità di dare realtà alle proprie aspirazioni per un vita migliore(…). Uno sviluppo sostenibile deve perlomeno non apportare danni ai sistemi naturali che costituiscono la base della vita sulla Terra, vale a dire l’atmosfera, le acque, il suolo e gli essere viventi. Non esistono precisi limiti alla crescita in termini di popolazione o di uso delle risorse, superati i quali si abbia il disastro ecologico. Per il consumo di energia, materie prime, acqua e terra valgono limiti differenti, molti di essi si manifestano in forma di costi crescenti e profitti calanti, anziché in forma di una improvvisa scomparsa di una base di risorse.

  9. V.I.A.: strumento di Sviluppo Sostenibile L’accumulo di conoscenze e lo sviluppo della tecnologia possono incrementare la capacità di conservare tale base, ma esistono pur sempre limiti ultimi, e la sostenibilità esige che, assai prima che li si raggiunga, il mondo assicuri equo accesso alle risorse limitate e riorienti gli sforzi tecnologici allo scopo di alleggerire le pressioni sull’ambiente(…). In sostanza: lo sviluppo sostenibile è un processo di cambiamento nel quale lo sfruttamento delle risorse, l’andamento degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i mutamenti istituzionali sono in reciproca armonia e incrementano il potenziale attuale e futuro di soddisfazione dei bisogni e delle aspirazioni umane. In sintesi: le generazioni future devono ereditare un mondo che consenta un futuro dignitoso anche alle generazioni successive.

  10. Definizioni Impatto Ambientale: ogni effetto sull’ambiente generato dalla realizzazione e dall’esercizio dell’intervento di progetto. L’impatto si descrive in termini qualitativi e quantitativi in ordine a: consumo di risorse (acqua, aria, occupazione di suolo e spazio, uso plurimo delle risorse stesse); produzione di rifiuti ed emissioni liquide, gassose, elettromagnetiche, sonore, …, che possono comportare interferenze anche cumulative con i vari comparti ambientali (acqua, aria, suolo, salute umana, fauna, flora, ecosistemi) e socio-economici; contesto socioculturale e percettivo potenzialmente interessato. Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.):lo studio esibito dal proponente il progetto presso l’autorità preposta alla Valutazione dell’Impatto Ambientale per consentire a quest’ultima di verificare l’incremento di carico ambientale dovuto agli impatti previsti espressi in termini qualitativi, quantitativi e cumulativi in relazione allo stato di qualità ambientale esistente prima dell’opera progettata. Lo S.I.A. si articola in tre quadri di riferimento: programmatico, progettuale, ambientale  DPCM 10/08/1988, n. 377

  11. Cos’è la VIA La Valutazione d'Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa di verifica della compatibilità ambientale di un progetto, introdotta a livello europeo con la Direttiva CEE 337/85 e integrata recentemente con la Direttiva 11/97CE. Essa è finalizzata all'individuazione, descrizione e quantificazione degli effetti che un determinato progetto, opera o azione, potrebbe avere sull'ambiente, inteso come insieme delle risorse naturali di un territorio e delle attività antropiche in esso presenti.

  12. Cos’ la VIA La V.I.A. è uno strumento di supporto decisionale tecnico-politico finalizzato a:migliorare la trasparenza delle decisioni pubbliche consentendo di definire un bilancio beneficio-danno, inteso non solo sotto il profilo ecologico-ambientale, ma anche sotto quello economico-sociale, finalizzato alla gestione ottimale delle risorse;realizzare la sostenibilità verificando per singolo progetto il suo inserimento ottimale nell'ambiente e realizzando la migliore mediazione tra esigenze funzionali di progetto ed impatto sull'ambiente;prevenire il danno ambientale, affermando il passaggio, da un sistema di ripristino (a valle) del danno ambientale, ad un sistema di previsione-prevenzione (a monte) degli impatti ambientali nella gestione del territorio e delle risorse naturali;favorire la partecipazione di tutti gli attori sociali facendosi garante della condivisione delle scelte pubbliche

  13. Cos’è la VIA • La procedura di VIA è un insieme di: • dati tecnico-scientifici su stato, struttura e funzionamento dell'ambiente; • dati su caratteristiche economiche e tecnologiche dei progetti; • previsioni sul comportamento dell'ambiente e interazioni tra progetto e componenti ambientali; • procedure tecnico-amministrative; • istanze partecipative e decisionali (partecipazione pubblica); • sintesi e confronto fra costo del progetto e dei suoi impatti e benefici diretti/indiretti del progetto

  14. Cos’è la VIA • La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un’azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella sua evoluzione come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un nuovo approccio che possa influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriali e politici, nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione dei territori interessati

  15. L’impatto ambientale L'impatto ambientale - da non confondere quindi con inquinamento o degrado - mostra quali effetti può produrre una modifica, non necessariamente negativa, all'ambiente circostante inteso in senso lato (sociale, economico ecc.). Si cerca cioè di prevedere quali saranno i costi ed i benefici (valutati in termini strettamente monetari) nel caso in cui si verifichino delle modifiche di uno stato di fatto.

  16. Procedure di screening e scooping Procedura di verifica (screening) La procedura di verifica o screening è una procedura tecnica - amministrativa volta ad effettuare una valutazione preliminare della significatività dell'impatto ambientale di un progetto, determinando se lo stesso richieda, in relazione alle possibili ripercussioni sull'ambiente, lo svolgimento successivo della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Procedura di delimitazione del campo d'indagine (scoping) La procedura di delimitazione del campo d'indagine o scoping è una procedura tecnico - amministrativa volta a valutare la proposta dei contenuti del successivo Studio di Impatto Ambientale (in sigla S.I.A.) al fine di indirizzare il proponente di un'opera alla completa e sufficiente analisi delle componenti ambientali interessate dal progetto.Normalmente si parte da una proposta di indice dello S.I.A. con una descrizione sommaria dell'opera da realizzare e del territorio in cui si inserisce, descrivendo quindi le tipologie di analisi e i modelli di studio che verranno condotte per determinare i possibili impatti. L'amministrazione esaminatrice approva la proposta di S.I.A. indicando eventuali ulteriori elementi di approfondimento rispetto a quelli proposti.

  17. Quadro normativo con riguardo ai contenuti di un SIA • Statale • D.P.C.M. 27/12/1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi d’impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10/08/1988, n. 377”; • D.L.vo 190/2002 “Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”; (D.L.vo 190_2002 art. 18, artt. 3, 17 e seg.) • D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “norme in materia ambientale” così come modificato al D.Lgs. N. 4 del 16 gennaio 2008

  18. Quadro normativo con riguardo ai contenuti di un SIA • Regionale del Veneto • D.G.R.V. 11/05/1999, n. 1624 “Modalità e criteri di attuazione delle procedure di V.I.A. – specifiche tecniche e primi sussidi operativi all’elaborazione degli studi di impatto ambientale”; • D.G.R.V. 21/03/2000, n. 995 “Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti”; • D.G.R.V. 4/08/2000, n. 2569 “L.R. n. 10/99. Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale per opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”.

  19. La D.G.R.V. 1624/1999 • La D.G.R.V. 1624/99 oltre a fornire linee guida per la corretta interpretazione ed applicazione della L.R. 10/99 fornisce sussidi operativi per la compilazione di: • relazione di screening; • relazione di scoping – piano di redazione del SIA ; • studi d’impatto ambientale.

  20. S.I.A.: quadro di riferimento programmatico Nel concreto… il Quadro di Riferimento Programmatico deve fornire gli elementi utili a comprendere come l’opera progettata si inserisce nel contesto degli atti di programmazione territoriale e settoriale, descrivendo anche i rapporti di coerenza con gli obiettivi prefissati da tali strumenti. Nonché i rapporti del progetto con tutta la normativa di settore in campo ambientale.

  21. La D.G.R.V. n. 995/2000 La D.G.R.V. 995/00 individua criteri tecnici e metodologici per la redazione degli studi d’impatto ambientale di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, ritenuti categorie di impianti particolari. (dgrv 995_2000)

  22. S.I.A.: quadro di riferimento programmatico cosa è un vincolo È una norma, definita da una legge o da un Piano previsto dalla Legge, che impone vincoli, cioè restrizioni allo svolgimento di determinate attività, o che richiede attenzioni specifiche.

  23. S.I.A.: quadro di riferimento programmatico esempi di altri vincoli direttive che istituiscono le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) Direttiva Habitat e significato dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) – Valutazione di Incidenza Ambientale.

  24. S.I.A.: quadro di riferimento programmatico strumenti di pianificazione • Altri strumenti di pianificazione la fonte è la L.R. 61/1985 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”: • Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.); • Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.); • Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.); • Piani particolareggiati; • Programma Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST); • Piano dei Trasporti; • Piani di Settore richiesti da leggi specifiche.

  25. S.I.A.: quadro di riferimento progettuale Nel concreto … Il Quadro Progettuale descrive il progetto e tutte le alternative progettuali proposte, compresa quella relativa alla non realizzazione dell’opera

  26. S.I.A.: quadro di riferimento ambientale Nel concreto … Il Quadro Ambientale, sulla base di criteri descrittivi, analitici e previsionali definisce l’ambito ed i sistemi ambientali interessati, li descrive, stima l’entità degli impatti prodotti dall’opera progettata nelle sue diverse alternative e mediante un confronto comparato individua la soluzione progettuale a minore impatto Propone interventi di mitigazione e opere di compensazione

  27. V.I.A.: I contenuti tecnici di uno S.I.A. • L’articolazione di uno S.I.A. è differente a seconda delle esigenze tecniche e delle normative specifiche esistenti relativamente ad una determinata opera o ad un determinato intervento sul territorio. Ricordiamo che sono soggette a V.I.A. categorie di opere tra le più diverse (Cfr. Allegati alla L.R. 10/1999): una strada produce interferenze con l’ambiente diverse da quelle di un inceneritore di rifiuti, o di un porto. • Ciò nonostante uno S.I.A. deve avere sempre almeno i seguenti contenuti: • Elementi introduttivi • Contenuti Tecnici generali dell’opera; • Obiettivi dell’opera; • Storia del progetto ed iter amministrativo; • Inquadramento preliminare dell’ambiente coinvolto;

  28. V.I.A.: I contenuti tecnici di uno S.I.A. • Individuazione preliminare degli impatti potenzialmente significativi • Inquadramento programmatico • individuazione dei Piani che insistono sul territorio interessato; • coerenza del progetto e delle soluzioni alternative con i Piani individuati; • vincoli normativi; • Descrizione del progetto -motivazioni dell’intervento; -alternative considerate; -vincoli considerati; -Elementi costitutivi;

  29. V.I.A.: I contenuti tecnici di uno S.I.A. • -fasi dell’intervento (cantiere, esercizio, chiusura, post mortem); • -interferenze dirette sull’ambiente; • Descrizione dell’ambiente (per settori e sistemi ambientali) -definizione dei livelli di sito e di area vasta; -caratterizzazione dei settori ambientali coinvolti; -caratterizzazione delle relazioni intersettoriali; • Previsione degli effetti -stime degli impatti primari; -qualificazione dei possibili impatti secondari; -modelli predittivi su impatti critici di specifico interesse;

  30. V.I.A.: I contenuti tecnici di uno S.I.A. • Valutazione degli effetti -esplicitazione dei criteri e dei modelli valutativi utilizzati; -valutazioni per i punti di attenzione individuati; • Mitigazione degli effetti negativi -varianti localizzative -varianti tecnologiche -utilizzo delle BAT (Best Available Tecnologies); • Compensazione degli impatti residui (interventi migliorativi) • Monitoraggi e controlli previsti -controlli sulla fase realizzativa; -monitoraggio di parametri indicatori;

  31. V.I.A.: I contenuti tecnici di uno S.I.A. • Bilancio ambientale -quadro riassuntivo degli effetti previsti; -analisi multi-criteri degli effetti previsti; • Garanzie (fidejussioni, ecc…) • Sintesi non tecnica.

  32. Il SIA di un impianto fotovoltaico • Struttura di sostegno • Cabine di controllo e sottostazione • Cavidotto di collegamento impianto fotovoltaico –Sottostazione • Rete di captazione delle acque meteoriche • Nuovi ingressi e recinzione perimetrale dell’impianto; • Smantellamento e ripristino dell’area

  33. Valutazioni • Presentazione in sede di conferenza di servizi di piani di manutenzione e dismissione dettagliati che prevedano il monitoraggio ambientale del suolo e lo smantellamento delle cabine le cui modifiche dovranno essere concordate con ARPAV • Relazione e trasmissione di dati relativi alla produzione elettrica al Comune e alla direzione regionale Energia • Recinzione deve prevenire facili intrusioni e senza siepi e mascheramenti per la sorveglianza • Realizzazione di percorso didattico attrezzato con Comune e istituti scolastici

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