1 / 9

DR. GIUSEPPE CARUSO carusofisioterapia.it

RESPONSABILIT À PROFESSIONALE. DR. GIUSEPPE CARUSO www.carusofisioterapia.it. RESPONSABILIT À PROFESSIONALE. RESPONSABILIT À : SOGGEZIONE DELL’AUTORE DEL FATTO ILLECITO A QUELLA REAZIONE CHE L’ORDINAMENTO GIURIDICO RICOLLEGA AL DANNO. Art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito).

keona
Download Presentation

DR. GIUSEPPE CARUSO carusofisioterapia.it

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DR. GIUSEPPE CARUSO www.carusofisioterapia.it

  2. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE RESPONSABILITÀ : SOGGEZIONE DELL’AUTORE DEL FATTO ILLECITO A QUELLA REAZIONE CHE L’ORDINAMENTO GIURIDICO RICOLLEGA AL DANNO. Art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito) “Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Art. 1218 c.c. (Responsabilità del debitore) “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”

  3. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE ASSOLUTO (art. 2043 c.c.): responsabilità extra-contrattuale o aquiliana (es. diritto alla vita e alla integrità della persona) Diritto altrui DERIVANTE DA UN RAPPORTO CONTRATTUALE (art. 1218 c.c.): responsabilità contrattuale in interesse pubblico Responsabilità penale Danno prodotto in interesse privato Responsabilità civile.

  4. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE Artt. 2229 e ss. del c.c. LA PRESTAZIONE D’OPERA DEL PROFESSIONISTA costituisce l’espressione dell’accordo contrattuale tra questi ed il destinatario dell’opera stessa: qualora il professionista, nell’esercizio della sua attività, non ottemperi agli obblighi dovuti è ritenuto responsabile dell’eventuale danno arrecato al cliente. L’ATTO MEDICO costituisce l’espressione di un rapporto contrattuale tra medico - paziente Il sanitario si impegna quindi a svolgere la propria opera con: • PRUDENZA (saper scegliere e prevenire) • PERIZIA (saper fare) • DILIGENZA (interesse per quello che si compie).

  5. ACCORDO MEDICO - PAZIENTE • Caratterizzato da: • FIDUCIARIETÀ (alleanza terapeutica) • DILIGENZA • VARIABILITÀ DELLE PRESTAZIONI • TECNICITÀ “ “ • DISCREZIONALITÀ • SEGRETEZZA • OBBLIGAZIONE DI MEZZI E NON DI RISULTATI (eccezioni: medicina estetica ,protesi dentarie etc.). RESPONSABILITÀ DEL MEDICO • Morale Penale • Legale Civile Disciplinare.

  6. RESPONSABILITÀ PENALE La violazione dei doveri costituisce reato previsto dal c.p. A seconda della CONDOTTA dell’agente: • Attiva (commissiva) • Passiva (omissiva) • A seconda dell’ INTENZIONEdell’agente: • Dolosa (omissione referto, rivelazione segreto professionale o atti d’ufficio, interruzione illecita di gravidanza, comparaggio, omissione denunce obbligatorie etc.) • Colposa (negligenza, imprudenza o imperizia) Si individua con: • criterio della regola tecnica • criterio della media preparazione dei medici • criterio della relatività (condizione oggettiva del caso clinico e soggettiva del medico).

  7. RESPONSABILITÀ CIVILE • Nasce dai rapporti di diritto privato tra medico - cliente • Deriva da un comportamento difettoso su diligenza, prudenza e perizia (rispetto ad un uomo di media diligenza, prudenza e perizia ) • Non può essere applicata al professionista e al sanitario che svolge delicata e rischiosa attività • Criterio valido per l’uomo comune.

  8. ACCERTAMENTO RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE Esistenza obiettiva di: • DANNO: alla persona, sua natura e gravità • NESSO: causalità materiale fra condotta e danno (art. 40 c.p.) • COLPA PROFESSIONALE: (art 43 c.p.) : “… l’evento (delitto colposo), anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” non ponderazione di ciò che si fa disattenzione insufficiente attitudine per attività tecniche • ERRORE PROFESSIONALE INESCUSABILE ED EVITABILE.

  9. Si ringrazia il Dr. Giuseppe CARUSO per la documentazione gentilmente fornita allo Sportello Unico per le Imprese della Spezia

More Related