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Contenzioso ex CTD ed Accordo Sindacale 13/1/2006. Quadro di Sintesi. Roma, 29 Marzo 2006. DCRUO. Accordo Sindacale 13/1/2006 – Punto 1. Consolidamento: le adesioni pervenute. DCRUO. Contenzioso ex CTD : andamento. Totale Ricorrenti al 27.3.06. Ricorrenti. di cui. Ricorrenti.

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Presentation Transcript


  1. Contenzioso ex CTD ed Accordo Sindacale 13/1/2006 Quadro di Sintesi Roma, 29 Marzo 2006 DCRUO

  2. Accordo Sindacale 13/1/2006 – Punto 1 Consolidamento: le adesioni pervenute DCRUO

  3. Contenzioso ex CTD : andamento Totale Ricorrenti al 27.3.06 Ricorrenti di cui Ricorrenti In corso di causa 1° grado Accolti Accolti Accolti In corso di causa Respinti* In corso di causa (*) di cui respinti in appello 198 DCRUO

  4. Accordo Sindacale 13/1/2006 – Punto 2 Inserimento in graduatoria: le adesioni già pervenute Ricorrenti contenzioso non attivato 4700 5000 Accolti con contenzioso già attivato In corso di causa 300 N.B. : il termine per aderire scade il 15 maggio 2006 DCRUO

  5. Contenzioso ex CTD Composizione del “bacino” di ex CTD che ha già promosso una vertenza nei confronti della Società (c.a. 20.000 posizioni) Ricorrenti cause ancora pendenti in 1° grado c.a. 70% 228 cause chiuse in 1° e/o in 2° grado con sentenze a favore della Società ma non ancora passate in giudicato Accolti In corso di causa c.a. 30 % DCRUO DCRUO

  6. Evoluzione della giurisprudenza di Cassazione Cenni generali • Le principali causali utilizzate dalla Società nel periodo 1997 – 2002 sono state: • “ concomitanza con assenze perferie ” ( art. 8 CCNL 1994 ) • “ esigenze eccezionali ” ( Accordo Sindacale del 25.9.97 ) • - “ esigenze straordinarie ” ( art. 25 CCNL 2001) • Tali causali sono state tutte definite dalle parti collettive in applicazione dell’art . 23 • della Legge n. 56/1987 che le abilitava ad individuare ipotesi aggiuntive, nuove e • diverse rispetto a quelle previste dalla Legge n. 230/1962. DCRUO

  7. Evoluzione della giurisprudenza di Cassazione Cenni generali Molti giudici di merito – pur riconoscendo che le parti collettive fossero abilitate a definire nuove/diverse causali – hanno rilevato che le stesse, nel loro concreto utilizzo, restassero comunque soggette ai limiti desumibili dalla Legge n. 230/1962. Tali decisioni sono state sistematicamente “corrette” dalla Suprema Corte secondo la quale: - alle parti collettive è stata conferita una “delega in bianco” dalla Legge n. 56/87; - le causali definite nell’esercizio di tale delega non sono soggette a limiti e vincoli desumibili dalla Legge n. 230/1962. Tale orientamento di legittimità è ampiamente consolidato ed è stato recentemente confermato anche da una sentenza resa a Sezioni Unite (n. 4588 del 2.3.06 relativa ad altro contesto aziendale). DCRUO

  8. Evoluzione della giurisprudenza di cassazione Causale “concomitanza con assenze per ferie” (art. 8 CCNL 1994) La Suprema Corte aveva inizialmente sostenuto (dicembre 2003) che il contratto a termine doveva necessariamente contenere la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito e del periodo di sostituzione. Tale pronuncia è rimasta isolata. La Suprema Corte (con lo stesso relatore) ha infatti statuito che non v’è bisogno della indicazione del nome del lavoratore sostituito e del periodo di sostituzione. Le più recenti pronunce intervenute (dic. 2005 – febb. 2006) hanno poi marcatamente superato anche il tema della “ prova ” ritenendo che la correlazione tra CTD attivati e assenze per ferie non è bisognosa di accertamenti giudiziali in quanto l’esigenza di ricorrere a personale flessibile è stata preventivamente considerata dalle stesse parti stipulanti. Tale favorevole orientamento può considerarsi ormai acquisito. In tal senso anche l’andamento dell’udienza del 21.3.2006 presso la S.C. (comprese conclusioni P.G.). DCRUO

  9. Evoluzione della giurisprudenza di Cassazione Causale “esigenze eccezionali” ( Accordo Sindacale del 25.9.97 ) Inizialmente la S. C. aveva affermato che le parti collettive avevano introdotto un termine di durata della causale - attraverso successivi accordi attuativi - rilevabile sino al 30.4.1998. Successivamente, la Cassazione ha messo in dubbio tale interpretazione ritenendo che potesse essere sostenibile la tesi secondo cui la natura di tali accordi attuativi fosse quella di “presa d’atto” sullo stato della ristrutturazione. Le sentenze impugnate da Poste sono state cassate, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia perchè effettuasse tale indagine di merito. Da ultimo (fine 2005 – inizi 2006), dopo una oscillazione a metà 2005, la Cassazione ha accolto numerosi ricorsi proposti dalla Società ed ha cassato, con rinvio, le sentenze di secondo grado, in quanto, non correttamente e logicamente motivate. All’udienza del 21.3.2006 è stata discussa anche una controversia promossa da un ex CTD avverso una sentenza della Corte di Appello di Trento. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. DCRUO

  10. Evoluzione della giurisprudenza di cassazione Causale “esigenze straordinarie” ( art. 25 CCNL 2001 ) La Corte di Cassazione ha affrontato, per la prima volta , il problema relativo alla legittimità della causale di cui all’art. 25 CCNL 2001 alla udienza del 21.3.06. I giudizi sono stati attivati dalla Società avverso due sentenze della Corte di Appello di Firenze. Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi proposti dalla Società, sottolineando, in particolare che: - la causale è riconducibile alla “delega in bianco” di cui all’art. 23 L. n. 56/87; - la causale in questione non è affetta da vizi di genericità e/o indeterminatezza; - non sussiste per la Società alcun onere sul piano probatorio. DCRUO

  11. Contenzioso ex CTD : tasso di soccombenza 85% c.a. 80% c.a. 70% c.a. 60% c.a. 40-50% c.a. (stima) 2003 2004 2005 2006 Fino al 2002 DCRUO

  12. Contenzioso ex CTD : ricorsi 7000 c.a. (Stima) ( § ) 2692 (*) 1. 1 - 27. 3. 06 Fino al 2002 2003 2004 2005 [ (*) 1. 1 – 27. 3. 05 ] (§) Stima definita in base a proiezione rapporto “periodo su totale anno” (29,1%) rilevato nel 2005 In base a rapporto medio rilevato nell’ ultimo triennio (23,2 %) la stima si attesterebbe su c.a. 8600 ricorsi DCRUO

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