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VALENTINA RANNO L’Oréal Italia S.p.A. 20 giugno 2007

Look-alike, free riders, parassitismo. La contraffazione non confusoria: nuova minaccia per le marche. VALENTINA RANNO L’Oréal Italia S.p.A. 20 giugno 2007. L’OREAL E IL LOOK-ALIKE. F A L S O. V E R O. CARATTERISTICHE DEL FENOMENO.

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VALENTINA RANNO L’Oréal Italia S.p.A. 20 giugno 2007

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Presentation Transcript


  1. Look-alike, free riders, parassitismo. La contraffazione non confusoria: nuova minaccia per le marche VALENTINA RANNO L’Oréal Italia S.p.A. 20 giugno 2007

  2. L’OREAL E IL LOOK-ALIKE

  3. F A L S O V E R O

  4. CARATTERISTICHE DEL FENOMENO Profumi con le diciture “falso d’autore”, “maestri profumieri”, ecc. sono commercializzati su tutto il territorio nazionale Segnalazioni di sequestri dei nostri prodotti prevalentemente nei mercati rionali arrivano quasi quotidianamente da parte della GdF In genere si tratta di sequestri di piccoli quantitativi di prodotti, nell’ordine di 5/10 pezzi

  5. PROBLEMI • NUMERO ELEVATO DI SEGNALAZIONI è impossibile seguire tutti i casi che ci vengono segnalati • APPPLICAZIONE PROCESSUALE DELLE NORME PENALI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE

  6. NORME PENALI CHE PUNISCONO LA CONTRAFFAZIONE Art. 474 c.p. e la sentenza “Diaw Papa” (Cass. Pen. 23 febbraio 2000) ESCLUDE LA RILEVANZA PENALE DEL FALSO GROSSOLANO marchio contraffatto idoneo a trarre in inganno l’acquirente quando la provenienza prestigiosa del prodotto costituisce l’unico elemento per determinare nell’acquirente di media esperienza la volontà di acquistare il prodotto

  7. LA SENTENZA DIAW PAPA E I CONTRAFFATTORI I CONTRAFFATTORI HANNO RICONOSCIUTO IN QUESTA SENTENZA UNA LEGITTIMAZIONE AL COMMERCIO DI PRODOTTI c.d. LOOK-ALIKE INCREMENTO DEL FENOMENO DAL 2000

  8. L’idea di produrre essenze clonate è arrivata sulla scorta di una sentenza della Cassazione la n. 2119/00. Il verdetto, i cui estremi sono stampati su tutte le confezioni insieme ad altri provvedimenti giudiziari a favore, afferma la “evidente non confondibilità da parte del consumatore tra un prodotto originale ed una replica in rapporto a precisi elementi”.

  9. LA MAGISTRATURA PENALE Dottrina e giurisprudenza di legittimità successive hanno ribaltato l’orientamento evidenziando che: • Oggetto materiale dei reati ex art. 474 c.p. è il marchio in quanto tale e non i prodotti • Concetto di fede pubblica va interpretato in senso oggettivo e riferito all’intera collettività Spesso i P.M., G.I.P. e Tribunali del Riesame continuano a negare la sussistenza dei reati in questione

  10. STRATEGIE • PROCESSI PENALI: non vanno sottovalutati, occorre che siano seguiti attentamente in tutte le fasi, anche al fine di lanciare un chiaro messaggio ai contraffattori un’applicazione ad ampio raggio del falso grossolano non punibile comporterebbe una sorta di depenalizzazione di fatto delle condotte previste e punite dal codice penale che, allo stato attuale, non solo non è astrattamente possibile, ma comporterebbe una grave lacuna nella repressione di un fenomeno in continua espansione

  11. STRATEGIE • SENSIBILIZZAZIONE ORGANI COMPETENTI: è importante sensibilizzare gli organi competenti, soprattutto P.M. e giudici, in quanto il fenomeno dei look-alike è in costante aumento e comporta gravi danni a carico delle aziende. RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: farsi portavoce di queste richieste nelle sedi competenti

  12. MARCHIO E/O NOME ALTRUI USATO IN FUNZIONE DESCRITTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI FRAGRANZA ART. 1BIS EX R.D. 929/42 NORME CIVILI CHE PUNISCONO LA CONTRAFFAZIONE INTERPRETAZIONE DEI CONTRAFFATTORI

  13. NORME CIVILI CHE PUNISCONO LA CONTRAFFAZIONE ART. 20 DEL CODICE DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE (D. lgs. 30/2005) I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: UN SEGNO IDENTICO AL MARCHIO PER PRODOTTI O SERVIZI IDENTICI A QUELLI PER CUI ESSO E’ STATO REGISTRATO.

  14. IN SEDE CIVILE, la contraffazione del marchio, nel caso di marchi identici, PRESCINDE DAL GIUDIZIO DI CONFONDIBILITA’ Il titolare di un marchio “X” registrato per contraddistinguere un profumo, potrà vietare a chiunque di usare il marchio identico “X” per contraddistinguere profumi, indipendentemente da ogni valutazione in merito al rischio di confusione. La confusione è in re ipsa

  15. PROBLEMI LEGITTIMAZIONE PASSIVA è difficile individuare con esattezza chi sono i players del mercato dei falsi

  16. 4 PROFUMI PRODOTTI DA 4 CONTRAFFATORI DIFFERENTI!

  17. STRATEGIE • PROMUOVERE INSTAURAZIONE DI GIUDIZI CIVILI: in particolare cercare di colpire il patrimonio dei contraffattori. • INDAGINI INVESTIGATIVE: • Definire chi i sono i players del mercato dei falsi; • Individuazione dei siti di produzione e di stoccaggio; • Individuazione dei canali di distribuzione.

  18. DIRETTIVA COSMETICI Prodotto da Cod. Ditta CEA 00024 C MADE IN ITALY

  19. DIRETTIVA COSMETICI D. Lgs. n. 126 del 24 aprile 1997 (attuazione della direttiva 93/35/CEE) recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici ART. 8: INDICAZIONI OBBLIGATORIE SUI PRODOTTI COSMETICI • Nome o ragione sociale e la sede legale del produttore o responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico. • Numero di lotto di fabbricazione o riferimento che consenta l’identificazione della fabbricazione.

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