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L’EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

L’EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO. L’efficacia oggettiva: le ragioni sostanziali del problema. Evitare di vanificare la funzione della contrattazione collettiva, consentendo che i lavoratori accettino condizioni deteriori rispetto a quelle stabilite collettivamente.

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L’EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

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Presentation Transcript


  1. L’EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

  2. L’efficacia oggettiva:le ragioni sostanziali del problema Evitare di vanificare la funzione della contrattazione collettiva, consentendo che i lavoratori accettino condizioni deteriori rispetto a quelle stabilite collettivamente L’esigenza sul piano dei fatti LA REALIZZAZIONE SUL PIANO GIURIDICO IL CONTRATTO INDIVIDUALE NON PUÒ CONTENERE CLAUSOLE PEGGIORATIVE RISPETTO AL CONTRATTO COLLETTIVO

  3. Il problema giuridico della efficacia oggettiva del contratto collettivo in un regime di diritto comune Quali principi e disposizioni sono in grado di giustificare l’effetto della inderogabilità in peius del contratto collettivo ad opera del contratto individuale?

  4. (segue) il problema giuridico della efficacia oggettiva del contratto collettivo in un regime di diritto comune • la soluzione più blanda: la tecnica della inderogabilità o della efficacia obbligatoria, basata su un sistema di responsabilità contrattuale. • la soluzione più forte: la tecnica della inderogabilità o efficacia reale, con la sostituzione automatica delle clausole difformi del contratto individuale.

  5. La soluzionegiurisprudenzialepiù comune Quattro possibili soluzioni per giustificare l’inderogabilità

  6. L’approccio pragmatico della giurisprudenza: l’inderogabilità reale L’art. 2077 del codice civile “I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”

  7. Cosa non funziona nella ricostruzione della giurisprudenza, apparentemente semplice e inattaccabile?

  8. La norma che costituisce il quadro entro il quale si inserisce l’art. 2077 c.c. L’art. 1339 c.c. “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti” Solo il contesto corporativo - nel quale i contratti collettivi erano equiparati alla legge - può giustificare l’attivazione del meccanismo della inserzione automatica Critica dottrinale alla tesi giurisprudenziale norme corporative

  9. Le alternative prospettate dalla dottrina L’impossibilità di ricorrere allo schema codicistico (l’art. 2077 e 1339 c.c.) e… 2) …il ritorno alle categorie privatistiche del mandato e della rappresentanza

  10. La tesi di Francesco Santoro Passarelli Cosa c’entra tutto questo con la inderogabilità del contratto collettivo? Art. 1723 c.c Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario non si estingue per revoca da parte del mandante Art. 1726, co. 2, c.c Se il mandato è stato conferito da più persone per un affare di interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia effettuata da tutti i mandanti revoca revoca La pattuizione difforme del contratto individuale viene qualificata come una revoca del mandato conferito alla associazione sindacale revoca Una revoca giuridicamente impossibile, vista la particolare natura del mandato

  11. Se davvero l’impossibilità di pattuizioni individuali difformi dovesse basarsi sulla irrevocabilità del mandato conferito ex artt. 1723 e 1726... . . . TUTTE le pattuizioni difformi dovrebbe essere impossibili Una possibile critica alla teoria del mandato irrevocabile Anche quelle in melius

  12. Altra teoria alternativa all’art. 2077 c.c. • Dalla Costituzione sarebbe possibile ricavare una riserva a favore dei sindacati a regolare gli interessi collettivi dei lavoratori • Il sindacato non è rappresentante di interessi altrui, ma gestisce un interesse proprio ed esclusivo. 3) La tesi del potere originario del sindacato, basata sull’art. 39 Cost.

  13. ne consegue.... che le deroghe individuali costituiscono atti dispositivi illegittimamente posti dalle parti individuali che travalicano l'ambito di autonomia di loro spettanza per invadere la dimensione degli interessi collettividi pertinenza originaria ed esclusiva delle organizzazioni sindacali

  14. Critica E’ una tesi estrema, che finisce per sostenere un potere di vincolo del sindacato senza fondamento positivo, obliterando la complessità dei rapporti di rappresentanza e democrazia tra il sindacato e i soggetti rappresentati.

  15. I problemi della efficacia oggettiva del contratto collettivo di diritto comuneLe diverse soluzioni prospettate (riassunto) • (1) La “scorciatoia” • giurisprudenziale • L’art. 2077 cod. civ. • (2) La categoria del mandato • Il mandato irrevocabile • (= impossibilità della • pattuizione individuale difforme) • (3) La soluzione “originaria” • Quando contratta, il sindacato • gestisce un interesse proprio, non di altri.

  16. 4) Le tesi precedenti sono insufficienti. La soluzione dell'inderogabilità del contratto collettivo basata sul combinato disposto di DUE disposizioni del codice civile

  17. L’art. 1374 c.c. L’integrazione del contratto Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza secondo gli usi e l’equità tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge

  18. L’art. 2113 cod. civ. “Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi, non sono valide”

  19. L’art. 2113 c.c. è la norma che integra gli effetti del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c.

  20. La pattuizione individuale peggiorativa è un atto di rinuncia (invalido) ad un diritto inderogabile

  21. L’interrogativo • Si può affermare che l’art. 2113 c.c. consente di ottenere i medesimi effetti dell’art. 2077 c.c.?

  22. Art. 2113 Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi, non sono valide Art. 2077 Le clausole difformi dei contratti individuali sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro Una comparazione tra norme

  23. L’inderogabilità secondo l’art. 2113 c.c. L’art. 2113 attribuisce al contratto collettivo l’inderogabilitànon tanto come una caratteristica intrinseca, quanto piuttosto come un dato che, assumendo rilevanza solo su impulso della reazione individuale del lavoratore, si profila meramente eventuale

  24. L’inderogabilità del contratto collettivo di cui parla il 2077 c.c. consiste nella nullità e sostituzione automatica delle clausole individuali difformi L’inderogabilità di cui parla il 2113 c.c. si identifica nella annullabilità di quelle clausole (qualificate alla stregua di rinunzie o transazioni) Art. 2077 e art. 2113: le differenze

  25. Riconoscimento indiretto della inderogabilità del contratto collettivo Per questo, la giurisprudenza continua a garantire l’effetto dell’efficacia reale (perché socialmente equo), mediante l’applicazione dell’art. 2077 cod. civ.

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