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ATTIVITÀ n.° 87 (D.M. 16.2.82)

ATTIVITÀ n.° 87 (D.M. 16.2.82). LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE E/O VENDITA ALL'INGROSSO O AL DETTAGLIO CON SUPERFICIE LORDA SUPERIORE A 400 m 2 COMPRENSIVA DEI SERVIZI E DEPOSITI. ATTIVITÀ n° 87 (D.M. 16.2.82).

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ATTIVITÀ n.° 87 (D.M. 16.2.82)

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  1. ATTIVITÀ n.° 87 (D.M. 16.2.82) LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE E/O VENDITA ALL'INGROSSO O AL DETTAGLIO CON SUPERFICIE LORDA SUPERIORE A 400 m2 COMPRENSIVA DEI SERVIZI E DEPOSITI.

  2. ATTIVITÀ n° 87 (D.M. 16.2.82) LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE E/O VEN­DITA ALL'INGROSSO O AL DETTAGLIO CON SUPERFICIE LORDA SUPERIORE A 400 m2 COMPRENSIVA DEI SERVIZI E DEPOSITI. (Attività di vendita di prodotti combustibili o in prevalenza combustibili : negozi di profumeria, mobili, abbigliamento, librerie, rivendite di tabacchi e articoli per il fumo, musei, gallerie, ar­chivi, biblioteche, collezioni, ecc.)

  3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 1) Circ. n° 75 del 3/7/67. Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc. 2) Lettera circolare n° 5210/4118/4 del 17/2/75. Chiarimenti riguardanti l'applicazione del punto 97 dell'elenco allegato al decreto interministeriale n° 1973 del 27/9/65. Parziali modifiche alla circolare n° 75 del 3/7/67. 3) Lettera circolare n° 13748/4147 del 25/6/77. Attività di cui al punto 97 dell'allegato al decreto interministeriale n°1973 del 27/9/65. Depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria, ed altri simili indumenti, grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario, supermercati. Procedure da seguire per l'istruttoria delle relative pratiche. 4) D.M. del 8/3/85 5) Circ. n° 36 del 11/12/85. 6) Circ. n° 42 del 17/12/86.

  4. 7) Lett. Circ. n° 22864/4134 del 16/12/88. 8) Lettera circolare n° 21723/4122 del 13/12/90. Norme sull' abbattimento delle barriere architettoniche. 9) Lett. Circ. n° 6393/4142 del 17/4/91. 10) Lett. del M.I. n° 12551/4101 del 28/11/91.

  5. Problemi generali Affluenza di pubblico anche elevata, con problemi di evacuazione in sicurezza in caso d’incendio Presenza di materiale combustibile in quantità notevole e di tipologia estremamente varia, commistione con prodotti infiammabili, disposizione anche nelle aree di movimento delle persone

  6. Problemi generali Presenza di sorgenti d’innesco in numero elevato: punti luce, connessioni elettriche, frigoriferi, elettrodomestici in attività eccetera Grande massa di cartelli e segnalazioni pubblicitarie, a scapito della chiara individuazione dei percorsi di fuga Barriere fisiche ed assembramenti in corrispondenza dell’uscita (area casse)

  7. Problemi generali Disposizione degli espositori in maniera non sempre coerente con i percorsi di fuga Spazio tra gli espositori (corridoi) a volte angusto ed insufficiente al movimento in caso di evacuazione, tenuto conto della presenza di carrelli

  8. CLASSIFICAZIONE (lett. circ. n° 5210/4118/4 del 17/2/75) Grandi magazzini Empori al dettaglio che raggruppano in assortimenti organizzati un'ampia e completa gamma di articoli. Supermercati alimentari Unità di vendita al dettaglio con un assortimento completo di tutti i prodotti alimentari di normale e diffusa domanda, integrati da un limitato numero di articoli non alimentari di piu’ corrente consumo

  9. CLASSIFICAZIONE Lettera Circolare n 5210/4188/4 del 17/02/1975 IPERMERCATI E CENTRI COMMERCIALI Grandi unità di vendita al dettaglio o raggruppamenti di grandi unità normalmente sviluppatesi su uno o due piani di superficie notevolmente superiore alle dimensioni tradizionali dei grandi magazzini SUPERMERCATI E AZIENDE SPECIALISTICI Unità di vendita al dettaglio di varie dimensioni indirizzate prevalentemente su un unico settore merceologico. Rientrano tra gli altri in questo gruppo i supermercati del mobile o complessi commerciali per la vendita di mobili e arredi ed i complessi di vendita di tessuti,abiti, biancheria,e abbigliamento in genere

  10. CLASSIFICAZIONE Lettera Circolare n 5210/4188/4 del 17/02/1975 GRANDI MAGAZZINI E SUPERMERCATI ALL’INGROSSO Unità di vendita all’ingrosso che comprendono i prodotti di cui ai precedenti punti

  11. UBICAZIONE (circ. M.I. n° 75 del 3/7/67) I locali di vendita devono essere ubicati, in linea di massima, in edifici esclusivamente a ciò destinati. Se ubicati in edifici con altra destinazione, escluso alberghi, scuole, cliniche o locali di pubblico spettacolo, l'altezza in gronda dell'edificio deve essere minore di 31m. In questo caso i locali devono avere ac­cessi, scale ed ascensori indipendenti e devo­no essere divisi con strutture resistenti al fuoco sia in senso verticale che orizzontale, dagli altri locali a diversa destinazione. (Considerazioni tratte da "Manuale di prevenzione incendi nell'edilizia e nell'industria" - Ing. L.CORBO) : I locali dovrebbero essere isolati su tre lati, e comunque mai meno di due. Il fabbricato dovrebbe essere suddiviso in elementi della superficie mas­sima di 1000 m2. Quando l'area totale di tutti i piani usati per magazzini di vendita supera i 3000 mq., l'edificio deve essere protetto completamente con impianto sprinklers automatico. L'edificio deve essere difeso da impianto di bocche d'incendio avente colonne montanti lungo le scale, bocche d'incendio ad ogni piano ed attacchi di immissione per le pompe dei VV.F.

  12. DENSITÀ DI AFFOLLAMENTO (lett. circ. n° 5210/4118/4 del 17/2/75) 1.- Per grandi magazzini e supermercati ali­mentari: a) 0,4 persone/m2 per il piano interrato e piano terra; b) 0,2 persone/m2 per i piani superiori; c) 0,1 persone/m2 per le aree adibite ad uffici e servizi. 2.- Per ipermercati e centri commerciali: a) 0,2 persone/m2 per le aree adibite a vendita; b) 0,05 persone /m2 per le aree adibite ad uffici e servizi.

  13. 3.- Per supermercati e aziende specialistici : 3.1 - Aziende specialistiche: a) 0,1 persone/m2 per i piani interrati e piani terra; b) 0,05 persone/m2 per i piani superiori; c) 0,05 persone/m2 per le aree adibite ad uffici e servizi. 3.2 - Supermercati di mobili e di arredi - esercizi commerciali all'ingrosso: a) 0,05 persone/m2 per i piani interrati e piani terra; b) 0,04 persone/m2 per i piani superiori; c) 0,05 persone/m2 per locali adibiti ad uffici e servizi.

  14. CAPACITÁ DI DEFLUSSO (lett. circ. n° 5210/4118/4 del 17/2/75) • 50 per il piano terra; • 2) 37,5 per i piani interrati; • 3) 33 per i piani superiori di edifici a più di tre piani fuori terra; • 4) 37,5 per i piani superiori di edifici a tre piani fuori terra.

  15. LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA E DELLE SCALE - DISTANZA DALLE USCITE DI SICUREZZA (lett. circ. n° 5210/4118/4 del 17/2/75) Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizza­bile. La larghezza delle vie di uscita deve esse­re multipla del modulo e non inferiore a due moduli (m. 1,20) con tolleranza inferiore all'8%. Le scale e i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle vie di uscita.

  16. Per scale al servizio di più piani la larghezza sarà commisurata: - per edifici a 3 piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso del 2° e 1° piano; - per edifici a più piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso dell'ultimo e penultimo piano quando la capacità di deflusso da ogni piano sottostante rimanga uguale a quella dell'ultimo e penultimo piano. Per capacità maggiori la larghezza, a partire da tali piani, dovrà essere pari alla somma delle due capacità massime. Se la scala serve anche il piano interrato, la larghezza del pianerottolo del piano terreno e della porta di uscita a livello stradale deve essere uguale alla somma delle larghezze della rampa a servizio dei piani fuori terra e quella del piano interrato. Almeno metà numero di scale deve essere a prova di fumo. La distanza dalle uscite di sicurezza deve essere inferiore a m. 30, percorsi superiori possono essere consentiti purché realizzati con il concetto di luogo dinamico. (considerazioni tratte da "Manuale di p.i. ..." L.CORBO) Scale ed ascensori devono essere chiusi in gabbie di protezione in muratura con porte resistenti al fuoco ed a chiusura automatica.

  17. DEPOSITI DI RISERVA (Circ. M.I. n° 75 del 3/7/67) Depositi di riserva non ammessi entro il medesimo fabbricato. Magazzini scorte separati dai locali vendita tramite strutture orizzontali resistenti al fuoco 180 minuti e strutture verticali dimensionate in base al carico d’incendio

  18. DISTANZE DI SICUREZZA (Lett. P961/4106/1 Sott.34 del 14/06/95 - Risposta a quesito Comando di Padova) I locali di esposizione e vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie superiore a 400 mq, devono distare dagli impianti di distribuzione stradale per autotrazione almeno 40 m come prescritto dall’art. 4 lett. b primo capoverso del D.P.R. 16/1/1979, n. 28.

  19. LCMI 16139/4109 del 1982 Presenta la bozza di decreto nella stesura dell’epoca, per le osservazioni dei Comandi provinciali e l’utilizzo quale criterio tecnico aggiornato rispetto alle circolari precedenti Fornisce un insieme di definizioni, poi sostituite dal DM 30/11/1983 Non consente l’ubicazione in edifici destinati ad alberghi, scuole, ospedali, pubblico spettacolo, magazzini oltre i 1.000 m2. Richiesta la facilità di accesso dei VVF

  20. LCMI 16139/4109 del 1982 Resistenza al fuoco secondo criteri dettati dalla CMI 91/61. Compartimenti con superfici massime: • 4.000 m2 in edifici ad un piano fuori terra • 2.000 m2 in edifici fino a tre piani fuori terra • 1.000 m2 in edifici a più di tre piani fuori terra Reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e d’arredo, con la limitazione della classe 0 lungo le vie di fuga Vie di fuga secondo gli usuali criteri. Lunghezza massima 30 m aumentabili a 40 con impianto automatico d’estinzione. Affollamento da determinare di volta in volta, comunque non superiore a 0,4 persone/m2

  21. LCMI 16139/4109 del 1982 Obbligo d’impianto di rilevazione d’incendio in tutti i locali. Presenza continua di personale in grado di ricevere l’allarme e adottare le misure previste Illuminazione di sicurezza. Impianti elettrici in conformità alla legge 186/68 Prescrizioni particolari per attività esistenti Prescrizioni per attività con superficie inferiore a 400 m2

  22. Riferimenti tecnico-amministrativi Non esistendo una regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture commerciali, si applica quanto indicato dal DM 04/05/1998 Allegato I punto A: • Individuazione dei pericoli d’incendio • Valutazione dei rischi • Definizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi

  23. Linee guida per la progettazione antincendio dei centri commerciali • Resistenza al fuoco delle strutture congruente con il carico d’incendio di progetto • Reazione al fuoco dei materiali ed arredi come usualmente richiesto • Comunicazione tra aree vendita e magazzini mediante filtri a prova di fumo • Locali a rischio con accesso diretto dall’esterno

  24. Linee guida per la progettazione antincendio dei centri commerciali • Verifica della propagazione dei prodotti di combustione (altezze, cortine mobili, ventilazione naturale o meccanica), soprattutto lungo le gallerie di smistamento • Distribuzione delle vie d’esodo in modo che il tempo d’evacuazione sia contenuto entro i limiti di tempo disponibile • Adozione d’impianti automatici d’estinzione • Alimentazione idrica ad alta affidabilità • Particolare attenzione nella progettazione ed esecuzione degli impianti elettrici

  25. Bozza di regola tecnica (elaborazione recente) Particolare attenzione è posta alla progettazione impiantistica ed alle strategie di controllo dei fumi Compartimentazione per attività omogenee Impianti di allarme e di diffusione sonora in grado di diffondere avvisi e dare avvio alle procedure di emergenza

  26. Bozza di regola tecnica Classificazione delle aree: • Tipo A: aree a rischio specifico soggette a controllo VVF • Tipo B: aree a rischio specifico accessibili solo ai dipendenti (cucine, depositi ecc.) • Tipo C: aree accessibili ai clienti/visitatori • Tipo D: aree destinate a servizi non pertinenti, ma soggette ad affluenza di pubblico (uffici, locali di pubblico spettacolo, sale convegni ecc.) • Tipo E: aree destinate a servizi pertinenti (ristoranti, bar ecc.) • Tipo F: aree attrezzabili per manifestazioni, spettacoli, mostre a carattere temporaneo

  27. Bozza di regola tecnica Superficie compartimenti (documento di lavoro): • Illimitata se qk < 90 MJ/m2 Fino a 3 piani fuori terra: • ≤ 15.000 m2 se qk < 600 MJ/m2 • ≤ 20.000 m2 se qk < 600 MJ/m2 + impianto automatico a pioggia • ≤ 25.000 m2 se qk < 600 MJ/m2 + impianto automatico a pioggia + EFC

  28. Bozza di regola tecnica Fino a 4 piani fuori terra: • ≤ 10.000 m2 se qk < 600 MJ/m2 • ≤ 14.000 m2 se qk < 600 MJ/m2 + impianto automatico a pioggia Fino a 5 piani fuori terra: • ≤ 8.000 m2 se qk < 600 MJ/m2 • ≤ 11.000 m2 se qk < 600 MJ/m2 + impianto automatico a pioggia

  29. Bozza di regola tecnica Con carichi d’incendio superiori a 600 MJ/m2 ulteriori limitazioni, meno consistenti in presenza di impianto d’estinzione automatico a pioggia. Quest’ultimo sempre previsto oltre i 1.300 MJ/m2 Illuminamento di sicurezza: 5 lux nelle vie di fuga, 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico Impianto di rilevazione d’incendio Impianto idrico antincendio semifisso (idranti o naspi) come indicato dalla UNI CNVVF 10779

  30. NORME D'ESERCIZIO Ultimata la vendita, dopo l'uscita del pubblico, dovrà essere staccata la F.E.M. E' vietato utilizzare i locali: centrale termica, depositi infiammabili e /o combustibili come magazzini di prodotti ad essi non assimilabili, in particolare il locale caldaia de­ve essere ad uso esclusivo dell'impianto termico. La cartellonistica con l'indicazione del "DIVIETO DI FUMARE" di dimensioni tali da essere riconosciuta da ogni posizione e prevista dal D.P.R. 524 del 8.6.82 non deve assolutamente essere manomessa o asportata dalle pareti ove applicata. Non immobilizzare, neanche con semplice legatura in cordicella, le porte delle uscite di sicurezza. All'apertura assicurarsi che siano libere, funzionanti tutte le vie di uscita normali e di sicurezza. Le vie di uscita dovranno essere lasciate sempre sgombre.

  31. I banchi di vendita, le vetrine e tavoli di esposizione devono essere assicurati per non essere travolti o rovesciati, in caso di panico dalla folla in movimento. Corridoi, porte passaggi e disimpegni per raggiungere le uscite e le scale devono essere tenuti sgombri da merci, materiale ed imballaggi. E' vietato, inoltre, creare depositi, anche provvisori, nelle zone che interessano le uscite. Non depositare merci a ridosso di termosifoni, prese di corrente, deviatori. Immagazzinare a distanza da sorgenti luminose e dal soffitto. Segnare le porte ed i percorsi con targhe luminose. Prevedere ed attuare sistemi di segnalazioni interne e di servizio a mezzo di altoparlanti e suonerie.

  32. Prevedere ed attuare sistemi di allarme per comunicare al pubblico ed al personale, in caso di incendio e/o sinistri, le modalità per l'abbandono dell'edificio. E' fatto divieto di effettuare linee elettriche volanti provvisorie. Provvedere alla manutenzione e controlli periodici dei motori e degli impianti elettrici ai sensi della legge 46/90. I mezzi di difesa attiva dagli incendi devono essere sempre in vista e non occultati da materiale vario. I mezzi dovranno essere provati almeno ogni sei mesi, dell'avvenuta prova dovrà essere tenuto apposito registro. Gli estintori devono essere revisionati semestralmente. All'interno del fabbricato non possono essere tenuti quantitativi di infiammabili superiori a quelli dichiarati sul C.P.I. I residui combustibili, imballaggi, supporti lignei, cassette in plastica e legno, ecc, dovranno essere sempre, giornalmente portati dall'interno all'aperto lontano dal fabbricato.

  33. Provvedere a far ritirare, anche più volte al giorno, dai saloni di vendita e magazzini gli imballaggi, cartoni e cartaccia che vanno tenuti in un deposito isolato locale. Addobbi e decorazioni provvisorie per propaganda vanno installati in sicurezza. Evi­tare, perciò, lunghi addobbi sospesi tra pareti in quanto essi favoriscono la propagazione dell'incendio. Segnalare opportunamente con rosso nella parte alta delle pareti la posizione degli idranti e gli estintori in modo che siano facilmente individuata a distanza. E' vietato effettuare travasi di sostanze infiammabili e/o esplosive nei locali magazzino, reparti di vendita e uffici. E' vietato depositare al piano interrato prodotti gassosi infiammabili con densità superiore a 0,8.

  34. E' vietata la presenza di griglie o aperture, pertinenti a locali interrati in corrispondenza di vani di accesso o aerazione di ambienti interrati in corrispondenza di vani di accesso o aerazione di ambienti ove è possibile la presenza di gas o di miscele infiammabili con densità maggiore di 0,8. E' vietato costituire depositi di sostanze infiammabili eccedenti i 10 lt. in locali non preventivamente autorizzati. Nelle ore di punta e di massima affluenza del pubblico, nei giorni precedenti le grandi Festività, intensificare il servizio di ronde e sorveglianza delle uscite, porte e scale e regolare l'affluenza del pubblico. E' vietato l'uso di fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza a vista, di stufe a kerosene, ecc.

  35. L'impianti di illuminazione dell'edificio deve essere integrato da un impianto di illuminazione di sicurezza con sorgente indi­pendente da quella ordinaria e ad inserzione automatica, il quale deve illuminare in misura sufficiente, oltre ai diversi piani, tutte le scale, i corridoi, i passaggi. Gli impianti di luci di emergenza dovranno essere provati con cadenza settimanale (dell'avvenuta prova dovrà essere tenuto apposito registro) Gli impianti di rivelazione fumi dovranno essere provati con cadenza almeno semestrale (dell'avvenuta prova dovrà essere tenuto apposito registro). Al termine dell'orario di vendita e prima della chiusura un responsabile, all'uopo destinato dalla Direzione, dovrà effettuare la ricognizione di tutti i locali per verificare l'assenza di eventuali fonti di ignizione e dovrà procedere alla chiusura di tutte le porte di compartimentazione tra i vari reparti. Le chiavi dei locali tecnologici ( centrali termiche, centrale pompaggio, depositi infiammabili ecc.) dovranno essere custodite in luogo sempre reperibile da parte del personale VV.F. sia in caso di verifiche che d'interventi.

  36. E' fatto divieto assoluto di utilizzare acqua per l'eventuale spegnimento di impianti elettrici o attrezzature sotto tensione. Tale divieto deve essere indicato con opportuna cartellonistica. Qualsiasi modifica strutturale o degli impianti soggetti a prevenzione dovrà essere preventivamente autorizzata da parte dei VV.F. E' fatto obbligo di notificare ai VV.F. la disattivazione (anche se temporanea) degli impianti fissi di spegnimento (idranti, sprinklers ecc.) e/o degli impianti di rilevazione e di illuminazione di emergenza. E' vietato parcheggiare autoveicoli nei locali che non siano specificatamente desti­nati ad autorimesse. Eventuali lavori di manutenzione con l'uso di fiamme libere e/o fonti di ignizione dovranno essere effettuati in assenza di pubblico e con presenza di operatori provvisti di idonea attrezzatura. Non disattivare i congegni di autochiusura delle porte REI.

  37. E' fatto divieto di manomettere, disattivare, asportare i sistemi antincendio rilevati e collaudati positivamente all'atto del sopralluogo. Le superfici permanenti di aerazione, dove previste, non devono essere ostruite e nemmeno parzialmente occluse. Individuare tra il personale una squadra di primo intervento addestrata periodicamente e in grado di affrontare e spegnere principi d'incendio. Ogni variazione ai quantitativi di prodotti immagazzinati ed in esposizione, allo stato e destinazione dei luoghi, ai cicli di lavorazione autorizzati nel C.P.I. comportano la perdita di validità dello stesso.

  38. Spagna Testo unico regolamentare di prevenzione incendi Resistenza al fuoco delle strutture in base al carico d’incendio di progetto (ora Eurocodici). Compartimenti di 5.000 m2 con elementi separanti EI 180; separazioni interne EI 60. Superfici aumentabili con impianto automatico d’estinzione. Negli edifici con più di 3 piani vani scala protetti E 60 Protezione delle facciate contro la propagazione esterna dell’incendio

  39. Spagna Affollamento: • 0,5 persone/m2 a piano terra e primo piano • 0,33 persone/m2 agli altri piani • 0,025 persone/m2 nei depositi Impianto idrico semifisso (idranti) con superficie maggiore di 5.000 m2 Impianti automatici d’estinzione ai piani interrati. Ai piani fuori terra se la superficie è superiore a 1.000 m2

  40. Spagna Sempre estintori, illuminazione di sicurezza, segnaletica e impianto d’allarme Piano di gestione dell’emergenza se la superficie è maggiore di 1.000 m2 Scale e ascensori non possono mettere in comunicazione l’area commerciale aperta al pubblico con i depositi

  41. Francia Testo unico regolamentare di prevenzione incendi per attività con presenza di pubblico Classificazione delle attività in base al numero complessivo di persone che possono accedervi Precauzioni per i lavori di manutenzione da effettuarsi in presenza di pubblico Resistenza al fuoco definita a seconda del tipo d’attività e della categoria (ora Eurocodici)

  42. Francia Protezione d’eventuali fabbricati adiacenti mediante separazioni con barriere resistenti al fuoco Superficie massima dei compartimenti in base al tipo d’attività Sistema d’evacuazione fumi, naturale o meccanica, nei locali con superficie superiore a 300 m2 e nelle gallerie di smistamento. Garanzia di immissione dall’esterno d’un volume d’aria pari al volume evacuato. Possibilità d’integrare condizionamento ed evacuazione prodotti di combustione

  43. Francia Numero di vie di fuga: arrotondato all’intero superiore Np è il numero di persone presenti Unità di passaggio (corrispondente al modulo d’uscita italiano): • 1 unità 90 cm • 2 unità 140 cm • > 2 unità nu· 60 cm

  44. Francia • Percorsi normali: utilizzabili anche ai fini dell’esodo • Percorsi accessori: in aggiunta ai percorsi normale, se non sono sufficienti o ben distribuiti • Percorsi di soccorso: ad uso delle squadre di soccorso • Percorsi di servizio: non facenti parte del sistema di vie d’esodo

  45. Francia Consentita l’adozione di barriere d’acqua per la separazione di locali diversi, ma non in sostituzione delle compartimentazioni principali Il miglioramento del sistema di controllo fumo e calore consente di raddoppiare i percorsi d’esodo Protezione dei percorsi se necessaria. Eventuale pressurizzazione dei vani scala protetti (da 20 a 80 Pa)

  46. Polonia Testo unico regolamentare di prevenzione incendi per i fabbricati, integrato da decreti del ministero dell’interno Privilegiate la protezione attiva (rilevazione, estinzione automatica, controllo fumo e calore, idranti, diffusione sonora) e la gestione dell’emergenza In conseguenza di ciò, grande importanza è attribuita alla manutenzione continua degli impianti e dispositivi antincendio

  47. Polonia Elevati standard di qualità nella realizzazione di impianti e strutture Controlli a campione da parte dei VVF, che in Polonia hanno l’autorità di chiudere direttamente le attività non in regola, senza responsabilità civile personale Previsto un istituto simile a quello italiano della deroga (permesso speciale), a seguito di valutazione da parte di commissioni di esperti costituite presso facoltà tecniche

  48. Polonia Affollamento negli spazi commerciali: 0,25 persone/m2 Larghezza del modulo di uscita: 60 cm Capacità di deflusso: 100 persone/modulo indipendentemente dalla quota Non è richiesta la somma degli affollamenti di due piani consecutivi

  49. Polonia Larghezza minima delle uscite: 90 cm (cont. 1 modulo) Larghezza minima scale: 120 cm Capacità di deflusso: 100 persone/modulo indipendentemente dalla quota Lunghezza del percorso di esodo: 40 m 60 m con imp. est. autom. 80 m con imp. aut. + EFC

  50. Polonia Resistenza al fuoco delle strutture secondo gli Eurocodici Ogni compartimento è considerato luogo sicuro rispetto ai compartimenti adiacenti Superfici dei compartimenti fino a 24.000 m2 in presenza di impianti automatici d’estinzione Illuminamento di sicurezza: 1 lux a livello del pavimento

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