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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA Seminario per candidati agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere Legislazione di riferimento sui lavori pubblici dott. ing. Giovanni Pampallona 9 luglio 2009.

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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

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  1. ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA Seminario per candidati agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere Legislazione di riferimento sui lavori pubblici dott. ing. Giovanni Pampallona 9 luglio 2009

  2. Lavoro pubblico • È costituito dalle attività materiali, tecniche e strumentali realizzate da un Ente pubblico. • È definito dà un solo elemento soggettivo in quanto rappresenta ogni lavoro eseguito dallo Stato o da un altro Ente pubblico.

  3. Opera pubblica • Trae origine dal lavoro pubblico ed è caratterizzata anche dalla destinazione della stessa e dal carattere immobiliare di ciò che si intende realizzare. • L'opera diventa pubblica soltanto a costruzione ultimata e dopo aver acquisito l’oggettiva destinazione di bene demaniale o di bene patrimoniale indispensabile.

  4. Le opere pubbliche sono quindi destinate al conseguimento di un pubblico interesse. Si connotano per essere fruibili da parte di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. A titolo d'esempio sono da considerare opere pubbliche le strade, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, le carceri, le costruzioni militari (caserme) e quelle civili (palazzi, scuole etc.).

  5. Certificato - Verbale Certificato • è l’atto rilasciato in forma scritta dall‘Autorità o dall‘Ente, che ne ha competenza, per attestare un fatto. Verbale • documento che registra ciò che si è detto o ciò che si è fatto

  6. Sicilia - Regione a Statuto Speciale La Regione Siciliana anche in materia di lavori pubblici ha competenza legislativa esclusiva, che trova, comunque, il suo limite nell'osservanza delle leggi statali di riforma economico-sociale, nei principi generali dell'ordinamento, nonché nell'adempimento degli obblighi internazionali contratti dallo Stato.

  7. Potestà legislativa in materia di lavori pubblici Fatta salva l'immediata operatività, nell'ambito della Regione, della normativa europea disciplinante i rapporti al di sopra della soglia comunitaria, nonché delle norme statali sulla prevenzione della criminalità mafiosa e sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l'adeguamento alla disciplina nazionale, in materia di lavori pubblici, è riservata alle autonome scelte del legislatore regionale

  8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE • Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (in seguito indicato come Codice dei contratti) • D.P.R. 21 DICEMBRE 1999 N. 554 (Regolamento di attuazione della Legge 109 costituito da 232 articoli)

  9. Codice dei contratti Il codice è già operativo, ma non è entrato in vigore nella sua pienezza e la sua intera operatività si completerà con l’emanazione del regolamento di esecuzione, pertanto da quel momento cesserà l’efficacia di tutta una serie di norme regolamentari contenute nel DPR 554 e che sono allo stato attuale ancora vigenti.

  10. Applicabilità del codice in Sicilia Sul problema dell’applicabilità in Sicilia del codice degli appalti è intervenuta la circolare 18/09/2006 dall’Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana, con la quale è stato precisato che la specifica esclusività della competenza legislativa della Regione Siciliana in materia di lavori pubblici deriva dall'art. 14, lettera g), dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con Regio Decreto Legge 15 maggio 1946 n. 455.

  11. Circolare 18 settembre 2006 • Nella stessa circolare viene specificato che il quinto comma dell'art. 4 del codice dei contratti prevede testualmente: “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”

  12. Quindi, le modifiche o le abrogazioni apportate dal legislatore statale alla normativa nazionale recepita, non hanno avuto effetto sull'ordinamento della regione se non a seguito di un'ulteriore intervento del legislatore regionale, ad eccezione di quelle norme concernenti materie che sono riservate all'esclusiva competenza dello Stato (Ci si riferisce ad esempio alla materia dell'arbitrato o della giurisdizione sulla quale la regione siciliana non ha potestà legislativa).

  13. Pertanto, al di fuori delle suddette ipotesi, nella citata Cirolare, si ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163, e sino all'emanazione della normativa regionale di adeguamento, trovi applicazione in Sicilia la legislazione regionale in materia di lavori pubblici, fermo restando l'obbligo della regione di adeguarsi ai principi fondamentali del codice dei contratti che costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.

  14. NORMATIVA DI RIFERIMENTO in SICILIA • L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e ss. mm. ii. Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. (Con tale norma il legislatore siciliano ha recepito staticamente con modifiche ed integrazioni la legge n. 109/1994, nel testo vigente alla data di approvazione della legge regionale entrata in vigore il 9/9/2002)

  15. In merito all’applicazione nella Regione della normativa nazionale il comma 2 dell’art 1 della L.R. n. 7/2002 cita le ulteriori norme che si applicano nel territorio della regione, nel testo vigente alla data di approvazione della stessa L.R. n. 7, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina dettata dal legislatore siciliano Trattasi del: • D.P.R. n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n 109/1994 e successive modificazioni; • D.M. n 145/2000 - Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici; • D.P.R. n. 34/2000 - Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici; • D.M. n 294/2000 - concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici; • D.M. n 398/2000 - recante le norme di procedura del giudizio arbitrale.

  16. Applicazione in Sicilia del DPR n. 554 • Nel testo della circolare 24 ottobre 2002, successivamente modificato con la circolare 5 agosto 2003, sono stati elencati gli articoli del Regolamento 554/1999 non compatibili con le attuali norme regionali e quindi non applicabili e quelli che possono trovare applicazione con le necessarie precisazioni, anch’esse riportate nelle suddette circolari.

  17. NORME IN ATTO VIGENTI • L.R. 7/2002 • L.R. 7/2003 • L.R. 16/2005 • Legge 109/94 nel testo vigente alla data del recepimento nell’ordinamento regionalecessive) con le modifiche ed integrazioni ad esso apportate del legislatore siciliano • D.P.R. 554/99 • D.P.R. 34/2000 • T.U. Espropriazioni 387/2001 • D.Lvo 163/2006 solo relativamente alle parti applicabili.

  18. PROGETTO

  19. LIVELLI DI PROGETTAZIONE La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici • Progettazione preliminare • Progettazione definitiva • Progettazione esecutiva

  20. Il Regolamento (D.P.R. N. 554/1999) elenca gli elaborati costituenti i citati livelli di progettazione, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, e illustra il contenuto che ciascuno di essi deve avere. • Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento. • Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente • Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.

  21. RUOLI PROFESSIONALI NELLA PROGETTAZIONE • Progettista • Responsabile Unico del Procedimento (RUP) • Coordinatore Sicurezza in fase progettuale

  22. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE La prestazione relativa all’attività di progettazione sono espletate da: • uffici tecnici delle stazioni appaltanti; • uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende U.S.L., i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica • organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi • liberi professionisti singoli od associati • società di professionisti • società di ingegneria • raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) • consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

  23. L’affidamento degli incarichi esterni di progettazione sono così disciplinati: • per importo pari o superiore a 200.000,00 Euro, IVA esclusa: dalla direttiva 92/50/CEE del 18/06/92 e dal D.Lgs. n. 157/95 e ss.mm.; • per importo compreso tra 100.000,00 e 200.000,00 Euro, IVA esclusa: da gara ad evidenza pubblica disciplinata da apposito regolamento e successivo bando tipo che deve emanare l'Assessore ai LL.PP. Regionale; • per importo inferiore a 100.000 Euro, IVA esclusa: a mezzo gara informale nel rispetto della trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, secondo il criterio del prezzo più basso (non vigendo più l’obbligo dei minimi tariffari) o dell’offerta economicamente più vantaggiosa; • per importo inferiore a 20.000,00 Euro, IVA esclusa, ove il regolamento interni della Stazione Appaltante lo prevedano: da rapporto fiduciario secondo i criteri di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento introdotti nella Regione Siciliana con L.R. 16/2005

  24. In merito alla corresponsione del compenso il comma 12 dell’art. 17 della legge 109/94 così recita: Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera.

  25. Affidamento degli incarichi interni di progettazione • Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), dell’art. 17 della legge 109/94, sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione; • I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

  26. società di professionisti Sono le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di: • persone (Capi II, III e IV Titolo V libro quinto Codice Civile); • nella forma di società cooperativa (Capo I Titolo VI libro quinto Codice Civile), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza

  27. società di ingegneria Sono le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto

  28. Obbligo di iscrizione all’Albo Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali

  29. Assicurazione professionale Il comma 5 dell’art. 30 della Legge 109/94 prescrive l’obbligo per il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva di essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione sopporta per le varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale

  30. R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento

  31. Il RUP nel procedimento neilavori pubblici • La designazione di un responsabile del procedimento per ciascuna delle fasi di progettazione, affidamento e direzione dei lavori testimonia il chiaro intento del legislatore di voler individuare un soggetto ben preciso a cui demandare la cura dell’opera pubblica. • Ne consegue l’univoca individuazione della responsabilità legata a un complesso di attività che vanno dalla programmazione dell’opera al controllo finale della sua corretta esecuzione.

  32. Il legislatore, introducendo nell’ordinamento tale figura, ha voluto ripartire le funzioni tra amministratori e dirigenti, con l’attribuzione a questi ultimi di effettivi poteri gestionali e di adeguate risorse. Infatti, le sterminate funzioni attribuite al RUP prevedono essenzialmente compiti di programmazione, coordinamento e controllo, mentre risultano abbastanza limitate le attività operative vere e proprie, le quali, evidentemente, sono svolte dagli altri soggetti.

  33. Al Responsabile Unico viene quindi attribuito il ruolo di interlocutore qualificato a rappresentare i bisogni e gli interessi della Pubblica Amministrazione, e quindi della comunità che questa rappresenta, e a vigilare sul più esaustivo ed efficace soddisfacimento e tutela degli stessi. Nell’esercizio di tale ruolo il Responsabile Unico del Procedimento diviene, in tutte le attività finalizzate alla realizzazione di un’opera pubblica, il punto di riferimento per ogni altro soggetto coinvolto in tali attività e per tutta la durata dello stesso, dalla programmazione al collaudo.

  34. La centralità del suo ruolo viene posta in risalto anche dalla relazione accompagnatoria al Regolamento di attuazione della legge 109/94 (DPR 554/1999) che definisce il Responsabile Unico del Procedimento alternativamente “dominus” del lavoro e “project manager”, identificandolo come “il vero centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo e vigilanza”.

  35. Infatti, ai sensi dell’art. 7 della L.109/94, come recepita in Sicilia, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali: assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. ”.

  36. Nomina del RUP • I soggetti ai quali si applicano le norme della legge 109/94, come vigente in Sicilia, nominano un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. • Il Regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il Responsabile del Procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

  37. Requisiti del RUP Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico ed il regolamento n.554/1999, anche in relazione alla puntuale definizione dei compiti nello stesso riportata, ne specifica gli ulteriori requisiti che consistono: – nel possesso di un titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, – nell’abilitazione alla professione o, in caso non sia prevista (es. per i geometri dipendenti pubblici), in 5 anni di anzianità nei ruoli della Pubblica Amministrazione.

  38. Qualora l'organico dell’Ente presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 157 - a professionisti singoli o associati - alle società aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico/finanziario. amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

  39. il Regolamento impone una triplice limitazione alla possibilità di svolgimento, da parte del RUP, anche delle funzioni di progettista o Direttore dei Lavori: • interventi (art. 2, comma 1, lett h) che si riferiscono ad “opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell’art. 17, commi 4 e 13, nell’art. 20, comma 4, e nell’art. 28, comma 7 della legge”; • interventi di (art. 2, comma 1, lett. i) progettazione integrale di un intervento, quale progetto elaborato in forma “completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica”; • c. per qualsiasi opera il cui importo sia superiore a 500.000 Euro.

  40. Funzioni e Compiti del RUP IL Responsabile Unico del Procedimento è una figura interna o esterna all’Ente i cui compiti sono definiti dall’art. 8 del Regolamento 554/1999. Il Regolamento disciplina le ulteriori funzioni del RUP, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996. n. 494. e successive modificazioni

  41. Il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali: assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

  42. Art. 7/bis Legge 109/94, comma 1 • Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria (pari a 6.242.9529 euro) il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.

  43. Art. 7 D.P.R. 554/99 • Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.

  44. Il RUP provvede a creare le condizioni affinchè il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi eai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. • Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni : • a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale; • b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; • c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni; • d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo; • e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

  45. Art. 8 D.P.R. 554/99 Il responsabile del procedimento fra l'altro: • promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; • verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica; • redige, secondo quanto previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;

  46. coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti; • coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza; • convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso; • propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all’Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

  47. richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici • adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; • effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

  48. nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta: 1 - l’avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell’elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti; 2 - la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro; 3 - l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;

  49. svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali; • raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza; • accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori; • trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto; • assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;

  50. irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori; • accerta e certifica negli interventi l’eventuale presenza delle caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere ed i); • propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti; • propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.

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