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L’IVA IN AGRICOLTURA

L’IVA IN AGRICOLTURA. Indice. Quadro normativo Regimi IVA in agricoltura Regime speciale Regime di esonero Regime ordinario. Quadro normativo. art. 34 del DPR 633 del 26.10.1972 (“Regime speciale per i produttori agricoli”) art. 2135 C.C. (Definizione di imprenditore agricolo)

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Presentation Transcript


  1. L’IVA IN AGRICOLTURA

  2. Indice • Quadro normativo • Regimi IVA in agricoltura • Regime speciale • Regime di esonero • Regime ordinario L'IVA IN AGRICOLTURA

  3. Quadro normativo • art. 34 del DPR 633 del 26.10.1972 (“Regime speciale per i produttori agricoli”) • art. 2135 C.C. (Definizione di imprenditore agricolo) • DM 12.05.1992 • DM 30.12.1997 • D.Lgs. 228/2001 (“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”) percentuali di compensazione L'IVA IN AGRICOLTURA

  4. Regimi IVA in agricoltura • Regime speciale • Regime di esonero • Regime ordinario regime naturale per cessioni di prodotti agricoli (Tabella A, parte I) effettuate da produttori agricoli regime naturale per i produttori agricoli di limitate dimensioni previo esercizio dell’opzione L'IVA IN AGRICOLTURA

  5. REGIME SPECIALE Caratteristiche: • applicazione delle aliquote IVA ordinarie sulle fatture di vendita di prodotti agricoli (tabella A parte I) • detrazione forfettaria IVA, in sede di liquidazione periodica, in base a “percentuali di compensazione” calcolate sulle vendite degli stessi prodotti agricoli • indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti L'IVA IN AGRICOLTURA

  6. REGIME SPECIALE Esempio: Cessione di vino da parte di produttore agricolo aliquota Iva ordinaria = 20% percentuale di compensazione = 12,30% Totale vendite del periodo = € 1.000 IVA a debito del periodo = € 200 IVA detraibile del periodo Vendite del periodo percentuale di compensazione = X X € 1.000 12,30% = € 123 IVA dovuta = € 200 - € 123 = € 77 L'IVA IN AGRICOLTURA

  7. REGIME DI ESONERO • è il regime naturale per i produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici (tabella A parte I) Caratteristiche: • l’obbligo di fatturazione di tutte le operazioni effettuate dai produttori agricoli esonerati è a carico del cessionario, che acquista i beni o servizi nell’esercizio di impresa • il produttore agricolo cedente è esonerato dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi ai fini IVA (permane solo l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture) L'IVA IN AGRICOLTURA

  8. REGIME DI ESONERO Esempio 1: Vendita di vino (prodotto compreso in Tabella A parte I) - aliquota Iva ordinaria = 20% - percentuale di compensazione = 12,30% Soggetto A Produttore agricolo in regime di esonero Soggetto B Acquirente soggetto passivo IVA emissione di fattura per conto del cedente Imponibile = € 534,29 IVA (12,30%) = € 65,71 Totale = € 600,00 annotazione nel registro acquisti IVA A CREDITO = € 65,71 consegna al cedente di copia della fattura vendita di vino per € 600 L'IVA IN AGRICOLTURA

  9. REGIME DI ESONERO Esempio 2: Vendita di bottiglie (prodotto non compreso in Tabella A parte I) - aliquota Iva ordinaria = 20% Soggetto A Produttore agricolo in regime di esonero Soggetto B Acquirente soggetto passivo IVA emissione di fattura per conto del cedente Imponibile = € 100,00 IVA (20%)= € 20,00 Totale = € 120,00 annotazione nel registro acquisti IVA A CREDITO = € 20,00 consegna al cedente di copia della fattura vendita di bottiglie per € 120 L'IVA IN AGRICOLTURA

  10. REGIME ORDINARIO • tutti i produttori agricoli possono esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari applicazione delle aliquote IVA ordinarie su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, secondo le regole ordinarie • l’opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio L'IVA IN AGRICOLTURA

  11. REGIME IVANELLE OPERAZIONI CON LOSTATO CITTA’ DEL VATICANOE CON LA REPUBBLICADI SAN MARINO

  12. Indice • Quadro normativo • Operazioni con lo Stato Città del Vaticano • Operazioni con la Repubblica di San Marino REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO

  13. Quadro normativo • art. 71 del DPR 633 del 26.10.1972 (“Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino”) • DM 24.12.1993 (“Disciplina, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, dei rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino”) REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO

  14. OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO • CESSIONI regime di non imponibilità IVA a condizione che sulla fattura in possesso del cedente italiano sia apposto “visto di entrata” dei beni da parte delle autorità vaticane • ACQUISTI l’acquirente italiano, soggetto passivo IVA, deve integrare la fattura di acquisto, emessa senza addebito dell’IVA (autofattura) REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO

  15. OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO • CESSIONI regime di non imponibilità IVA a condizione che sulla fattura in possesso del cedente italiano siano apposte marca e timbro a secco da parte dell’Ufficio Tributario di San Marino REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO

  16. OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO • ACQUISTI • Procedura mediante addebito dell’IVA Il cedente sammarinese espone l’IVA in fattura e versa l’imposta all’Ufficio Tributario di San Marino, che la riversa all’Ufficio IVA di Pesaro. • Procedura senza addebito dell’IVA Il cedente sammarinese emette fattura senza addebito dell’IVA. L’acquirente italiano provvede ad integrare la fattura di acquisto (autofattura). REGIME IVA NELLE OPERAZIONI CON LO STATO CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO

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