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INVALIDITA' Colui la capacit

josiah
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Presentation Transcript


    1. INAIL -LEGISLAZIONE SOCIALE-

    2. INVALIDITA’ Colui la capacità di lavoro,in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente a causa di infermità, difetto fisico o mentale. INABILITA’ Colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa

    3. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ Sia riconosciuto invalido (rid. Capacità lavorativa di 1/3) Sia iscritto all’assicurazione da almeno 5 anni 3 ani di contribuzione nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di pensione Dopo 3 riconoscimenti consecutivi l’assegno di invalidità è confermato automaticamente.

    4. PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA’ Sia riconosciuto inabile (assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa) 3 anni di contribuzione nel quinquennio immediatamente precedente la domanda Non sia iscritto negli elenchi dei lavoratori autonomi e negli albi professionali - Rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione

    5. ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

    6. L. 17-3-1898 n. 80 Prima forma di assicurazione sociale Rischio professionale

    7. TESTO UNICO D.P.R. 30-6-1965 N. 1124 OGGI: D. Lgs. 23-2-2000 n. 38 Dirigenti, parasubordinati e sportivi Tutela del danno biologico Infortunio in itinere

    8. MALATTIA PROFESSIONALE “Evento dannoso che agisce sullo stato di salute psicofisico del lavoratore ed è in relazione alle prestazioni di lavoro” Essere stato adibito alle lavorazioni comprese nella tabella - La malattia si è manifestata nel termine previsto dalla tabella

    9. INAIL INFORTUNIO SUL LAVORO “Ogni lesione originata in occasione di lavoro da causa violenta che determini la morte della persona o ne abolisca o ne menomi permanentemente o temporaneamente la capacità lavorativa tale da determinare un’astensione dal lavoro per almeno tre giorni”

    10. OBIETTIVI INAIL: ridurre il fenomeno infortunistico assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro iniziative mirate al monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione e degli infortuni. formazione e consulenza alle piccole e medie imprese in materia di prevenzione finanziamento imprese che investono in sicurezza.

    11. AREA DI COMPETENZA Prevenzione Cura Riabilitazione Reinserimento Rapporto assicurativo

    12. TUTELA IERI Assicurazione OGGI Sistema integrato di tutela:

    13. ORGANI Presidente Ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Cura i rapporti con gli organi istituzionali nazionali ed internazionali. Firma gli atti e documenti che comportano impegni con soggetti terzi pubblici e privati. Portavoce del Presidente Il portavoce coadiuva l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

    19. PRESTAZIONI Indennità per inabilità temporanea assoluta Nei casi di inabilità che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni, l’INAIL paga un’indennità giornaliera. L’indennità viene erogata dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione della malattia professionale fino alla guarigione clinica. No per infortuni domestici

    22. Fornitura di Protesi e Presidi “parte integrante del processo di riabilitazione e reinserimento sociale e occupazionale del soggetto”.(Articolo 66 Decreto 30 giugno 1965, n. 1124)

    23. Oggetto della fornitura: Dispositivi tecnici compresi nel Nomenclatore Tariffario Nazionale (NTN); Altri dispositivi tecnici non compresi nel NTN;

    24. altri dispositivi e accessori e/o prestazioni particolari finalizzati all'autonomia personale, al miglioramento dell'accessibilità ambientale ed abitativa, nonchè a consentire il reinserimento familiare, sociale e lavorativo.

    25.  Come si ottiene la prestazione: il lavoratore invalido presenta richiesta all'unità territoriale INAIL  competente; può essere proposta su iniziativa della Sede stessa

    26. La procedura di concessione si articola in quattro fasi: 1) Prescrizione da parte del medico Inail; 2) Provvedimento autorizzato da parte del funzionario amministrativo;  

    29.  Manutenzione e Riparazione le spese per gli interventi di riparazione sono a totale carico dell’Inail. le spese di ordinaria manutenzione, sono a carico dell’assistito.

    30. Tempi di rinnovo il rinnovo totale o parziale del dispositivo in dotazione può essere concesso a richiesta degli interessati o su proposta diretta del Dirigente Medico prescrittore. Nel caso di smarrimento e/o furto del dispositivo tecnico fornito, acquisita copia della denuncia resa alle competenti autorità, la fornitura potrà essere concessa una sola volta, prima che siano decorsi i tempi minimi per il rinnovo.

    32. Dietro richiesta del lavoratore invalido, il rinnovo è possibile quando:  la protesi o il presidio sono ancora necessari; è trascorso il termine indicato dall’INAIL; pur non essendo ancora trascorso il termine di rinnovo indicato dall’INAIL, ricorrono particolari condizioni che hanno determinato una più rapida usura della protesi o del presidio; la riparazione non è più economicamente conveniente.

    33. RUOLO DELL’ASSISTENTE SOCIALE: Totale presa in carico dell'assicurato Inail dal momento in cui subisce l'evento lesivo, e  svolge il ruolo di collegamento tra i lavoratori assicurati e l’Inail offrendo un servizio di: informazioni e consulenza sulle prestazioni e sui servizi INAIL informazioni sulle prestazioni e sui servizi socio-sanitari del territorio

    36. L’Assistente Sociale collabora: medico funzionario amministrativo eventuali altre professionalità all'interno di un gruppo di lavoro denominato équipe multidisciplinare

    37. Normativa di riferimento: Decreto Presidente della Repubblica n. 1124/1965 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” Legge 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” Decreto Ministro Sanità n. 332/1999 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione” Circolare Inail n. 54/2000 “Regolamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro” Decreto legislativo n. 38/2000 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”

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