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Organizzazione s.p.a.

Organizzazione s.p.a. Lorenzo Benatti Parma, 27 ottobre 2011. Assemblea. Lorenzo Benatti Parma, 27 ottobre 2011. Assemblea.

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Presentation Transcript


  1. Organizzazione s.p.a. Lorenzo Benatti Parma, 27 ottobre 2011

  2. Assemblea Lorenzo Benatti Parma, 27 ottobre 2011

  3. Assemblea • L’assemblea è il luogo nel quale si esprime la volontà dei soci nella società di capitali. Essa funziona come organo collegiale: le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti (art. 2377, 1° comma). • Nella s.p.a. il distacco della società dalle figure dei soci è assoluta: la gestione ed il controllo su di essa sono affidati ad organi appositi, l’assemblea nomina gli amministratori, ne approva il rendiconto (bilancio), eventualmente li revoca, ma non si occupa di amministrazione, deliberale modifiche del contratto (statuto);

  4. Assemblea ordinaria e straordinaria • Art. 2363, 2° comma: l'assemblea è ordinaria o straordinaria. • Non sono due organi distinti, anche se talora potrebbero non avere la stessa identica composizione (azioni a voto limitato), ma un organo che delibera in modi diversi a seconda delle materie.

  5. Competenza assemblea ordinaria • Art. 2364, 1° comma: nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: • 1) approva il bilancio; • 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; • 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; • 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; • 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; • 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

  6. Competenza assemblea ordinaria • Art. 2364-bis, 1° comma: nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: • nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; • determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto; • delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; • delibera sulla distribuzione degli utili; • nomina il revisore.

  7. Competenze assemblea straordinaria • Art. 2365, 1° comma: l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. • Il verbale dell’assemblea straordinaria è redatto da un notaio: atto pubblico (art. 2375). • Alle modifiche dell’atto costitutivo si applica l’art. 2436.

  8. Art. 2436 (1) • «Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. • L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

  9. Art. 2436 (2) • Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.

  10. Art. 2436 (3) • Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo. • La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione. • Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese, il testo integrale nella sua redazione aggiornata».

  11. Deleghe agli amministratori • 2420-ter: lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un certo ammontare. • 2443: lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni. • Art. 2365, 2° comma: lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione per incorporazione di società interamente possedute o di società controllate al 90%, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. • L’art. 2410 prevede che, di regola, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. • In tutti questi casi si applica l’art. 2436.

  12. Assemblea ordinaria e straordinaria • L’assemblea ordinaria è necessaria. Art. 2364, 2° comma: l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. Art. 2484, n. 3: le società per azioni … si sciolgono … per l’impossibilità di funzionamento o per continua inattività dell’assemblea. • L’assemblea straordinaria non è necessaria per la vita della società, né è obbligatoria, salvo 2446-2447.

  13. Il procedimento assembleare, la convocazione - competenza • Art. 2366, 1° comma: l'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. • Art. 2367, 1° comma: gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

  14. Il procedimento assembleare, la convocazione - competenza • Art. 2406, 1° comma: in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea. Vedere anche 2446-2447 in tema di riduzione obbligatoria del capitale. • L’art. 2406 si applica anche al consiglio di sorveglianza (art. 2409-XIV). • E nel monistico? Non richiamato da 2409-XIX, 2° comma, ma citato nell’art. 2367, 2° comma). • Art. 2367, 2° comma: Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

  15. Il procedimento assembleare, la convocazione - competenza • Art. 2406, 2° comma: il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

  16. Il procedimento assembleare, la convocazione - forma • Art. 2366, commi 2 e 3: • l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. • lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

  17. Assemblea totalitaria • Art. 2366, 4° e 5° comma: l'assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in mancanza di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

  18. Svolgimento assemblea - luogo • Art. 2363, 1° comma: l'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. • Art. 2370, 4° comma: lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza.

  19. Svolgimento assemblea – diritto di intervento • Art. 2370, commi 1 e 3: • possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. • lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni non festivi e, nei casi in cui le azioni siano dematerializzate, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.

  20. Svolgimento assemblea – diritto di voto • Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode (art. 2352, 1° comma).

  21. Svolgimento assemblea – diritto di voto – art. 2351 • Ogni azione attribuisce il diritto di voto (1° comma). • Lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale (2° comma). • Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti (3° comma). • Non possono emettersi azioni a voto plurimo (4° comma). • Gli strumenti finanziari possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco (5° comma).

  22. Svolgimento assemblea – diritto di voto – conflitto di interessi • La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 (annullabilità) qualora possa recarle danno (art. 2373, 1° comma). • Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza (art. 2373, 2° comma).

  23. Svolgimento assemblea – limiti al diritto di voto • Azioni a voto limitato (2351). • Conflitto di interessi (2373). • Azionista moroso (2344). • Azioni proprie (2357-ter, 2°comma). • Azioni della controllante possedute dalla controllata (2359-bis, 5° comma). • Partecipazioni incrociate nelle società quotate (art. 121 tuf).

  24. Svolgimento assemblea – diritto di voto – rappresentanza • Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società (art. 2372, 1° comma). • Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente (art. 2372, 2° comma).

  25. Svolgimento assemblea – diritto di voto – rappresentanza La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega (art. 2372, 3° comma). La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste (art. 2372, 5° comma). La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro (art. 2372, 6° comma). Disciplina delle deleghe di voto nelle quotate (art. 136 ss tuf).

  26. Svolgimento assemblea – organizzazione lavori • Art. 2364, 1° comma, n. 6): l'assemblea ordinaria … approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. • Art. 2370, 4° comma: lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza.

  27. Svolgimento assemblea – Presidente • Art. 2371, 1° comma: l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

  28. Svolgimento assemblea –Segretario e verbale • Art. 2371, 1° comma: Il presidente è assistito da un segretario. Anch’esso può essere indicato nello statuto o, in mancanza, è eletto dall’assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. • Art. 2371, 2° comma: l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. • Art. 2375: • le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; • il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio; • il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. • Art. 2379-bis, 2° comma: l'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

  29. Svolgimento assemblea –Ordine del giorno • Art. 2366, 1° comma: l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione delle materie da trattare. Art. 2367, 1° comma: quando i soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto richiedono la convocazione agli amministratori, nella domanda devono indicare gli argomenti da trattare. • Art. 2374: • i soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; • questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. • Art. 2366, 4° e 5° comma: nel caso l'assemblea si riunisca, senza convocazione formale, come assemblea totalitaria, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

  30. Quorum assemblea ordinaria • Prima convocazione, (art. 2368, 1° c.): l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. • Seconda convocazione (art. 2369, c. da 1 a 3): • se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta, l'assemblea deve essere nuovamente convocata; • nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima; • in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

  31. Quorum assemblea straordinaria • Prima convocazione, art. 2368, 2° comma: l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (2° comma). • Seconda convocazione, art. 2369, 3° comma: in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Art. 2369, 5° comma: nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni a voto limitato o senza diritto di voto. Art. 2441, 5° comma: l’emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione per un interesse sociale deve essere deliberata, in qualsiasi convocazione, con il voto favorevole della maggioranza del capitale.

  32. Computo partecipanti • Art. 2368, 3° comma: salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

  33. Derogabilità quorum • Art. 2369, 4° comma: lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

  34. Ulteriori convocazioni • Art. 2369, 6° e 7° c.: • lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano i quorum della seconda convocazione, le disposizioni sul computo dei partecipanti e quelle sui quorum rafforzati; • nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata.

  35. Titoli che attribuiscono particolari diritti (art. 2376) • Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. • Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

  36. Invalidità delibera assembleari (1) • La distinzione tra annullabilità e nullità non è netta. • Il caso generale è quello dell’annullabilità: le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale (art. 2377, 2° comma). • La deliberazione non può essere annullata (art. 2377, 5° comma): • per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; • per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; • per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. • L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno (art. 2377, 8° comma). Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita (art. 2377, 9° comma).

  37. Invalidità delibera assembleari (2) • Non tutti i soci possono però impugnare la delibera invalida: devono possedere tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito (art. 2377, 3° comma). I soci che non raggiungano la parte di capitale indicata e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto (art. 2377, 4° comma).

  38. Invalidità delibera assembleari (3) • L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo (art. 2377, 6° comma). • L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione (art. 2377, 7° comma).

  39. Invalidità delibera assembleari (4) • La procedura per l’impugnativa è disciplinata dall’art. 2378. Si segnala: • Con ricorso depositato contestualmente al deposito della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto (3° comma). • Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni (4° comma).

  40. Invalidità delibera assembleari (5) • Sono poi previsti casi di invalidità più grave (simile alla nullità): • nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili (art. 2379, 1° comma). In tutti questi casi l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2379, 2° comma). • Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio (art. 2379, 3° comma).

  41. Invalidità delibera assembleari (6) • La dichiarazione di grave invalidità della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. La dichiarazione di invalidità della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione (art. 2379, 4° comma). • L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea (2349-bis, 1° comma).

  42. Invalidità delibera assembleari (7) • L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione (2349-bis, 1° comma). • Nei casi di grave invalidità l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita (2349-ter, 1° comma).

  43. Invalidità delibera assembleari (8) • Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita (2349-ter, 2° comma).

  44. Amministrazione Lorenzo Benatti Parma, 28 ottobre 2011

  45. Rapporto soci/amministratorinella s.p.a. Art. 2380 bis, 1° c.: «la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale». Si vedano anche artt. 2409 novies, 1 c. e 2409 septiesdecies, 1° c. Art. 2364, n. 5: l’assemblea «delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti».

  46. La governance delle s.p.a. Il baricentro decisionale delle s.p.a. è decisamente spostato verso l’organo amministrativo. L’accentuazione del ruolo dell’organo amministrativo dovrebbe essere bilanciato dal consolidamento di: funzione di controllo, ruolo della minoranza. La soluzioni adottate divergono a seconda che la società sia aperta o chiusa e del modello di governance adottato.

  47. Modelli alternativi di governance modello tradizionale, modello dualistico (Germania), modello monistico (Gran Bretagna).

  48. Tre modelli di governance Tradizionale Monistico Dualistico • E’ quello usato in Italia da sempre: l’Assemblea nomina gli Amministratori e il Collegio Sindacale, che si occupa solo di controllo. • Per gli Amministratori non sono previsti particolari requisiti. • Per i sindaci sono previsti requisiti professionali e di indipendenza.

  49. Tre modelli di governance Tradizionale Monistico Dualistico • L’Assemblea nomina il Con-siglio di Amministrazione • Il CdA nomina al suo interno il Comitato di controllo sulla gestione • Almeno 1/3 dei membri del CdA e tutti i membri del Comitato di controllo devono avere requisiti di indipendenza

  50. Tre modelli di governance Tradizionale Monistico Dualistico • L’Assemblea nomina il Consiglio di sorveglianza, che ha molti poteri. • Il Consiglio di sorveglianzanomina un Consiglio di Gestione. • Requisiti di indipendenza sono previsti per i membri del Consiglio di sorveglianza

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