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Ordine dei giornalisti

Ordine dei giornalisti. Istituito nel 1925 (legge 2307/1925)

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Ordine dei giornalisti

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Presentation Transcript


  1. Ordine dei giornalisti • Istituito nel 1925 (legge 2307/1925) • Non possono iscriversi all’albo coloro che abbiano svolto una pubblica attività di contraddizione con gli interessi della nazione, verificata mediante una specifica attestazione del prefetto riguardante la condotta politica dell’interessato.

  2. Legge n. 69/1963 • ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA, Legge 3 febbraio 1963, n. 69. • Regolamento di esecuzione d.P.R. 115/1965. • Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo.

  3. Giornalisti professionisti • Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

  4. Pubblicisti • Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

  5. Consiglio dell’ordine nazionale e regionale • Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge. • Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico

  6. Attribuzioni del Consiglio • Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni: • a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia; • b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; • c) cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni; • d) adotta i provvedimenti disciplinari; • e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; • f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti; • g) dispone la convocazione dell'assemblea; • h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati; • i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

  7. Diritti e doveri • E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. • Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. • Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

  8. Art. 200 c.p.p. (segreto professionale) • 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: • a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; • b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai(1); • c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; • d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. • 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. • 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

  9. Carta dei doveri del giornalista è un protocollo approvato l'8 luglio 1993 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa. • Principi e doveri [modifica] • Il testo è diviso in 2 capitoli, uno dedicato ai principi e uno ai doveri. Quest'ultimo è suddiviso in sette paragrafi: • Responsabilità del giornalista • Rettifica e replica • Presunzione d'innocenza • Le fonti • Informazione e pubblicità • Incompatibilità • Minori e soggetti deboli

  10. Responsabilità del giornalista • Il documento sottolinea la responsabilità del giornalista, specificando che questi non può sottostare ad interessi diversi. Da questo punto di vista, il giornalista è tenuto a rispettare direttive che provengano solo dalle gerarchie interne alla testata, purché queste non contraddicano la legge professionale, il contratto di lavoro giornalistico e la stessa Carta. Il giornalista è tenuto ad evitare le discriminazioni per razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali e opinioni politiche. • Sul fronte della privacy, il giornalista deve rispettare il diritto alla riservatezza di ciascuno, evitando la pubblicazione di informazioni private se queste non sono di evidente interesse pubblico, fermo restando il dovere del giornalista di qualificarsi nella fase di raccolta delle notizie[1]. La Carta vieta di pubblicare il nome dei parenti dei protagonisti di fatti di cronaca o di consentirne l'identificazione, a meno che questo non sia di rilevante interesse pubblico. Per le vittime di violenza sessuale il divieto è più stringente ed è subordinato ad una richiesta dell'interessato, oltre che all'interesse generale.

  11. rettifica • Riprendendo la legge professionale, la Carta rende centrale il diritto di rettifica, definendolo un "diritto inviolabile" del cittadino in caso di notizie errate, inesatte o ingiustamente lesive della personalità altrui. Il diritto di rettifica è esteso oltre i confini definiti dalla legge 69 del 1963: quando il giornalista scopre che le notizie pubblicate sono errate o inesatte la rettifica è un suo obbligo anche in assenza di una richiesta dell'interessato. • Ma la Carta introduce anche il diritto di replica: in presenza di accuse che possono danneggiare reputazione o dignità del protagonista, questi ha diritto alla pari opportunità di replica. Quando questo è impossibile il giornalista è tenuto a informarne i lettori. La Carta, inoltre, vieta la pubblicazione di notizie su un avviso di garanzia prima che l'interessato ne sia stato informato.

  12. Presunzione d’innocenza • La Carta introduce la presunzione d'innocenza prevista dal Codice di procedura penale approvato nel 1989: si presume che l'indagato o imputato sia innocente fino a condanna definitiva. Il giornalista è tenuto a ricordarlo nei suoi articoli. In caso di assoluzione di un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo alla notizia anche facendo riferimento alle notizie e agli articoli pubblicati precedentemente.

  13. Le fonti • Il giornalista è tenuto a verificare le informazioni in suo possesso. La prescrizione, già implicitamente prevista dalla legge 69 del 1963 ed esplicitamente indicata dalla giurisprudenza, viene introdotta per la prima volta in un codice deontologico: la lealtà e la buona fede richiesta al giornalista, dunque, costituisce l'obbligo di verificare l'attendibilità delle fonti e controllare l'origine delle sue informazioni. • Sulla falsariga della legge istitutiva dell'Ordine, inoltre, la Carta ribadisce l'obbligo alla riservatezza della fonte se questa lo richiede. In tutti gli altri casi la fonte dev'essere "trasparente", cioè citata esplicitamente, anche se la notizia proviene da un'agenzia di stampa.

  14. Incompatibilità • Innovative sono anche le incompatibilità introdotte dalla Carta. Richiamandosi al principio secondo il quale il giornalista non può subordinare la propria attività professionale a un interesse personale o a quello altrui, la Carta vieta la non pubblicazione di informazioni economiche o finanziarie per un tornaconto diretto o indiretto e la turbativa del mercato attraverso la diffusione di notizie. In questo campo la Carta va anche oltre i reati di insider trading e aggiotaggio. • Inoltre il giornalista è tenuto a rifiutare possibili condizionamenti della sua credibilità e di quella della categoria. In altre parole è vietato accettare pagamenti, rimborsi spese, regali, viaggi gratuiti e offerte simili. La Carta vieta anche l'accettazione di incarichi che possono entrare in conflitto con l'attività professionale e in particolare vieta al giornalista di prestare il proprio nome, la propria voce o la propria immagine alle attività pubblicitarie, a meno che queste non abbiano scopi benefici.

  15. Minori e soggetti deboli • Sui diritti dei minori e dei soggetti deboli, infine, la Carta richiama la Convenzione sui diritti del bambino delle Nazioni Unite approvata dall'Assemblea generale il 20 novembre1989 e la Carta di Treviso. In particolare, se il minore o il soggetto debole è in qualsiasi modo - come vittima, protagonista o testimone - al centro di un reato, è vietato diffonderne il nome o permetterne l'identificazione attraverso dettagli riservati. La Carta obbliga inoltre a vigilare per evitare che le vicende che riguardano minori possano essere strumentalizzate da adulti, compresi i genitori, per interessi propri.

  16. Comitato nazionale per la lealtà e la correttezza dell'informazione • Dopo l'approvazione della Carta nacque anche un Comitato nazionale per la lealtà e la correttezza dell'informazione, chiamato a verificarne l'applicazione

  17. Procedimento disciplinare (art. 48 legge 69/1963) • Gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. • Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'art. 44.

  18. Sanzioni disciplinari (art. 51) • Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.Esse sono:a) l'avvertimento;b) la censura;c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e nond) superiore ad un anno;e) la radiazione dall'Albo.

  19. L’avvertimento • L'avvertimento da infliggere nei casi di abusi o mancanza di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri. • Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine. • L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario. • Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

  20. La censura • La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

  21. La sospensione • La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

  22. La radiazione • La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro.

  23. Procedimento • Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio. • Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive

  24. Ricorso al Consiglio nazionale • Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative all'iscrizione o cancellazione dall'Albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

  25. Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'Albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso lo Corte di Appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

  26. Carta di Treviso (Documento CNOG-FNSI 5 ottobre 1990, testo aggiornato dal CNOG il 30 marzo 2006 con le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 49/06); Vademecum ’95 (Documento CNOG-FNSI 25 novembre 1995); Codice di autoregolamentazione TV e minori (Decreto Ministero Comunicazioni 29 novembre 2002)

  27. Carta di Roma • Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti.

  28. Definizione dello status di giornalista • C O N T R A T TO N A Z I O N A L E D I L A V O R O G I O R N A L I S T I C O 1° Aprile 2009 – 31 Marzo 2013

  29. Comitato di redazione • Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).

  30. Comitato di redazione: compiti • a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall'azienda; • b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l'osservanza • delle norme di legislazione sociale; • c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti; • d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali; • e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.

  31. Direttore responsabile • Art. 57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica • Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, e’ punito, a titolo di colpa, se un reato e’ commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

  32. Legge n. 416/1981 • La struttura fondamentale del settore stampa è disegnata dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, che nonostante numerosi interventi di modifica, costituisce ancora oggi l’ossatura della legislazione in materia.

  33. Legge n. 416/1981 • La legge 416 tentava di fornire una risposta organica alla grande crisi economica che ha investito il mercato della carta stampata a causa delle trasformazioni culturali e tecnologiche dei primi anni ottanta.

  34. Legge n. 416/1981 • gli obiettivi che la legge si proponeva attenevano alla realizzazione della trasparenza con riguardo alla proprietà dell’azienda ed alle fonti di finanziamento; alla limitazione dei processi di concentrazione (i limiti antitrust costituivano una novità assoluta anche nel panorama legislativo europeo); alla agevolazione di programmi di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico.

  35. L. 416/1981 • La gestione e l’applicazione della legge è stata particolarmente difficile probabilmente anche a causa del mancato adeguamento della struttura amministrativa rispetto alla complessità dei problemi e degli interventi da realizzare che caratterizzavano il settore (mancata copertura amministrativa). In questo ambito le funzioni amministrative si esaurivano infatti nelle attività svolte dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

  36. L. 416/1981 • L’intervento normativo successivo maggiormente incisivo è sicuramente quello operato con la legge n. 67 del 1987 il cui apporto innovativo essenziale è costituito dalla previsione di interventi di sostegno economico alla stampa “mirati” e non generalizzati.

  37. Legge 62/2001 • La legge 7 marzo 2001, n. 62 recante “Nuove norme sull’editoria e i prodotti editoriali”. • Negli ultimi anni un nuovo elemento ha segnato l’evoluzione del settore dell’editoria, mutandone decisamente i profili: l’utilizzo della rete internet. • Originariamente infatti il settore era caratterizzato da imprese con interessi economici incentrati quasi esclusivamente sulla carta stampata (i cd. editori puri).

  38. Legge 62/2001 • Oggi invece l’editoria è divenuta parte integrante di un sistema economico molto più ampio, teso a sfruttare le opportunità offerte dalla rete in modo nuovo: la Rete, usata inizialmente solo luogo di trasposizione dei prodotti off line, è divenuta l’occasione per fornire agli utenti servizi nuovi, integralmente on line, anche attraverso la creazione di società dedicate (editoria telematica).

  39. Legge 62/2001 • Questa importante evoluzione del settore ha comportato la necessità di rivedere il quadro normativo esistente. La legge n. 47/1948 si basava infatti su una nozione di prodotto editoriale evidentemente pensata in funzione di un supporto di tipo cartaceo. Di qui la difficoltà di estendere al settore dell’editoria on line una serie di disposizioni che facevano riferimento a quella nozione, come quelle relative alla registrazione presso il Tribunale ovvero all’erogazione di aiuti economici

  40. Legge 62/2001 • La legge nel quadro di una nuova definizione di prodotto editoriale, che ricomprende qualunque prodotto destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo “anche elettronico”, estende all’editoria on line le norme previste dalla legge del 1947 in ordine alla indicazione dei responsabili e all’obbligo di registrazione, qualora il prodotto sia diffuso al pubblico con regolarità e sia contraddistinto da una testata.

  41. Legge 62/2001 • Quest’ultima disposizione è stata modificata nel 2003, nel senso di rendere obbligatoria la registrazione della testata editoriale telematica, esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge n. 62 del 2001. • Sulla base di questa assimilazione tra pubblicazione cartacea e pubblicazione elettronica la giurisprudenza ha ritenuto applicabile anche a quest’ultima la disciplina del sequestro degli stampati (ad es. Trib. Milano, 15 aprile 2002).

  42. Il ROC • Il Registro degli Operatori di Comunicazione, comunemente definito con l'acronimoROC, è uno specifico elenco istituito dalla Legge31 luglio1997, n. 249, al quale debbono obbligatoriamente iscriversi i soggetti destinatari di concessioni o autorizzazione in materia di comunicazione e, particolarmente:

  43. ROC • le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici; • le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi; • le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale; • le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, compresa l'editoria elettronica e digitale.

  44. ROC • Nel ROC, la cui tenuta e regolamentazione è affidata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale.

  45. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni • L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è un'autorità amministrativa indipendente, istituita in Italia con la legge 31 luglio 1997, n. 249 (c.d. Legge Maccanico). • L'organismo creato con tale legge ha in sostanza ereditato le funzioni che erano attribuite all'ex "Garante per la radiodiffusione e l'editoria".

  46. AGCOM • Il principio fondamentale alla base dell'idea degli enti di controllo esterni, come le Authorities, è che essi siano indipendenti, soprattutto da interessi politici ed economici. Tuttavia, in Italia i membri di questo tipo di enti sono scelti solitamente in proporzione al peso che i vari partiti politici hanno in Parlamento, e in alcuni casi persino per diretta scelta del Governo. • L'Agcom non fa eccezione, infatti i suoi otto commissari sono eletti per metà dalla Camera dei deputati e per metà dal Senato della Repubblica, e il presidente è proposto direttamente dal Presidente del Consiglio (come stabilito dalla Legge Maccanico). Dopo tali scelte, le investiture definitive vengono date dal Presidente della Repubblica. • Parte autorevole della dottrina ha qualificato l'Agcom come un'autorità semi-indipendente.

  47. Funzioni dell’AGCOM • L'Autorità svolge una funzione attiva di controllo dell'intero mercato delle comunicazioni, i cui attori devono conformarsi in primis ai principi dell'art. 21 della Cost.: pluralismo e promozione della concorrenza, garanzia di un'informazione imparziale, completa, obiettiva e di qualità. • Ha inoltre competenze in materia tariffaria, di qualità, controllo degli operatori del mercato. Ha poteri regolamentari, distribuiti tra Consiglio e Commissioni.

  48. Funzioni dell’AGCOM Ha poteri amministrativi e consultivi: • controllo di posizioni dominanti (Consiglio); • promozione di accordi transfrontalieri e tra operatori, piani di assegnazione delle frequenze, proposte sulla normativa riferita ai servizi minimi all'utenza (Commissione per le infrastrutture e le reti); • promozione dello sviluppo tecnologico e dell'offerta (Commissione per i servizi e i prodotti).

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