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TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO Parte III, sez. II, Dlgs. 152/06 e ss. Modifiche ed integrazioni, si divide in qu

TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO Parte III, sez. II, Dlgs. 152/06 e ss. Modifiche ed integrazioni, si divide in quattro sezioni:. SEZIONE I - Difesa del suolo e desertificazione • Prevenzione dei fenomeni di dissesto Idrogeologico • Messa in sicurezza delle situazioni di

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TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO Parte III, sez. II, Dlgs. 152/06 e ss. Modifiche ed integrazioni, si divide in qu

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  1. TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTOParte III, sez. II, Dlgs. 152/06 e ss. Modifiche ed integrazioni, si divide in quattro sezioni: SEZIONE I - Difesa del suolo e desertificazione •Prevenzione dei fenomeni di dissesto Idrogeologico • Messa in sicurezza delle situazioni di dissesto idrogeologico • Lotta alla desertificazione

  2. SEZIONE II - Tutela delle acque dall’inquinamento • Prevenzione e riduzione dell’inquinamento • Risanamento dei corpi idrici inquinati • Miglioramento dello stato delle acque • Usi sostenibili e durevoli delle risorse • idriche • Proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi (acquatici, terrestri, zone umide) dipendenti da ecosistemi acquatici TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTOParte III, sez. II, Dlgs. 152/06 e ss. Modifiche ed integrazioni, si divide in quattro sezioni:

  3. SEZIONE III • Gestione delle risorse idriche • Disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico; • Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato; • Disciplina delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane in materia. TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTOParte III, sez. II, Dlgs. 152/06 e ss. Modifiche ed integrazioni, si divide in quattro sezioni:

  4. SEZIONE IV Norme transitorie e finali TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTOParte III, sez. II, Dlgs. 152/06 e ss. Modifiche ed integrazioni, si divide in quattro sezioni:

  5. 1. prevenire l’inquinamento; • 2. ridurre ed eliminare gradualmente l’inquinamento; • 3. risanare i corpi idrici inquinati; • 4. impedire ed eliminare l’inquinamento ambiente marino; • 5. conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; • 6. perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; • 7. mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate • 8. mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità; • 9. impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli • ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente • dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. FINALITA’ E OBIETTIVI DI TUTELA (ART. 73)

  6. Introduzione DIRETTA O INDIRETTA di una qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare, le sostanze comprese tra quelle elencate in allegato 68 al Dlgs. n. 152 del 2006 e le sostanze pericolose di cui all’art. 74, lett. ee del citato decreto di cui sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili; • a seguito di un attività UMANA; • nell’aria, nell’acqua o nel terreno; • Di sostanze e di calore che perturbano o deteriorano i valori ricreativi o altri legittimi usi dell’ambiente; • e possono nuocere • alla salute umana • o alla qualità degli ecosistemi acquatici • o alla qualità degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici. CONCETTO DI : INQUINAMENTO (ART. 74, C1, lett. CC )

  7. DEFINIZIONE DI SCARICO • (art. 74, comma 1, lett. ff del D.lgs 152/06 e art. 2, comma 5 D.lgs 4/2008) • qualsiasi immissione di acque reflue • effettuata tramite un sistema stabile di collettamento • che collega senza soluzione di continuità • il ciclo di produzione del refluo al corpo ricettore: acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, in rete fognaria • indipendente dalla loro natura inquinante • anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione • esclusi i rilasci di acque art. 114 (dighe) DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

  8. La DEFINIZIONE DI SCARICO è prevista dall’ art. 74, comma 1, lett. ff del D.lgs 152/06 e art. 2, comma 5 D.lgs 4/2008) • qualsiasi immissione di acque reflue • effettuata tramite un sistema stabile di collettamento • che collega senza soluzione di continuità • il ciclo di produzione del refluo al corpo ricettore: acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, in rete fognaria • indipendente dalla loro natura inquinante • anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione • esclusi i rilasci di acque art. 114 (dighe) Definizione di scarcio

  9. Lo SCARICO resta una immissione di acque reflue in un corpo ricettore effettuata direttamente tramite condotta (sistema stabile di colletta mento e trasporto) che collega senza soluzione di continuità fonte di produzione del refluo e corpo ricettore. • Il trasporto non canalizzato (es. scarico indiretto) e le connesse attività di deposito e trattamento di acque reflue restano soggetti al regime dei rifiuti di cui alla parte IV del Dlgs 152/06 e ss. modifiche ed integrazioni. Cosa è uno scarico?

  10. Lo scarico può essere: • una immissione di acque reflue continua • in una immissione discontinua di acque reflue • Lo scarico discontinuo non coincide con una immissione occasionale , infatti il rilascio di acque reflue riveste per entità, durata e modalità proprie, con caratteri di eccezionalità (imprevedibilità e inevitabilità) e della precarietà correlati in modo diretto e specifico al dato di fatto occasionante e può essere di tipo diretto o senza condotta indiretto. Come può essere uno scarico?

  11. Il criterio della classificazione delle acque reflue si basa sulla PROVENIENZA DEL REFLUO. • A tal fine, si possono distinguere: CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

  12. Sono quelle provenienti da: • insediamenti di tipo residenziale e da servizi , • e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ACQUE REFLUE DOMESTICE: ACQUE REFLUE

  13. Sono quelle provenienti da: • acque reflue domestiche (aggiunto D.Lgs 4/2008), • o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflui industriali ovvero (e/o di quelle – ex D.Lgs 152/06) meteoriche di dilavamento, • convogliate in rete fognarie, anche se separate, • provenienti da agglomerato ACQUE REFLUE URBANE

  14. Sono quelle provenienti da: • qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzione di beni, • diverse (differenti qualitativamente ex art. 1522006) dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento – ex 152/2006) ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

  15. Sono scarichi industriali: le acque di scarico della molitura delle olive e pertanto devono esser classificati industriali esempio

  16. ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE (ART. 101, COMMA 7): • acque reflue provenienti da IMPRESE dedite esclusivamente alla COLTIVAZIONE DEL TERRENO e/o SILVICOLTURA; • acque reflue provenienti da IMPRESE dedite ad allevamento di BESTIAME ; • acque reflue provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di TRASFORMAZIONE o di VALORIZZAZIONE della PRODUZIONE AGRICOLA; • acque reflue provenienti da impianti di acquacoltura e di pescicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg. Per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuti secondo; • acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti, a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; • acque reflue provenienti da attività termali, fatte le discipline regionali di settore Allevamenti zootecnici

  17. Si divide in: • Buono stato delle acque superficiali (art. 7, c. 2, lett. q): lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale possa essere definito almeno buono sotto il profilo chimico ed ecologico. • Buon potenziale ecologico (art 74, c2, lett.V) lo stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato così classificato in base all. 1 tab. A.2.5. • Buono stato ecologico delle acque superficiali (art. 74, c.2, lett. u): stato ecologico di un corpo idrico superficiale classificato “ BUONO”, in base all. 1. • Buono stato chimico delle acque superficiali (art.74, c. 2, lett.Z): • stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali previsti per le acque superficiali. • Ossia lo stato chimico raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall’allegati 1, TAB IA ed ai sensi del D.Lgs (ma vedi art. 16, paragrafo 7 e definizione DIR). LO STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI:

  18. BENI TUTELATI sono: • Acque superficiali • Acque sotterranee • Ecosistemi acquatici e terrestri e zone umide che dipendono direttamente dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico (art. 73, c. 1, lett. f) • Acque di transazione (art. 74, c. 2, lett.a) e b) • Acque costiere (art. 54, c. 1 ,lett. I e art. 74 , comma 1 ,lettera c) Lo stato delle acque superficiali

  19. Corpo idrico superficiale : • elemento distinto e significativo • naturale o artificiale • di acque superficiali • Corpo idrico sotterraneo: • un volume distinto di acque sotterranee • contenute da una o più falde acquifere Acque territoriali

  20. CORPO IDRICO SUPERFICIALI: • corpo idrico naturale, • corpo idrico artificiale (art. 74, c. 2, lett. f): un corpo idrico superficiale creato da un attività umana, • come risulta dalla designazione fattane dall’autorità competente in base alle disposizioni degli artt. 118 e 120 del D.Lgs 152/06, Classificazione CIS

  21. un lago:corpo idrico superficiale interno fermo • un bacino artificiale: corpo idrico superficiale creato da un’attività umana • un torrente (o parte) • un fiume (o parte), corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo • canale (o parte) • parte di acque di transizione • un tratto di acque costiere Sono corpi idrici superficiali

  22. uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici • di porosità e permeabilità sufficienti da consentite un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significativa di acque sotterranee Sono falde acquifere

  23. Si dividono in: • obbiettivi di qualita’ ambientale (art. 76, c. 1 e 2): definisce lo stato minimo di qualità dei corpi idrici significativi su tutto il territorio nazionale che consente • ai medesimi di: • mantenere i processi naturali di auto depurazione, • supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate OBBIETTIVI DI QUALITA’ (artt. 76 – 79)

  24. obbiettivi di qualità per specifica destinazione (art. 76, c. 3), individua lo stato dei corpi idrici idonei: • ad una particolare utilizzazione da parte dell’uomo (così come definiti nell’allegato 2 (per le acque di balneazione al DPR n. 470 del 1982 – art. 83). Deve essere predisposto periodicamente un apposito elenco regionale delle acque a specifica destinazione funzionale. La qualità delle acque a specifica destinazione funzionale è mantenuta o adeguata all’obiettivo di qualità per specifica destinazione tramite appositi programmi regionali, recepiti nel Piano di tutela. • alla vita dei pesci OBBIETTIVI DI QUALITA’ (artt. 76 – 79)

  25. OBBIETTIVI DI QUALITA’ (art. 76 – 79) • Si dividono in: • obbiettivi di qualita’ ambientale (art. 76, c. 1 e 2): definisce lo stato minimo di qualità dei corpi idrici significativi su tutto il territorio nazionale che consente • ai medesimi di: • mantenere i processi naturali di auto depurazione, Obbiettivi di qualità

  26. CORPO IDRICO ARTIFCIALI O FORTEMENTE MODIFICATI (art.77, c.5) • corpo idrico artificiale: corpo idrico superficiale creato da un attività umana (art. 74, c.2,lett.f), • corpo idrico fortemente modificato: corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana, è sostanzialmente modificato. CORPI IDRICI ARTIFICIALI O FORTEMENTE MODIFICATI (art.77, c.5

  27. Le aree di salvaguardia individuate dalla Regione su proposta delle Autorità d’Ambito si dividono in: • ZONE DI TUTELA ASSOLUTA • ZONE DI RISPETTO :ZONA DI RISPETTO RISTRETTA ZONA DI RISPETTO E ZONA DI RISPETTO ALLARGATA • ZONE DI PROTEZIONE: AREE DI RICARICA DELLA FALDA EMERGENZE NATURALI ED ARTIFICIALI DELLA FALDA ZONE DI RISERVA TUTELA DELLE ACQUE SUPEFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

  28. LA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA (ART. 94): • È costituita dall’area immediatamente circostante le opere di captazione o derivazione; • Deve avere una estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione per le acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali; • Deve essere adeguatamente protetta; • Deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione p resa, ed a infrastrutture di servizio.

  29. È costituito dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta; • E’ individuata da parte della regione o della provincia autonoma, che ne delimita l’estensione; • In mancanza di individuazione da parte della regione o provincia autonoma ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione; • L’area così individuata è sottoposta a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; • In relazione alla tipologia dell’opera di presa e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta o zona di rispetto allargata. LA ZONA DI RISPETTO (ART. 94):

  30. Dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati, • Accumulo e spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi (salvo i casi di spandimento consentiti ai sensi art. 94, c. 4, lett.c • Dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade • Aree cimiteriali • Apertura di cave che possono essere in connessione con la falda • Aperture di pozzi (salvi i casi lett. g) c. 4, art. 94 • Gestioni rifiuti • Raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli • Stoccaggio prodotti chimici o radioattivi • Pozzi perdenti • Pascolo e stabulazione bestiame eccedente i 170 Kg per ha di azoto, fermo il divieto di stabulazione del bestiame nella zona di rispetto ristretta. Sono adottate misure per il loro allontanamento, ad eccezione delle aree cimiteriali • Deve, in ogni caso, essere garantita la loro messa in sicurezza. • Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 regioni e province autoname disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le seguenti attività : • fognature • Edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione • Opere varie, ferroviarie e infrastrutture di servizio • Pratiche agronomiche e piani di utilizzazione concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi CENTRI DI PERICOLO E ATTIVITA’ VIETATI NELLE ZONE DI RISPETTO

  31. Sono delimitate secondo le indicazioni delle regioni e delle province autonome • all’intreno dei bacini imbriferi • e all’interno delle aree di ricarica della falda • possono essere assoggettate alle seguenti misure di tutela: • misure relative alla destinazione del territorio interessato • limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro- forestali e zootecnici, da inserirsi negli strumenti urbanistici. • Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche non ancora utilizzate per uso umano, le regioni e provincie autonome individuano le seguenti aree all’interno delle zone di protezione: • Aree di ricarica della falda • Emergenza naturali ed artificiali • Zona di riserve LA ZONA DI PROTEZIONE (ART. 94):

  32. Definizione: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane (art. 74, comma 1, lettera dd) del D.Lgs 152 del 2006 e modificato dall’art. 2, comma 4, del D.Lgs n. 4 del 2008). • RETI FOGNARIE ACQUE REFLUE URBANE (ART. 100) • PRINCIPIO: GLI AGGLOMERATI CON UN NUMERO DI ABITANTI EQUIVALENTI SUPERIORE A 2.000 DEVONO ESSERE PROVVISTI DI RETI FOGNARIE PER ACQUE REFLUE URBANE • ECCEZIONE: INSEDIAMENTI, INSTALLAZIONI O EDIFICI ISOLATI CHE PRODUCONO ACQUE REFLUE DOMESTICHE : • le Regioni disciplinano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati, • tale sistema deve garantire un livello di protezione ambientale corrispondente (lo stesso) a quello conseguito con le reti fognarie, • la disciplina regionale indica i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi. RETI FOGNARIE

  33. RETI FOGNARIE ACQUE REFLUE URBANE (art. 100): • PROGETTAZIONE (devono essere adottate le migliori tecniche disponibili a costi economicamente ammissibili); • COSTRUZIONE (devono tenere conto della portata media,del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane, della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie; • MANUTENZIONE (della limitazione dell’inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici). RETE FOGNARIE

  34. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art.124); • Sono disciplinati in funzione del rispetto degli Obiettivi di qualità dei corpi idrici; • Devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5, parte III del D.Lgs n. 152/2006. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI ( ART.101)

  35. DEROGHE AI VALORI LIMITE (art. 101) • Possono essere stabilite dall’autorizzazione, ed accompagnate da idonee prescrizioni, nei seguenti casi: • per i periodi di avviamento • per i periodi di arresto • per eventuali guasti • per eventuali ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime • Le Regioni possono definire valori limite diversi in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini : • sia in concentrazione massima ammissibile • sia in quantità massima per unità di tempo. Disciplina degli scarichi

  36. Nella definizione di valori limite diversi da quelli di cui all’allegato 5 alla III parte del D.Lgs 152/06 le regioni (art. 101, C. 2): • devono tenere conto dei carichi massimi ammissibili • devono tenere conto delle migliori tecniche disponibili • non possono derogare in modo meno restrittivo i seguenti valori limite: • Tabella 1, all. 5, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in C.I.S. • Tabella 2, all. 5, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in c.i.s. ricadenti in aree sensibili • Tabella 3/A all.5, per i cicli produttivi indicati in detta tabella • Tabella 3 e 4 all.5, per le sostanze indicate indicate nella tabella 5 di detto allegato 5. DEROGHE VALORI LIMITE

  37. TABELLA 1Relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficialiTABELLA 2Relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibiliTABELLA 3/APer i cicli produttivi ivi indicatiTABELLA 3 E 4Per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato

  38. DIVIETO DI DILUIZIONE (art. 101, C. 5) • Divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente a tale scopo, • Divieto di diluire gli scarichi parziali prima del loro trattamento, con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, per adeguarli ai limiti previsi alla terza parte del D.Lgs 152/06 e ss. modifiche ed integrazioni, • Separazione (stabilita come prescrizione in sede di autorizzazione dallo scarico terminale, di ciascuno stabilimento dallo scarico di: • acque di raffreddamento • acque di lavaggio • acque impiegate per la produzione di energia DIVIETO DI DILUIZIONE (art. 101, C. 5)

  39. SCARICO SUL SUOLO (ART. 103) • SCARICHI NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE (ART. 104) • SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI (ART. 105) • SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE IN CORPI IDRICI RICADENTI IN AREE SENSIBILI (ART. 106)SCARICHI IN RETI FOGNARIE (ART. 107) REGIMI DEGLI SCARICATORI CON RIFERIMENTO AL CORPO RICETTORE

  40. Divieto di scarico sul suolo, o sugli strati superficiali del sottosuolo e obbligo di convogliare gli scarichi esistenti in C.I.S. superficiali o in rete fognarie e di destinare gli scarichi esistenti al riutilizzo • Deroghe al divieto: • Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi; • Scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; • Scarichi di acque reflue urbane e industriali: per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità , a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purchè gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissioni fissati dalle Regioni; • Scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali, nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. • Scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate. SCARICO SUL SUOLO (art.103

  41. Cass. Penale sez. III 1.12.2006 n. 39854 • Sversamento sul suolo,tramite condotta, di fanghi prodotti dal trivellamento del suolo per realizzare un pozzo artesiano costituiti da acqua inerti naturali che non comportano danneggiamento di falde acquifere o instabilità dei suoli (art.103, C. 1 lett.d), • Natura : scarico di acque reflue industriali • Condizioni per l’operatività della deroga al divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo: NECESSITA’ DI AUTORIZZAZIONE • Scarico non autorizzato: reato ex art. 137 FATTISPECIE

  42. Divieto di scarico DIRETTO nel sottosuolo e nelle acque sotterranee • Obbligo • di convogliare in corpo idrici superficiali, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati; • di destinare detti scarichi, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all’utilizzazione agronomica • revoca dell’autorizzazione allo scarico in caso di mancata ottemperanza a detti obblighi. SCARICO NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE (ART. 104)

  43. Scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali (Capitolo 1.1) • Tabella 1 - Valori limite per lo scarico • Tabella 2 - Valori limiti se lo scarico ricade in aree sensibili • Tabella 3 – valori limiti se nelle acque reflue urbane sono convogliati anche scarichi industriali • Scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali ( Capitolo 1.2 e Tabella 3 e 3/A • Scarichi sul suolo (capitolo 2) - Tabella 4 (valori limite per acque reflue urbane e industriali) • Scarichi in acque reflue industriali in rete fognaria –Tabella 3, • VALORO LIMITE INDEROGABILI – Tabella 5 TABELLA: Allegato 5, parte III del D.Lgs 152/06

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