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Dott. Gianluca Cristofori

Novità in materia di accertamento, sanzioni, definizione delle liti pendenti e contenzioso tributario D.L. 13 maggio 2011 n.70 D.L.6 luglio 2011 n.98 D.L. 13 agosto 2011 n.138. Dott. Gianluca Cristofori.

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  1. Novità in materia di accertamento, sanzioni, definizione delle liti pendenti e contenzioso tributario D.L. 13 maggio 2011 n.70 D.L.6 luglio 2011 n.98 D.L. 13 agosto 2011 n.138 Dott. Gianluca Cristofori

  2. Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia (art. 23, comma 31 D.L. 98/2011)

  3. Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia (art. 23, comma 31 D.L. 98/2011) “ Per coordinare l'entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti parole: «riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,». ” L'articolo 13 comma 1, secondo periodo D.Lgs. 471/1997 è così modificato: “ Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo , oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ”

  4. Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia (art. 23, comma 31 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 “Il comma 31 prevede la riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia. La modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 consente di ridurre e graduare le sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi. In particolare, mediante l'eliminazione dell'inciso “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,”si prevede, in via generalizzata, una nuova misura della sanzione per i versamenti eseguiti entro 15 giorni dalla ordinaria scadenza, misura che cresce in ragione del maggior tempo trascorso. La modifica assolve pertanto alla finalità di rendere il sistema sanzionatorio più graduale rafforzando l'aderenza della sanzione stessa alla gravità dell' inadempimento.”

  5. Interventi in materia di accessi amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere da a) a d), D.L. n. 70/2011)

  6. Interventi in materia di accessi amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. n. 70/2011) • “In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni: • al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati . • Conseguentemente (…)

  7. Interventi in materia di accessi amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. 70/2011) (…) 3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre; 4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;

  8. Interventi in materia di accessi amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L.70/2011) Periodo di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente (…) “c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente». L' articolo 12, comma 5 della Legge n. 212/2000 è così modificato: “La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.Ilperiodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primoperiodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può esseresuperiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di nonpiù di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svoltapresso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratoriautonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giornilavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenzadegli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziariapresso la sede del contribuente”.

  9. Interventi in materia di accessi amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. 70/2011) d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;(…)”.

  10. Interventi in materia di accessi amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. 70/2011) Relazione illustrativa al D.L. 70/2011 “Il comma 2 introduce una serie di disposizioni di dettaglio volte a specificare le modalità di intervento delle misure enunciate nel comma 1. Comma 2, lettere da a) a d). Le disposizioni recate dalle lettere da a) a d) mirano a tutelare il regolare esercizio dell'attività di impresa delle microimprese e delle piccole e medie imprese, imponendo alle pubbliche amministrazioni di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di esse e assicurando una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti. A tal fine, si prevede che gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. (…)

  11. Interventi in materia di accessi amministrativi (art. 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L.70/2011) Relazione illustrativa al D.L. 70/2011 (…) Per tutti gli accessi disposti dalle pubbliche amministrazioni, si dispone il rispetto dei princìpi della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre. Si prevede, infine, che gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni recate dai numeri da 1) a 3) della lettera a) del comma 2 costituiscono illecito disciplinare (…)

  12. Interventi in materia di accessi amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. 70/2011) Relazione illustrativa al D.L. 70/2011 (…) La lettera c) modifica la legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, prevedendo che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi, computandosi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, i giorni di effettiva presenza degli operatori presso la sede del contribuente. La lettera d) estende le disposizioni di cui all'articolo 12 dello statuto dei diritti del contribuente (in materia di diritti e di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) anche alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria .”

  13. Interventi in materia di riscossione (art.7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011, art. 23, comma 30 D.L. 98/2011)

  14. Interventi in materia di riscossione ( art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Esecutività avvisi di accertamento “al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, alinea, la parola «notificati» è sostituita dalla seguente: «emessi»; ” L'articolo 29, comma 1 D.L. n.78/2010 è così modificato: “Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificatiemessi a partire dal 1°luglioottobre*2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni (…)”. * Modifica apportata dall'articolo 23, comma 30 del D.L.98/2011

  15. Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Relazione illustrativa al D.L. 70/2011 “Comma 2, lettera n). La disposizione è finalizzata a semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate contenenti l'intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamentodegli importi negli stessi indicati e a razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti. A tale fine, la novella al comma 1 dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede che le disposizioni ivi contenute si applicano con riguardo agli atti emessi a partire dal 1° luglio 2011 (ndr. 1° ottobre) e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

  16. Differimento della data di applicazione della norma in tema di concentrazione della riscossione nell'accertamento (art. 23, comma 30 D.L. 98/2011) “ Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e riscossione, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: «luglio» è sostituita dalla seguente: «ottobre». ” L'articolo 29 comma 1 D.L. 78/2010 è così modificato: “ Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1°luglio ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni. ”

  17. Differimento della data di applicazione della norma in tema di concentrazione della riscossione nell'accertamento ( art. 23, comma 30 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 “Il comma 30 prevede il differimento della data di inizio dell'applicazione della norma in tema di concentrazione della riscossione nell'accertamento. Il rinvio dall'1 luglio all'1 ottobre 2011 si rende necessario in considerazione delle modifiche legislative apportate dal d.l.13.5.2011, n. 70, in corso di conversione, con numerose e significative modificazioni, allo scopo di assicurare ai contribuenti la possibilità di conoscere e valutare il nuovo istituto e le peculiarità che lo regolano sin dal momento in cui saranno emessi i primi avvisi di accertamento secondo le disposizioni dell' art. 29, comma 1, del d.l.n.78 del 2010. Inoltre, il rinvio consente all'Agenzia delle entrate di apprestare le indispensabili modifiche alle procedure informatiche di supporto mantenendo la continuità dell'azione amministrativa.”

  18. Interventi in materia di riscossione (articolo 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Esecutività anche degli avvisi di accertamento IRAP “2) al comma 1, lettera a): 2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta regionale sulle attività produttive»; 2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» è soppressa la seguente: «, anche»;

  19. Interventi in materia di riscossione (articolo 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) L'articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2010 è così modificato: “ a) l'avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttivee dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni anche ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; ” * Sanzione per ritardati od omessi versamenti diretti

  20. Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Relazione illustrativa al D.L. 70/2011 “Si specifica, novellando la lettera a) del citato comma 1, che l'avviso di accertamento con formula esecutiva si riferisce agli atti emessi ai fini delle imposte sui redditi, compresa l'IRAP, oltre che dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Al fine di agevolare i contribuenti, si delimita il novero degli atti successivi all’avviso di accertamento con formula esecutiva che contengono l'intimazione di pagare entro sessanta giorni dalla notifica.”

  21. Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Non applicazione della sanzione amministrativa nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute 2.3) nel terzo periodo, dopo le parole «entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;» sono aggiunte le seguenti: «la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»; Si prevede, inoltre, espressamente che la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento nei termini previsti delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti.

  22. Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Sospensione dell’esecuzione forzata “3) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore"; 3-bis) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)"; 4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»; ”

  23. Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) L’articolo 29, comma 1, lettera b) D.L. n. 78/2010 è così modificato: “gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;”

  24. Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) “ 3-bis) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)»; " L'articolo 29, comma 1, lettera c) D.L. 78/2010 è così modificato: “in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b);»

  25. Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) “al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità' determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»; ” L'articolo 29, comma 1, lettera e) D.L. 78/2010 è così modificato: “e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;”

  26. Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Relazione illustrativa al D.L. 70/2011 “Si stabilisce, infine, che in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso,per un periodo non superiore a centoventi (ndr. centottanta, a seguito della modifica intervenuta in sede di conversione) giornidalla data di notifica dell'istanza stessa(ndr. dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a),a seguito della modifica intervenuta in sede di conversione). Tale disposizione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

  27. Interventi in materia di riscossione (articolo 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Relazione illustrativa al D.L. 70/2011 La norma affianca, pertanto, alla sospensione amministrativa della riscossione già prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, un'ipotesi di sospensione ope legis dell'esecuzione forzataal verificarsi di tutti i presupposti di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Infine, allo scopo di semplificare le procedure di riscossione coattiva con connessi minori oneri amministrativi, si chiarisce che ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla citata lettera a) del comma 1 dell'articolo 20, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.”

  28. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a20 D.L. 98/2011)

  29. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a20 D.L. 98/2011) • Articolo 23, comma 17 D.L. 98/2011 (Accertamento con adesione) • “Per rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche: • al comma 2, le parole: «, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno» sono soppresse; • al comma 3, le parole: «e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia» sono soppresse; • c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: • «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo».

  30. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011) L'articolo 8, commi 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 218/1997 è così modificato: “ 2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno" 3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. ”

  31. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011) Articolo 23, comma 18 D.L. 98/2011(Accertamento con adesione) “All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «e con la prestazione della garanzia» sono soppresse e la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «prevista». ” L'articolo 9, comma 1del D.Lgs.218/1997 è così modificato: “ La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanziaprevistadall'articolo 8, comma 2”.

  32. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011) • Articolo 23, comma 19 D.L. 98/2011 (Conciliazione giudiziale) • “All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 sono apportate le seguenti modifiche: • al comma 3, secondo periodo, le parole «, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», sono soppresse; • al comma 3, terzo periodo, le parole: «e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno» sono soppresse; • il comma 3-bis è sostituito da seguente: «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.».”

  33. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011) Articolo 23, comma 19 D.L. 98/2011 L' articolo 48 del D.Lgs. 546/1992, commi 3 e 3-bis è così modificato: “ 3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. ”

  34. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011) Articolo 23, comma 20 D.L. 98/2011 “Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto”(ndr. 6 luglio 2011).

  35. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 “I commi 17 -20 sono finalizzati ad agevolare il pagamento delle somme dovute da parte dei contribuenti in caso di accertamento con adesione, di acquiescenza all’accertamento e di conciliazione giudiziale per importi superiori a 50.000 euro e che non potendo effettuare il versamento diretto in un'unica soluzione, scelgono il versamento rateale. La norma sopprime, al detto fine, l'obbligo della garanzia da prestare per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.

  36. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 “I commi 17 e 18, in materia di accertamento con adesione e acquiescenza, sopprimono i riferimenti al predetto obbligo contenuti nel comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997 e all'articolo 9 dello stesso decreto e sostituiscono il comma 3-bis dell’articolo 8, prevedendo che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive che si protragga oltre il termine di pagamento della rata successiva, tenendo conto, quindi, di ritardi tali da non compromettere, nel suo complesso, il piano di rateazione e l'interesse alla tempestiva riscossione delle somme dovute, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo del totale delle somme dovute unitamente alla sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, che viene applicata nella misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

  37. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98 /2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 Le disposizioni di cui ai commi 17 e 18, che producono effetti anche nei casi di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima in caso di acquiescenza all'accertamento, in ragione della previsione recata dall'articolo 29, comma 1, lettera a), si rendono applicabili anche agli atti di rideterminazione degli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ivi previsti, non necessitando, pertanto, in tali ipotesi, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, sostituita dall'adozione degli atti che recheranno l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

  38. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L.98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 Il comma 19 prevede analoga disposizione in materia di conciliazione giudiziale, modificando l'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, in particolare, sostituisce anche in tale ipotesi il comma 3-bis del medesimo articolo con una previsione in base alla quale in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. Il comma 20 detta il regime transitorio prevedendo che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente articolo.”

  39. Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28, D.L. 98/2011)

  40. Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011) • “Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore: • all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è aggiunto il seguente comma: «1-bis A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.»;

  41. Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011) “ b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto il seguente periodo: «Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.»;» L'articolo 8, comma 1 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.471 è così modificato: “1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.”. In caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati dallo stesso contribuente esposti nella relativa dichiarazione annuale, la sanzione applicabile è fissata al massimo importo consentito.

  42. Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011) “c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunta la seguente lettera: «d-ter) quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.»; ” L'omessa o infedele compilazione degli studi di settore, ovvero l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti consente all'Amministrazione finanziaria l'impiego dell'accertamento induttivo ove il maggior reddito risultante dalla (corretta) applicazione dello studio di settore sia pari o superiore al 10 per cento di quello dichiarato.

  43. Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011) “d) al comma 4-bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è soppresso il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.»; ” nel caso in cui un soggetto risulti congruo alle risultanze degli studi di settore, pur sussistendo una limitazione dei poteri accertativi, in caso di rettifica, nella motivazione dell'atto non debbono più essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

  44. Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011) “e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-bis.1. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 [ndr., sanzione per infedele dichiarazione] è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2- bis .»; f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4-bis.»; g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis.». ” La misura della sanzione minima e massima è elevata del 50 per cento, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP a seguito di accertamento effettuato sulla base delle risultanze delle studi di settore, nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

  45. Interventi in materia di studi di settore (art. 23, comma 28 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 “Il comma 28 detta disposizioni in materia di studi di settore. La lettera a) prevede il differimento, a partire dal 2012, dei termini di pubblicazione degli studi di settore in Gazzetta Ufficiale al 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore e la possibilità di modificare gli studi di settore già approvati entro il successivo 31 marzo al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali. Tale tempistica garantisce il corretto coordinamento delle attività di costruzione, approvazione e pubblicazione degli studi di settore con la disponibilità dei dati e delle informazioni a tal fine necessarie.

  46. Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 La modifica normativa prevista alla lettera b) prevede che, in caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati dallo stesso contribuente esposti nella relativa dichiarazione annuale, la sanzione applicabile sia fissata al massimo importo consentito (“4.000.000 di lire”), disponendo la non applicabilità della sanzione minima ivi prevista (“500.000 lire”). La successiva lettera c) stabilisce che, quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l'ufficio può procedere all' accertamento induttivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 39 del DPR n. 600 del 1973.

  47. Interventi in materia di studi di settore (art. 23, comma 28 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 La norma prevede anche una misura di cautela laddove specifica che la stessa non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non sia superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato. La lettera d) modifica l'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 nella parte che prevede la limitazione della potestà accertativa nel caso in cui un soggetto sia congruo alle risultanze degli studi di settore. In particolare, ferma restando la citata limitazione dei poteri accertativi, viene eliminato l'inciso che prevede che, in caso di rettifica, nella motivazione dell'atto debbano essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. In tal modo si rende omogenea la disposizione contenuta nell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 con quella prevista al successivo comma 10-ter in materia di adesione agli inviti al contraddittorio basati sulle risultanze degli studi di settore.

  48. Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 Le lettere e), f) e g) stabiliscono che la misura della sanzione minima e massima è elevata del 50 per cento, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP a seguito di accertamento effettuato sulla base delle risultanze delle studi di settore, nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati dallo stesso contribuente esposti nella relativa dichiarazione annuale.”

  49. Novità in materia di accertamento da studi di settore ( articolo 2, comma 35 D.L.138/2011) Accertamento da studi di settore “All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola « 446» sono aggiunte le seguenti: « e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente». All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole « o aree territoriali » sono aggiunte le seguenti: «, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 ».”

  50. Novità in materia di accertamento da studi di settore (articolo 2, comma 35 D.L.138/2011) Relazione illustrativa al D.L. 138/2011 “Il comma 35 modifica l'articolo 10, comma 4 bis, della legge n. 146 del 1998 nella parte che prevede la limitazione della potestà accertativa nel caso in cui un soggetto sia congruo alle risultanze degli studi di settore. In particolare, in relazione ad una annualità di imposta, la citata limitazione dei poteri accertativi sussiste solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento agli studi di settore anche per l'annualità precedente. Infine, si prevede la possibilità, in relazione ad una determinata annualità di imposta, di modificare gli studi di settore applicabili con riferimento a tale annualità entro il 31 marzo dell'anno successivo anche al fine di istituire o aggiornare gli indicatori di normalità economica.”

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