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Le novità legislative in materia di sportello unico

Le novità legislative in materia di sportello unico (D.L. 112/2008; L. 40/2007 e Direttiva Servizi) A cura Dell’Ing. Carlo Apponi. La Riforma dello Sportello Unico: art. 38, L. 133/2008. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE.

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Presentation Transcript


  1. Le novità legislative in materia di sportello unico (D.L. 112/2008; L. 40/2007 e Direttiva Servizi) A cura Dell’Ing. Carlo Apponi

  2. La Riforma dello Sportello Unico: art. 38, L. 133/2008

  3. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17 , c. 2, della L. 23 n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive in base ai seguenti principi e criteri: a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati (Agenzia per le imprese) e dall’art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007 (Comunicazione unica); lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater , c. 3, della legge n. 241/1990; 3

  4. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE PUNTI DI ACCESSO PER L’IMPRENDITORE (art. 38, c. 3, lett. a)) Registro Imprese (RI) IMPRENDITORE Sportello Unico (SUAP) Agenzia per le Imprese (API) 4

  5. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE a.bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla precedente lettera a). 5

  6. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE MISURE TELEMATICHE (art. 38, c. 3, lett. a) bis) IMPRENDITORE REGISTRO IMPRESE SPORTELLO UNICO AGENZIA PER LE IMPRESE 6

  7. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE c) l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; 7

  8. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE AGENZIA PER LE IMPRESE (art. 38, c. 3, lett. c)) Lo Sportello Unico (SUAP) può affidare l’istruttoria alla Attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa AGENZIA PER LE IMPRESE (Soggetto privato accreditato) I procedimenti comportano attività discrezionali da parte della P.A.? NO SI Svolgimento di attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico 8

  9. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE AGENZIA PER LE IMPRESE (art. 38, c. 3, lett. c)) Istruttoria con esito positivo? SI NO Viene rilasciata all’imprenditore la Dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell'attività DINIEGO

  10. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno»; 10

  11. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO (art. 38, c. 3, lett. d)) START I Comuni non hanno istituito il SUAP o non risponde ai requisiti di cui alla lettera a)? NO SI OK Delegano le funzioni del SUAP alle CCIAA le quali mettono a disposizione il portale “impresa.gov” che assume la denominazione di “impresainungiorno”, prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI

  12. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; 12

  13. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE Direttiva n. 2006/123/CE (Direttiva servizi) Gli Stati membri provvedono (entro il 28/12/2009) affinché i prestatori e/o i destinatari possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici: a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali (art. 6); • le domande di autorizzazione necessarie all’esercizio delle attività di servizi (art. 6); • agevolmente prendere conoscenza delle informazioni necessarie allo svolgimento della loro attività (art. 7) • con facilità, a distanza e per via elettronica, le procedure e le formalità relative all’accesso ad un’attività di servizio e al suo esercizio (art. 8) 13

  14. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE e) l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/1990 e s. m.; 14

  15. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 15

  16. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, c. 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa e previo parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamentodell’Agenzie per le Imprese, le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 16

  17. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE L’accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione è finalizzato a garantire la competenza di questi Operatori e quindi il valore e la credibilità dei risultati delle valutazioni di conformità da essi effettuate. Tale accreditamento si è affermato, soprattutto, grazie all’esplosione dell’approccio sistemico alla qualità (certificazioni ISO 9000), ma ha accompagnato efficacemente anche lo sviluppo delle altre forme di valutazione della conformità (certificazioni di prodotto e personale, ispezioni). L’attività di accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione in Italia è svolta da SINCERT - Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione, Associazione privata senza fini di lucro fondata nel 1991. Ad oggi SINCERT ha reso operativi i seguenti schemi di accreditamento: • Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (ISO 9000 e affini) (SGQ) • Certificazioni di sistemi di gestione ambientale (SGA) • Certificazioni di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SCR) • Certificazioni di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (SSI) • Certificazioni di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (FSM) • Certificazioni di prodotti (PRD) • Certificazioni di personale (PRS) • Ispezioni (ISP) • Dichiarazioni ambientali di prodotto (DAP) 17

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