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D.Lgs. 626/94

SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO Analisi della Normativa nella sua evoluzione e gli attori della sicurezza. D.Lgs. 626/94. Attuazione di una norma comunitaria -Direttiva quadro 89/391/CEE. Nuova concezione organizzativa e sistematica dell’azienda.

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  1. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVOROAnalisi della Normativa nella sua evoluzione e gli attori della sicurezza dott.ssa Simona Castiello

  2. D.Lgs. 626/94 Attuazione di una norma comunitaria -Direttiva quadro 89/391/CEE Nuova concezione organizzativa e sistematica dell’azienda PRINCIPI BASE: - PREVENZIONE; - INTERVENTO PREVENTIVO/INFORMATIVO; - SISTEMA DI SICUREZZA; - SISTEMA DI PERSONE; - VALUTAZIONE DEI RISCHI; - INFORMAZIONE/FORMAZIONE.

  3. D.Lgs.81/08 TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO IL T.U. è una normativa ricognitiva e/o integrativa del diritto vigente su di un determinato tema con la funzione di raccogliere tutte le disposizioni vigenti relative al tema che ne costituisce l’oggetto.

  4. CAPISALDI: • Ampliamento campo di applicazione delle disposizioni salute/sicurezza(artt. 2-3) • Rafforzamento rappresentanze aziendali(artt.47-50) • Aumento ore formazione(artt.36-37) • Valorizzazione degli organismi paritetici(art.51) • Semplificazione o eliminazione aspetto burocratico(art.53) • Principio dell’effettività

  5. D.Lgs.106/09 decreto correttivo • Integrazione tra le attività del servizio sanitario nazionale ed INAIL • Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali • Miglioramento dell’efficacia dell’apparato sanzionatorio • Reintroduzione della visita medica all’ assunzione

  6. Intervento preventivo Intervento riparatorio Misure meno aspre Misure più aspre 626/94 81/08 106/09 Centro di interesse: macchine Centro di interesse: lavoratore VALORIZZAZIONE PROTEZIONE INTEGRITA’ FISICA PERSONALITA’ MORALE BENESSERE DEL LAVORATORE

  7. PRINCIPI BASE • COSTITUZIONE (1948) • CODICE CIVILE (1942) • CODICE PENALE(1930)

  8. COSTITUZIONE • Art.2 : Riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come individuo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; • Art.4 : La Repubblica riconosce il diritto al lavoro; • Art.32 : La Repubblica tutela la salute come diritto dell’individuo ed interesse della collettività; • Art.35 : La Repubblica tutela il lavoro; • Art. 38 : I lavoratori hanno diritto di disporre di mezzi adeguati al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di infortunio e malattia.

  9. CODICE CIVILE • Art.2087 : Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire al lavoratore la massima sicurezza tecnologicamente fattibile; • Art.2050 : Chiunque esercita un’attività pericolosa è tenuto ad adottare ogni tipo di precauzione atta ad evitare danni a terzi.

  10. CODICE PENALE • Art. 437 : Rimozione od omissione dolosa di cautela contro gli infortuni sul lavoro; • Art.451 : Omissioni colpose di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro; • Art.589 : Omicidio colposo; • Art.590 : Lesioni personali colpose.

  11. Accordo Conferenza permanente Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 2012 Codice penale 1930 D.Lgs. 81/2008 Costituzione 1948 D.Lgs. 106/2009 Direttiva Quadro 89/391/CEE Codice civile 1942 D.Lgs. 626/1994 Lettera Circolare 18/11/2010 Lettera Circolare 11/7/2011 Procedure standardizzate

  12. Lettera Circolare 18 novembre 2010 Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato Art. 28, comma 1-bis D.Lgs. 81/2008 in vigore il 31/12/2010

  13. Accordo Conferenza permanente Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 2012 Codice penale 1930 D.Lgs. 81/2008 Costituzione 1948 D.Lgs. 106/2009 Direttiva Quadro 89/391/CEE Codice civile 1942 D.Lgs. 626/1994 Lettera Circolare 18/11/2010 Lettera Circolare 11/7/2011 Procedure standardizzate

  14. Lettera Circolare 11 luglio 2011 Tabella di correlazione tra -Art.30 .D.Lgs. 81/2008 -Linee guida UNI INAIL -BS OHSAS 18001:2007

  15. BS OHSAS 18001:2007 LINEE GUIDA UNI INAIL(2001) Art. 30 D.lgs. 81/08 4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.4 Documentazione 4.4.6 Controllo operativo 4.5.2 Valutazione della conformità A. Finalità B. Sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro D. Pianificazione E.1 Il sistema di gestione E.6 Documentazione E.7 Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa C.1 LETT. A: RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI.

  16. BS OHSAS 18001:2007 LINEE GUIDA UNI INAIL(2001) Art. 30 D.lgs. 81/08 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.5.5 Audit interno F.1 Monitoraggio interno della sicurezza F.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori F.3 Piano del Monitoraggio C.4: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ALTRESÌ PREVEDERE UN IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DEL MEDESIMO MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE

  17. BS OHSAS 18001:2007 Art. 30 D.lgs. 81/08 LINEE GUIDA UNI INAIL(2001) C 4 IL RIESAME E L’EVENTUALE MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ESSERE ADOTTATI, QUANDO SIANO SCOPERTE VIOLAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELL’IGIENE DEL LAVORO, OVVERO IN OCCASIONE DI MUTAMENTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELL’ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO. Introduzione 4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della sicurezza sul lavoro 4.6 Riesame della direzione A. Finalità B. Sequenza ciclica di un SGSL C. Politica E.1 Il sistema di gestione F.4 Riesame della Direzione

  18. BS OHSAS 18001:2007 LINEE GUIDA UNI INAIL(2001) Art. 30 D.lgs. 81/08 Organo di vigilanza ……………… ……………….

  19. Accordo Conferenza permanente Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 2012 Codice penale 1930 D.Lgs. 81/2008 Costituzione 1948 D.Lgs. 106/2009 Direttiva Quadro 89/391/CEE Codice civile 1942 D.Lgs. 626/1994 Lettera Circolare 18/11/2010 Lettera Circolare 11/7/2011 Procedure standardizzate

  20. Accordo Conferenza permanente Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 2012 Contenuti minimi e modalità della formazione, e aggiornamento degli ATTORI DELLA SICUREZZA

  21. Accordo Conferenza permanente Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 2012 Codice penale 1930 D.Lgs. 81/2008 Costituzione 1948 D.Lgs. 106/2009 Direttiva Quadro 89/391/CEE Codice civile 1942 D.Lgs. 626/1994 Lettera Circolare 18/11/2010 Lettera Circolare 11/7/2011 Procedure standardizzate

  22. PROCEDURE STANDARDIZZATE 1 GIUGNO 2013 le aziende fino a 10 lavoratori NON POSSONO AUTOCERTIFICARE l’ avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi, necessitando quindi di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi utilizzando le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.

  23. I Destinatari delle Norme di Sicurezza

  24. GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO • DATORE DI LAVORO; • DIRIGENTE; • PREPOSTO; • LAVORATORE; • RSPP e ASPP; • RLS; • MEDICO COMPETENTE.

  25. DATORE DI LAVORO(art. 2 lett. b) d.lgs. 81/08) Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

  26. DATORE DI LAVORO(art. 2 lett. b) d.lgs. 81/08) Adottare misure dettate dalla: Particolarità del lavoro Esperienza Tecnica Primo garante dell’obbligo di sicurezza Scopo : Neutralizzare i pericoli derivanti dall’esercizio delle proprie attività che comportano dei rischi per i lavoratori. MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE FATTIBILE

  27. BASI COSTITUZIONALI • Dovere di solidarietà(art.2). • Diritto all’integrità psicofisica del lavoratore(art.32). • Tutela della sicurezza,libertà,dignità(art.41).

  28. GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO • DATORE DI LAVORO; • DIRIGENTE; • PREPOSTO; • LAVORATORE; • RSPP e ASPP; • RLS; • MEDICO COMPETENTE.

  29. IL DIRIGENTE (art.2 d) d.lgs.81/08) PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL’INCARICO CONFERITOGLI, ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO, ORGANIZZANDO L’ATTIVITA’ LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA.

  30. OBBLIGHI DEL DATORE DILAVORO E DEL DIRIGENTE art. 18 comma 1 d.lgs. 81/08

  31. OBBLIGHI DEL DATORE DILAVORO E DEL DIRIGENTE Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente. • - nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; • - nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle • condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; • - fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione • individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e • protezione e il medico competente, ove presente; • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno • ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

  32. OBBLIGHI DEL DATORE DILAVORO E DEL DIRIGENTE Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente. • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme • vigenti e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di • protezione individuali messi a loro disposizione; • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di • emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo • grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la • zona pericolosa; • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un • pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese • o da prendere in materia di protezione;

  33. OBBLIGHI DEL DATORE DILAVORO E DEL DIRIGENTE Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente. • - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento • di cui agli articoli 36 e 37; • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela • della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro • attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed • immediato; • consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei • lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; • - consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del dvr (il documento è consultato esclusivamente in azienda);

  34. OBBLIGHI DEL DATORE DILAVORO E DEL DIRIGENTE Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente. • nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di • subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, • corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e • indicazione del datore di lavoro; • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti • organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e • sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica • della prevenzione e della protezione.

  35. DELEGA:ESPRESSA-UNIVOCA-SPECIFICA -ACCETTATA- PUBBLICIZZATA. Delegato:Persona idonea per competenze tecniche che abbia manifestato il proprio consenso; Delegante : Compito di vigilanza.

  36. TRANNE :- La Nomina Rspp;- La Valutazione Dei Rischi;- La Redazione Del Documento Di Valutazione Dei Rischi. IL DATORE DI LAVORO PUO’ DELEGARE TUTTI GLI OBBLIGHI.

  37. GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO • DATORE DI LAVORO; • DIRIGENTE; • PREPOSTO; • LAVORATORE; • RSPP e ASPP; • RLS; • MEDICO COMPETENTE.

  38. IL PREPOSTO(art.2 e) d.lgs. 81/08) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

  39. Subordinato al dirigente o direttamente al datore di lavoro; Preposto Controlla l’attività lavorativa; Impartisce opportuni ordini ed istruzioni; Vigila sul rispetto delle disposizioni normative; Si assume la responsabilità della sicurezza dei dipendenti;

  40. Preposto Fornisce adeguate istruzioni sulla sicurezza; Controlla che il personale sia provvisto dei necessari DPI; Si mostra sempre come esempio; E’ l’organizzatore della sicurezza concreta.

  41. Obblighi del Preposto art. 19 d.lgs. 81/08 • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge; • - verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • - richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

  42. Obblighi del preposto • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; • -astenersi, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; • -segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo; • -frequentare appositi corsi di formazione.

  43. Diritti del Preposto • Essere ascoltato dall’azienda ed esigere che essa adotti i provvedimenti necessari al miglioramento della sicurezza nell’area di propria competenza. • Disporre con libertà nell’organizzazione dei propri uomini (uomo giusto al posto giusto) e di essere supportato dall’azienda nel processo di formazione e di sensibilizzazione dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. • Poter disporre di tutti i DPI necessari per garantire la massima sicurezza dei lavoratori.

  44. FUNZIONI DIRETTIVE Il Datore di lavoro I Dirigenti (capigruppo) I preposti (responsabili dei servizi) esercita organizzano sovrintendono l’attività hannoildoveredi attuazione degliobblighi e degli adempimentidisicurezza hannoildoveredi vigilanza sull’attuazionedegliobblighi e degliadempimentidisicurezza (c.d. vigilanzaoggettiva) sull’osservanzada parte deisingolilavoratori (c.d. vigilanzasoggettiva) 44

  45. GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO • DATORE DI LAVORO; • DIRIGENTE; • PREPOSTO; • LAVORATORE; • RSPP e ASPP; • RLS; • MEDICO COMPETENTE.

  46. LAVORATORE Primo soggetto attivo dell’obbligo di prevenzione

  47. DEFINIZIONE art. 2 a) d.lgs. 81/08 persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

  48. Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori - prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; • - contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

  49. Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; • - segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi; • - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; • - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

  50. INFORMAZIONE(art.36 d.lgs. 81/08) Complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,alla riduzione e gestione dei rischi di lavoro. RISCHI INFORMAZIONE Ambientali Particolari Specifica Completa

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