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E-privacy IL DIRITTO ALL’OBLIO IN RETE Firenze 2013

E-privacy IL DIRITTO ALL’OBLIO IN RETE Firenze 2013. Avv. Augusto Sebastio Istituto di Diritto Privato Università di Bari PHD GLOBALIZATION – HUMAN RIGHTS FOUNDAMENTAL FREEDOM Diritto Privato- Biodiritto Università di Bari. PARTE DEL DIRITTO ALLA PRIVACY.

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E-privacy IL DIRITTO ALL’OBLIO IN RETE Firenze 2013

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Presentation Transcript


  1. E-privacyIL DIRITTO ALL’OBLIO IN RETEFirenze 2013 Avv. Augusto Sebastio Istituto di Diritto Privato Università di Bari PHD GLOBALIZATION – HUMAN RIGHTS FOUNDAMENTAL FREEDOM Diritto Privato- Biodiritto Università di Bari

  2. PARTE DEL DIRITTO ALLA PRIVACY una definizione che rievoca le prime definizioni di privacy(Il Diritto ad essere lasciati soli),e ne determina una nuova classificazione come “Diritto ad essere Dimenticati”

  3. Percorso in rete Il percorso del Diritto all’Oblio in rete nasce dall’utilizzo quotidiano privo di tutele. Dai motori di ricerca ai social-network,dall’incapacità della rete di selezionare e di dimenticare, dalla esigenza di evitare ricordi indelebili e la bancarotta reputazionale

  4. Chi cerca di dimenticare, chi non vuole dimenticare e chi non può Mentre la parte analogica del pianeta cerca soluzioni per non dimenticare eventi coma la shoa il mondo digitale cerca di scoprire nuove forme di tutela digitale come il diritto all’oblio a gestire le memorie di rete che ci riguardano o ad affidarle a terzi appositamente designati

  5. Problematiche storiche della rete La copiosa dottrina e le normative mai esaustive in ambito Nazionale ed Europeo circa la responsabilità del Provider non tengono nel debito conto il diritto all’oblio,il diritto ad essere dimenticati dal web senza percorsi indelebili della memoria della rete,il diritto alla cancellazione perenne dei dati o saltuaria,come proposto in ambito Europeo con cadenza decennale

  6. L’Ambizione Europea Il Disegno di legge presentato dal Vice-Presidente della Commissione Europea per la Giustizia e i Diritti Fondamentali prevede la Cancellazione dei dati entro un periodo di tempo da determinarsi

  7. Ambizione Europea • L’Unione europea, nel riconoscimento del diritto, delineando la rilevanza civile ed istituzionale della problematica legata all’Oblio ed alla memoria, ritiene legittimo e doveroso poter cancellare dalla rete,informazioni,dati,fotografie,messaggi.

  8. Ambizione Europea Una sorta di lavagna digitale periodica cancellabile a tempo,un azzeramento radicale delle memorie digitali,consentendo l’oblio delle proprie informazioni,richiamabili e gestite nuovamente solo con il consenso del diretto interessato e non più gestibili a prescindere dal consenso come invece avviene quotidianamente

  9. Altre soluzioni paventate l’estensione online del diritto di rettifica Rimozione immediata(praticamente impossibile) Sanzioni economiche Testamento telematico

  10. SIAMO IN AMBITO di DIRITTI UMANI? Il diritto all’oblio è una innovazione importante ricavata dalla dottrina nel panorama dei diritti digitali, ascrivibile,con qualche lieve riserva dottrinale, ai diritti umani. E’un diritto umano quello di vedere cancellati dalla rete i dati relativi a se stessi, soprattutto se sbagliati? Se si riferiscono a condanne parziali seguite da assoluzioni? Se si riferiscono a notizie false non rettificate?

  11. Il prezzo dell’era di inclusione Il prezzo della partecipazione attiva alla vita sociale online -della inclusione sociale online- è ritenuto essere la perdita della privacy ma è giusto considerare la memoria come un problema proprio o parte di un più importante problema di gestione eterna dei dati?

  12. NON GESTIBILITA’ DEI DATI DA VIVENTE E GESTIONE DELEGATA DAL DE CUIUS

  13. CICERONENessuno è talmente vecchio da non ritenere di vivere almeno un altro anno

  14. CHE FINE FARANNO LE MEMORIE ONLINE ? CHI GESTIRA’ I DATI NEL POST VITA?

  15. Carenze prolungate dei sistemi online Se da vivente un soggetto ha comunemente problemi di gestione dei dati cosa può accadere quando avrà cessato di vivere. E’giusto disporre dei propri dati come fossero beni oltre la morte? Chi garantisce il rispetto e la gestione? Chi eserciterà la tutela di un profilo online oltre la morte?

  16. Quali istituti del nostro diritto possiamo scomodare per risolvere la problematica? L’ESECUTORE TESTAMENTARIO(una o più persone)- persona di fiducia del testatore cui viene affidato l’incarico di curare che siano eseguite esattamente le ultime volontà testamentarie artt. 700-709 cod. civ.

  17. UNICA SOLUZIONE • Nel nostro ordinamento, l’assenza totale di riferimenti in tal senso, potrebbe essere risolta attraverso l’ampliamento dei poteri della figura dell’esecutore testamentario prevista dagli artt. 700 e seguenti del codice civile. La lacuna creatasi nei sistemi di legge a causa dello sviluppo della tecnologia, non può essere sottovalutata e non prescindere da soluzioni di tale portata, posto che nessuno può dirsi esentato dalla problematica in oggetto. a meno di casi di digitaldivide, e di assenza totale di profili di rete, di vita digitale, di tracce lasciate durante la vita digitale.

  18. DIFFICOLTA’ La ricostruzione della vita terrena di un soggetto è, già di per sé, un atto difficile e faticoso, ma ben più difficile, per non dire impossibile, è la ricostruzione della vita on-line di un determinato soggetto. La vita digitale di un soggetto appartiene parzialmente alla sua sfera privata ed accedervi può essere considerata una violazione della intimità della persona deceduta.

  19. Quale destino hanno i dati? Non si tratta della apertura di un diario o di agenda privata, proprio le modalità del web escludono la violazione di riservatezza e rendono pubbliche le manifestazioni on-line del soggetto, le comunicazioni, le considerazioni e tutti i dati caricati in rete sono esposti nei social-network e rimanendovi nella disponibilità di terzi senza possibilità di rimozione se non per espressa volontà.

  20. Come tutelare i dati post-mortem?Anche questo è Diritto all’oblio Non è pleonastico chiedersi quale possa essere il destino di tali dati, la possibilità di utilizzo di essi da parte di terzi in grado di utilizzarli e sfruttarli mettendo in atto condotte in violazione di legge o addirittura usurpandone i contenuti facendoli propri, si pensi alle tutele del diritto d’autore su scritti rinvenuti in rete o ancora atti, disegni o documenti relativi ad invenzioni brevettabili

  21. USA E GRAN BRETAGNA SONO GIA’ AVANTI NEI LAVORI Negli Usa, importante dottrina si è confrontata con la tematica e sono sorti strumenti e siti in grado di agevolare la ricostruzione della vita di un soggetto attraverso lo scambio di informazioni. Il governo americano, a seguito di dibattito sociale sulla gestione di tali dati post mortem, ha invitato i cittadini ad accompagnare le disposizioni testamentarie con espresse volontà integrative riferite alla gestione della vita elettronica, agevolando la ricostruzione e l’immagazzinamento temporaneo di tali dati successiva alla morte

  22. IL DIRITTO SI AGGIORNA Le stesse esigenze che hanno spinto il legislatore all’introduzione della figura dell’amministratore di sostegno dovrebbero spingere alla considerazione di ampliare le funzioni dell’esecutore testamentario così come previste dall’art. 703 c.c..Tale modifica, applicabile all’istituto già esistente, consentirebbe, a seguito dell’inventario dei dati e della ricostruzione della presenza in rete del soggetto interessato

  23. IL DIRITTO SI AGGIORNA il trattamento per breve termine di tali dati presenti on-line, garantendo la cessazione della circolazione degli stessi in pieno esercizio del diritto all’oblio, diritto pieno ed esclusivo esercitabile in vita dal titolare dei dati, in grado di farli cancellare o rimuovere a sua discrezione, immediatamente o dopo un dato tempo, come suggerito dall’Unione Europea, così come dopo la morte fino alla definitiva cessazione della circolazione degli stessi a mezzo della attività svolta dall’esecutore testamentario

  24. MODALITA’ diGESTIONE DEI DATI DOPO LA MORTE La volontà espressa per testamento, attraverso la consegna dei codici di accesso e delle password, conferirebbe valore assoluto all’operato dell’esecutore per le funzioni digitali, nominato accanto all’esecutore testamentario, nel rispetto della possibilità di nomina di uno o più soggetti consentita per legge, o identificato nel medesimo soggetto, facilitando l’adempimento ed il rispetto delle ultime volontà anche per la sfera digitale

  25. Il testamento digitale di Google il diritto a disporre l’oblio dei dati Google - almeno per i propri servizi- dà la possibilità agli iscritti di impostare la cancellazione automatica dei propri dati per inattività dopo un dato termine o l’invio degli stessi (dei codici e delle password e delle credenziali)a soggetti predeterminati(eredi o legatari testamentari telematici). Tale predeterminazione di disporre l’oblio non revocabile dei dati delega in realtà Google all’adempimento primario della cancellazione dei dati per inattività(Google svolgerebbe le mansioni dell’erede testamentario direttamente ) o sarebbe in altro caso delegato alla chiamata del designato ad espletare il mandato testamentario di cancellare i dati del soggetto inattivo online(come il Notaio chiama gli eredi alla pubblicazione del testamento)

  26. In conclusione la scelta dell’esecutore fisico, per quel che riguarda tale attività di ricostruzione, gestione, archiviazione e cancellazione della vita on-line del de cuius, potrebbe ricadere su un soggetto dotato di particolari e comprovate conoscenze tecnologiche a garanzia del titolare dei dati e del rispetto della sua memoria digitale, traccia ulteriore del suo passaggio nella vita terrena .

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