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Rifugiati ed immigrati

Rifugiati ed immigrati. Rifugiati ed immigrati. Premessa. Migrazione: trasferimento permanente o temporaneo di persone in un paese diverso da quello di origine. Immigrazione/Emigrazione. Motivi:. Tipi:. - Economici - Lavorativi - Politici. - Familiari - Disastri naturali - Guerra.

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Rifugiati ed immigrati

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Presentation Transcript


  1. Rifugiati ed immigrati

  2. Rifugiati ed immigrati Premessa Migrazione: trasferimento permanente o temporaneo di persone in un paese diverso da quello di origine Immigrazione/Emigrazione Motivi: Tipi: - Economici - Lavorativi - Politici - Familiari - Disastri naturali - Guerra - Interna - Internazionale - Volontaria - Forzata - Regolare - Irregolare

  3. Rifugiati ed immigrati Rifugiato • Chiunque è costretto a fuggire dal proprio paese di • Origine e non può tornarvi per timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, opinione politica, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale Presupposti della persecuzione situazione instabile del paese di origine Presupposto oggettivo Persecuzione o grave rischio individuale, specifico del vissuto della persona che invoca protezione Entrambe devono sussistere ed essere dimostrate Presupposto soggettivo

  4. Rifugiati ed immigrati Riconoscimento dello status di rifugiato e richiedente CONVENZIONE di GINEVRA 1951, PROTOCOLLO di NEW YORK 1967 (Stati firmatari 146) Art. 10 comma 3 Costituzione : “Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche...ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, alle condizioni stabilite dalla legge.”

  5. Rifugiati ed immigrati Contenuto dello Status(1 di 2) Obbligo a conformarsi alle leggi del Paese ospitante (art. 2) Non discriminazione nell’applicazione della Convenzione per motivi di razza, religione o paese di origine (art. 3) Libertà di culto in reciprocità con i cittadini «ospitanti» (art. 4) Status personale regolato dalla legge del paese di residenza o domicilio (art.12) Reciprocità con i cittadini «ospitanti» e stranieri in generale per libertà di espressione, associazione e tutela proprietà immobiliare e mobiliare (artt. 13/14/15)

  6. Rifugiati ed immigrati Contenuto dello Status(2 di 2) Libero accesso ai tribunali (art. 16) Reciprocità con i cittadini e stranieri in generale per l’accesso al lavoro (art. 17) Reciprocità con i cittadini per assistenza pubblica (art. 23) Libertà di circolazione sul territorio ospitante (art. 26) Espulsione per motivi di sicurezza nazionale ed ordina pubblico (art. 32) Non refoulement non respingimento (art.33 e art. 45, IV CG1949 diritto consuetudinario)

  7. Rifugiati ed immigrati Clandestino • Straniero entrato nel Paese senza regolare visto di ingresso. Irregolare • Stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (ad esempio il permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all'ingresso in Italia. Secondo la normativa vigente tali immigrati devono essere respinti alla frontiera o espulsi Sfollato • Spesso usato come traduzione dell'espressione inglese Internallydispacedperson (IDP). Per sfollato si intende colui che abbandona la propria abitazione per gli stessi motivi del rifugiato, ma non oltrepassa un confine internazionale, restando dunque all'interno del proprio paese. Ina altri contesti, si parla genericamente di sfollato come di chi fugge anche a causa di catastrofi naturali

  8. Rifugiati ed immigrati Extracomunitario • Si intende una persona proveniente da un'area del mondo non appartenente alla Comunità europea (Est Europa, Asia ad esclusione del Giappone, America Latina e Africa) ed esclude invece paesi quali gli USA, il Giappone, ecc. Inoltre il termine extracomunitario ha alcune volte accezione negativa. Apolide • Persona che nessuno Stato, secondo la propria normativa, considera suo cittadino. Nel mondo ci sono 8,9 milioni di persone apolidi o a rischio di divenire apolidi. Fare in modo che non ci siano persone nella condizione di apolide è parte fondamentale del mandato dell‘ UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati). Nello svolgere il suo mandato, l’UNHCR continua a incoraggiare gli Stati a valersi della Convenzione del 1954 relativa allo Status delle Persone Apolidi e della Convenzione del 1961 sulla Riduzione della Condizione di Apolide. Dal settembre 2001, 53 Stati hanno aderito al primo e 25 al secondo strumento. L‘UNHCR provvede al supporto tecnico e alla consulenza agli Stati su questioni relative la condizione di apolide.

  9. Rifugiati ed immigrati • ORGANI di CONTROLLO e PROTEZIONE ALTO COMMISSARIATO delle Nazioni Unite (UNHCR -1950): • protegge i rifugiati e li assiste nella sistemazione; • assicura protezione internazionale, assistenza materiale, ricerca soluzioni durevoli anche aiutandoli a tornare nei paesi d’origine, o ad insediarsi in paesi di secondo asilo. • In molti paesi svolge ruolo consultivo nelle procedure di determinazione dello Status. AGENZIA per i RIFUGIATI PALESTINESI (UNRWA -1949): • protegge i rifugiati e li assiste in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e nella striscia di Gaza

  10. Rifugiati ed immigrati Non respingimento • è un principio di diritto internazionale, in particolare di diritto dei rifugiati, che riguarda la protezione di queste persone e dell’essere restituiti ai luoghi dove la loro vita o libertà potrebbe essere minacciata. A differenza di asilo politico, che si applica a coloro che possono dimostrare un fondato timore di persecuzione in base all'appartenenza a un gruppo sociale o classe di persone, non-respingimento si riferisce al rimpatrio generico di persone, ovvero profughi di guerra e di altre zone di disastro Rifugiati nell’Unione Europea • ACCORDI DI SCHENGEN: libera circolazione dei cittadini comunitari nei paesi dell’U.E.CONVENZIONE DUBLINO 1990 e REGOLAMENTO DUBLINO 2003: disciplinano le modalità dell’esame della richiesta di asilo in un paese U.E. presentata da un extracomunitario

  11. Rifugiati ed immigrati Schengen • Si può definire Schengen come una cooperazione rafforzata all'interno dell'Unione europea. L'accordo fu firmato a Schengen il 14 giugno 1985 fra il Belgio, la Francia, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi. Accordo con il quale si intendeva eliminare progressivamente i controlli alle frontiere comuni e introdurre un regime di libera circolazione per i cittadini degli Stati firmatari, degli altri Stati membri della Comunità o di paesi terzi. • Gli accordi di Schengen sono stati estesi nel tempo agli altri Stati membri: l'Italia ha firmato gli accordi nel 1990: • Abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dello spazio Schengen • Rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen • Collaborazione delle forze di polizia e possibilità per esse di intervenire in alcuni casi anche oltre i propri confini (per esempio durante gli inseguimenti di malavitosi) • Coordinamento degli stati nella lotta alla criminalità organizzata di rilevanza internazionale (per esempio mafia, traffico d'armi, droga, immigrazione clandestina • Integrazione delle banche dati delle forze di polizia (il Sistema di informazione Schengen, detto anche SIS)

  12. Rifugiati ed immigrati Schengen Il Regolamento Dublino II (Regolamento CE n. 343/2003), che ha sostituito fra gli stati membri dell'Unione Europea la preesistente Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, garantisce ad ogni richiedente lo status di rifugiato che la popria domanda sarà esaminata da uno Stato membro dell’Unione Europea, in modo da evitare che egli sia successivamente mandato da uno Stato membro all’altro senza che nessuno accetti di esaminare la sua richiesta d’asilo (il problema dei cosiddetti "rifugiati in orbita"). Il Regolamento mira, al contempo, ad evitare che i richiedenti asilo godano di una libertà troppo ampia nella individuazione del Paese europeo al quale rivolgere la propria domanda di asilo

  13. Rifugiati ed immigrati I parametri per stabilire la competenza di uno Stato hanno carattere oggettivo e sottintendono il principio che lo Stato membro responsabile dell'esame dell'istanza, indipendentemente da dove la stessa sia stata presentata, è quello in cui è avvenuto l'ingresso, regolare o meno, del richiedente asilo. Il Regolamento contempla alcune specifiche regole volte a salvaguardare l'unità familiare dei richiedenti asilo: 1. se un familiare del richiedente asilo già presentato in uno Stato membro una domanda di asilo in merito alla quale non è stata ancora presa una decisione, oppure risiede in detto Stato membro come rifugiato già riconosciuto lo Stato membro in questione è competente anche per l’esame della domanda d'asilo di tale familiare, sempre che l'interessato lo desideri

  14. Rifugiati ed immigrati 2. se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, l'esame della sua domanda di asilo compete allo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel migliore interesse del minore e, in mancanza di un familiare, è competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo 3. inoltre, è previsto che qualsiasi Stato membro, anche quando non è competente in applicazione dei criteri vincolanti definiti dal regolamento, può comunque accettare di esaminare una domanda d’asilo per ragioni umanitarie, fondate in parte su motivi familiari o culturali, a condizione che le persone interessate vi acconsentano 4. infine, ciascuno Stato membro ha comunque il diritto sovrano di esaminare una domanda d'asilo che gli sia stata rivolta da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel regolamento

  15. Rifugiati ed immigrati In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge

  16. Rifugiati ed immigrati Il diritto di asilo, è la risultante da tale normativa èd oggi previsto, pur con diverso contenuto e diversa intensità, sia per i rifugiati veri e propri, come già definiti dalla convenzione di Ginevra, sia per le persone riconoscibili quali beneficiari di protezione sussidiaria. Essi corrispondo a quelle persone che, pur non essendo rifugiati propriamente intesi, hanno ugualmente esigenza di protezione internazionale, in quanto in caso di rimpatrio, correrebbero un rischio oggettivo di danno grave, quale la sottoposizione a pena di morte, a tortura o altri trattamenti inumani o degradanti, ovvero una minaccia grave ed individuale alla loro vita o alla loro persona a causa di una situazione di violenza generalizzata derivante dovuta ad un conflitto armato interno o internazionale.

  17. Rifugiati ed immigrati La valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti asilo è oggi demandata, in via amministrativa, alle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. Si tratta di autorità amministrative (attualmente istituite presso le Prefetture delle città di Torino, Milano, Gorizia, Roma, Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Siracusa e Trapani e ciascuna competente per un distinto ambito geografico) operanti in modo collegiale e composte da quattro membri: un funzionario della carriera prefettizia che esercita anche le funzioni di presidente, un rappresentante della Polizia di Stato, un rappresentante delle autonomie locali ed un rappresentante designato dall'UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Tali Commissioni possono riconoscere lo status di rifugiato, riconoscere lo status di protezione sussidiaria, respingere la domanda di protezione o dichiararne la manifesta infondatezza.

  18. Rifugiati ed immigrati • Secondo l'UNHCR, le domande di asilo presentate in Italia nel 2008 sono state 30.324, e i principali paesi di origine dei richiedenti asilo sono stati: • la Nigeria con 5.333 domande • la Somalia con 4.473 domande • l'Eritrea con 2.739 domande • l'Afghanistan con 2.500 domande • la Costa d'Avorio con 1.844 domande • Il numero complessivo dei rifugiati riconosciuti residenti in Italia è indicato dall'UNHCR come pari, a giugno 2009, a circa 47.000 persone. • A titolo di confronto, può evidenziarsi che i rifugiati accolti in Germania sono circa 580.000, quelli accolti nel Regno Unito 290.000, mentre quelli ospitati nei Paesi Bassi e in Francia sono, rispettivamente, 80.000 e 16.000.

  19. Conclusioni Tolleranza è il rispetto, l'accettazione e l'apprezzamento della ricca diversità del nostro mondo nelle culture, nelle forme d'espressione e nei modi di essere umani. Tolleranza è armonia nella differenza. È nutrita dalla conoscenza, dell'apertura mentale, dalla comunicazione e dalla libertà di pensiero, di coscienza e di fede. Tolleranza è essere se stessi senza imporre agli altri i propri punti di vista. Tolleranza è non arrendersi o cedere. Tolleranza è, soprattutto, un'attitudine concreta improntata al riconoscimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli altri. La pratica della tolleranza non significa tollerare l'ingiustizia sociale o l'abbandono o l'indebolimento delle proprie convinzioni

  20. Conclusioni Uguaglianza è la situazione dell'essere uguali. Significa che nessuna persona conta più di un'altra, chiunque siano i suoi genitori, qualunque sia la sua posizione sociale. Naturalmente le persone non sono identiche per i loro interessi, le loro abilità e stili di vita, ma tali differenze non dovrebbero essere una ragione per negare gli uguali diritti di chiunque. Uguaglianza è avere gli stessi diritti e le stesse possibilità. Le persone devono avere uguali opportunità di avere successo nell'istruzione o nel lavoro, in base ai loro propri sforzi. Uguaglianza non significa che tutti devono essere trattati allo stesso modo. Se alcune persone hanno bisogno di un aiuto straordinario per avere uguali possibilità di avere successo, quell'aiuto speciale è giustificato. L'uguaglianza sarà una realtà soltanto quando le persone avranno la stessa facoltà di accedere ad un alloggio, alla sicurezza sociale, ai diritti civili e alla cittadinanza

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