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Terremoto in Emilia Romagna

Terremoto in Emilia Romagna. Le difficoltà nel fornire chiarimenti connessi alle difficoltà nell’assunzione di responsabilità. Roma, 11 luglio 2012. Lo spostamento di responsabilità politiche su livelli tecnici e le difficoltà di dare informazioni chiare. La prima responsabilità

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Presentation Transcript


  1. Terremoto in Emilia Romagna Le difficoltà nel fornire chiarimenti connessi alle difficoltà nell’assunzione di responsabilità Roma, 11 luglio 2012

  2. Lo spostamento di responsabilità politiche su livelli tecnici e le difficoltà di dare informazioni chiare La prima responsabilità della confusione creatasi è del Governo per la decisione di non sospendere l’obbligo di operare e versare le ritenute ai dipendenti per non aver sospeso i termini per la presentazione del modello 730 da parte dei contribuenti (vedi Com. trib. 19 giugno 2012, n. 22). Sono state assunte delle decisioni diverse rispetto a quanto è stato fatto per il terremoto dell’Abruzzo, con una formulazione normativa, scadente per l’imprecisa delimitazione della sospensione, per chi ha più sedi operative. per la nuova formulazione della sospensione degli adempimenti per gli intermediari residenti nelle zone terremotate

  3. L’obbligo di operare e versare le ritenute ai dipendenti o collaboratori E’ vero, infatti, che il D.M. 1° giugno 2012, indicava l’esatto opposto di quanto poi indicato nell’articolo 8 del DL n. 74/2012 l’obbligo di operare e versare le ritenute in costanza di sospensione La busta paga pesante sarebbe stata un buon impulso per l’economia locale dimostra un comportamento difforme da quanto è stato previsto per l’Abruzzo nel 2009 ha creato parecchia confusione nella fase di avvio della sospensione Tutto questo sarebbe dovuto emergere da una circolare, dell’Amm. Finanziaria

  4. La sospensione per chi ha più sedi operative: problemi nella formulazione del DM 1° giugno 2012 Il D.M. 1° giugno 2012, indica precisamente che la sospensione spetta a coloro che: «alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di …» Tutto questo sarebbe dovuto emergere da una circolare, dell’Amm. Finanziaria Dalla lettura testuale della norma sarebbero emerse due conseguenze importanti. La sospensione, in realtà, riguarda solamente le imposte riferibili alla sede operativa residente nei Comuni che basava avere una sola sede operativa nelle zone terremotate per sospendere i versamenti di tutta l’impresa IMU relativa alla sede che la sospensione sarebbe stata estesa indirettamente, a tutti i grandi gruppi con almeno una sede operativa nei Comuni II.DD e IRAP sulla base del costo del personale IVA sulla base del fatturato

  5. La sospensione dei termini per gli intermediari che prestano assistenza fiscale La circolare dell’Amm. Finanziaria avrebbe chiarito che la sospensione si estende anche ai versamenti Per riconoscere l’impossibilità ad operare degli intermediari che prestano assistenza fiscale residenti nel cratere La sospensione è stata estesa anche ai contribuenti residenti fuori del cratere che hanno affidato la tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali agli intermediari che operano nei Comuni colpiti dal terremoto Occorre evitare che le verifiche automatiche possano far emergere delle incongruenze da dover gestire dopo Occorre trovare il modo per collegare i contribuenti fuori dal cratere con gli intermediari dentro. Intermediario con sede operativa e legale nel territori terremotati e contribuente non operante nei medesimi territori Intermediario con sede legale fuori dal cratere, ma con sede operativa nel cratere e contribuente non operante nel cratere

  6. Il riconoscimento della detrazione o deduzione per le liberalità riconosciute alle imprese colpite dal terremoto Proprio per questo si è deciso di fare il punto sulle varie questioni nella Com. Trib. 13.06.2012, n. 21 L’agilità, con la quale si ottengono i benefici fiscali per le erogazioni liberali, può agevolare la raccolta di fondi Per le erogazioni fatte attraverso bonifici o giroposta basta la ricevuta del bonifico con alcune semplici indicazioni per detrarre la spesa o dedurre il costo (vedi news 28 giugno 2012, n. 68) Erogazioni fatte direttamente ad ONLUS Erogazioni fatte direttamente associazioni di categoria Erogazioni fatte attraverso le imprese

  7. Le modifiche normative necessarie per dare una risposta alle imprese ed ai cittadini Gli emendamenti di R.E.TE. Imprese Italia e CNA al dl 74/2012

  8. Le proposte emendative di R.E.TE. Imprese Italia in sintesi Gli emendamenti al DL 74/2012 promossi da R.E.TE. Imprese Italia sono frutto di una mediazione …. e riguardano Aiuti fiscali Aggiustamento delle disposizioni in vigore Spostamento della sospensione al 30 giugno 2013 Detassazione delle spese sostenute per la ricostruzione dell’azienda Estensione della sospensione alle ritenute Possibilità di utilizzare i contributi erogati come crediti d’imposta Riapertura dei termini per il 730 al 15 ottobre 2012 Detrazione al 50% delle spese per la messa in sicurezza degli immobili Sanatoria per chi ha sospeso tutti i versamenti avendo solo alcune sedi operative nel cratere Chiarire che la sospensione degli intermediari comprenda anche i versamenti Riduzione dell’ammontare e rateizzazione dei tributi dovuti alla scadenza.

  9. Gli emendamenti della CNA in materia di politiche fiscali Per la CNA servono altri aiuti fiscali Occorre dare forti aiuti alle imprese che si trovano svantaggiate sul piano della concorrenza internazionale per il sostenimento di spese inaspettate e obbligatorie. Detrazione al 50% delle spese sostenute per l’acquisto o il ripristino dell’immobile strumentale fino al limite di 300 mila euro

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