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LE GESTIONI ASSOCIATE ART. 14 Dl 78/2010 convertito in L. 122/2010

LE GESTIONI ASSOCIATE ART. 14 Dl 78/2010 convertito in L. 122/2010 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali ART. 16 Dl 138/2011 convertito in L. 148/2011

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LE GESTIONI ASSOCIATE ART. 14 Dl 78/2010 convertito in L. 122/2010

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  1. LE GESTIONI ASSOCIATE ART. 14 Dl 78/2010 convertito in L. 122/2010 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali ART. 16 Dl 138/2011 convertito in L. 148/2011 (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali) Modificati da ART. 19 Dl 95/2012 convertito in L. 135/2012 (Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

  2. I PUNTI DI ATTENZIONE: NUMERI Le Unioni e associazioni obbligatorie riguardano 5.683 Comuni, il 70,2% del totale. dal 2014 il 100% comuni sarà nel patto di stabilità i comuni della fascia 1.000-5.000 abitanti saranno assoggettati in via diretta sin dal 2013 I comuni con meno di 5.000 abitanti gestiscono complessivamente spese annuali per oltre 10 miliardi di euro (dati 2008, Fonte Ifel), pari a poco meno del 20% delle spese totali del comparto.

  3. I PUNTI DI ATTENZIONE: OBIETTIVI • garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte; • estendere a tutti i comuni la concreta applicazione di servizi/attività; • contenere la spesa per la gestione di tali servizi; • sviluppare la crescita professionale del personale impegnato.

  4. I PUNTI DI ATTENZIONE: IL PERSONALE RIDETERMINAZIONE DELA PROPRIA DOTAZIONE ORGANICA: effettuata dai Comuni per cancellare tutti i posti connessi alla funzione delegata alla unione. RESPONSABILE: individuato come titolare di posizione organizzativa e ad esso si applicano le regole del CCNL, nonché tutte le disposizioni contrattuali dettate per queste figure REGOLE: nel Regolamento sull’ordinamento uffici e dei servizi della unione GESTIONE PERSONALE DOTAZIONE ORGANICA: rideterminata dall’unione in relazione alla esigenza di garantire il migliore svolgimento della funzione. La sua consistenza non può superare quanto previsto dalla somma delle dotazioni dei singoli enti CESSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: non modifica i diritti maturati (fatto salvi gli istituti organizzativi che vengono rideterminati dall’unione), proseguendo a tutti gli effetti lo stesso lavoro alle dipendenze della unione. PERSONALE: individuato in quello deicomuni aderenti e viene trasferito dagli stessi alle dipendenze della unione.

  5. ART. 19 DL 95 06/07/12 Conv. L. 135/12 • Interviene sull’assetto • dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni: • Il comma 1, modificando l’articolo 14 del DL n. 78/2010 (Legge n. 122/2010) individua il ventaglio delle funzioni fondamentali comunali (ora 9 funzioni) da svolgersi obbligatoriamente in forma associata e le loro modalità di gestione (convenzione o unione) per i comuni con popolazione fino a 5.000abitanti • il comma 2 ridisciplina i commi da 1-16 dell’articolo 16 del DL n. 138/2011 (Legge n. 148/2011), rendendo facoltativa e non più obbligatoriala costituzione di Unioni di Comuni “speciali” per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti • Il comma 3, ridisegna in parte l’Unione di Comuni ex articolo 32 del TUEL secondo le linee contenute nel DDL “Carta delle Autonomie”

  6. ART. 19, COMMA 1, DL 95/2012 conv. LEGGE 135/2012 FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI • 1. Modifica comma 27 Art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, : • “(omissis)… sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: • organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; • organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; • catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; • la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; • attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; • l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; • progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; • edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici; • polizia municipale e polizia amministrativa locale; • tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale."

  7. FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  8. FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE: b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  9. FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE: c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  10. FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE: d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  11. FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE: e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  12. FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE: f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  13. FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE: g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  14. FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE: h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  15. FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE: i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  16. FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE: l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale. SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  17. FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE: l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale. SCHEMA BILANCIO DPR 194/96 MA L’art. 2 del DL 179/2012 comma 5-bis I sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione, con apposita convenzione, possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa o dei singoli comuni associati

  18. FUNZIONE 02 SERVIZI FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  19. FUNZIONE 05 SERVIZI FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  20. FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  21. FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  22. FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  23. FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE SCHEMA BILANCIO DPR 194/96

  24. CRONOPROGRAMMA 1/6 Comuni fino a 5.000 abitanti DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 1 lettera e) nuovo 31): 30 settembre 2012, termine ultimo per rideterminare il limite demografico minimo delle Unioni di Comuni da parte delle Regioni, rispetto ai 10.000 abitanti altrimenti vigenti 30 settembre 2012 (art. 14 c. 31) DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 1 lettera e) 31-ter)::1 gennaio 2013termine entro il quale i Comuni fino a 5.000 devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, attraverso Unione di Comuni o convenzione, almeno tre delle nove funzioni fondamentaliindicate nell’articolo 19, comma 1, DL 95/12 convertito in L. 135/12 1 gennaio 2013 (art. 14 c. 31)

  25. CRONOPROGRAMMA 2/6 Comuni fino a 5.000 abitanti DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 1 lettera e) - 31-bis): entro sei mesi dalla pubblicazione del DL, emissione Decreto del Ministero dell’Interno relativo ai livelli di efficacia ed efficienza nella gestione delle convenzioni 7 gennaio 2013 (art. 14 c. 31) DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 1 lettera e) - 31-ter):1 gennaio 2014termine entro il quale i Comuni fino a 5.000 devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, attraverso Unione di Comuni o convenzione, le restanti sei funzioni fondamentaliindicate nell’articolo 19, comma 1, DL 95/12 convertito in L. 135/12 1 gennaio 2014 (art. 14 c. 31)

  26. CRONOPROGRAMMA 3/6 Comuni da 1001 fino a 5.000 abitanti Legge di conversione del DL n. 138/2011:2013, anno a partire dal quale tutti i Comuni superiori a 1.000 abitanti sono assoggettati al Patto di stabilità interno. Comma non modificato da DL 95/2012 Dal 2013 (art. 16 c. 31)

  27. CRONOPROGRAMMA 4/6 Comuni fino a 1.000 abitanti DL 95/2012 convertito in L. 135/2012: entro due mesi dalla pubblicazione del DL, possibilità per le Regioni di determinare limiti demografici diversi per le Unioni di Comuni “speciali” fino a 1.000 abitanti eventualmente costituite 7 settembre 2012 (art. 19 c. 5) DL 95/2012 convertito in L. 135/2012: entro sei mesi dalla pubblicazione del DL termine entro il quale i Comuni fino a 1.000 abitantiavanzano alla regione una proposta di aggregazione per l'istituzione della rispettiva unione “speciale” 7 gennaio 2013 (art. 19 c. 6)

  28. CRONOPROGRAMMA 5/6 Comuni fino a 1.000 abitanti DL 138/2012 convertito in L. 148/2012 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 2 – nuovo comma 5 ):31 dicembre 2013 termine in cui la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni “speciali” del proprio territorio come determinate nelle proposte, oppure interviene in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di legge 31 dicembre 2013 (art. 16 c. 5) DL 138/2012 convertito in L. 148/2012 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 2 – nuovo comma 3 ): Assoggettamento al Patto di stabilità interno delle Unioni di Comuni “speciali” fino a 1.000 abitanti eventualmente costituite. 1 gennaio 2014 (art. 16 c. 3)

  29. CRONOPROGRAMMA 6/6 Comuni fino a 5.000 abitanti DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 1 lettera e) - 31-ter): termine entro il quale, ove non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione in convenzione, comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni 1 gennaio 2016 (art. 14 c. 31)

  30. MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI ARTICOLO 19, DL 95/201 comma 1 lettera b) “I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)”. • CONVENZIONE art. 30 Dlgs 267/2000 • UNIONE DEI COMUNIart. 32 Dlgs 267/2000

  31. CONVENZIONI PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI (attuate ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 267/2000) • è obbligatorio convenzionare le 9 funzioni fondamentali (3 nel 2013 e 6 nel 2014); • le convenzioni hanno durata almeno triennale • alla scadenza del triennio, in assenza di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. • i Comuni mantengono i propri bilanci, trasferendo al Comune capofila le proprie quote economiche per la gestione delle funzioni, secondo la convenzione stipulata; • si possono (devono) prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti (cessione del ramo d’impresa)

  32. CONVENZIONI PER COMUNI FINO 5.000 ABITANTI CRITICITÀ: • per quanto ben definito nella Convenzione, la sovranità politica sarà inevitabilmente esercitata dal comune capofila attraverso la gestione del proprio Bilancio; • gestione frammentata fra funzioni obbligatorie e non (in particolare funzioni 5, 6, 7, 11, 12); • gestione “variabile” di funzioni con comuni diversi tra loro in assenza di un piano strategico di ambito; • gestione del personale apicale (e non) di provenienza dai vari comuni.

  33. UNIONE DI COMUNI PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI (costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12) • gestisce le 9 funzioni fondamentali (3 nel 2013 e 6 nel 2014); • se costituita in prevalenza da comuni montani, assume la • denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche • le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna • il limite demografico è fissato in 10.000 abitanti modificabile dalle Regioni entro il 1/10/2012; • non è soggetta a Patto di Stabilità; • I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina della c.d. “Unione Speciale”;

  34. UNIONE DI COMUNI PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI (costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12) • Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni • L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare • il Bilancio dell’Unione è effetto dei Bilanci dei Comuni (trasferimenti) • i Comuni mantengono i propri bilanci, gestendo in proprio solo le altre funzioni non obbligatorie • Viene trasferito all’Unione tutto il Personale assegnato alle funzioni fondamentali • All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. • Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per finalità di controllo economico e giuridico

  35. ORGANI ISTITUZIONALI UNIONE DI COMUNI PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI (costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12) CONSIGLIO Il consiglio e' composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune PRESIDENTE Il Consiglio elegge il Presidente dell’Unione tra i Sindaci secondo i limiti indicati nello Statuto. GIUNTA La Giunta è scelta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati I componenti di Consiglio e Giunta non possono essere in numero superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quello complessivo dell'ente. Agli amministratori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

  36. UNIONE DI COMUNI PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI CRITICITÀ: • rappresentanza politica in Giunta; • gestione frammentata fra funzioni obbligatorie e non (in particolare funzioni 5, 6, 7, 11, 12); • l’Unione non è soggetta al Patto di Stabilità, mentre lo sono i comuni superiori a 1.000 abitanti che vi partecipano; • gestione del personale apicale proveniente dai vari comuni;

  37. MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI ARTICOLO 19, DL 95/201 comma 2 (modifica commi 1-16 art. 16 L. 148/11) “1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.” • CONVENZIONE art. 30 Dlgs 267/2000 • UNIONE DEI COMUNIart. 32 Dlgs 267/2000 • UNIONE SPECIALEart. 16 L. 148/2011

  38. CONVENZIONI PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI (attuate ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 267/2000) • è obbligatorio convenzionare tutte le funzioni • le convenzioni hanno durata almeno triennale • alla scadenza del triennio, in assenza di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni(art. 32 TUEL)o unioni speciali (art. 16 L. 148/11). • i Comuni mantengono i propri bilanci, trasferendo al Comune capofila le proprie quote economiche per la gestione delle funzioni, secondo la convenzione stipulata; • si possono (devono) prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti (cessione del ramo d’impresa)

  39. UNIONE DI COMUNI PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI (costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12) Lo schema dell’Unione per i comuni fino a 1.000 abitanti è identico a quanto indicato nello schema precedente (fino a 5.000 abitanti)

  40. UNIONE DI COMUNI “SPECIALE” PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI (costituita ai sensi dell’art. 16 L. 148/11) • gestisce tutte le funzioni ed i servizi pubblici affidati • è responsabile della programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile e redige un unico bilancio dell’unione • i comuni non hanno un bilancio proprio ma approvano un documento programmatico entro il 15 ottobre di ogni anno • l'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati • sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali • è soggetta a Patto di Stabilità dal 1 gennaio 2014 • il limite demografico è fissato in 5.000 abitanti (3.000 per le comunità montane)

  41. UNIONE DI COMUNI “SPECIALE” PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI (costituita ai sensi dell’art. 16 L. 148/11) • i comuni associati inviano alla Regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione • entro il 31 dicembre 2013 la Regione ratifica l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte ricevute o interviene in caso di aggregazione mancante o non conforme • dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto

  42. ORGANI ISTITUZIONALI UNIONE DI COMUNI “SPECIALE” PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI (costituita ai sensi dell’art. 16 L. 148/11) GIUNTA Il Presidente nomina la Giunta, che e' composta dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione PRESIDENTE Il Consiglio elegge il Presidente dell'unione tra i Sindaci dei comuni associati. Il Presidente dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile. CONSIGLIO Tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione + (in prima applicazione) due consiglieri comunali nel rispetto delle minoranze (1 consigliere di opposizione). Agli amministratori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

  43. ORGANI POLITICI Dal primo rinnovo amministrativo di ciascun Comune dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n.138/2011, questa la nuova composizione degli organi (Consiglio e Giunta) dei Comuni fino a 10.000 abitanti.DL Art. 16 c. 17 non modificato dall’Art. 19 comma 2 DL 95/12

  44. UNIONE DI COMUNI “SPECIALE” PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI (costituita ai sensi dell’art. 16 L. 148/11) CRITICITÀ: • Ridotta rappresentanza politica in Giunta in presenza di un numero consistente di comuni aderenti • equilibrio in Consiglio tra minoranza e maggioranza (assenza di una rappresentanza politica marcata) • l’adesione di comuni superiore 1.000 comporta loro la perdita di Bilancio, Giunta e autonomia economica • l’Unione speciale è soggetta la Patto di stabilità mentre non lo sono i comuni associati

  45. SANZIONI Art. 19 comma 1 lettera e) Dl 95/01”31-quater” In caso di mancato rispetto delle scadenze il Prefetto assegna agli Enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente questo termine interviene il Commissario Prefettizio (Art. 8 L. 131/2003)

  46. PRIORITÀ DELLE SCELTE I TEMPI CONTINGENTATI DEVONO PORTARE A SCELTE DECISIVE A BREVE TERMINE Definire l’ambito geografico e politico ottimale. 2. Simulare la rappresentanza politica dei comuni aderenti all’unione. 3. Procedere all’analisi dei costi (p.e. con codice Siope).

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