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THIN CAPITALIZATION

THIN CAPITALIZATION. “La capitalizzazione sottile” Cos’è : la thin capitalization è un meccanismo presente in molti ordinamenti tributari per impedire l’eccessivo ricorso all’indebitamento da parte delle imprese

hanzila
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THIN CAPITALIZATION

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Presentation Transcript


  1. THIN CAPITALIZATION

  2. “La capitalizzazione sottile” Cos’è: la thin capitalization è un meccanismo presente in molti ordinamenti tributari per impedire l’eccessivo ricorso all’indebitamento da parte delle imprese Come funziona: viene posto un limite alla deducibilità degl’interessi relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio o da parti correlate. Al superamento di una certa soglia, gli interessi passivi non sono più deducibili A chi si applica: il meccanismo di sorveglianza dell’indebitamento si applica alle imprese con ricavi oltre il livello fissato per gli studi di settore (5,16 milioni €) La soglia critica: il rapporto massimo ammissibile tra debiti e patrimonio netto è fissato sul 4:1 Il peso del socio: un elemento determinante è la percentuale di possesso del capitale sociale per identificare il socio qualificato: 10%

  3. Un elemento nuovo è quello del contrasto alla cosiddetta thin capitalization, che verte a penalizzare i casi di rapporto “mezzi propri/mezzi di terzi” eccessivamente basso. Esso si concretizza con la indeducibilità degli interessi passivi relativi alla quota di finanziamenti erogati o garantiti dal socio che eccedano il patrimonio netto contabile di sua pertinenza moltiplicato per 4 (per il 2004)

  4. Le nuove disposizioni limiteranno la deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti erogati o garantiti dai soci, al fine di contrastare i fenomeni di eccessivo indebitamento, o di artificiosa sottocapitalizzazione dell’impresa, volti ad ottenere risparmi d’imposta. La nuova disciplina intende perseguire un’azione di contrasto diretto alla sottocapitalizzazione elusiva, sostituendo, in tal modo, i meccanismi correttivi previsti dall’ordinamento nazionale (dit e irap) che, nel corso degli ultimi anni, hanno penalizzato il debito prevalentemente in modo indiretto, attraverso l’adozione di un atteggiamento premiale nei confronti della capitalizzazione.

  5. La disciplina in esame non trova applicazione quando: • Si hanno soggetti con ricavi superiori a € 5.164.568.99 • L’impresa dimostri che i finanziamenti le sono stati erogati per la propria esclusiva capacità di ottenere credito • Il socio che eroga il finanziamento ha una partecipazione al capitale sociale inferiore al 10%, considerati anche gli eventuali finanziamenti erogati o garantiti e le partecipazioni detenute indirettamente

  6. Dove non limitati, i fenomeni di thin capitalization consentirebbero l’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali derivanti dalla riduzione dell’imponibile della società, finanziata attraverso la deduzione degli interessi passivi corrisposti al finanziatore di gruppo, di solito soggetto ad un regime fiscale più favorevole

  7. La thin capitalization persegue l’arbitraggio tra regimi fiscali diversi, realizzabile attraverso distribuzioni occulte di utili, appositamente riqualificate come pagamenti per interessi, secondo un disegno elusivo volto a ridurre gli utili fiscali per il soggetto finanziato, mantenendo inalterato il flusso dei profitti trasferiti, che verrebbero poi tassati, secondo un’aliquota più bassa in capo al finanziatore-socio. Per questa ragione le normative in merito, tendono a riqualificare quello che è, sotto un profilo sostanziale, un dividendo che si è voluto caratterizzare come interesse in virtù di particolari relazioni esistenti tra il finanziatore (partecipante) e il finanziato (partecipato).

  8. Le scelte di finanziamento dopo la riforma: La lotta allo sfruttamento fiscale della sottocapitalizzazione, porta all’introduzione di una normativa sulla thin capitalization, basata sullo standard europeo, tendente a limitare la deducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti nell’ipotesi di un eccessivo ricorso alla leva finanziaria. Ciò non renderà più necessario un sistema di prelievo penalizzante, in capo all’investitore, su strumenti con i quali si tende a trasformare gli utili da partecipazione, indeducibili in capo alla società, in interessi

  9. In base all’art. 110 comma 1 viene stabilita l’ indeducibilità dal reddito dell’impresa finanziata, della remunerazione derivante da finanziamenti ed apporti direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata. Essendo l’ indeducibilità degli oneri finanziari subordinata al fatto che questi derivino da finanziamenti riconducibili al socio finanziatore, al socio garante, o a finanziatori o garanti correlati, può allora desumersi che rientrano nel perimetro applicativo della disposizione in argomento, i finanziamenti intercompany finora trattati. La regola dell’indeducibilità opera solo qualora il rapporto tra l’ammontare complessivo dei finanziamenti predetti e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio finanziatore e delle sue parti correlate sia superiore ad una certa soglia, c.d. dept/equity ratio eccedente

  10. Soci qualificati: coloro che, direttamente o indirettamente controllano il debitore (art.2359 c.c) e quelli che detengono almeno il 25% del capitale, considerando anche le quote di loro parti correlate Parti correlate: sono le società controllate e, per le persone fisiche, anche i familiari di cui all’art. 5, co.5, Tuir

  11. Il contribuente che ha assunto il finanziamento è una banca o una società finanziaria, escluse comunque le holding di partecipazione? Il contribuente che ha assunto il finanziamento ha ricavi superiori a quelli previsti per gli studi di settore? Il contribuente con ricavi non superiori a quelli degli studi di settore è una holding di partecipazioni? Sì >> soggetto escluso No>>domanda 2 2. Sì>>domanda 4 No>>domanda 3 3. Sì>>domanda 4 No>>soggetto escluso Come individuare i soggetti interessati

  12. I finanziamenti ricevuti dal contribuente nel corso dell’esercizio sono tutti erogati o garantiti, direttamente o indirettamente, soltanto da soggetti diversi da: Controllanti diretti o indiretti Soci con partecipazioni al capitale uguali o superiori al 25% comprese quelle delle loro parti correlate Parti correlate dei soggetti di cui ai precedenti punti? 4. Sì>>soggetto escluso No>>effettuare il test di sottocapitalizzazione

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