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Ufficio di Firenze 1

Ufficio di Firenze 1. GUIDA AGLI ADEMPIMENTI FISCALI PER L’INIZIO DI UNA ATTIVITA’ . Novembre 2004 a cura di Rotundo Vincenzo. PREMESSA.

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  1. Ufficio di Firenze 1 GUIDA AGLI ADEMPIMENTI FISCALI PER L’INIZIO DI UNA ATTIVITA’ Novembre 2004 a cura di Rotundo Vincenzo

  2. PREMESSA • Questa breve guida ha lo scopo di illustrare in maniera chiara gli adempimenti necessari per l’inizio di una attività di lavoro autonomo o di impresa. E’ specificatamente rivolta alle persone che hanno terminato il corso da estetista e ha lo scopo di fornire utili informazioni per l’eventuale esercizio dell’attività’. • Gli argomenti scelti sono quelli che maggiormente possono interessare tali soggetti e, sono volutamente affrontati con linguaggio semplice e diretto. • È stata ideata con l’intento di facilitare questa particolare tipologia di utenza al colloquio diretto con L’Amministrazione Finanziaria che si pone in qualità di consulente e non solo come soggetto attivo del rapporto tributario

  3. Sommario • INIZIO ATTIVITA’ • PARTITA IVA • CODICE ATTIVITA’ • REGIME FISCALE AGEVOLATO • ASSISTENZA E TUTORAGGIO • OBBLIGHI CONTRIBUTIVI • LAVORO DIPENDENTE • DICHIARAZIONE DEI REDDITI

  4. Inizio Attività • Quando si inizia un’attività economica, autonoma o imprenditoriale occorre comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro 30 gg dall’inizio della stessa. Il modello da utilizzare per le persone fisiche è l’AA9/7.

  5. Inizio Attività Il modello può essere presentato o trasmesso (tramite raccomandata) presso qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. Come moltissimi atti, anche l’inizio di attività può essere inviato telematicamente tramite il servizio Internet (fisconline) o avvalendosi di intermediari abilitati. Servizio Fisconline: Tramite un computer e un codice PIN possono essere effettuati numerosissimi adempimenti restando comodamente a casa.

  6. Partita IVA • Se si intraprende una attività in forma autonoma occorre chiedere il numero di partita IVA. Esso si ottiene immediatamente presentando il modello sopra menzionato, debitamente compilato e un documento d’identità del titolare. Il numero di partita Iva può essere richiesto attraverso Entratel a cura di un intermediario (es.commercialista). Eventuali cessazioni dell’attività o variazione dei dati vanno comunicate con gli stessi mezzi e sempre entro 30 giorni.

  7. Codice Attività • In relazione a quelle che sono le caratteristiche dell’attività professionale che si intende avviare occorre che nel modello AA9/7 sia indicato il codice attività che individua quella effettiva. Eventuali variazioni del codice attività devono essere sempre comunicate entro 30 gg. L’esatta indicazione del codice è importante per la corretta applicazione degli studi di settore o dei parametri.

  8. Codice Attività • I codici attività elencati nella classificazione nella nuova tabella delle attività economiche (ATECOFIN 2004) sono: • Estetica del viso (estetista) 93.02.B • Estetica del corpo (saune, solarium, fitness, massaggi, ecc.) 93.04.1

  9. Regime Fiscale Agevolato • Per chi intraprende un attività in proprio, autonoma o di impresa, vi è la possibilità di optare per un regime fiscale agevolato introdotto dalla legge 388/2000, e chiedere all’Agenzia delle Entrate l’assistenza per gli adempimenti fiscali.

  10. Regime Fiscale Agevolato In particolare, il regime agevolato consente di pagare una imposta sostitutiva dell’ Irpef e relative addizionali pari al 10% per i primi tre anni di attività. Comporta la semplificazione degli adempimenti fiscali che si sostanziano nella non tenuta dei registri contabili, nel pagamento annuale dell’IVA, nell’esonero dal versamento degli acconti IRPEF (tranne IRAP). L’imposta sostitutiva, consente la non concorrenza del reddito conseguito alla formazione del reddito complessivo e conseguente eliminazione della progressività delle aliquote.

  11. Regime Fiscale Agevolato Vi e’ il solo obbligo della conservazione della documentazione emessa e ricevuta. La comparazione tra i due regimi di tassazione (ordinaria e sostituiva) deve essere considerata caso per caso anche alla luce dell’introduzione dell’art. 10-bis del T.U.I.R. (no tax area), che ha modificato la tassazione ordinaria dell’IRPEF. Pertanto la scelta di tale regime è frutto di una valutazione complessiva che deriva soprattutto dalla possibilità di usufruire dell’assistenza gratuita dell’Agenzia delle Entrate.

  12. Assistenza e tutoraggio Infatti, optando per questo regime agevolato, si può chiedere l’assistenza al TUTOR dell’Agenzia delle Entrate per i vari adempimenti contabili e dichiarativi. Chi si avvale dell’assistenza del tutor ha diritto ad un credito di imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche necessarie alla connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate. L’assistenza e il regime sostitutivo si richiedono presentando un apposita istanza. La stessa deve essere presentata anche per la richiesta di revoca del regime o per la rinuncia all’assistenza nel corso del triennio.

  13. Assistenza e tutoraggio La mancata o tardiva opzione del regime sostitutivo, non preclude la possibilità di avvalersene, in base al principio generale, chiarito nel caso specifico con Risoluzione n. 185/2002, che l’opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. Diversamente, l’assistenza deve essere chiesta entro 30 gg dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività

  14. Assistenza e tutoraggio o per le annualità successive alla prima, entro 30 gg dall’inizio del periodo di imposta (30 gennaio). Trattandosi di un regime analitico, benché sostitutivo, si rende applicabile la normativa dei parametri o degli studi di settore. Anche per tali adempimenti, il tutor fornisce l’adeguata assistenza per la compilazione dei dati richiesti da tali strumenti di accertamento analitico-presuntivi e per l’assolvimento degli obblighi relativi al sostituto di imposta per i compensi corrisposti a terzi.

  15. Obblighi contributivi L’esercizio dell’attività professionale richiede l’iscrizione all’INPS. L’attività artigiana prevede principalmente la produzione di beni o la prestazione di servizi ad esclusione delle attività commerciali o agricole. Caratteristica fondamentale è che deve essere svolta prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari coadiuvanti che prestino la loro opera nell’impresa in maniera abituale e prevalente. L’iscrizione può avvenire presso le sedi dell’INPS, delle Camere di Commercio, dell’INAIL, della Commissione provinciale per l’artigianato.

  16. Obblighi contributivi La decisione sull’iscrivibilità del lavoratore nell’apposito albo spetta alla Commissione provinciale per l’artigianato. Per la gestione commercianti e artigiani, la base contributiva è rappresentata da una parte fissa (cosiddetto minimale) e da una parte variabile (reddito che eccede il minimale). Per il 2003 è stabilito ai fini contributivi un limite minimo di € 12.590,00 su cui si applica l’aliquota contributiva del 16,80%. Se il reddito è inferiore, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.

  17. Lavoro dipendente Se si instaura un rapporto di lavoro dipendente, ovviamente, non si è soggetti a nessuno degli adempimenti qui descritti. Sia le ritenute IRPEF che quelle relative ai contributi sono effettuate direttamente dal datore di lavoro.

  18. Lavoro dipendente • Con questo tipo di reddito non esiste l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto la tassazione del reddito corrisposto viene effettuata dal datore di lavoro tramite ritenute alla fonte (direttamente in busta paga) e certificate con il rilascio del modello CUD. Tuttavia vi sono casi in cui anche per questo tipo di reddito vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione (mod. Unico o 730). Se si è lavorato presso un unico datore di lavoro e non si posseggono altri redditi si è esonerato dalla presentazione del mod.Unico o 730 e quindi occorre soltanto conservare il CUD • Se invece si percepiscono redditi corrisposti da più datori di lavoro o si possiede altri tipi di reddito si è obbligati alla presentazione della dichiarazione.

  19. Dichiarazione dei redditi Se ci si avvale dell’assistenza dell’Agenzia delle Entrate per gli adempimenti fiscali connessi all’esercizio dell’attività professionale, non c’è da preoccuparsi in quanto il software utilizzato e fornito gratuitamente (Regimi Fiscali Agevolati RFA 2004) e l’ausilio del tutor consentono di ottemperare agevolmente a tale obbligo.

  20. Dichiarazione dei redditi Se invece non ci si avvale del regime agevolato, oppure si opta per lo stesso ma non ci si avvale dell’assistenza del TUTOR occorre adempiere da soli agli adempimenti fiscali richiesti avvalendosi eventualmente dell’assistenza di un professionista. Si tenga presenta che i soggetti obbligati alle tenuta delle scritture contabili (lavoratori autonomi e imprese) sono, in ogni caso obbligati a presentare le dichiarazioni. (Redditi, IVA, IRAP, 770)

  21. Quali orari Il nostro Ufficio è aperto tutti i giorni: • dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle 12.30 • Martedì e Giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30

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