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IL NUOVO ISEE I principi della riforma DPCM 3 dicembre 2013

IL NUOVO ISEE I principi della riforma DPCM 3 dicembre 2013 . L’accesso a tariffe agevolate alle prestazioni sociali va riconosciuto a chi ne ha maggiormente bisogno Va rafforzata la lotta contro gli abusi. I PERCHÉ DELLA RIFORMA.

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IL NUOVO ISEE I principi della riforma DPCM 3 dicembre 2013

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  1. IL NUOVO ISEE I principi della riforma DPCM 3 dicembre 2013

  2. L’accesso a tariffe agevolate alle prestazioni sociali va riconosciuto a chi ne ha maggiormente bisogno • Va rafforzata la lotta contro gli abusi I PERCHÉ DELLA RIFORMA

  3. Il nuovo ISEE sarà in Gazzetta ufficiale entro la fine del mese di gennaio e diventerà operativo tra maggio-giugno 2014. Lo ha assicurato la viceministra del Lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra. Negli obiettivi del Governo l'insieme delle tantissime novità introdotte dovrebbero avvantaggiare le famiglie numerose e quelle in cui sono presenti i disabili più gravi e più poveri. • L'ISEE è solo un metro di misura della condizione economica, mentre la determinazione delle soglie di accesso alle prestazioni o la compartecipazione ai costi è di competenza degli enti erogatori. Non saranno quindi tanto le nuove modalità di calcolo dell’ISEE, quanto piuttosto l’individuazione di nuove soglie o di nuovi profili tariffari da parte di chi eroga le prestazioni, a dettare vantaggi e svantaggi rispetto al sistema vigente. I PERCHÉ DELLA RIFORMA

  4. Il nuovo ISEE, quindi: • Utilizza il reddito disponibile • Da una maggiore valorizzazione alla componente patrimoniale • Considera le situazioni particolarmente gravose, come le famiglie numerose e la condizione di disabilità • Prevede una differenziazione dell’indicatore in base alla prestazione richiesta • Riduce l’autodichiarazione del cittadino, rafforzando i controlli I PERCHÉ DELLA RIFORMA

  5. Le prestazioni sociali agevolate • Il nucleo familiare • L’indicatore della situazione reddituale • L’indicatore della situazione patrimoniale • La scala di equivalenza • La dichiarazione unica I FONDAMENTI DELL’ISEE

  6. L’ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate • Definisce il livello di compartecipazione • L’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni (LEP) ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione • Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari • E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE ISEE – ARTICOLO 2

  7. L’ISEE può differire con riferimento alle seguenti prestazioni: • Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria • Prestazioni agevolate rivolte a minorenni, se genitori non conviventi • Prestazioni per il diritto allo studio L’ISEE può essere sostituito dall’ISEE corrente in situazioni specificatamene individuate dalla normativa ISEE articolo 2

  8. Secondo la definizione data dal Consiglio di Stato i servizi sociali sono prestazioni rivolte in via diretta e concreta alla tutela e allo sviluppo del benessere dei singoli e destinate a rimuovere le situazioni di bisogno e difficoltà che una persona incontra. Il sottoinsieme delle prestazioni sociali agevolate comprende quelle non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate o comunque collegate nella misura e nel costo, a chi gode di particolari requisiti di natura economica. L’accesso a tali prestazioni è determinato sulla base dell’Isee. AMBITO DI APPLICAZIONEARTICOLO 1

  9. Le prestazioni socio sanitarie agevolate sono una sottocategoria delle precedenti destinate a fasce particolarmente deboli della popolazione. Si tratta di prestazioni assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria rivolte a persone con disabilità o limitazione della propria autonomia, ovvero si tratta di interventi: • di sostegno e aiuto domestico familiare finalizzato all’autonomia e permanenza al proprio domicilio; • di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali (per chi non è assistibile a domicilio); • volti a favorire l’inserimento sociale, inclusi interventi di natura economica o di buoni per l’acquisto di servizi. AMBITO DI APPLICAZIONEARTICOLO 1

  10. Il richiedente presenta un’unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare. • La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo. • È fatta salva la possibilità per il cittadino di presentare una nuova Dsu o per l’ente erogatore di richiederla per far rilevare mutamenti della condizione familiare o economica. L’ente erogatore stabilisce la decorrenza degli effetti della nuova Dsu. DSU Dichiarazione Sostitutiva Unicaarticolo 10

  11. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DPCM, verrà approvato il modello tipo della DSU e dell’attestazione. La DSUavrà carattere modulare risultando composta da: • un modello base relativo al nucleo familiare; • fogli allegati relativi ai singoli componenti; • moduli aggiuntivi, nei casi sia previsto il calcolo della COMPONENTE AGGIUNTIVA; • moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell’ISEE CORRENTE; • moduli integrativi, per fornire ulteriori informazioni in caso di difformità o in caso di autodichiarazione di tutte le componenti. I suddetti moduli e fogli possono essere compilati in via complementare. DSU Dichiarazione Sostitutiva Unicaarticolo 10

  12. Con il nuovo Isee solo una parte dei dati necessari per il calcolo dell’indicatore sarà autodichiarata. I dati fiscali più rilevanti e i dati relativi alle prestazioni erogate dall’Inps saranno ricavati direttamente dagli archivi amministrativi. Questo comporterà: • semplificazione; • maggiore equità del sistema. DSU Dichiarazione Sostitutiva Unicaarticolo 10

  13. Devono essere autodichiarate dal cittadino: • composizione del nucleo familiare e presenza di eventuali soggetti rilevanti ai fini dell’eventuale calcolo della componente aggiuntiva; • le situazioni di disabilità e non autosufficienza; • l’identificazione della casa di abitazione del nucleo; • alcuni redditi non reperibili negli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate (vedi ISR); • alcune delle spese relative ad ogni singolo componente del nucleo non reperibili negli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate (vedi ISR); • Tutte le spese relative al nucleo ammesse in detrazione (vedi ISR); segue DSU Dichiarazione Sostitutiva Unicaarticolo 10

  14. il valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero; • le donazioni in caso di prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo; • gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di almeno 500 cc, le navi e imbarcazioni da diporto; • almeno nella prima fase di applicazione del nuovo Isee, tutte le componenti del patrimonio mobiliare. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del DPCM, verranno identificate le componenti del patrimonio mobiliare che sarà possibile acquisire automaticamente attraverso l’interrogazione degli archivi amministrativi. DSU Dichiarazione Sostitutiva Unicaarticolo 10

  15. Il cittadino presenta la DSU: Al CAAF Al Comune All’ente erogatore Alla sede territoriale dell’INPS Direttamente in via telematica all’INPS DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iterarticolo 10

  16. I soggetti incaricati della ricezione della DSU: • Rilasciano al dichiarante la ricevuta di avvenuta presentazione; • Entro 4 giorni lavorativi successivi alla ricezione trasmettono i dati contenuti nella DSU al sistema informativo gestito dall’INPS DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iterarticolo 11

  17. L’INPS entro 4 giorni lavorativi successivi alla ricezione dei dati della DSU riceve dall’Agenzia delle Entrate: DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iterarticolo 11

  18. L’INPS entro 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione dei dati presenti in Anagrafe Tributaria: DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iterarticolo 11

  19. Il dichiarante può ricevere l’attestazione ISEE: L’ATTESTAZIONE ISEEarticolo 11

  20. L’attestazione ISEE segnala eventuali omissioni o difformità riscontrate attraverso i controlli incrociati. In questo caso il dichiarante può: • Presentare una nuova DSU; • Utilizzare l’attestazione, ma l’ente erogatore può richiedere la dimostrazione della correttezza dei dati autodichiarati. L’ATTESTAZIONE ISEEarticolo 11

  21. Se il dichiarante ritiene che i valori acquisiti automaticamente dall’Inps e utilizzati per il calcolo dell’ISEE non siano corretti, entro 10 giorni dal ricevimento dell’attestazione può: • produrre osservazioni scritte con allegata documentazione; • presentare il modulo integrativo autodichiarando i dati per i quali rilevi inesattezze. L’ATTESTAZIONE ISEEarticolo 11

  22. IN CASO DI RITARDO ….. Se dopo 15 giorni lavorativi l’INPS non consegna l’attestazione ISEE, il cittadino può presentare un modulo integrativo per autodichiarare tutte le informazioni. In questo caso viene rilasciata un’attestazione provvisoria valida fino al momento del rilascio dell’attestazione scaturita dall’utilizzo dei dati incrociati. L’ATTESTAZIONE ISEEarticolo 11

  23. IN CASO DI URGENZA….. Se la scadenza dei termini per accedere ad una prestazione sociale agevolata è imminente, è possibile presentare la domanda allegando semplicemente la ricevuta di presentazione della DSU. L’ente erogatore acquisirà l’attestazione ISEE in un momento successivo tramite il sistema informativo dell’INPS o chiedendola al cittadino. L’ATTESTAZIONE ISEEarticolo 11

  24. Ulteriori controlli possono essere effettuati dagli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate sulla base dei loro archivi. È possibile accedere al sistema informativo dell’INPS per ottenere informazioni inerenti e comunque non eccedenti alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per accedere alla prestazione. • Per i controlli successivi sulle componenti del patrimonio mobiliare, l’AdE richiede agli operatori finanziari le informazioni necessarie e qualora si evidenzino irregolarità o incongruenze anche con riferimento alle componenti reddituali, viene effettuata la segnalazione alla Guardia di Finanza. • L’INPS stipula apposita convenzione con l’AdEper stabilire le modalità attuative dello scambio di informazioni. I CONTROLLIarticolo 11

  25. A differenza di quanto avviene con il vecchio ISEE, il CAAF non può rilasciare l’attestazione ISEE contenente il calcolo dell’indicatore, ma si limita a consegnare al cittadino la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU. • L’INPS può stipulare apposita convenzione con i CAAF ai soli fini dell’invio della DSU e dell’eventuale assistenza al cittadino. • È previsto l’accesso all’attestazione ISEE al solo fine della consegna al cittadino, se sottoscritto specifico mandato. • Divieto di creazione di banche dati delle DSU. • I dati acquisiti dalle DSU sono conservati per due anni al solo fine di consentire le verifiche da parte dell’INPS e degli enti erogatori. IL RUOLO DEI CAAF

  26. ENTRATA IN VIGOREarticolo 14

  27. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente all’entrata in vigore del nuovo ISEE sono erogate sulla base dello stesso. • Le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione in base al vecchio ISEE alla data di entrata in vigore del nuovo ISEE continuano ad essere erogate fino alla data di emanazione degli atti necessari al riconoscimento secondo le nuove regole. • Per l’assegno al nucleo con tre figli minori eventualmente ottenuto in base al vecchio ISEE, il beneficio è limitato al semestre in cui è stata presentata la domanda, mentre per il semestre successivo, il beneficio è subordinato al rispetto della nuova soglia in base al nuovo ISEE. • L’assegno di maternità viene concesso sulla base della nuova soglia e in base al nuovo ISEE anche per le nascite avvenute antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo ISEE, se la domanda viene presentata in data successiva. ENTRATA IN VIGOREarticolo 14

  28. Nucleo familiare ISEE = famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (ai sensi del DPR 223/1989= insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune) salvo casi particolari disciplinati dall’art. 3 DPCM 3/12/2013 IL NUCLEO FAMILIAREARTICOLO 3

  29. I coniugi con diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo, anche in caso di iscrizione all’AIRE. La residenza familiare: • viene concordata tra i coniugi; in mancanza di accordo: • corrisponde all’ultima residenza comune; in assenza di residenza comune: • corrisponde alla residenza individuale di maggior durata. IL NUCLEO FAMILIARE CONIUGI NON CONVIVENTI

  30. Solo in presenza delle situazioni sotto determinate i coniugi non si attraggono: • separazione giudiziale o consensuale; • ordinanza del tribunale temporanea ed urgente che autorizza la diversa residenza; • esclusione dalla potestà sui figli di uno dei genitori; • scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità. IL NUCLEO FAMILIARE CONIUGI NON CONVIVENTI

  31. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con il quale convive. Appartiene al nucleo affidatario (a prescindere dalle evidenze anagrafiche) il minore: • in affidamento preadottivo • in affidamento temporaneo presso una famiglia, se la medesima famiglia effettua questa scelta (altrimenti il minore fa nucleo a sé) Il minore in convivenza anagrafica fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, salvo i casi di affidamento. IL NUCLEO FAMILIARECON FIGLIO MINORENNE

  32. IL NUCLEO FAMILIARECON FIGLIO MINORENNE L’articolo 7 sancisce il principio che i genitori tra loro non coniugati e non conviventi, ma che abbiano riconosciuto il figlio, costituiscono un unico nucleo familiare ancorché appartengano a due famiglie anagrafiche distinte. L’attrazione dei due genitori non opera se: • l’altro genitore è coniugato con altra persona; • l’altro genitore ha figli con altra persona; • l’altro genitore versa assegni per il mantenimento dei figli stabiliti da provvedimento del giudice; • l’altro genitore è stato escluso dalla potestà o è stato allontanato dalla residenza familiare; • risulti accertata l’estraneità dell’altro genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

  33. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del loro nucleo se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: • risulta fiscalmente a loro carico; • non è coniugato; • non ha figli. In caso di genitori non facenti parte dello stesso nucleo e figlio maggiorenne a carico di entrambi, il figlio sceglie a quale dei due nuclei appartenere. IL NUCLEO FAMILIARECON FIGLIO MAGGIORENNE

  34. IL NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIOSANITARIA IN DEROGA ALLA REGOLA GENERALE IL NUCLEO FAMILIARE DEL SOGGETTO CHE RICHIEDE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AGEVOLATE PUO’ ESSERE COSI’ COSTITUITO: • RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE; • CONIUGE NON LEGALMENTE SEPARATO; • FIGLI MINORENNI; • FIGLI MAGGIORENNI FISCALMENTE A CARICO

  35. IL NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO PRESTAZIONI PER DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER IL SOLO ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA IL NUCLEO FAMILIARE PUO’ ESSERE COSTITUITO DA: • RICHIEDENTE; CONIUGE; • FIGLI MINORENNI; • FIGLI MAGGIORENNI FISCALMENTE A CARICO

  36. n° componenti Parametro 1 1 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 La scala di equivalenza è invariata nei parametri rispetto ai 5 componenti: LA SCALA DI EQUIVALENZAALLEGATO 1

  37. Sono adottate alcune maggiorazioni crescenti per le famiglie numerose con numero dei figli superiore a tre. Inoltre, è mantenuta una specifica maggiorazione per i nuclei in cui entrambi i genitori, o l’unico genitore, lavorano. MAGGIORAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE • 0,2 in caso di nucleo con tre figli • 0,35 in caso di nucleo con quattro figli • 0,5 in caso di nucleo con almeno cinque figli • 0,35 per ogni ulteriore componente oltre al quinto LA SCALA DI EQUIVALENZAMAGGIORAZIONI

  38. MAGGIORAZIONI IN CASO DI NUCLEI CON FIGLI MINORENNI: 0,2, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio con età inferiore a tre anni compiuti, per nuclei con figli minorenni: • in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati • composti esclusivamente dal genitore solo e dai figli minorenni e alle condizioni previste dalla lett. c) dell’Allegato 1 LA SCALA DI EQUIVALENZAMAGGIORAZIONI

  39. ALTRE MAGGIORAZIONI: Nel caso in cui nel nucleo sia presente: • un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo • un componente in convivenza anagrafica il parametro della scala di equivalenza, calcolato escludendo il suddetto componente, si incrementa di 1. LA SCALA DI EQUIVALENZAMAGGIORAZIONI

  40. INDICATORI DEFINITI DA ISE E ISEE • L'ISE(indicatore della situazione economica) • L'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). • L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; • L'ISEE scaturisce dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza. ISE/ISEEARTICOLO 2

  41. Viene utilizzato un concetto più ampio di reddito che include, oltre al reddito complessivo ai fini Irpef, tutti i redditi tassati a titolo d’imposta o con regime sostitutivo, nonché i redditi esenti e tutte le somme percepite dalla P.A., ma si considerano alcune tipologie di costi sostenuti e intervengono le franchigie per le situazioni di fragilità e disagio. La quantificazione dell’ISR del nucleo passa attraverso tre fasi: • Identificazione del reddito di ciascun componente; • Quantificazione delle spese e delle detrazioni riconoscibili per ciascun componente; • Quantificazione delle spese e delle franchigie attribuibili al nucleo. LA SITUAZIONE REDDITUALEARTICOLO 4

  42. REDDITI RILEVANTI PER CIASCUN COMPONENTE AUTODICHIARATI: • REDDITI TASSATI A TITOLO DI IMPOSTA DEFINITIVA O CON TASSAZIONE SOSTITUTIVA; • REDDITI ESENTI; • PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E INDENNITARIE (SE EROGATE DALL’INPS NON DEVONO ESSERE AUTODICHIARATE); • ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI; • VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA AI FINI IRAP; • REDDITI FONDIARI ANCHE ESTERI NON INCLUSI NEL REDDITO COMPLESSIVO; • REDDITI DI LAVORO PRODOTTI ALL’ESTERO TASSATI SOLO ALL’ESTERO; • REDDITO PRODOTTO ALL’ESTERO DEI CITTADINI INSCRITTI ALL’AIRE • REDDITO COMPLESSIVO; • REDDITO FIGURATIVO DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE LA SITUAZIONE REDDITUALEARTICOLO 4

  43. LA SITUAZIONE REDDITUALEARTICOLO 4 SPESE RILEVANTI PER CIASCUN COMPONENTE IL NUCLEO • ASSEGNI PERIODICI STABILITI DAL GIUDICE CORRISPOSTI : • AL CONIUGE; • PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI • ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI CONVIVENTI CON L’ALTRO GENITORE E NON STABILITI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA; • SPESE SANITARIE PER DISABILI INDICATE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MAX € 5.000,00); • IMPORTO REDDITI AGRARI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ AGRICOLE; DETRAZIONI • QUOTA PARI AL 20%: • DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (MAX €3.000,00); • DEI REDDITI DA PENSIONE INCLUSI NEL REDDITO COMPLESSIVO (MAX € 1.000,00)

  44. LA SITUAZIONE REDDITUALE ART.4 SPESE PER IL NUCLEO • CANONE ANNUO DI LOCAZIONE (MAX € 7.000,00 + € 500,00 PER OGNI FIGLIO CONVIVENTE SUCCESSIVO AL SECONDO); PER CIASCUN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE, ALTERNATIVAMENTE: • SPESA SOSTENUTA PER COLLABORATORI DOMESTICI E ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE PER CIASCUN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE ENTRO I LIMITI STABILITI DALLA NORMA; • AMMONTARE DELLA RETTA VERSATA PER OSPITALITA’ ALBERGHIERA IN CASO DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI NELL’AMBITO DI PERCORSI ASSISTENZIALI DI NATURA SOCIO SANITARIA

  45. LA SITUAZIONE REDDITUALE ART.4 FRANCHIGIE PER CIASCUN COMPONENTE CON: • DISABILITA’ MEDIA € 4.000,00 CON INCREMENTO AD € 5.500,00 SE MINORENNE; • DISABILITA’ GRAVE € 5.500,00 CON INCREMENTO AD € 7.500,00 SE MINORENNE; • NON AUTOSUFFICIENZA € 7.000,00 CON INCREMENTO AD € 9.500,00 SE MINORENNE

  46. Per ogni componente si dichiarano i redditi e si considerano le spese relativi al secondo anno solare precedente alla data di presentazione della DSU. Ad esempio per DSU elaborata nel 2014 si utilizzano i dati del 2012. Le spese riconosciute al nucleo familiare sono relative all’anno solare precedente alla data di presentazione della DSU. Ad esempio per DSU elaborata nel 2014 si utilizzano i dati del 2013. L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALEARTICOLO 4

  47. La nuova DSU prevede che alcuni redditi dichiarati o dichiarabili ai fine IRPEF già conosciuti dall’A.E. non devono essere auto dichiarati nella medesima, in quanto l’INPS li preleva direttamente dalle banche dati della P.A. L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALEarticolo 4 comma 2 e articolo 10 comma 7

  48. Il maggior peso del patrimonio viene raggiunto: • considerando il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU, anziché ai fini ICI; • riducendo la franchigia sul patrimonio mobiliare, pur se calibrata in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare; • considerando il patrimonio all’estero. Per ciascun componente: ISP = patrimonio immobiliare in Italia + patrimonio immobiliare all’estero + patrimonio mobiliare L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALEARTICOLO 5

  49. Per ogni componente si dichiara il patrimonio immobiliare in Italia e all’estero con riferimento agli immobili posseduti al 31 dicembre precedente alla data di presentazione della DSU. Per ogni componente si dichiara il patrimonio mobiliare con riferimento alle consistenze detenute al 31 dicembre precedente alla data di presentazione della DSU, tranne che per i depositi e conti correnti bancari e postali per i quali si considera la consistenza media annua se superiore al saldo al 31/12 (salvo il caso di investimenti). L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALEARTICOLO 5

  50. PATRIMONIO MOBILIARE IN ITALIA E ALL’ESTERO • Depositi e conti correnti bancari e postali • Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni • Azioni o quote di OICR • Partecipazioni azionarie quotate • Partecipazioni azionarie non quotate o partecipazioni non azionarie • Masse patrimoniali • Altri strumenti finanziari • Assicurazioni miste sulla vita • Imprese individuali L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALEARTICOLO 5

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