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Legislazione nazionale e cooperazione agroalimentare

Legislazione nazionale e cooperazione agroalimentare. I risultati ottenuti negli ultimi otto anni. Ugo Menesatti Area economico normativa. Obiettivi perseguiti L’identità agricola delle cooperative a) imprenditore agricolo b) IAP c) riforma del diritto societario La fiscalità

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Legislazione nazionale e cooperazione agroalimentare

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Presentation Transcript


  1. Legislazione nazionale e cooperazione agroalimentare I risultati ottenuti negli ultimi otto anni Ugo Menesatti Area economico normativa

  2. Obiettivi perseguiti L’identità agricola delle cooperative a) imprenditore agricolo b) IAP c) riforma del diritto societario La fiscalità Il sostegno finanziario a) credito di imposta b) contratti di filiera Organizzazione economica dei produttori (OP-OC) Ordinamento cooperativo per i Consorzi agrari Previdenza agricola I.C.I. fabbricati cooperative agricole Riflessi finanziari Conclusioni Indice

  3. Obiettivi perseguiti Piena identità agricola per le cooperative Valorizzazione della natura mutualistica Garanzia di sostegni finanziari sufficienti e incentrati sull’imprenditorialità

  4. La “legge di orientamento in agricoltura” (D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228) innova profondamente il concetto di attività agricola e di imprenditore agricolo: Il comma 2 dell’articolo 1 dice espressamente: L’identità agricola delle cooperative “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico” Dal punto di vista civilistico le cooperative agricole ed agroalimentari sono definitivamente inquadrate nel settore della nuova agricoltura qualora siano mutualistiche.

  5. L’identità agricola delle cooperative E’ una conquista fondamentale per due motivi: la nuova norma si configura come premessa necessaria per produrre conseguenti effetti sul piano fiscale e su quello del sostegno finanziario pubblico; annulla definitivamente le velleità di taluni poteri economici (es. Confindustria) di considerare attività industriali le “attività connesse” svolte dalle imprese cooperative che trasformano i prodotti dei soci.

  6. La stessa logica innovativa è recepita nella “Legge di orientamento forestale” (D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227) che all’articolo 8 recita: L’identità agricola delle cooperative “Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparate agli imprenditori agricoli” Di fatto le cooperative forestali, caratterizzate dal lavoro dei soci, sono assimilate anch’esse all’agricoltura con nuove possibilità di sviluppo. Si tratta di un radicale mutamento rispetto al passato

  7. Imprenditore agricolo professionale (IAP) Due D.Lgs. (28 marzo 2004 n. 99 e 27 maggio 2005 n. 102) hanno introdotto una specifica figura di IAP. Le società (persone, cooperative, capitali) possono essere riconosciute come IAP a due condizioni: a) l’esercizio esclusivo delle attività agricole; b) il possesso di determinanti requisiti. Nel caso di società cooperative agricole c’è il riconoscimento di IAP qualora un amministratore che sia anche socio, è esso stesso uno IAP. Praticamente la quasi totalità delle cooperative può essere riconosciuta IAP (ivi comprese le cooperative forestali) L’identità agricola delle cooperative

  8. Vantaggi IAP (persone fisiche o società) 1) possibilità di usufruire delle stesse agevolazioni fiscali e creditizie valide per i coltivatori diretti; 2) essere soggetti prioritari di finanziamenti pubblici (per esempio molti PSR legano i sostegni finanziari alla qualifica di IAP). L’identità agricola delle cooperative

  9. Riforma diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6) La legge di orientamento in agricoltura ha influenzato anche il nuovo diritto societario relativamente al concetto di mutualità Art. 2513 (criteri definizione prevalenza): L’identità agricola delle cooperative “Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità totale dei prodotti” Articolo III septies (Norme di attuazione e transitorie) “........... Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (n.d.r. vedi art. 1 legge orientamento) sono considerate cooperative di cui al terzo comma dell’articolo 2513 del codice ………”

  10. La fiscalità La legge di orientamento ha rafforzato il concetto di cooperativa agricola quale prolungamento dell’azienda agricola Alle cooperative per es. si applica il regime IVA e IRAP agevolato tipico delle aziende agricole di base Per quanto riguardala tassazione dei redditi (IRES) la Finanziaria 2004 (Legge 24 dicembre 2004 n. 350 – art. 2 – comma 8) recita (codificazione con testi precedenti): “Sono esenti dall’IRES i redditi delle società cooperative e dei loro consorzi mediante l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto del terreno dei soci nonché mediante manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici di animali conferiti prevalentementedai soci”

  11. Cosa vuol dire? Vuol dire che le cooperative agricole mutualistiche sono escluse dalla tassazione IRES anche per l’eventuale parte di reddito derivante da acquisti/vendite di materie prime/prodotti finiti nei rapporti con terzi. E’ vero che successivamente la Finanziaria 2005 (Legge 31 dicembre 2004 n. 311 – commi 460-466) ha ridotto l’area dell’esenzione IRES dal 100% all’80% ma rimane indubbiamente un trattamento fiscale vantaggioso rispetto, per esempio, alle concorrenti imprese di trasformazione di capitali. Tutto ciò tenendo conto che nelle cooperative agricole il reddito (utile) è quasi sempre minimale in virtù del fatto che la tipica gestione cooperativa è basata sulla liquidazione al socio della differenza tra costi e ricavi. La fiscalità

  12. Con le misure previste soprattutto dallo sviluppo rurale (a partire della programmazione 2000-2006) a livello regionale (PSR) che hanno rappresentato la fonte principale per il finanziamento delle cooperative agricole, si sono poste due necessità: a) superare i vincoli regionali; b) sostenere le filiere strategiche / i grandi gruppi cooperativi. Da qui l’esigenza di trovare nuovi strumenti che, in effetti, sono stati adottati dal Parlamento su nostre pressioni: 1. credito d’imposta per investimenti in agricoltura; 2. contratti di filiera e di distretto. Da sottolineare, inoltre, che già nel 1998 la programmazione negoziata erastata estesa al settore agricolo (D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173 – articolo 10) In questo modo le cooperative hanno potuto usufruire dei seguenti strumenti: a) contratti di programma; b) patti territoriali; c) contratti d’area. Il sostegno finanziario

  13. CONTRATTI DI FILIERA Sono stati introdotti con la Finanziaria 2003 (Legge 27 dicembre 2002 n. 289 – articolo 66) applicata con il D.M. 1° agosto 2003 per favorire le integrazioni di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare attraverso contributi in conto capitale e mutui agevolati. Finora sono stati emanati due bandi (2003 e 2007) Sono stati approvati 6 progetti della cooperazione agricola per un totale di 90 milioni di euro di finanziamento per 53 milioni di euro di contributi in conto capitale. Il sostegno finanziario

  14. Con Decreto congiunto Mi.P.A.A.F. – Economia – Sviluppo Economico del 22 novembre 2007 sono stati fissati i criteri per l’accesso ai nuovi finanziamenti e con Decreto Mi.P.A.A.F. 21 aprile 2008 sono stati stabiliti gli investimenti ammissibili e l’intensità del contributo pubblico. Dovrebbe essere imminente l’emanazione del relativo bando per la presentazione delle domande a sportello. NOSTRO OBIETTIVO Ottenere l’applicazione del regime di aiuto su tutto il territorio nazionale Il sostegno finanziario

  15. Cosa manca per completare il quadro dei sostegni? 1. Misure per favorire le aggregazioni attraverso interventi sulla fiscalità; 2. Fondo c/o I.S.A. per le ristrutturazioni delle imprese in difficoltà; Al riguardo abbiamo presentato proposte legislative precise e ci auguriamo un’adeguata sensibilità politica. Il sostegno finanziario

  16. Con la legge di orientamento del 2001 è stata accolta la posizione portata avanti da Fedagri fin dal 1993 volta a smantellare il sistema delle Associazioni dei produttori fatte di carte e introdurre le nuove Organizzazioni dei produttori (OP) Con la riforma è stato sancito: 1. le nuove OP debbono avere una forma giuridico-societaria; 2. la forma cooperativa è una delle forme giuridiche previste. Nel 2005 con il D.Lgs. cosiddetto “legislazione dei mercati” (D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102) c’è stata un’ulteriore riforma che ha maggiormente caratterizzato le OP come imprese a tutti gli effetti. Organizzazioni dei produttori (OP-OC)

  17. Parametri per il riconoscimento di OP soci n. 5 (salvo alcune eccezioni per i settori olio, patate, tabacco e vino); fatturato minimo di 1.000.000 di euro (salvo poche eccezioni) o, in alternativa, il valore del 3% della PLV regionale. In pratica siamo in condizione di ottenere il riconoscimento di OP per quasi tutte le nostre 3.000 cooperative. Nella realtà l’opzione politica di Fedagri è quella di puntare su OP più grandi rispetto ai parametri minimi previsti oppure costituire le Organizzazioni Comuni (OC) cioè raggruppamenti di 2° grado fra OP. Organizzazioni dei produttori (OP-OC)

  18. Perché costituire le OP e le OC 1. perché la UE riconosce solo questi modelli come aggregazioni dei produttori; 2. perché è importante che le cooperative abbiano un vestito aggiuntivo senza snaturare l’identità cooperativa; 3. perché le OP possono usufruire di sostegni specifici delle Regioni (partecipazione ai Fondi di esercizio). Organizzazioni dei produttori (OP-OC)

  19. Siamo stati promotori della legge di riforma dei Consorzi Agrari (Legge 410/99) anche se il Parlamento non ha recepito tutte le nostre indicazioni; Negli anni successivi si sono fatti ulteriori passi in avanti per la piena applicazione ai Consorzi Agrari dell’ordinamento cooperativo. Esempio Il decreto legge n. 181/06 (convertito nella legge 223/06) stabilisce che i Consorzi Agrari sono cooperative disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile (vedi riforma diritto societario D.Lgs. N. 6/03) Ordinamento cooperativoper i consorzi agrari

  20. Il nodo di fondo rimane quello della mutualità che i Consorzi Agrari ritengono di doversi attribuire a prescindere dai rapporti reali con i soci (oggi operano prevalentemente con terzi) ma a nostro avviso, alla fine, anche ai Consorzi Agrari deve essere applicato il principio mutualistico che, per esempio, deve essere rispettato dalle cooperative di servizi; problema politico storico (lobby Consorzi agrari e recenti sviluppi rapporti con Coldiretti): attenzione ai tentativi di ritorno al passato. Ordinamento cooperativoper i consorzi agrari

  21. Nel cosiddetto pacchetto welfare del 2007 (Legge 247/07) abbiamo ottenuto una riduzione delle aliquote INAIL che gravano sul lavoro dei dipendenti stagionali che comporta, di fatto, un abbassamento del costo del lavoro. E’ importante soprattutto per le cooperative che hanno molti lavoratori a tempo determinato (ortofrutticole etc.) Tutto ciò dentro un pacchetto agricolo molto interessante per le imprese interessate: - incentivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro; - sicurezza del lavoro; - accesso alla cassa integrazione salari straordinaria per il settore agricolo; - riforma dei trattamenti di disoccupazione agricola; - riordino degli interventi a favore dell’occupazione nelle aziende agricole colpite da calamità. Previdenza Agricola

  22. Sull’esenzione del pagamento dell’ICI per i fabbricati i beni immobiliari delle cooperative agricole ed agroalimentari, Confcooperative ha combattuto una battaglia, in solitudine, per molti anni. A nostro avviso già la legislazione vigente nel passato consentiva tale esclusione ma i Comuni sono sempre stati di diverso avviso e della Cassazione a favore delle cooperative. I.C.I. fabbricati cooperative agricole Ora la legge n. 222 del 29 novembre 2007 chiarisce in via definitiva ed inequivoca l’esenzione ICI a partire dal 2008. Questa norma ristabilisce una condizione di equità tra imprese agricole individuai e cooperative. Al riguardo si sottolinea che la Finanziaria 2008 ha stabilito che per gli anni precedenti i Comuni non sono tenuti alla restituzione di alcuna somma.

  23. La quantificazione dei riflessi finanziari delle norme approvate nel 2007 su richiesta di Fedagri-Confcooperative ammonta a circa 35-40 milioni di euro di risparmio netto per le imprese cooperative agricole Tale somma deriva dalle seguenti misure: - INAIL (riduzione aliquota personale stagionale) - I.C.I (esenzione pagamento imposta immobili) - INPS (sanatoria imprese agricole e cooperative aree montane) - Altre norme (IRAP cooperative forestali etc.) Riflessi finanziari

  24. Oggi la cooperazione agricola, nonostante tutto, è più tutelata di 10 anni fa. Ha un quadro giuridico certo e vantaggioso Può contare su sostegni finanziari sufficienti e, rispetto al passato, in grado di premiare maggiormente la capacità imprenditoriale. Adesso molto dipende da noi 1. dobbiamo aggregare le imprese in strutture più grandi e solide; 2. dobbiamo orientare di più le nostre produzioni all’export (più qualità, più marchi); 3. dobbiamo avere gestioni economico-finanziarie aggiormente efficienti e redditizie. Conclusioni

  25. Grazie per l’attenzione

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