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lo stato dell'arte a livello nazionale e la Legge n. 19 della Lombardia

lo stato dell'arte a livello nazionale e la Legge n. 19 della Lombardia. Autonomia scolastica, competenze regionali in materia di Istruzione ed attuazione del Titolo V °.

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  1. lo stato dell'arte a livello nazionale e la Legge n. 19 della Lombardia Autonomia scolastica, competenze regionali in materia di Istruzione ed attuazione del Titolo V° Roberto Vicini ANDIS 31 marzo 2009

  2. oltre il “blocco”

  3. il problema dell’autonomia scolastica oggi attuazione (in un contesto “strutturale” bloccato): • dal principio dell’autonomia funzionale (DPR n. 275/99) al nuovo rilievo nell’ambito della Repubblica (Titolo V°) • struttura dell’insegnamento e modello organizzativo disciplinaristici funzione: • democratica (diseguaglianza dell’egualitarismo) • pubblica (distinzione tra Istituzione e servizio)

  4. il “blocco storico” struttura / sovrastruttura (dato naturale / attività-volontà; economia / etica-politica; ecc.) costituiscono un’unità dialettica inscindibile, definibile con la categoria soreliana di “blocco storico” “…non si può pensare un individuo ‘scuoiato’ come il vero ‘individuo’, ma neanche l’individuo ‘disossato’ e senza scheletro” “Continuando nella metafora si può dire che non è lo scheletro (in senso stretto) che fa innamorare di una donna, ma che tuttavia si comprende quanto lo scheletro contribuisca alla grazia dei movimenti ecc. ecc.” (Gramsci, Quaderni dal carcere)

  5. l’autonomia scolastica “in carne e ossa” i diversi aspetti dell’autonomia fanno “blocco” tra di loro e con quelli del “sistema scuola” in generale: • autonomia didattico-metodologica e di ricerca • autonomia organizzativa • autonomia economico-finanziaria • status del docente (formazione; professionalità; contratto) • modello organizzativo e gestionale nazionale e territoriale (reclutamento; mobilità, attribuzione organici; ecc.)

  6. fosse solo questione di “eleganza”… la “grazia nei movimenti” della scuola lascia un po’ a desiderare….. • il “blocco” classi di concorso – graduatorie – discipline - ore di insegnamento = rigidità dell’orario + ostacolo ad una didattica inter e trans-disciplinare • il vincolo organizzativo del concorso provinciale e le regole della mobilità del personale docente = ostacolo alla creazione di team di lavoro • budget economico non vincolato ridicolo per non parlare di: • autoreferenzialità • assenza della dimensione della responsabilità

  7. i punti cruciali  centralità della questione “strutturale”, rispetto quella dei modelli pedagogici (contrapposti)  libertà sul metodo e chiarezza su obiettivi e risultati  attribuzione di livelli di responsabilità reali

  8. come superare il blocco? • il blocco non è metafisico, ma storico; • riconfigurare i diversi elementi entro la nuova cornice della Costituzione e delle norme quadro (il quadro, la direzione e gli strumenti normativi sono già dati); • definire e garantire i “minimi” essenziali (Norme generali; LEP e Standard minimi); • logica di processo: • articolazione per tappe e fasi • geometria variabile • esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato

  9. la Legge n. 19/07 della Regione Lombardia

  10. struttura TITOLO PRIMO - DisposizioniGenerali:riferimentinormativi; finalità e principi; compiti e interventidellaRegione TITOLO SECONDO - Il SistemadiIstruzione e FormazioneProfessionale:articolazione del sistemaeducativo; competenzeregionali Capo I – Il Sistemadicertificazionenellepolitiche integrate diistruzione, formazione e lavoro Capo II – L’offertaformativa Capo III – La retedeglioperatori Capo IV – Efficaciaedefficienza del sistema: valutazione, attribuzionedellerisorse. TITOLO TERZO – Politiche: ricerca, innovazione, qualificazione del personale TITOLO QUARTO - DisposizioniFinali:disposizionitransitorie; abrogazioni; disposizionifinanziarie.

  11. ambito

  12. ruolo della Regione GOVERNO di TUTTO IL SISTEMA EDUCATIVO: programmazione dei servizi; gestione, organizzazione, amministrazionedi tutto il Sistema educativo di istruzione e formazione; monitoraggio delle esigenze di istruzione e formazione emergenti dalle comunità locali; supportoalle istituzioni scolastiche e formative e formazione personale. Per L’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: accreditamento delle istituzioni scolastiche e formative, pubbliche e private, che erogano i servizi; assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti accreditati erogatori dei servizi; determinazione e contenuti dei percorsi formativi, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni fissati dallo Stato, a seguito di accordo in Conferenza Unificata; certificazione riferita a standard nazionali ed europei; valutazione del Sistema in termini di efficacia ed efficienza

  13. il sistema dell’offerta

  14. competenze regionali su Istruzione Art. 2 – Finalità e principi 5. La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative. Art. 3 - Valorizzazione dell'autonomia scolastica 1. La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne supporta l'azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento. 2. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione promuove la costituzione di reti e di altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali. Art. 5 – RuolodellaRegione • attivitàsututtoilsistemaeducativo: analisifabbisogni, programmazione, orientamento • gestioneamministrativaedorganizzativa del sistemadiIstruzione

  15. competenze regionali su Istruzione Art. 5 – RuolodellaRegione 3. In fase di prima attuazione, la continuità del funzionamento del servizio di istruzione è assicurata anche attraverso atti negoziali con gli Uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione. 4. Con provvedimento organizzativo della Giunta regionale sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio di funzioni e attività previste dalla presente legge, tenuto conto di risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite dallo Stato, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione. Art. 7 – Programmazionedeiservizi • Giuntapropone e Consiglioapprovaindirizzi e criteri per la programmazione • Pianiprovincialidilocalizzazioneserviziadottatida D.G. IFL Art. 9 – Competenzeregionali per gliordinamenti del sistemadi istruzione • Quota regionaledeipianidi studio suspecificitàterritoriali

  16. la retedeglioperatori Art. 24 – Istituzioni formative • GliistitutiscolasticitrasferitidiventanoIstituzioni Formative dotatedipersonalitàgiuridicapubblica e completaautonomia. • Alleistituzioni formative è riconosciutaautonomiadidattica, organizzativa, finanziaria e gestionale • Separazionetrafunzionidiindirizzo e gestionali • Partecipazionedellerappresentanzediallievi, genitori, docenti • Possonoattivareselezione e valutazione del personale Art. 25 – Albodeisoggettiaccreditati • Albodeisoggettiaccreditatisuddiviso in Sezioni: A) per la formazione in ObbligodiIstruzione e DirittoDovere – B) altripercorsi Art. 26 – Modalità e criteri per l’accreditamento • DefinitidaGiuntanelrispettodegli Standard MinimiNazionali • Indicatielementiminimi

  17. Istituzioni formative Art. 24 - Istituzioni formative 1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative: • centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali; • istituzioni scolastiche autonome di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione; • operatori accreditati iscritti alla sezione A) dell'albo, di cui all'articolo 25. 2. Possono, altresì, erogare servizi di istruzione e formazione professionale le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione). 3. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare erealizzare interventi educativi di istruzione e formazione. 4. Alle istituzioni formative è assicurata piena libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico. 5. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dotate di personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La loro attività è improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti. 6. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), possono attivare modalità di selezione e valutazione del proprio personale docente e non docente. Nel rispetto degli accordi sindacali, tali istituzioni formative possono assumere la titolarità del rapporto di lavoro del personale docente e non docente loro assegnato o direttamentereclutato.

  18. valutazione e attribuzione risorse Art. 27 – Valutazione del Sistema • Affidata al Valutatoreindipendentedi cui alla L.R. n. 22/2006 • Valutazionedell’efficacia del sistemaeducativo in relazioneallepoliticheregionali • SupportoalleIstituzioni Formative per autovalutazione Art. 28 – Attribuzionedellerisorse • Attribuzione delle risorse economiche sulla base del criterio della Quota Capitaria (con correttivi) • Premialità e valorizzazione delle realtà eccellenti

  19. disposizioni transitorie Art. 30 - Disposizionitransitorie • Continuanoipercorsisperimentali in attesadiAccordo in ConferenzaUnificata, come previstoda Art. 27 del Dlgs 226/05 • Fino al trasferimentodeibeni e risorsedalloStatoattribuiscorisorse con criteridefinitidallaGiunta Art. 31 – TrasferimentodellerisorsedaStato a Regione • SecondomodalitàprevistedallaLegge La Loggia n. 131/03

  20. prima attuazione • programmazioneunitariadellaretedeiservizi in unalogicadi governance • definizione del sistemacomplessivodegli standard (professionali: QRSP; formativi: Repertorio e SFM tecnico-professionali e di base; standard dicetificazione) • raccordo con USR e USP per eserciziofunzionigestionali, amminisrative e programmatorie • Quota regionaledeipianipersonalizzatidi studio • implementazione del Valutatoreindipendente e dell’Osservatorio • sistema “dote” • nuovasperimentazione del sistemadiIeFP

  21. prima attuazione atti: “Indicazioni regionali per l’offerta formativa” - e “Procedure relative allo svolgimento delle attività formative” (ex art. 22, LR n. 19/07) - DGR n. VIII/6563 Accreditamento servizi IFP (ex art. 26, LR n. 19/07) – DGR n. VIII/6273 e succ. Decreti Osservatorio Istruzione Formazione e Lavoro ( art. 6, LR n. 22/06) Valutatore Indipendente (art. 17, RL n. 22/06 e art. 27, RL n. 19/07) Sistema di certificazione (ex art. 10, LR n. 19/07) Repertorio dell’offerta di IFP (ex art. 22, LR n. 19/07) – DDG n. 244/09 Quadro regionale degli standard professionali – DDUO n. 8486/08 Indirizzi e criteri per la programmazione dei servizi educativi di Istruzione e Formazione - DCR n. VIII/528 Indirizzi per la quota regionale dei piani di studio (ex art. 9, RL n. 19/07) Dote scuola 2009-10 (DGR n. 974/09)

  22. programmazione dell’offerta la programmazione dei servizi essenziali del sistema educativo di istruzione e formazione comprende: • l’offertadei percorsi di istruzione e formazione; • l’insieme dei servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura dei libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonchèl’educazione stradale, musicale e della salute. la Regione definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità di intervento, quali fattori che costituiscono la base per la programmazione di tutti i servizi territoriali effettuata tramite i Piani Provinciali

  23. programmazione dell’offerta Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi; la proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare dell'attività di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro; gli indirizzi e i criteri comprendono anche indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche, nonché per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale. alle Province e ai Comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri stabiliti dalla Regione, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda; acquisiti i piani provinciali, il direttore generale competente, previa conferenza dei servizi con le Province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi.

  24. programmazione dell’offerta elaborazione della proposta di Piano Provinciale per ambiti territoriali, di concerto tra Provincia, Comuni, altri EE.LL., Istituzioni scolastiche e formative autonome contenuti della proposta di Piano Provinciale: • fabbisogni territoriali • identificazione e quantificazione target beneficiari della Dote • risultati attesi in relazione agli obiettivi regionali • gamma di servizi specifici per ciascuno di essi • costi e relative fonti di finanziamento condivisione e negoziazione con la Regione della proposta di Piano Provinciale: la partecipazione delle risorse regionali ai diversi piani provinciali è definita in base al contributo previsto per il raggiungimento dei risultati attesi per ciascun obiettivo strategico il Piano regionale che ne consegue coordina e guida l’attuazione delle politiche da parte di tutti i soggetti istituzionali

  25. come cambia la programmazione • centralità degli obiettivi e dei risultati attesi: programmazione dei servizi strettamente orientata al raggiungimento dei risultati attesi previsti dagli obiettivi strategici • partenariato istituzionale: programmazione territoriale degli enti locali e condivisione dei risultati • integrazione degli strumenti e delle risorse: le risorse disponibili dei diversi soggetti istituzionali sono orientate in logica di sistema, attraverso una programmazione unitaria • da centralità dell’offerta a centralità della domanda: la programmazione passa dalla logica delle promozione dell’offerta a quella del sostegno della domanda • distinzione tra Programmazione e Attuazione: distinzione tra livello programmatorio, attuazione delle politiche, amministrazione e gestione → suddivisioni di tali responsabilità in capo a diversi soggetti istituzionali in relazione alle differenti tipologie di intervento

  26. indirizzi e criteri regionali obiettivi strategici • indicatori e risultati attesi • ambiti di intervento  insieme degli strumenti opzioni chiave criteri per elaborazione, condivisione e realizzazione di piani provinciali risorse economiche regionali

  27. obiettivi strategici “che cosa” • incrementare il livello di qualificazione dei giovani in diritto dovere di istruzione e formazione • favorire il successo scolastico e formativo e ridurre i fenomeni di dispersione e ritardo • sostenere la crescita del capitale umano regionale e l’invecchiamento attivo della popolazione NB: ogni obiettivo si misura con indicatori e risultati attesi

  28. ambiti di intervento “dove” – “attraverso che cosa” diversi ambiti di intervento e/o insieme di azioni attivabili finalizzate al raggiungimento dei risultati attesi: • percorsi di istruzione • percorsi di IFP • sostegno inserimento diversamente abili • edilizia scolastica • servizi di supporto accessori • interventi di diritto allo studio • ecc…

  29. opzioni chiave “come” • programmazione basata sul continuum di conoscenza e valutazione: Osservatorio, Accreditamento, Valutatore indipendente; • integrazione delle risorse e dei sistemi; • partenariato istituzionale e sociale: condivisione, corresponsabilità, compartecipazione; • la Dote: programmazione per target groups e identificazione di specifici servizi + libertà di scelta tra i soggetti erogatori • autonomia e responsabilità della rete dei soggetti erogatori

  30. Il quadro nazionale

  31. un quadro complesso • Federalismo fiscale • Riforma (assestamento) degli ordinamenti • Definizione del Quadro nazionale delle qualifiche (2010?) • Definizione del quadro nazionale degli standard (TNU) • Attuazione Titolo V°

  32. Titolo V° nesso autonomia / attuazione Titolo V° trasferimento ai sensi: • DPR 112/98 • L. 131/03 tracciato: • DLgs 226/05 • “Attuazione del Titolo V della Costituzione per il settore istruzione - Master Plan delle azioni” (Conferenza delle Regioni, 14-12-2006) • Proposta per l’Intesa tra lo Stato, le Regioni e P.A. avente ad oggetto “finalità, tempi e modalità di attuazione del Titolo V°Cost, per quanto concerne la materia Istruzione” (C.R., 8 aprile 2008)

  33. DLgs. n. 226/05, art. 28, c. 5 “Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l’attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.”

  34. Intesa • siglata in Conferenza Presidenti • Gruppo tecnico della IX Conferenza • avviato iter di confronto in tecnica della Conferenza Unificata

  35. obiettivi • individuazione dei tempi e dei modi per ilcompletamento del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e agli Enti locali alla luce dei nuovi criteri costituzionali di riparto della funzione legislativa in materia di istruzione; • fissazione dei tempi e delle modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle nuove funzioni e del collegamento tra tale trasferimento e la data di inizio dell’esercizio delle nuove funzioni; • congruente definizione dei tempi e dei modi di ridefinizione dell’amministrazione scolastica periferica; • modulazione del raggiungimento degli obiettivi secondo diverse velocità, dipendenti dallo stadio dell’organizzazione regionale; • definizione di condizioni e modalità per la attuazione della sperimentazione di cui all’articolo 2, commi 417-425 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l’anno 2008).

  36. iter L. 131/03 iter L. 131, art 7 3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato puo' avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalita' previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni d spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilita'. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

  37. parere del Consiglio di Stato su regolamenti dimensionamento e primo ciclo Il Consiglio di Stato richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 2004 ribadendo che in materia di programmazione scolastica e della relativa gestione amministrativa “compito dello Stato sia solo quello di fissare principi, cosicché una eventuale disciplina di dettaglio deve cedere a seguito della sopravvenienza della relativa disciplina regionale”. Per questo motivo il Consiglio di Stato dichiara non conforme al dettato costituzionale e chiede che sia modificato il regolamento, inserendo laddove si assegna all’USR il compito di ripartire le consistenze organiche a livello provinciale (articolo 2 c. 5 e art. 5 c. 1) la seguente previsione: “La presente disposizione, al fine di garantire la continuità del servizio, resta efficace sino all’adozione da parte della Regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, nonché di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.”

  38. personale e Istituzioni per il personale docente ed ATA si prevede la modalità del trasferimento “funzionale” per l’eventuale trasferimento delle Istituzioni e del personale occorrono ulteriori passaggi normativi (ridefinizione dello status giuridico del personale e delle Istituzioni; soluzione diversa da quella dell’art. 144, Dlgs. 112/98)

  39. Intesa Gelmini Formigoni una piccola cosa, ma di carattere strategico anche per l’autonomia: • unitarietà dell’offerta di IeFP, nell’ambito della programmazione regionale • assunzione dell’esercizio delle competenze gestionali amministrative (in collaborazione con USR) • attribuzione di organici funzionali e maggiore flessibilità (deroga a parametri attuali) • contrattazione decentrata: premiare qualità ed eccellenza

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