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Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

LA CORRETTA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231/01 NELLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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  1. LA CORRETTA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231/01 NELLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE

  2. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro L’art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. al paragrafo 1 così recita: “Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”. Lo stesso art. 3 nel proseguo individua attività specifiche che, sulla base di “… particolati esigenze connesse al servizio espletato o alla peculiarità organizzativa …”, richiedono una applicazione nel rispetto anche di altre leggi e/o decreti. Poiché nelle attività specifiche NON vengono citate le attività sportive ad esse si applicano unicamente gli articoli del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

  3. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Quindi le Società/Associazioni Sportive, indipendentemente dalla loro struttura gerarchica e organizzativa nonché dalla loro dimensione, dal loro ruolo di gestori o utilizzatori di impianti sportivi sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. con l’individuazione dei fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo). D’altronde gli Enti Locali nei documenti di appalto per affidamento del servizio per gestione degli impianti sportivi richiedono “l’osservanza delle norme e degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08”.

  4. D.Lgs. 81/08 aggiornato con il D.Lgs. 106/09 TIT II – LUOGHI DI LAVORO • “LUOGHI DI LAVORO” • (es. palestre, piscine,…) • LA SPECIFICITÀ DI CHI OPERA E/O PRATICA ATTIVITÀ SPORTIVE IN QUESTI LUOGHI PORTA A CONSIDERARE IL RUOLO • DEL PROPRIETARIO DELLA STRUTTURA • DEL GESTORE • DELL’UTILIZZATORE

  5. PROPRIETARIO DELLA STRUTTURA (pubblico o privato) • Deve garantire al gestore la rintracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli impiantipertinenti (es. agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia e verifica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, CPI, ecc.) ed inoltre dovrà renderla disponibile, in fase di audit della sicurezza (iniziale e periodico), da parte del gestore. • Nel caso degli impianti sportivi il riferimento legislativo è il D.M. 18.3.1996 integrato con il D.M. 6.6.2005 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi) • (es.: nel caso delle piscine i riferimenti sono l’accordo Ministero della Salute-Regioni del 16.1.2003 e le norme tecniche relative ai requisiti di sicurezza per la progettazione, costruzione e gestione delle stesse)

  6. GESTORE (associazione sportiva / ente / privato / ente pubblico) • Deve garantire il rispetto della sicurezza sia in termine di esercizio dell’impianto sportivo, della palestra, della piscina, che di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro • se il gestore si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto (volontari) deve assolvere agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i. • se vi sono terzi (Associazioni Sportive) frequentanti la palestra, la piscina, l’impianto sportivo, il gestore deve predisporre una gestione documentale dei prerequisitirelativi ai luoghi e alle attrezzature nonché dei rischi residui Si devono utilizzare le indicazioni di cui all’art. 26 (come minimo comma 1 e 2) del D.Lgs. 81/08 s.m.i.: “INFORMATIVA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO”

  7. UTILIZZATORE (società/associazione sportiva) La Società/Associazione Sportiva, indipendentemente dalla sua specificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali e attrezzature, ecc.)negli specifici “luoghi di lavoro” (sede della Società/Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle attività) N.B.: si tratta dei rischi complementari all’evento agonistico, alle sedute di preparazione o di allenamento

  8. VALUTAZIONE DEL RISCHIO La valutazione del rischio consente al “Datore di Lavoro” di adottare i provvedimenti opportuni per salvaguardare, in primis, la salute e la sicurezza dei “lavoratori” nei “luoghi di lavoro” e, contemporaneamente, la salute e la sicurezza degli addetti che a vario titolo operano all’interno degli stessi e, più in generale, degli spettatori. A tal fine la valutazione del rischio svolge la funzione essenziale di prevenzione del rischio attraverso la sua attuazione preliminare e permanente durante tutte le fasi dell’“attività lavorativa”.

  9. FASE I: • INDIVIDUAZIONE DELL’ATTIVITÀ • nei “luoghi di lavoro” • relativi alla “mansione” • IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI • Osservazione e studio delle attività e collegamento dei rischi (es. cadute dall’alto, scivolamenti, cadute a livello, urti, colpi …. esposizione ad agenti biologici, agenti chimici, … incidente stradale) considerando: • caratteristiche generali dei “luoghi di lavoro” (requisiti igienici, impianti, climatizzazione, ecc.) • rapporto uomo / attrezzature (attrezzature, mezzi, ecc.) • rapporto uomo / ambiente (eventi atmosferici violenti quali vento, fulmini, caduta di alberi; sostanze e preparati, agenti biologici, ecc.) • analisi dei posti di lavoro e delle mansioni • normativa di riferimento • VALUTAZIONE DELL’ENTITÀ DEL RISCHIO FASE II: FASE III:

  10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro OBBLIGHI In ordine cronologico questi sono gli obblighi che devono essere assolti dalle Società e Associazioni Sportive nell’ambito del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Individuazione del “datore di lavoro” nella figura del Presidente o del Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, o dal Socio nominato dall’Assemblea del Soci, e comunque in funzione della specifica organizzazione. 1 Con il termine DATORE DI LAVORO l’art. 2 comma 1b del D.Lgs. 81/08 s.m.i. così recita: “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

  11. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Designazione del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) che può identificarsi anche con il “datore di lavoro” 2 L’art. 2 comma 1f del D.Lgs. 81/08 s.m.i. così recita: “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi Il Datore di Lavoro può assumere anche il ruolo di RSPP e quindi DL/RSPP

  12. Impegno (ore e gg) minimo/anno del RSPP

  13. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Individuazione dei “lavoratori” delle “attività sportive” ai sensi dell’art. 2 e art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. 3 L’art. 2 comma 1a del D.Lgs. 81/08 s.m.i. così recita: “lavoratore”: persona che, indipen-dentemente dalla tipologia contrat-tuale, svolge un’attività lavorativa nel-l’ambito dell’organizzazione di un dato-re di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari … Nell’ambito delle società sportive esiste anche il lavoratore che svolge “attività di volontariato”

  14. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Elezione interna del “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS) o individuazione a livello territoriale o “comparto sportivo” secondo gli artt. 57 e 48 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Eventuale nomina del “Medico Competente” in funzione della “tipologia di rischio” presente nell’ambito dell’attività svolta Individuazione dei soggetti con compiti di “primo soccorso” e “gestione emergenze”. 4 5 6

  15. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Valutazione dei Rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 7 Ai sensi dell’art. 29 comma 1 “… Il datore di lavoro (DL) effettua la valutazione ed ela-bora il documento …” (DVR) ma al co. 5 ″…i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione del rischio […] sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 6 co. 8 lett. f)…″

  16. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Messa in sicurezza dei “luoghi di lavoro” (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazioni antincendio, ecc.) Informazione, formazione e addestramento degli operatori addetti alle attività sportive ( vd. aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per il livello di rischio basso: ateco 2002 lettera O). 8 9

  17. MODALITA’ OPERATIVE Prima di avviare le attività per assolvere gli obblighi legislativi è importante conoscere TUTTE le norme cogenti e/o volontarie che interessano la specifica Società/Associazione Sportiva e che possono quindi impattare sulla redazione del DVR e prima ancora sulla valutazione dei rischi. 1 Si ricorda che il Responsabile della Società/Associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto sportivo e quindi compresi gli atleti dilettanti (definiti con il D.M. 17.12.2004), che non sono equiparati a lavoratori dipendenti ma hanno diritto alla stessa forma di tutela riservata agli spettatori.

  18. PALESTRE Alcuni rischi tipo: MICROCLIMA: impianti di climatizzazione e ricambio d’aria non idonei o non opportunamente manutenuti BIOLOGICO: eventuale diffusione di microrganismi patogeni [es. legionella nelle docce] MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: GESTIONALE: regolamentazione del flusso di fruitori della palestra, scarsa vigilanza sulle operazioni di sanificazione e igienizzazione, assenza o scarsa informazione dei rischi residui ai fruitori della palestra allestimento o spostamento di attrezzature [es. rete di pallavolo, attrezzi ginnici, ecc.]

  19. PISCINE Alcuni rischi tipo: MICROCLIMA: temperatura, umidità e velocità dell’aria nella zona di attività del nuoto e di balneazione non conforme alle norme CHIMICO: cloro e prodotti per la disinfezione dell’acqua BIOLOGICO: microrganismi trasmessi attraverso l’acqua e le superfici infette [spazi perimetrali intorno alle vasche, degli spogliatoi e dei servizi] MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: allestimento o spostamento attrezzature varie GESTIONALE: assenza o scarsa info-formazione, assenza della verifica delle competenze del personale addetto a particolari compiti, regolamentazione del flusso di fruitori della piscina

  20. PISCINE / PALESTRE Art. 69 D.Lgs. 81/08 s.m.i. ATTREZZATURA DI LAVORO:qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro PER ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI (es. elettroutensili, scale, sistemi elevatori, impianti di clorazione, ecc.) PER ATTIVITÀ SPORTIVE (es. attrezzature da ginnastica, porte da calcio, pallamano, pallacanestro e pallavolo, ecc.)

  21. PISCINE / PALESTRE Art. 71 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Comma 1 “Il Datore di Lavoro” mette a disposizione dei “lavoratori” attrezzature conformi […] idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al “lavoro” da svolgere […] che devono essere utilizzate conformemente “alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie” (VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE “ATTREZZATURE”) Comma 3 il “Datore di Lavoro” adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quella dell’Allegato VI (PROCEDURA PER L’USO DI “ATTREZZATURE”)

  22. PISCINE / PALESTRE PER LE “ATTREZZATURE” CORRETTA APPLICAZIONE DELLE “DIRETTIVE EUROPEE” Direttive di prodotto che richiedono la marcatura CE (es. Direttiva Macchine, Direttiva Bassa Tensione, ecc.) VERTICALI Dir. 2001/95/CE (Sicurezza generale dei prodotti) recepita con D.Lgs. 6.09.2005 n. 206 ORIZZONTALE RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI Dir. 1999/34/CE recepita con D.Lgs. 6.09.2005 n. 206

  23. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVADEGLI ENTI (D.LGS. 231/01)

  24. GENESI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.Lgs 231/01) DILAGANTI FENOMENI DI CRIMINALITÀ ECONOMICA HANNO SPINTO L’UNIONE EUROPEA AD INTRODURRE MISURE DI CONTRASTO DELLA STESSA CON REATI RICONDUCIBILI AD ENTI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA: Tutela interessi finanziari della CE (frode in materia di spese e di entrate,…) Convenzione Bruxelles 26/07/95 Lotta alla corruzione in cui siano coinvolti funzionari della Comunità o Stati Membri Convenzione Bruxelles 26/05/97 Lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri in operazioni economiche e internazionali Convenzione OCSE 17/12/97 LA LEGGE DELEGA N°300/2000 HA RATIFICATO LA CONVENZIONE OCSE In attuazione della Legge Delega n°300/2000 viene emanato il D.Lgs. 231 dell’8/06/2001 per adeguare la normativa interna in materia di responsabilità giuridica ad alcune convenzioni internazionali

  25. IL PUNTO DI VISTA DEI GIURISTI IL D.LGS. 231/01 ISTITUISCE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (RECTIUS, PENALE) DELLA SOCIETA’LIMITATAMENTE AI REATI POSTI IN ESSERE DAI “SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE” E “SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL’ALTRUI DIREZIONE” E COMMESSI NELL’ INTERESSE O A VANTAGGIODELLA SOCIETA’ STESSA. CHI SONO I SOGGETTI QUALI SONO I REATI? CHI SONO? COSA SIGNIFICANO QUESTI TERMINI?

  26. Natura della responsabilità della Società: • RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA; • RESPONSABILITÀ PENALE; • Terzo genere di responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo: “Tertiumgenus” • [Corte di Cassazione, Sez. VI, Penale, Sentenza n. 36083/09] IL PUNTO DI VISTA DEI GIURISTI RESPONSABILITÀ PENAL-AMMINISTRATIVAAI SENSI DEL D.LGS. 231/01

  27. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ SI AGGIUNGE A QUELLA DELLA PERSONA FISICA CHE MATERIALMENTE HA COMMESSO IL REATO. Responsabilità Penale REATO Il reato rientra nella tipologia prevista dalla 231 Persona Fisica Il reato è Nell’interesse e/o vantaggio della società Responsabilità Amministrativa Società

  28. CHI SONO I SOGGETTI • TUTTI I TIPI DI SOCIETÀ, • ASSOCIAZIONI ED ENTI CON ESCLUSIONE DI: • STATO • ENTI PUBBLICI • ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI • PARTITI POLITICI • SINDACATI • DITTE INDIVIDUALI

  29. Le Associazioni Sportive e le Società Sportive Dilettantistiche (disciplinate dalla L. 398 del 16.12.1991 e dalla L. 289 art. 90 del 27.12.2002) che operano come associazioni riconosciute (art. 14 e segg., c.c.) o come associazioni non riconosciute (art. 36 e segg., c.c.) sono soggette ai requisiti prescrittivi del D.Lgs. 231/01.

  30. QUALI SONO I REATI?

  31. ALCUNE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONEDEI REATI PRESUPPOSTO • Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici (CONI, Credito Sportivo, Enti Pubblici, …) per ricezione di risorse finanziarie[Reati nei rapporti con la PA: art. 24 D.Lgs. 231/01] • Attività di utilizzo e destinazione di contributi, sponsorizzazioni, o sovvenzioni [Reati nei rapporti con la PA: art. 24 D.Lgs. 231/01] • Gestione dei rapporti con PU e/o IPS (GdF, Agenzia delle Entrate, Ispettori ASL,…) per verifiche sull’adempimento di attività specifiche, concessione di appalti o servizi, ottenimento di licenze… [Reati di corruzione: art. 25 D.Lgs. 231/01] • Gestione dei rapporti con organi federali e organi di giustizia sportiva[Reati di corruzione: art. 25 D.Lgs. 231/01] • Formazione e redazione del bilancio [Reati societari: art. 25 – ter D.Lgs. 231/01]

  32. ALCUNE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONEDEI REATI PRESUPPOSTO • Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro per la tutela di giocatori, tecnici e altro personale nell’ambito delle strutture di proprietà o in uso alla società [Reati colposi con violazione delle norme antinfortunistiche: art. 25 - septies D.Lgs. 231/01] • Gestione dei rapporti con fornitori e sponsor [Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro di provenienza illecita: art. 25 - octies D.Lgs. 231/01] • Gestione dei centri di formazione tecnica per minorenni [Reati contro la personalità individuale: art. 25 - quinquies D.Lgs. 231/01] • Gestione dei rapporti con i sostenitori [Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico: art. 25 - quater D.Lgs. 231/01]

  33. CHI SONO? “SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE” “… Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’enteo di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso … ” [D.Lgs. 231/01 art. 5 co. 1 lettera a] “SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL’ALTRUI DIREZIONE” “… Persone sottoposte alla direzione o alla vigi-lanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a …” [D.Lgs. 231/01 art. 5 co. 1 lettera b]

  34. D.Lgs. 231/01 Art. 6 co. 1 “…L’ENTE NON RISPONDE SE PROVA CHE: L’ORGANO DIRIGENTE HA ADOTTATO ED EFFICACEMENTE ATTUATO […] MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IDONEI A PREVENIRE REATI DELLA SPECIE DI QUELLO VERIFICATOSI…”

  35. UN “MODELLO 231” È UN COMPLESSO DI REGOLE, STRUMENTI E CONDOTTEOVVERO UNO STRUMENTO TESO ALLA RAGIONEVOLE ESCLUSIONE DELLA “COLPA ORGANIZZATIVA” DELL’ENTE PER OMESSA ATTIVITÀ PREVENTIVA

  36. SPECIFICITÀ DELLE SOCIETÀ/ ASSOCIAZIONI SPORTIVE PREVENIRE GLI ILLECITI E TUTELA GIUDIZIARIA DELLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE, SIA NELL’AMBITO DELLA GIUSTIZIA ORDINARIA CHE IN SEDE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

  37. COSA SIGNIFICANO QUESTI TERMINI? VANTAGGIO con valenza OGGETTIVA Riferita ai RISULTATI EFFETTIVI della condotta (raggiungimento del profitto) NECESSARIA una VALUTAZIONE EX POST INTERESSE con valenza SOGGETTIVA Riferita alla VOLONTA’ di commettere il reato (non raggiungimento del profitto) NECESSARIA una VALUTAZIONE EX ANTE CI PUÒ ESSERE RESPONSABILITÀ IN PRESENZA DI UN INTERESSE ANCHE SENZA VANTAGGIO

  38. DALLA CIRCOLARE N.23607 DEL 19.03.2012 DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA. PARTE II: ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE: IL PERCORSO OPERATIVO • “…vengono individuate tre precise condizioni le quali consentono di collegare sul piano oggettivo, il comportamento delittuoso all’ente: • il reato deve essere commesso nell’ “interes-se” o a “vantaggio” dell’ente; • gli autori del reato devono identificarsi in per-sone fisiche qualificate da specifica posizione rivestita all’interno dell’ente; • i predetti soggetti non devono avere agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi…”.

  39. DALLA CIRCOLARE N.23607 DEL 19.03.2012 DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA. PARTE II: ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE: IL PERCORSO OPERATIVO “…la realizzazione di uno dei reati presupposto, in presenza dei criteri “oggettivi” sopra analizzati, non è di per se ancora sufficiente per fondare la responsabilità dell’ente, […] occorre ancora che il fatto – reato sia anche espressione di una politica aziendale o, perlomeno, di un deficit di organizzazione, e quindi “rimproverabile” all’ente…”

  40. LE SANZIONI PER L’ENTE ARTT. 10, 11, 12 PECUNIARIA sulla base di un sistema “a quote” (fino a 1,5 M€ circa) “modulate” dal giudice; ART. 9 co. 2, ARTT. 13, 14 INTERDITTIVE (interdizione dell’esercizio delle attività, sospensione/revoca licenze o autorizzazioni, divieto di contrattare con la PA, esclusione di finanziamenti o sussidi e revoca di quelli ottenuti); ART. 19 CONFISCA (del prezzo o profitto del reato); [CASS. PEN. SEZ. UN. SENT. 02.07.2008 n. 26654 “NOZIONE DI PROFITTO CONFISCABILE”] PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.

  41. L’ENTE È ESONERATO DA • RESPONSABILITÀ QUALORA DIMOSTRI: • di AVER ADOTTATO ED EFFICACEMENTE ATTUATO il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” idoneo a prevenire i reati presupposto; • di AVER ISTITUITO UN “ORGANISMO DI VIGILANZA” con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del “MODELLO”; • di AVER MONITORATO NEL TEMPO LA NECESSITÀ DELL’AGGIORNAMENTO DEL “MODELLO”; • CHE LE PERSONE CHE HANNO COMMESSO I REATI ABBIANO AGITO ELUDENDO IN MODO FRAUDO-LENTO IL “MODELLO”.

  42. Risulta necessario per l’Ente, anche se non obbligatorio, dotarsi di un “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO” caratterizzato da criteri di efficienza, praticabilità e funzionalità ragionevolmente in grado di limitare le probabilità di commissione di reati ricompresi nell’area di rischio legata all’attività dell’Ente stesso.

  43. "MODELLO 231"ESEMPIO DI INDICE (1) • INTRODUZIONE • 1.1. Aspetti introduttivi • 1.2. Normativa di riferimento • 2. L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA • 2.1. Profili dell’Associazione Sportiva • 2.2. Struttura societaria • 2.3. Organizzazione 3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 3.1. I reati previsti dal D.Lgs 231/01 3.2. Le Sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 3.3. Destinatari del Modello 231 3.5. Formazione del personale 3.6. Struttura del Modello 3.7. Approvazione del Modello

  44. "MODELLO 231"ESEMPIO DI INDICE (2) 4. ORGANISMO DI VIGILANZA 4.1. L’Organismo di Vigilanza 4.2. Requisiti essenziali 4.3. Funzioni 4.4. Poteri 4.5. Regolamento dell’Organismo di Vigilanza 5. SISTEMA DISCIPLINARE 5.1. Funzione del sistema disciplinare 5.2. Misure nei confronti del personale 5.3. Misure nei confronti degli Amministratori 6. CODICE ETICO ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI RISCHI ALLEGATO 2: PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

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