1 / 47

Diritto del lavoro Appunti a cura di Franco Liso

Diritto del lavoro Appunti a cura di Franco Liso. Capitolo II Il fascismo. Una nuova fase. Ottobre 1922 > la “marcia su Roma” l’avvento del Fascismo. Il piano dei rapporti collettivi. La visione del conflitto sindacale come espressione di una patologia dei rapporti sociali.

gavan
Download Presentation

Diritto del lavoro Appunti a cura di Franco Liso

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Diritto del lavoroAppunti a cura di Franco Liso Capitolo II Il fascismo

  2. Una nuova fase Ottobre 1922 > la “marcia su Roma” l’avvento del Fascismo Il piano dei rapporti collettivi

  3. La visione del conflitto sindacale come espressione di una patologia dei rapporti sociali L’imbrigliamento delle dinamiche sindacali e la loro esclusione dei luoghi di lavoro Il patto di palazzo Vidoni (1925): la Confindustria riconosce come interlocutore esclusivo il sindacato fascista e vengono soppresse le commissioni interne La rivendicazione del sindacalismo fascista di avere fiduciari di fabbrica, in luogo delle commissioni interne, non venne assecondata dal regime

  4. La legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Alfredo Rocco La Carta del lavoro(1927) Il codice penale (1930) delitti contro l’economia pubblica

  5. Sindacato lavoratori Sindacato dat. lav. Sindacato lavoratori Sindacato dat. lav. dat. lavoro dat. lavoro lavoratori lavoratori Il regime corporativo LO STATO MAGISTRATURA DEL LAVORO c. p. SCIOPERO ? ? corporazione corporazione ccnl ccnl ? CATEGORIA A CATEGORIA B Tutto nello Stato nulla fuori dello Stato ? UN SOLO SINDACATO RICONOSCIUTO CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA ? L’eterotutela ?

  6. L’inquadramento dei dirigenti nell’ambito delle associazioni dei datori di lavoro Non sono previste rappresentanze dei lavoratori in azienda

  7. Una nuova fase l’avvento del Fascismo (1922) Il piano del rapporto individuale

  8. il R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825. Disposizioni relative al contratto di impiego privato la Carta del lavoro(1927) il codice civile (1942)

  9. “L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori” (2086 c.c.) Autorità INTERESSE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE Gerarchia ? interesse dell’impresa ? DATORE DI LAVORO Licenziamento ad nutum AZIENDA ? Il lavoratore “si obbliga … a collaborare nell’impresa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (2094 c.c.) Collaborazione Diligenza ed obbedienza ? Fedeltà ?

  10. L’apparenza dell’imprenditore come soggetto detentore di un potere funzionalizzato al perseguimento dell’interesse dell’ impresa e della produzione nazionale e pertanto sottoposto a poteri di indirizzo e di controllo da parte dello Stato nonché a sanzioni nel caso di inosservanza ai suoi obblighi

  11. Nel periodo fascista il diritto del lavoro alla funzione protettiva unisce una funzione “organizzativa”: quella dell’inquadramento del lavoro (nel quale viene ricompresa anche la figura dell’imprenditore) come fattore della produzione e come strumento della “potenza della nazione”

  12. Il lavoratore viene considerato come contraente debole • la inderogabilità delle norme di legge e dei contratti collettivi (art. 2077) • la indisponibilità (relativa) dei diritti derivanti da norme inderogabili di legge e dei contratti collettivi (art. 2113 c.c.)

  13. 25 luglio 1943 caduta del fascismo

  14. fine

  15. “non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che una sola associazione” “le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti nell’ambito della circoscrizione territoriale dove operano” “in nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l’autorizzazione del Governo, abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale” “la nomina o l’elezione dei presidenti o segretari delle associazioni … non ha effetto se non è approvata con Regio decreto su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro dell’interno. L’approvazione può essere, in ogni tempo revocata.”

  16. “Il Ministro competente, di concerto col Ministro dell’interno, può sciogliere i consigli direttivi delle associazioni e concentrare tutti i poteri nel presidente o segretario, per un tempo non superiore ad un anno. Può altresì, nei casi più gravi, affidare l’amministrazione straordinaria a un suo commissario.” “Egualmente, quando concorrano gravi motivi … il riconoscimento può essere revocato.” “VI. Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l’eguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento.” “VIII. Le associazioni dei datori di lavoro hanno l’obbligo di promuovere in tutti i modi l’aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi…. “XI. Le associazioni hanno l’obbligo di regolare, mediante i contratti collettivi, i rapporti di lavoro per le categorie di datori di lavoro e di lavoratori che rappresentano…”

  17. “XXIV. Le associazioni professionali di lavoratori hanno l’obbligo di esercitare un’azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre di più la capacità tecnica e il valore morale” XXX. L’educazione e l’istruzione, specie l’istruzione professionale, dei loro rappresentati, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l’azione delle Opere nazionali relative al Dopolavoro e alle altre iniziative di educazione”.

  18. “le associazioni legalmente riconosciute hanno facoltà di imporre a tutti … (coloro) … che rappresentano, vi siano o non vi siano iscritti, un contributo annuo non superiore , per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato e, per i lavoratori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro. ….. Per l’esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali ...

  19. “I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a cui il contratto collettivo si riferisce e che esse rappresentano … Una copia dei contratti collettivi stipulati … deve essere depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio degli annunzi della provincia, se si tratta di associazioni comunali, circondariali o provinciali, e depositata presso il Ministero dell’economia nazionale (ndr.: poi Ministero delle corporazioni) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno, se si tratta di associazioni regionali, interregionali o nazionali.” “IV. Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.”

  20. “le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune, ferma restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori...” “gli organi centrali di collegamento … possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese a cui si riferiscono. Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria ...” “VI. … Le corporazioni costituiscono l’organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le Corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato. Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le Corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate”

  21. Controversie individuali La soppressione dei collegi arbitrali Solo lo Stato può amministrare la giurisdizione “Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernano, sia l’applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come magistratura del lavoro” Controversie collettive la magistratura del lavoro doveva attenersi ai seguenti criteri: “….. Nell’applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l’esecuzione dei contratti, e, nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, contemperando gli interessi dei lavoratori con quelli degli imprenditori; e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione” Controversie giuridiche e controversie economiche

  22. le dinamiche di tutela sul piano collettivo degli interessi dei lavoratori vengono sottratte alla influenza diretta di questi ultimi il potere delle organizzazioni sindacali deriva non dalla adesione dei singoli, bensì dalla legge Un disegno che «schianta sotto le ferree armature del diritto pubblico la lotta sociale per indirizzarla agli obiettivi individuati dal potere politico» (P. Ungari, Alfredo Rocco e l’ideologia giuridica del fascismo)

  23. “Lo sciopero e la serrata sono vietati. I datori di lavoro che, senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sospendano il lavoro nei loro stabilimenti, aziende o uffici, sono puniti con la multa da lire diecimila a centomila. Gli impiegati ed operai che, in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro, o lo prestano in modo da turbare la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a mille… Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti comma siano più, o capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un anno, né superiore a due, oltre la multa nei medesimi comma stabilita”

  24. “I. La nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. E’ una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista.” “II. Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale. A questa titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato. Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.” “IX. L’intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l’iniziativa privata o quando siano in gioco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell’incoraggiamento e della gestione diretta”

  25. “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’ interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104 c.c.) “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’ interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104 c.c.) “In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie.” (art. 2120 c.c.) “In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie.” (art. 2120 c.c.)

  26. il codice penale sardo puniva “tutte le intese di datori di lavoro allo scopo di indurre ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuizione del salario” art. 385 “tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa” art. 386 il codice Zanardelli puniva solo i fatti di violenza e minaccia eventualmente commessi in occasione dei conflitti di lavoro (artt. 165-166)

  27. art. 2085 c.c. Indirizzo della produzione Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è esercitato dalla Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative. La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese. art. 2086 c.c. Direzione e gerarchia nell’impresa L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. art. 2088 c.c. Responsabilità dell’imprenditore L’imprenditore deve uniformarsi nell’esercizio dell’impresa ai principi dell’ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell’indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative.

  28. art. 2089 c.c. Inosservanza degli obblighi dell’imprenditore Se l’imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall’ordinamento corporativo nell’interesse della produzione, in modo da determinare grave danno alla economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all’imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d’appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perché promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell’articolo 2091. art. 2091 c.c. Sanzioni La magistratura del lavoro, se accerta che l’inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l’imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti. Qualora l’imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell’esercizio dell’impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all’economia nazionale, può nominare un amministratore che assuma la gestione dell’impresa, scegliendolo

  29. fra le persone designate dall’imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata. Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anziché nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.

  30. “Coloro che io preferisco … sono quelli che lavorano duro, secco, sodo, in obbedienza e possibilmente in silenzio” Mussolini stabilimento Cogne

  31. art. 2077 c.c. Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle condizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro

  32. art. 2113 c.c. Rinunzie e transazioni Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o da norme corporative non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Resta salva, in caso di controversia, l’applicazione degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile.

  33. art. 185 cpc Tentativo di conciliazione Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza … deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la comparizione personale ….

  34. art. 430 cpc Denuncia all’associazione sindacale Chi intendo proporre in giudizio una domanda … deve farne denuncia … all’associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene. L’associazione, ricevuta la denuncia, insieme con l’associazione della categoria alla quale appartiene l’altra parte, interpone i suoi uffici per la conciliazione. art. 431 cpc Processo verbale di conciliazione Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti o dai rappresentanti delle associazioni sindacali, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni o la loro impossibilità di sottoscrivere. ….

  35. art. 2103 c.c. Mansioni del lavoratore Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto diversamente, l’imprenditore può, in relazione alle esigenze dell’impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa purché essa non importi una diminuizione della retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui ... art. 2104 c.c. Diligenza del prestatore di lavoro Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresae daquello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende art. 2109 c.c. Perdiodo di riposo Il prestatore di lavoro ha …diritto …ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

  36. art. 2118 c.c. Recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto a tempo indeterminato, dando il preavviso nei termini e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

  37. art. 2105 c.c. Obbligo di fedeltà Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Ma nella giurisprudenza se ne fa un utilizzo più ampio, poiché viene riferita a qualsiasi altra condotta che “per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario” (Cass. 4.4.2005, n. 6957, MGL 2005, 550 :

  38. legittimo il licenziamento del lavoratore che omette di informare il datore di lavoro sul fatto che i lavori dati in appalto e sottoposti al proprio controllo, in qualità di supervisore, siano svolti da società nelle quali hanno una compartecipazione i propri familiari) Caso di lavoratore che non aveva allertato il datore di lavoro, in persona degli ulteriori superiori gerarchici o degli organi ispettivi, delle gravi irregolarità commesse dal suo immediato superiore gerarchico (Cass. 8.6.2001, n. 7819, in ADL 2003, 351) Caso di lavoratore che muove critiche ed accuse le quali, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si traducono in una condotta lesiva del decoro dell’impresa, suscettibile di provocare un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro (Cass. 14.6.2004, n.11220).

  39. In sostanza “il dovere di fedeltà del lavoratore subordinato si sostanzia nell’obbligo di tenere un leale comportamento nei confronti del datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi” (Cass. 3.2.1986, n. 645, in NGL 1986, 478), “astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente” (Cass. 5.7.1995, n.7427, in FI, 1995,I, 392)

  40. Art. 2085 Indirizzo della produzione Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è eser-citato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme cor- porative. La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si eserci- ta la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese. Art. 2088 Responsabilità dell’imprenditore L’imprenditore deve uniformarsi nell’esercizio dell’ impre- sa ai principi dell’ordinamento corporativo ed agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell’indirizzo della produzione e degli scambi in conformità della legge e delle norme corporative.

  41. Art. 2089 Inosservanza degli obblighi dell’imprenditore Se l’imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall’ or- dinamento corporativo nell’interesse della produzione, in modo da determinare grave danno alla economia nazionale, gli organi cor-porativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all’ imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmis- sione degli atti al pubblico ministero presso la corte d’ appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perché promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell’ arti- colo 2091. Art. 2091 Sanzioni La magistratura del lavoro, se accerta che la inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l’ imprenditore deve uni- formarsi agli obblighi suddetti.

  42. Qualora l’ imprenditore non vi ottemperi nel termine fissa- ato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell’ e- esercizio dell’impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiu- dizio all’ economia nazionale, può nominare un amministratore che assuma la gestione dell’ impresa, scegliendolo fra le persone designate dall’ imprenditore, se riconosciute idonee, e determinan- done i poteri e la durata. Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anziché nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.

More Related