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La valutazione degli alunni tra rinnovamento e conservazione

La valutazione degli alunni tra rinnovamento e conservazione. Schema della presentazione. Perche la valutazione costituisce un problema. Il nuovo quadro normativo e i cambiamenti che introduce. In che modo una scuola deve organizzarsi. L’origine del problema.

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La valutazione degli alunni tra rinnovamento e conservazione

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Presentation Transcript


  1. La valutazione degli alunni tra rinnovamento e conservazione

  2. Schema della presentazione Perche la valutazione costituisce un problema Il nuovo quadro normativo e i cambiamenti che introduce In che modo una scuola deve organizzarsi

  3. L’origine del problema • Disponiamo di un efficace sistema di valutazione d’istituto, che sia capace di orientare i comportamenti individuali e collegiali? • Siamo disposti a condividere l’idea che l’atto valutativo non può rispondere alla logica della individuale libertà d’insegnamento?

  4. La valutazione rappresenta un problema • per il forte coinvolgimento emotivo della persona-docente • per le ricadute che l’atto valutativo può avere sugli alunni • per la complessità e la diversità delle teorie di riferimento (quando ci sono) • per la difficoltà di trovare condivisione negli utenti e nelle famiglie • per le continue variazioni della normativa di riferimento

  5. I principali rischi per i docenti • subire l’atto del valutare come fastidioso adempimento, anziché viverlo come opportunità e occasione per intervenire in termini formativi • sbandare tra gli estremi del docente salvifico, pronto a perdonare e a giustificare qualunque errore, e del docente persecutorio, teso a trasformare la valutazione in una continua resa dei conti

  6. I principali rischi per i docenti • non riuscire ad entrare in reale interazione con gli alunni meno adattivi • non riuscire ad avere un effettivo controllo delle dinamiche e dei risultati prodotti dalla propria azione formativa • non riuscire ad innestare sulla rilevazione dell’errore un efficace intervento di recupero e di rimozione delle cause dell’errore

  7. I principali rischi per gli alunni • fare propria una visione “predatoria” dell’apprendimento (afferro tutto ciò che mi proponi e te lo restituisco come ho capito che tu vuoi in modo da essere amato e premiato)

  8. I principali rischi per gli alunni • restare bloccato dalla paura di esporsi e di sbagliare e dal basso livello di autostima (non riuscirò mai ad essere come tu mi vuoi, e quindi rinuncio a priori a qualsiasi sforzo per provarci)

  9. I principali rischi per gli alunni • restare bloccato dalla incapacità o dalla difficoltà di competere con i compagni migliori (non riuscirò mai ad essere come i miei compagni, io non ho le loro capacità)

  10. I principali rischi per gli alunni • auto-convincersi che la valutazione (proprio perché non chiarita e non condivisa) sia continua occasione di arbitrio e di preferenze (qualunque cosa io faccia non va mai bene, invece …)

  11. I segnali di un diffuso malessere • Le polemiche che hanno investito tutte le riforme più recenti • Le anomalie registrate in occasione delle Rilevazioni nazionali dell’INVALSI e della prova nazionale al termine del primo ciclo • Le reazioni di fastidio rilevate in occasione della pubblicazione dell’indagine PISA-OCSE 2006 • Le anomalie relative all’attribuzione della lode agli ultimi esami conclusivi del secondo ciclo

  12. I segnali di un diffuso malessere • Le polemiche che hanno investito tutte le riforme più recenti • il portfolio delle competenze buttato via ancor prima di sperimentarlo • le inadempienze nella valutazione delle attività opzionali e delle educazioni nel primo ciclo • la certificazione delle competenze, introdotta nel 2004 e mai realmente compresa e condivisa • la polemica sul saldo dei recuperi nel secondo ciclo • il rifiuto del ritorno ai voti • le resistenze nel valutare il comportamento • la polemica sull’ammissione agli esami finali con voto di consiglio

  13. I segnali di un diffuso malessere • L’indagine internazionale OCSE-PISA, i dati assoluti e quelli relativi • Il problema della varianza

  14. La discussione in sede INVALSI • La scomposizione dei dati OCSE-PISA fanno emergere enormi varianze: • tra regioni del nord e regioni del sud • all’interno della stessa regione tra aree diverse • all’interno della stessa regione tra istituti appartenenti allo stesso contesto socio-culturale • tra classi differenti di uno stesso istituto

  15. La discussione in sede INVALSI • Si pone dunque la necessità di valutare le differenze di natura geografica, ma anche quelle relative alla qualità del servizio dei singoli istituti • L’INVALSI sta riflettendo su due possibili ipotesi: • Ipotesi della school choice (far emergere gli istituti migliori e favorire la mobilità studentesca, in modo che le scuole imparino ad attivarsi) • Ipotesi della strategia di supporto attraverso le Rilevazioni nazionali e interventi di miglioramento mirati sugli elementi di criticità degli istituti

  16. La valutazione all’interno delle riforme • Legge n. 53 del 28.03.03 Art. 3. (Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione) 1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità; b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto; c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

  17. La valutazione all’interno delle riforme • Decreto legislativo n. 59 del 19.02.04, Art. 8.La valutazione nella scuola primaria 1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico. 4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami e' unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

  18. La valutazione all’interno delle riforme • Decreto legislativo n. 59 del 19.02.04, Art. 11. Valutazione, scrutini ed esami 1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. 2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale. 4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato. 5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni. 6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età. 7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché' la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

  19. La valutazione all’interno delle riforme • Decreto legislativo n. 59 del 19.02.04, • Allegato A per la scuola dell’infanzia • Allegato B per la scuola primaria • Allegato C per la scuola secondaria primo grado • Allegato D Pecup • Obiettivi specifici di apprendimento • Obiettivi formativi e Piano di studio personalizzato • Piano di studio personalizzato e Unità di apprendimento • Portfolio individuale delle competenze

  20. La valutazione all’interno delle riforme • Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) [Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006) • Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative ad un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche • Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) • Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia

  21. La valutazione all’interno delle riforme • Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) • Introduce lecompetenze chiaveper l’apprendimento permanente • Invita gli Stati membri a sviluppare strategie affinché • L’istruzione iniziale consenta ai giovani di acquisire competenze chiave, come base per ogni ulteriore apprendimento • Si tenga conto delle situazioni di svantaggio educativo e del loro bisogno di sostegno • Gli adulti siano in grado di aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita

  22. La valutazione all’interno delle riforme • Legge n. 1 dell’11.01.07 - Disposizioni in materia di esami di Stato per la scuola secondaria superiore All'esame di Stato sono ammessi gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione; All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti

  23. La valutazione all’interno delle riforme • D.M. n. 139 del 22.08.07 – Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione • Documento Tecnico • Gli assi culturali • L’asse dei linguaggi • L’asse matematico • L’asse scientifico-tecnologico • L’asse storico-sociale • Competenze – abilità/capacità – conoscenze riferite ai quattro assi • Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del’istruzione obbligatoria

  24. La valutazione all’interno delle riforme • D.M. n. 80 del 03.10.07 Art. 1 Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa.Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare,  subito dopo gli scrutini intermedi,  interventi didattico-educativi  di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate. Art. 2 Gli studenti di cui all’articolo 1 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie.Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma.

  25. La valutazione all’interno delle riforme • D.M. n. 80 del 03.10.07 Art. 5 Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato  il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione,  il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono  comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche. Art. 6 A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.

  26. La valutazione all’interno delle riforme • D.L. n.137 del 01.09.08 Art. 2.Valutazione del comportamento degli studenti 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

  27. La valutazione all’interno delle riforme • D.L. n.137 del 01.09.08 Art. 3.Valutazione del rendimento scolastico degli studenti 1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. 2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi. 3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;e) e' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi. 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

  28. La valutazione all’interno delle riforme • Piano programmatico del 04.09.08 • Tra gli elementi da tenere in debita presenza nell’adozione dei provvedimenti viene ricordato • “ un sistema di monitoraggio e di valutazione che misuri conoscenze, competenze e abilità degli studenti nel tempo, offrendo elementi per una didattica più personalizzata e assicurando maggiore omogeneità degli esiti tra le diverse aree del Paese ”

  29. La valutazione all’interno delle riforme • DPR n. 122 del 22.06.09 – Regolamento concernente il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni • Alcuni punti fermi: • La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica della singole scuole • La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni

  30. La valutazione all’interno delle riforme • DPR n. 122 del 22.06.09 – Regolamento concernente il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni • Alcuni punti fermi: • La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo… • Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa

  31. La valutazione all’interno delle riforme • DPR n. 122 del 22.06.09 – Regolamento concernente il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni • Alcuni punti fermi: • Il collegio docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà d’insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa

  32. La valutazione all’interno delle riforme • DPR n. 122 del 22.06.09 – punti critici: • La valutazione del comportamento • nella primaria è un giudizio formulato sulla base di una griglia adottata dal collegio docenti • nella secondaria è espressa con un voto, che va illustrato con una specifica nota • l’insufficienza nel comportamento non è più sottoposta ai vincoli del DM n. 5 del 16.01.09, in quanto abrogato

  33. La valutazione all’interno delle riforme • DPR n. 122 del 22.06.09 – punti critici: • La valutazione insufficiente in alcune discipline • produce la non ammissione alla classe successiva o agli esami • viene portata alla sufficienza a seguito di voto collegiale (anche a maggioranza nella secondaria). In questo caso va inserita nel Documento di valutazione una specifica nota e a trasmetterla alla famiglia [sul Documento stesso, se previsto, o su foglio a parte che viene accluso al Documento] • è vietato ricorrere a colori diversi, a sottolineature o all’apposizione di asterischi

  34. La valutazione all’interno delle riforme • DPR n. 122 del 22.06.09 – punti critici: • La valutazione di Cittadinanza e Costituzione • l’insegnamento va organizzato secondo il Documento d’indirizzo (Nota 2079 04.03.09) • ha carattere sperimentale • rientra nell’area storico-geografica e storico-sociale • l’insegnamento ha comunque carattere trasversale alle diverse aree disciplinari e va progettato in tal senso • la valutazione deve avere carattere collegiale e deve essere riportata in apposito spazio del Documento di valutazione

  35. La valutazione all’interno delle riforme • DPR n. 122 del 22.06.09 – punti critici: • La certificazione delle competenze • manca ancora un modello da applicare erga omnes [è previsto un apposito decreto] • le scuole sono in difficoltà nel definire le aree di competenza e nel descrivere le singole competenze • le scuole appaiono disorientate e troppo spesso trasferiscono la valutazione riferita alla disciplina all’interno della competenza corrispondente • le famiglie continuano a dare priorità alla valutazione disciplinare

  36. La valutazione all’interno delle riforme • La Proposta di legge 953, (Aprea e altri) Art. 8 (Organi di valutazione collegiale degli alunni) I docenti, nell’esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell’anno scolastico, e ne certificano le competenze in uscita, in coerenza con i profili formativi relativi ai singoli percorsi di studio, secondo modalità indicate dal regolamento di istituto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f).

  37. La valutazione all’interno delle riforme • Direttiva n. 76 del 06.08.09 (all’INVALSI) • Stesura di un Rapporto annuale sugli apprendimenti • Provvedere alla rilevazione degli apprendimenti • Classi 2^ e 5^ scuola primaria • Classi 1^ e 3^ scuola secondaria di promo grado • Comparare le prove d’esame della scuola secondaria superiore con quelle internazionali • Prove di italiano e matematica • Approntare strumenti per la valutazione dell’inglese e dell’italiano come lingua 2 per alunni stranieri • Partecipare alle indagini internazionali

  38. La valutazione all’interno delle riforme • Direttiva n. 76 del 06.08.09 (all’INVALSI) • Verificare le ricadute della valutazione su carriera e retribuzione • Formulare proposte per l’introduzione di prove nazionali per gli esami di Stato • Predisporre la prova nazionale per l’esame della scuola secondaria di primo grado • Supportare azioni di valutazione relative ai progetti realizzati con fondi strutturali europei • La valutazione dei dirigenti è rinviata

  39. Il nuovo scenario • Siamo già in una fase post-burocratica: • Devolution e choise • Standard e accountability • Trasparenza sul valore delle certificazioni (e loro comparabilità a livello europeo) • Necessità di un intervento esterno sulle scuole: • Come elemento di conoscenza e di regolazione del sistema • Come strumento di informazione alle scuole circa il valore del servizio erogato • Come occasione di verifica dei livelli di competenza degli alunni rispetto agli standard definiti

  40. Che cosa succede nelle scuole? • I docenti fanno riferimento a diverse teorie sulla valutazione, spesso ispirate a principi e finalità in netto contrasto tra di loro • In genere usiamo diverse teorie in forme ibride e non sempre consapevoli • Vige una norma generale (opposta a quanto prescrive la legge) secondo la quale nessuno deve ficcare il naso nelle prassi valutative degli altri colleghi • I problemi scoppiano in sede di scrutinio

  41. I diversi modelli di insegnamento/valutazione

  42. Tentiamo di fare un po’ di ordine: un presupposto • La progettazione formativa si fonda sull’analisi, sull’individuazione e sul soddisfacimento di bisogni personali; ne consegue che l’attività di valutazione è interna al processo stesso di progettazione o, meglio, èelemento costituente la progettazione formativa

  43. Tentiamo di fare un po’ di ordine: una definizione • la valutazione è un’azione intenzionale, progettata e strutturata, messa in atto da chi ha interesse ad impostare un processo formativo per il perseguimento di determinati esiti di apprendimento, a controllarne lo svolgimento, a verificarne i risultati e ad attribuire loro un valore

  44. Dobbiamo allora porci il problema dei tempi e delle funzioni • I tempi corrispondono ai passaggi del processo di insegnamento-apprendimento che richiedono informazioni in entrata utili a impostare, a controllare, a regolare, a guidare il processo stesso verso gli esiti attesi e a verificarne e valutarne i risultati

  45. Quali sono i tempi della valutazione? • Se l’atto valutativo si applica alla fase propedeutica di avvio di un processo formativo • la valutazione è un’azione che serve a rilevare informazioni utili a fondare e a orientare il processo stesso • parliamo in questo caso di valutazione iniziale, diagnostica

  46. Quali sono i tempi della valutazione? • Se l’atto valutativo si applica ad un processo nel corso del suo svolgimento • la valutazione è un’azione di controllo che serve a rilevare informazioni utili a definire l’andamento del processo e ad intervenire tempestivamente sullo stesso con azioni correttive • parliamo in questo caso di valutazione di processo, progressiva, in itinere

  47. Quali sono i tempi della valutazione? • Se l’atto valutativo si applica alla conclusione di un processo • la valutazione è un’azione di rilevazione e di certificazione dei risultati conseguiti, utile ad apprezzare i risultati stessi e a ri-progettare il processo • parliamo in questo caso di valutazione di prodotto, conclusiva, finale

  48. La funzione diagnostica • Ha lo scopo di accertare i pre-requisiti cognitivi ed affettivo-motivazionali degli alunni nel momento di impostazione di un percorso formativo • Definisce lo stato iniziale di partenza e le pre-condizioni che consentono ad ogni alunno di essere coinvolto nel percorso programmato con più alte probabilità di successo

  49. La funzione regolativa • Ha lo scopo di raccogliere le informazioni relative agli effetti prodotti dal percorso formativo (monitoraggio). • Permette all’équipe pedagogica di intervenire tempestivamente sui processi attivati allo scopo di migliorare l’efficacia del percorso programmato. • Il monitoraggio finale serve a ri-programmare il percorso

  50. La funzione formativa • Ha lo scopo di tutorare l’alunno nel suo percorso di apprendimento, attraverso un lavoro di chiarimento e di riflessione su quelli che sono i suoi punti forti (azione di gratificazione) e i suoi punti di debolezza (azione di rinforzo)

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