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“ IL QUADRO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA ”

“ IL QUADRO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA ”. CONSIGLIO EUROPEO (attualmente NON è un’istituzione). 1. LE ISTITUZIONI POLITICHE (atti normativi) : Commissione Consiglio dei Ministri Parlamento europeo 2. LE ISTITUZIONI DI CONTROLLO :

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“ IL QUADRO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA ”

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Presentation Transcript


  1. “IL QUADRO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA” • CONSIGLIO EUROPEO (attualmente NON è un’istituzione) 1. LE ISTITUZIONI POLITICHE (atti normativi): • Commissione • Consiglio dei Ministri • Parlamento europeo 2. LE ISTITUZIONI DI CONTROLLO: • La Corte dei conti (controllo contabile) • La Corte di giustizia (controllo giurisdizionale)

  2. LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA • nel TRATTATO COSTITUZIONE 1. LE ISTITUZIONI POLITICHE: • CONSIGLIO EUROPEO • Commissione • Consiglio dei Ministri • Parlamento europeo 2. LE ISTITUZIONI DI CONTROLLO: • La Corte di giustizia 3. ALTRE ISTITUZIONI ED ORGANI: • La Corte dei conti

  3. LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA: IL QUADRO ISTITUZIONALE UNICO CONSIGLIO EUROPEO [CECA1951] CE1957 CEEA1957 Metodo Comunitario istituzioni comunitarie PESCAUE1986 Metodo Intergovernativo istituzioni comunitarie GAI1992 Metodo Intergovernativo istituzioni comunitarie UNIONE EUROPEATUE 1992

  4. LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA I PRINCIPI CARDINE: • Il quadro istituzionale unico • La competenza di attribuzioni • Il principio di sussidiarietá • Il principio di proporzionalitá

  5. IL CONSIGLIO EUROPEO Istituzionalizzato dall'Atto Unico Europeo nel 1986, è composto dai capi di Stato o di governo dei Paesi membri dell’Unione e dal Presidente della Commissione europea, assistiti dai ministri degli affari esteri e dal membro della Commissione competente per le relazioni esterne. Si riunisce almeno due volte l'anno nello Stato che nel semestre detiene la presidenza dell'Unione. Dà all’Unione l'impulso generale necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali, deliberando all'unanimità.

  6. LA COMMISSIONE EUROPEA • organo esecutivo dell'Unione, unico dal 1967 per le tre comunità • è l'unica istituzione a godere del potere di iniziativa legislativa relativo agli atti normativi comunitari, che esercita mediante l'emanazione di proposte • esercita una funzione di vigilanzasulla corretta applicazione dei Trattati e sugli atti emanati dalle istituzioni comunitarie in virtù dei trattati stessi: • adotta decisioni vincolanti, pareri e raccomandazioni • può adire la Corte di giustizia per far constatare in sede giurisdizionale un inadempimento statale o delle istituzioni comunitarie • gestisce gli stanziamento di bilancio e rappresenta le Comunità ai fini di ogni rapporto giuridico anche processuale

  7. LA COMMISSIONE EUROPEA • con sede a Bruxelles, è composta dal Presidente e venti membri con mandato quinquennale, nominati dal Consiglio previa approvazione da parte del Parlamento europeo • adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi membri e le delibere sono valide se sono presenti almeno undici membri • i membri della Commissione sono indipendenti dai governi nazionali ed agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione. Pertanto la Commissione è un organo collegiale di individui. • Ciascun membro è capo di una Direzione generale con competenze settoriali.

  8. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI • composto da un rappresentante a livello ministeriale per ciascuno degli Stati membri, designato a seconda dell'ordine del giorno in base alle sue competenze. E' organo collegiale di Stati • ha sede a Bruxelles ed e' presieduto a turno da ciascuno Stato membro per la durata di sei mesi • persegue la conciliazione dei vari interessi degli Stati membri con gli interessi della Comunità.A tal fine: • coordina le politiche economiche generali degli Stati membri • adotta, su proposta della Commissione, le principali decisioni relative alle politiche comuni secondo procedure che coinvolgono anche il Parlamento europeo (potere normativo) • adotta decisioni nel settore della politica estera e di sicurezza comune e della giustizia e degli affari interni(potere normativo) • delibera a maggioranza qualificata, salva l'applicazione della regola dell'unanimità per i settoridella politica estera e di sicurezza comune e della giustizia ed affari interni • CO.RE.PER. prepara i lavori del Consiglio

  9. IL PARLAMENTO EUROPEO • E' attualmente composto da 732 membri, eletti a suffragio universale diretto dal 1979, con mandato quinquennale • organizzato in gruppi politici, suddivisi in commissioni incaricate di predisporre le decisioni delle sedute plenarie, ed è presieduto da un presidente eletto ogni due anni. • ha sede a Lussemburgo, ma le sue sessioni plenarie si tengono, una settimana al mese, principalmente e Strasburgo, mentre altre sedute e le riunioni delle commissioni parlamentari si tengono a Bruxelles. • svolge una funzione di controllo sulla Commissione: • ratifica le nomine dei commissari • sorveglia il buon andamento delle politiche comunitarie potendo proporre interrogazioni alle altre istituzioni. • mozione di censura: dimissioni della Commissione • riceve le petizioni inviate da ogni cittadino dell'Unione per denunciare casi di cattiva amministrazione da parte di organi comunitari .

  10. IL PARLAMENTO EUROPEO • insieme al Consiglio dell'Unione detiene i poteri in materia di bilancio • a maggioranza dei suoi membri può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte su questioni per le quali reputa necessaria l'emanazione di una atto della Comunità • viene consultato nell'adozione degli atti comunitari; nella procedura di codecisione adotta l’atto insieme al Consiglio • deve essere costantemente informato e deve essere sentito in merito alle decisioni riguardanti la cooperazione in materia di politica estera.

  11. LE ISTITUZIONI GIUDIZIARIE • LA CORTE DI GIUSTIZIA ED IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO • La Corte di giustiziasi compone di quindici giudici assistiti da avvocati generali, nominati di comune accordo dagli Stati membri con mandato di sei anni, ma indipendenti dai governi degli Stati membri • ha sede a Lussemburgo • dal 1989 la C.G.C.E. è affiancata dal Tribunale di primo grado, con competenza originariamente estesa a tutti i ricorsi presentati dalle persone fisiche e giuridiche • decisioni del Tribunale impugnabili dinanzi alla Corte per motivi di diritto

  12. LA CORTE DI GIUSTIZIA ED IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO • si pronunciano su: • ricorsi per infrazione: accertamento delle violazioni di obblighi comunitari compiute dagli Stati membri, promossi dalla Commissione e da altri Stati membri (226) • ricorsi in carenza: (T) per omissioni di atti che devono essere emanati dalle istituzioni comunitarie, promossi da istituzioni e Stati membri (232) • ricorsi di annullamento: (T) controllo di legittimità degli atti comunitari (230) • in via pregiudiziale: questioni interpretativeo di validitàrelative al diritto comunitario sollevate dai giudici nazionali mediante il meccanismo del rinvio pregiudiziale (T in materie specifiche) (234) • responsabilità extracontrattuale della Comunità (T) (235 e 288)

  13. CORTE DEI CONTI: istituita dal 1975, ha ottenuto il rango di istituzione comunitaria solo con il Trattato di Maastricht. E' composta da un rappresentante per ciascuno Stato membro. Controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione e ne accerta la sana gestione finanziaria. MEDIATORE EUROPEO: persona abilitata a ricevere le denunce, relative a casi di cattiva amministrazione da parte degli organi comunitari, di qualsiasi cittadino europeo e di qualsiasi persona, fisica o giuridica, con residenza o sede in uno Stato dell'Unione.

  14. SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI: Banca Centrale Europea e Banche Centrali Nazionali BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI: istituto finanziario dell'Unione senza fini di lucro, con personalità giuridica e autonomia finanziaria. Ha il compito di provvedere allo sviluppo finanziario dell'Unione ed a tal fine finanzia progetti di interesse e rilevanza comunitaria.

  15. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE: composto di 222 membri- suddivisi in datori di lavoro, lavoratori ed attività diverse- deve essere obbligatoriamente consultato dalle istituzioni comunitarie prima dell'adozione di decisioni in un gran numero di materie e può esprimere pareri di propria iniziativa. COMITATO DELLE REGIONI: istituito con il Trattato di Maastricht, è composta da 222 membri rappresentanti degli enti regionali e locali. Deve essere obbligatoriamente consultato in materia di coesione economica e sociale, fondi strutturali, reti transeuropee, sanità pubblica, istruzione, gioventù, cultura.

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