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4° INCONTRO NAZIONALE A.I.G. Associazione Italiana GIST Onlus

4° INCONTRO NAZIONALE A.I.G. Associazione Italiana GIST Onlus. 26 febbraio 2011 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Aula Magna. I diritti del malato oncologico. Silvia Bettega Servizio Sociale Adulti Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Milano. I DIRITTI ASSISTENZIALI.

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4° INCONTRO NAZIONALE A.I.G. Associazione Italiana GIST Onlus

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Presentation Transcript


  1. 4° INCONTRO NAZIONALE A.I.G. Associazione Italiana GIST Onlus 26 febbraio 2011 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Aula Magna

  2. I diritti del malato oncologico Silvia Bettega Servizio Sociale Adulti Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Milano

  3. I DIRITTI ASSISTENZIALI

  4. Invalidità Civile/Legge 104 • Recarsi dal MMG per la compilazione on line certificato medico; • Il MMG invia telematicamente all’INPS il certificato, stampa ricevuta e copia per il paziente; • Con questi documenti recarsi ad un patronato, con copia e ricevuta del certificato e i propri documenti personali.

  5. Assegno Mensile (art. 13 L. 118/71) • Riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%; • Stato di incollocato al lavoro (dimostrabile con l’iscrizione all’ufficio di collocamento); • L’assenza di iscrizione alle liste di collocamento è accettata solo se l’interessato è dichiarato incollocabile al lavoro o dimostri la frequenza scolastica; • Età compresa tra i 18 e i 64 anni; • Essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno CE di lungo periodo Limiti di reddito per il 2011: € 4.470,70 annui, valutabili agli effetti IRPEF. L’assegno è pari ad € 260,27 al mese ed è incompatibile con qualsiasi altro trattamento economico derivante dall’invalidità. Ai 65 anni la pensione viene trasformata in assegno sociale.

  6. Pensione di inabilità (art. 12 L. 118/71) • Inabilità lavorativa totale (100%) e permanente; • Età compresa tra i 18 e i 65 anni; • Essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno CE di lungo periodo Limiti di reddito per il 2011: € 15.305,79 annui, valutabili agli effetti IRPEF. La pensione è pari ad € 260,27 al mese e al compimento del 65esimo anno di età verrà sostituita dalla pensione sociale E’ compatibile con l’indennità d’accompagnamento riconosciuta agli invalidi non deambulanti o non in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana.

  7. Indennità d’accompagnamento (L. 18/80) • Totale inabilità per minoranze fisiche e/o psichiche; • Impossibilità alla deambulazione senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; • Impossibilità a compiere gli atti della vita quotidiana; • Essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno CE di lungo periodo • Non essere ricoverato gratuitamente in Istituto Per il 2011 l’indennità d’accompagnamento è pari a € 483,39 al mese. Per l’indennità d’accompagnamento NON esistono limiti di reddito ne è richiesto lo stato di bisogno economico e non esiste una fascia d’età.

  8. I DIRITTI PREVIDENZIALI

  9. Assegno Ordinario di Inabilità • Infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS, tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore; • L’anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno; • L’assicurazione presso l’INPS da almeno 5 anni. • Non è richiesta l’interruzione dell’attività lavorativa.

  10. Assegno Ordinario di Inabilità Nel caso in cui l’assegno risulti di importo molto modesto, e l’interessato percepisca redditi bassi, l’importo dell’assegno può essere aumentato di una cifra non superiore all’assegno sociale. L’assegno non può comunque superare l’importo del trattamento minimo. Al compimento dell’età pensionabile l’assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l’interessato abbia cessato l’attività di lavoro dipendente e possegga i contributi previsti dalla legge. Il periodo in cui l’invalido ha beneficiato dell’assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia.

  11. Pensione di inabilità lavorativa • Infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS, che deve essere tale da provocare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; • Un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità.

  12. Pensione di inabilità lavorativa Casi di incompatibilità: chi fa domanda di pensione di inabilità non può: - Svolgere un’attività lavorativa dipendente; - Essere iscritto ad un albo professionale; - Essere iscritto negli elenchi degli operatori agricoli o dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni .

  13. Assegno per l’assistenza personale e continuativa • I pensionati di inabilità possono chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa, se si trovano nell’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o se non sono in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana. • L’assegno di assistenza viene concesso su richiesta dell’interessato, e può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità • Dal 1° luglio 2009 l’assegno è pari a 472,45 euro mensili.

  14. Assegno per l’assistenza personale e continuativa L’assegno non spetta: durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico delle pubbliche amministrazioni; nei periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la spesa è a carico della pubblica amministrazione. L’assegno è incompatibile: con l’assegno mensile corrisposto dall’Inail agli invalidi, per l’assistenza personale e continuativa.

  15. LAVORO

  16. Legge 68/1999collocamento obbligatorio persone disabili Se viene riconosciuta un’invalidità superiore al 45% ai sensi di questa legge, si ha diritto all’iscrizione alle liste speciali di collocamento obbligatorio. Da queste liste le imprese e gli enti pubblici, sono tenuti ad assumere persone disabili, in proporzione al proprio numero di dipendenti

  17. Legge 104/1992 Tramite la propria Azienda Sanitaria di residenza, è possibile fare richiesta per la legge 104 del 1992; questa legge definisce lo stato di handicap su due livelli

  18. Certificato di handicap comma 1 E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione Certificato di handicap in situazione di gravità comma 3 Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo o globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazione di gravità. Stato di handicap

  19. Lavoratore portatore di handicap graveI beneficiari sono i disabili maggiorenni portatori di handicap grave che svolgano un’attività lavorativa subordinata.Possono usufruire di 2 ore di permesso retribuito al giorno o 3 giorni al mese.

  20. Genitori o familiari di persone con handicap grave maggiorenneI genitori, anche adottivi, di figli maggiorenni con handicap grave, e il lavoratore che assista con continuità e in via esclusiva un parente o affine entro il terzo grado o coniuge, hanno diritto a tre giorni di permesso al mese.Per il genitore o parente di disabile maggiorenne è richiesta la convivenza o la continuità ed esclusività dell’assistenza.

  21. Congedo retribuito di due anniIl lavoratore dipendente, madre o alternativamente padre, e in caso di decesso dei genitori, le sorelle o i fratelli conviventi, hanno diritto a fruire di un congedo retribuito di due anni per assistere il disabile in stato di gravità, purché non sia ricoverato.Il richiedente la prestazione deve prestare assistenza in via continuativa ed esclusiva se non è convivente; non è concesso il congedo se il disabile lavora.I due anni sono frazionabili, e possono essere chiesti alternativamente da entrambi i genitori; il congedo viene retribuito con una “indennità” corrispondente all’ultima retribuzione, ed è coperta da contribuzione figurativa. Questa spetta fino all’importo complessivo massimo di € 36.151,98/annue da rivalutare.Dopo la Sentenza 158/2007, i congedi devono essere concessi, e in via prioritaria, anche al coniuge lavoratore.

  22. Con Sentenza n° 19 del 26 gennaio 2009, la Corte Costituzionale si pronuncia sul dubbio di legittimità costituzionale rispetto all’esclusione dalla concessione dei congedi lavorativi biennali retribuiti ai figli che assistano il genitore con handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).Dopo la Sentenza citata anche i lavoratori che assistono il genitore con handicap grave, finora esclusi dal beneficio, hanno diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito.

  23. Rimangono due condizioni:che il figlio che presta assistenza sia convivente con il genitoreche non ci siano altri familiari idonei all’assistenzaLa Consulta non precisa cosa significhi «idonei», il che lascia aperti dubbi interpretativi che potrebbero essere interpretati in modo restrittivo dagli Istituti previdenziali o dalle aziende e, quindi, ingenerare contenziosi.Il lavoratore che si trovi nelle situazioni descritte dalla Sentenza 19/2009, ha già da ora diritto al congedo biennale (anche frazionabile) retribuito.

  24. Legge 183/2010 Questa legge ha introdotto delle modifiche e delle limitazione per la fruizione della 104/92. Essendo una normativa in continuo movimento e con una serie di circolari applicative, emesse dai vari entri previdenziali (INPS, INPDAP…) si consiglia sempre di chiedere un appuntamento presso un patronato, per avere tutte le informazioni aggiornate.

  25. Congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure Se viene riconosciuta un’invalidità civile superiore al 50%, il malato oncologico e il familiare che presta assistenza, hanno diritto ad un congedo annuo di 30 giorni, per cure connesso allo stato di invalidità. Questi giorni, che non devono per forza essere continuativi, vanno a sommarsi ai giorni di malattia previsti dal proprio CCNL

  26. Lavoro a tempo parziale I lavoratori dipendenti, sia del settore privato sia del settore pubblico, affetti da una patologia oncologica, possono chiedere il passaggio dal tempo pieno al part-time, per poter effettuare le cure, ed ottenere il passaggio da part-time a tempo pieno, quando la situazione di salute sarà migliorata. Il familiari lavoratore di un malato oncologico, ha un titolo preferenziale rispetto agli altri dipendenti, nell’ottenimento del passaggio dal tempo pieno al part-time per consentire loro di prendersi cura del congiunto affetto da neoplasia (legge Biagi).

  27. Pensionamento anticipato I lavorati dichiarati invalidi almeno al 74%, per i fini pensionistici, hanno diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di lavoro prestato come invalido, per un massimo di 5 anni. Per chi ha un’invalidità superiore all’80%, se ci sono i requisiti di legge, esiste la possibilità di anticipare il pensionamento di vecchiaia, rispetto all’età prevista. Il pensionamento può essere anticipato al massimo fino ai 55 anni per le donne e fino ai 60 anni per gli uomini.

  28. Patronato presso la Fondazione IRCCS Istituto Tumori Dal mese di febbraio 2010 è presente, presso la Fondazione, un patronato. Il patronato è presente tutti i martedì dalle 14.00 alle 16.00 per gli adulti, e il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 per la pediatria. Per fissare l’appuntamento per gli adulti contattare l’AS Bettega allo 02.2390.2235 o tramite e-mail silvia.bettega@istitutotumori.mi.it

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