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Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Salerno

Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Salerno. Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità. Regolamento per l’istituzione della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra uomo e donna. Istituzione. ART. 1

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Presentation Transcript


  1. Commissione per le Pari Opportunitàdella Provincia di Salerno Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità

  2. Regolamento per l’istituzione della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra uomo e donna

  3. Istituzione ART. 1 • E’ istituita presso l’Amministrazione Provinciale di Salerno la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra uomo e donna; • Essa è un’organismo permanente, che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall’art. 3 della Costituzione, anche mediante l’attuazione di “azioni positive”ai sensi delle Leggi 164 /90 e 125/91.

  4. Finalità Art. 2 • Finalità della Commissione sono la promozione e la realizzazione di Pari Opportunità tra uomo e donna nell’educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che, di fatto impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

  5. Composizione e Nomina la composizione e la nomina avvengono secondo l’Art. 4 dello Statuto così come integrato al punto 2 e ex novo punto 7 con delibera del Consiglio Provinciale del 25.02.97, n.ro 14.

  6. La Commissione Provinciale per le Pari Opportunitàconsiliatura 2004-2009 Componenti: Il Presidente della Provincia dott. Angelo Villani • Tropiano Mariassunta • Truda Giovanna • Viscusi Rosmina • Marinari Marina • Buonocore Carmela • Ferraioli Luigia • Corvino Marilinda • Stoia Rosalba • Vairo Giuseppa • Gallo Filomena • Presidente Commissione P.O. • Orlando Maria Rosaria • Vice Presidente • Antonini Alberta • Casella Giuseppina • Carbone Roberta • Telese Giuseppina • MEMBRO DI DIRITTO – La Consigliera Di Parità • (Integr. punto 2, delib. N.ro 14)

  7. Partecipano ai lavori della Commissione con voto consuntivo : • l’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità • Dr. Guerrino Terrone • l’Assessore gestione risorse Umane • Dott. ssa Maddalena Arcella • il Presidente III Commissione Consiliare • Consigliere dott. Luigi Crispino

  8. PARI OPPORTUNITÀ normativa fondamentale

  9. Il principio di parità nella Costituzione ARTICOLO 3

  10. uguaglianza formale Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. ARTICOLO 3

  11. uguaglianza sostanziale . È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese ARTICOLO 3

  12. Articoli 29 e 30 In particolare, l’art. 29 co. 2 sancisce che il matrimonio è fondato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare FAMIGLIA

  13. LAVORO E RETRIBUZIONE • art. 4- co. 1 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto • art.37- co. 1 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

  14. DIRITTI POLITICI art. 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

  15. ACCESSOAI PUBBLICI UFFICI E ALLE CARICHE ELETTIVE art. 51 co. 1 Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove le pari opportunità tra donne e uomini.

  16. ACCESSOAI PUBBLICI UFFICI E ALLE CARICHE ELETTIVE Art. 117, co. 7 Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive

  17. ACCESSOAI PUBBLICI UFFICI E ALLE CARICHE ELETTIVE • La semplice enunciazione del principio deve ora concretarsi nella specifica necessità di una oggettiva sostanzialità di condizioni che permettano alla modifica costituzionale l’effettiva applicazione.

  18. Leggi elettorali • Quote rosa

  19. Legge 860/50 PROTEZIONE DELLE LAVORATRICI MADRI Segna un netto progresso nell’impostazione politica del rapporto maternità-lavoro: “la legge afferma il principio per cui la maternità non deve essere ritenuta una causa di minor rendimento della lavoratrice, ma piuttosto un fatto di positiva rilevanza sociale”.

  20. Anni ’60 caratterizzati dalla netta ripresa economica del dopoguerra. Prendono forma definitiva alcuni principi fondamentali per l’attuazione dell’art. 37 della Costituzione: • 1960 - la prima strutturazione dei salari in funzione della parità retributiva; • 1963 - il divieto delle clausole di nubilato nei contratti della lavoratrice; • 1963 l’accesso senza limiti a tutti gli uffici e professioni; • 1967 la ratifica della Convenzione di New York sui diritti politici delle donne;

  21. lavoro occasionale part-time determina una situazione discriminata e di inferiorità di carriera e di trattamento salariale sono una componente sistematica del pattern femminile di partecipazione al mercato del lavoro Anni ’70donna-famiglia e famiglia-lavoro • il lavoro domestico • il lavoro extradomestico

  22. La donna non riesce a mediare lo squilibrio risorse-bisogni Emergono tensioni soggettive, ma anche una presa di coscienza collettiva: una volontà di rifiuto della propria condizione personale, ma anche forme di organizzazione e di lotta, sulle quali si sviluppa il movimento femminista. MOVIMENTO FEMMINISTA

  23. - Riforma del diritto di famiglia artt. 143 e 144 sancisce l’uguaglianza di diritti e doveri tra coniugi art. 147 la loro identica responsabilità nei confronti dei figli

  24. Anni ’80 Superamento del concetto di parità formale Assunzione del concetto di parità sostanziale Dibattito vasto e articolato in sede comunitaria

  25. parità sostanziale Eliminazione di situazioni discriminatorie Attraverso AZIONI POSITIVE uguaglianza delle opportunità

  26. Legge n. 125/1991 segna il salto dalla Cultura della Parità a quello della Pari Opportunità

  27. Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri promuove l’uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e ogni ostacolo di fatto limitativo della parità in conformità all’articolo 3 della Costituzione Legge 164/90

  28. Organismi di parità LEGGI ISTITUTIVE DEGLI ORGANISMI DI PARITÀ • La legge 164/90istituisce la Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. • La legge 125/91 istituisce il Comitato Nazionale di Parità operante presso il Ministero del Lavoro. • La legge 215/92 istituisce il Comitato per l'imprenditoria femminile, operante presso il Ministero dell'Industria.

  29. con decreto del Presidente del Consiglio 28 ottobre 1997, n. 405, è stato istituito il Dipartimento per le Pari Opportunità, che costituisce la struttura amministrativa di supporto per il lavoro della Ministra per le Pari Opportunità.

  30. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europeatesto approvato nel Consiglio Europeo di Nizza, 7-9 dicembre 2000 art. 23 – parità tra uomini e donne • La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. • Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

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