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Gli enti, gli attori e i processi di standardizzazione Il caso del cablaggio strutturato di edifici commerciali e resid

Gli enti, gli attori e i processi di standardizzazione Il caso del cablaggio strutturato di edifici commerciali e residenziali. Raffaele Greco, CEI. Argomenti. Enti di standardizzazione Il CEI e la struttura normativa mondiale A regola d’arte

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Gli enti, gli attori e i processi di standardizzazione Il caso del cablaggio strutturato di edifici commerciali e resid

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  1. Gli enti, gli attori e i processidi standardizzazioneIl caso del cablaggio strutturato di edifici commerciali e residenziali Raffaele Greco, CEI

  2. Argomenti • Enti di standardizzazione • Il CEI e la struttura normativa mondiale • A regola d’arte • Le norme tecniche. Il “Nuovo approccio” e le norme armonizzate. • Lavori normativi • I Comitati tecnici. Il consenso. L’Inchiesta pubblica. • Il livello internazionale ed europeo • IEC e CENELEC. Accordo di Dresda. Norme europee EN. • Il livello nazionale • Procedure CEI. Procedura di Vilamoura. • In pratica • Il CEI e il cablaggio strutturato • Appendice A: I documenti normativi • Appendice B: Riferimenti

  3. Enti di standardizzazione

  4. Comitato Elettrotecnico Italiano Fondato nel 1909, tra i primi Enti normatori al mondo, il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, è l'Ente istituzionale riconosciuto dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea, preposto alla normazione e all'unificazione in Italia del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni. Informazioni generali sul CEI e le sue attività si trovano nel sito Internet istituzionale: www.ceiuni.it

  5. Struttura e attività CEI - 1 SOCI Le attività del CEI includono la redazione di documenti normativi nazionali e la partecipazione ai lavori europei e internazionali, ma anche azioni di coordinamento, ricerca, comunicazione e formazione in sinergia con le parti coinvolte nel processo normativo... Assemblea Consiglio Collegio dei probiviri Revisori dei conti Comitato Esecutivo CST, CERT Comitati Tecnici e SottoComitati

  6. Struttura e attività CEI - 2 SOCI Assemblea Consiglio Collegio dei probiviri … I lavori normativi vengono svolti nei Comitati Tecnici a cui partecipano oltre 3.000 Esperti, designati dai Soci: Ministeri, Enti pubblici e privati, Università, laboratori di ricerca, industrie costruttrici e utilizzatrici, associazioni di categoria, ecc. Revisori dei conti Comitato Esecutivo CST, CERT Comitati Tecnici e SottoComitati

  7. Organismi riconosciuti • Il CEI e l’UNI sono gli organismi riconosciuti e abilitati ad emanare atti di normalizzazione in Italia, come stabilito dalle Direttive dell’Unione Europea: • Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. • Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

  8. Struttura normativa mondiale Elettrotecnica Elettronica Tutte le altre aree Tele- comunicazioni Livello IEC ISO ITU mondiale (N. 62 Paesi) (N. 97 Paesi) (N. 189 Paesi) Livello CENELEC CEN ETSI europeo (N. 28 Paesi) (N. 28 Paesi) (N. 35 Paesi) Livello CEI UNI CONCIT nazionale (CEI/UNI/ISCTI)

  9. “A regola d’arte”

  10. La norma definita dai normatori • La definizione più efficace di norma tecnica è probabilmente quella che ne hanno dato gli stessi Enti Normatori europei, e che è contenuta nella norma congiunta CEI UNI EN 45020: • La stessa norma specifica inoltre che una norma deve basarsi su comprovati risultati scientifici, tecnologici e sperimentali e mirare alla promozione dei migliori benefici per la comunità. Per Norma si intende un documento prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto.

  11. Legge n. 186 del 1968 • Le norme tecniche sono state oggetto di numerose leggi, che hanno avuto come obiettivo quello di renderle più incisive, e cioè di attribuire loro maggiori possibilità di raggiungere i loro obiettivi. • Il principale riferimento per il valore giuridico delle norme CEI è la Legge 1 marzo 1968, n. 186 • “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”: Articolo 1: Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati a regola d’arte.Articolo 2: I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le Norme del CEI si considerano costruiti a regola d’arte”

  12. Norme tecniche: non obbligatorie... • Secondo la Legge 186 del 1968 si ha quindi che è obbligatorio effettuare realizzazioni “a regola d’arte” nei settori della tecnica trattati dal CEI. L’applicazione delle norme tecniche CEI garantisce che qualsiasi realizzazione sia a regola d’arte, e quindi garantisce il pieno rispetto della legge. • Tuttavia l’applicazione delle norme non viene imposta e non è quindi obbligatoria, sebbene rappresenti comunque una corsia preferenziale per il rispetto della legge.

  13. … ma sufficienti. • La legge non esclude che prodotti, impianti, ecc. non realizzati in conformità alle norme CEI, possano comunque essere a regola d’arte. In questo caso però la conformità alla regola d’arte deve essere dimostrata. • In generale quindi, l’applicazione delle norme CEI, sebbene non obbligatoria, è sufficiente a garantire la realizzazione “a regola d’arte” e cioè il rispetto della legge.

  14. Legge n. 46 del 1990 • Alcune norme e guide tecniche del CEI sono citate in dispositivi di legge e la loro applicazione, negli specifici ambiti, è obbligatoria. • Un altro importante riferimento per il riconoscimento giuridico delle norme tecniche, la Legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”, riferita agli edifici residenziali: • Articolo 7, comma 1: “Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le Norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte”.

  15. “Nuovo approccio” a livello europeo ha introdotto un Nuovo Approccio all’armonizzazione tecnica, cioè all’eliminazione degli ostacoli tecnici alla circolazione dei prodotti nell’Unione Europea. Direttive più agili, con un contenuto tecnico inferiore alle precedenti, fissano soltanto i “requisiti essenziali” che devono essere obbligatoriamente rispettati: ogni produttore però è libero di decidere in che modo e con quali mezzi conformarsi a quei requisiti. • La “Risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione”

  16. Principi del Nuovo approccio - 1 L’armonizzazione legislativa si limita ai requisiti essenziali che i prodotti immessi sul mercato comunitario devono rispettare per poter circolare liberamente. Le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle direttive vengono definite in norme armonizzate. L’applicazione di norme armonizzate o di altro genere rimane volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i predetti requisiti.

  17. Principi del Nuovo approccio - 2 I prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate sono ritenuti conformi ai corrispondenti requisiti essenziali. Solo i prodotti che rispettano i requisiti essenziali possono essere immessi sul mercato. I fabbricanti possono scegliere tra le varie procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva applicabile.

  18. Norme armonizzate - 1 Le norme tecniche armonizzate sono norme particolari, preparate nell’ambito dei 3 Enti normatori europei (CENELEC, ETSI, CEN), in genere su mandato della Commissione europea, e sono legate alle Direttive del Nuovo Approccio, in quanto stabiliscono le caratteristiche tecniche dei prodotti, sufficienti a soddisfarne i requisiti essenziali.

  19. Norme armonizzate - 2 Le norme tecniche diventano armonizzate quando vengono pubblicate nelle apposite liste della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. I prodotti conformi alla norme armonizzate di riferimento beneficiano quindi della presunzione di conformità ai requisiti essenziali della Direttiva o delle Direttive applicabili. Nel caso in cui le norme armonizzate non vengano applicate, il produttore dovrà dimostrare di avere soddisfatto i requisiti essenziali delle Direttive applicabili.

  20. Marcatura CE E’ il simbolo grafico che attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali delle Direttive applicabili a quel prodotto. L’apposizione della marcatura CE è obbligatoria per i prodotti rientranti nel campo di applicazione delle Direttive di Nuovo approccio. Nel caso in cui un prodotto rientri nel campo di applicazione di più Direttive, la marcatura CE indica la conformità a tutte le Direttive applicabili.

  21. Direttive del Nuovo Approccio Alcune Direttive del Nuovo Approccio, di particolare interesse per il CEI: Materiale Elettrico di Bassa Tensione - Direttiva 73/23/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, modificata dalla 93/68/CEE del 22 luglio 199 Compatibilità Elettromagnetica - Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla 92/31/CEE del 28 aprile 1992 e dalla 93/68/CEE del 22 luglio 1993. Telecomunicazioni - Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità Atmosfere esplosive ATEX - Direttiva 94/9/CEE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Macchine - Direttiva 89/392/CEE relativa alle macchine, modificata dalla 91/368/CEE del 20 giugno 1991, dalla 93/44/CEE del 14 giugno 1993 e dalla 93/68/CEE del 22 luglio 1993.

  22. Lavori normativi

  23. I Comitati Tecnici Le attività normative del CEI vengono svolte nell’ambito dei circa 80 Comitati Tecnici (CT) fra i quali sono suddivisi tutti gli argomenti di lavoro. I CT possono suddividere le attività al loro interno e costituire dei SottoComitati (SC) specializzati in attività più circoscritte. Sia i CT che gli SC possono costituire al loro interno dei gruppi informali e temporanei, i Gruppi di Lavoro (GL), in particolare (ma non esclusivamente) per l’elaborazione di documenti normativi nazionali.

  24. I partecipanti Tutte le aziende, le associazioni, gli Enti, le Società, ecc. interessati alle attività del CEI possono diventare Soci del CEI. I Soci del CEI nominano i loro rappresentanti (gli esperti) nei Comitati Tecnici e nei SottoComitati. Gli esperti dei Comitati Tecnici CEI sono i protagonisti dell’attività normativa; nel CEI non c’è un’altra struttura dedicata alla preparazione delle norme, oltre ai Comitati e agli organi che da essi dipendono. Essere un Socio del CEI e partecipare ai lavori normativi vuol dire quindi essere una parte del CEI.

  25. Alla base delle norme Le procedure con cui si preparano le norme tecniche sono basate: tutti possono avere informazioni sugli argomenti di lavoro, possono conoscerne lo stato di avanzamento, possono conoscerne e commentarne il contenuto prima che vengano pubblicate; tutte le parti interessate possono partecipare ai lavori del CEI e influenzarli; nelle varie fasi di preparazione e di approvazione di una norma, tutte le parti sociali coinvolte devono essere d’accordo per poter procedere. Sulla trasparenza Sulla democraticità Sul consenso

  26. Consenso - 1 L’equilibrio tra le categorie interessate alla preparazione di una norma è ottenuto tramite la regola del consenso. Per definizione internazionale (Guida ISO-IEC n. 2) la normativa tecnica deve nascere su una base di consenso, intendendosi questo raggiunto quando nessuna delle parti, settori o categorie interessati alla specifica norma esprime un forte e motivato disaccordo.

  27. Consenso - 2 Il contenuto tecnico di un qualsiasi documento normativo, nelle varie fasi di elaborazione, è approvato sulla base del consenso se il Presidente del Comitato Tecnico o del SottoComitato che lo elabora non riceve alcuna dichiarazione scritta contraria e tecnicamente motivata da una categoria o settore interessato e rappresentato nel CT/SC. Il consenso non è quantificabile in termini numerici ma soltanto in termini di qualità del contenuto dei commenti ricevuti. Talvolta è sufficiente un solo commento contrario e/o di notevole rilevanza tecnica e/o formulato da parte di una categoria importante per determinare il non ottenimento del consenso.

  28. Inchiesta Pubblica - Avvio La pubblicazione (e quindi l’entrata in vigore) dei documenti normativi deve ottenere l’approvazione del contenuto tecnico in essi proposto. Detta approvazione si persegue mediante una procedura denominata “Inchiesta pubblica”: il CEI notifica sui propri organi di informazione la disponibilità di un progetto di Norma, ottenuto dal lavoro dei CT/SC del CEI o del CENELEC, affinché tutti gli interessati possano entrarne in possesso e formulare eventuali commenti tecnici ed editoriali.

  29. Inchiesta Pubblica - Conclusione I commenti inviati al CEI entro la data prestabilita vengono analizzati dal CT competente. Se vengono ritenuti congrui all’argomento normativo in esame, e non stravolgono l’impostazione del documento, vengono adottati ed inseriti nel testo definitivo della norma (caso CEI), oppure utilizzati per la definizione della posizione nazionale (caso CENELEC). Se i commenti inviati al CEI sono ritenuti fondati dal CT competente, e sono tali da non poter essere introdotti senza stravolgere l’impostazione del documento normativo, l’Inchiesta Pubblica non è superata, e il documento va archiviato o rielaborato e riproposto in Inchiesta Pubblica (caso CEI); nel caso CENELEC, la posizione nazionale sarà accompagnata da un parere negativo.

  30. Il livello internazionale ed europeo

  31. IEC e CENELEC La maggior parte delle norme pubblicate dal CEI sono di origine europea (CENELEC) o internazionale (IEC). I lavori normativi in questi ambiti sono svolti dai delegati nazionali dei Paesi membri, che prendono parte agli organi tecnici dei due Enti. Le proposte di norme vengono preparate sulla base della regola del consenso e vengono sottoposteal parere e quindi al voto dei Comitati Nazionali (per l’Italia il CEI). Il recepimento a livello nazionale è obbligatorio per le norme CENELEC, ma è facoltativo per le IEC, mentre l’applicazione delle norme recepite rimane facoltativa in entrambi i casi. Le norme IEC tuttavia diventano spesso norme CEI in base all’Accordo di Dresda ()

  32. Accordo di Dresda È un accordo di cooperazione tra IEC e CENELEC, che riguarda: Lo scopo è di evitare la duplicazione dei lavori, velocizzare la preparazione delle norme, e assicurare il miglior uso delle risorse, cioè in particolare del tempo degli esperti. La maggior parte dei progetti di norme IEC vengono sottoposti a Inchiesta Pubblica e poi votati contemporaneamente anche in ambito CENELEC; se i risultati del voto parallelo sono positivi per entrambi gli Enti, il progetto diventa sia norma IEC che CENELEC. Attualmente quindi la maggior parte delle norme IEC vengono recepite dal CEI, in quanto anche norme europee. • la pianificazione comune di nuovi lavori normativi; • il voto parallelo IEC/CENELEC.

  33. Norme europee, European Standard - EN • Le norme europee EN sono i più importanti documenti pubblicati dal CENELEC. Le loro principali caratteristiche sono: • Il contenuto di una norma europea non può essere in contrasto con quello delle altre. • La preparazione di una norma europea è basata sui principi del consenso, della trasparenza, della democraticità. • Gli Stati membri del CENELEC hanno l’obbligo di recepire tutte le norme europee, e la loro coerenza tecnica è valida sia a livello nazionale che europeo; cioè nel caso che le norme europee siano in contrasto con norme nazionali preesistenti, queste ultime devono essere abrogate.

  34. Il livello nazionale

  35. Preparazione di documenti normativi CEI I documenti normativi CEI vengono preparati nell’ambito dei Comitati Tecnici o dei SottoComitati, a cui possono partecipare i rappresentanti dei Soci del CEI. In genere, la preparazione di un documento normativo (norma, norma sperimentale, variante – si veda l’Appendice A) è affidata ad un gruppo di persone all’interno di un CT/SC (o eccezionalmente di più organi tecnici), interessate all’argomento. Si costituisce quindi un Gruppo di Lavoro (GL), che riferisce al CT/SC che lo ha costituito. La bozza preparata dal GL viene poi sottoposta al CT/SC al fine di ottenere l’approvazione, dopo l’introduzione di eventuali modifiche, all’invio del documento (che a questo punto diventa un progetto di norma) in Inchiesta pubblica.

  36. Procedura di Vilamoura - 1 La procedura di Vilamoura stabilisce che gli Stati membri CENELEC devono notificare appena possibile, allo stesso CENELEC, qualsiasi intento di attività di standardizzazione nazionale. La reazione positiva (ovvero la comunicazione di interesse sull’argomento) anche di un solo Stato entro un termine di tre mesi è sufficiente per dare inizio ad un periodo di status quo o standstill, e ad una attività normativa a livello europeo. Nel caso in cui il CENELEC giudichi che non è opportuno lavorare a livello europeo, autorizza lo sviluppo a livello nazionale dell'attività notificata.

  37. Procedura di Vilamoura - 2 • Gli scopi di questa procedura sono i seguenti: • evitare che un Comitato Nazionale (es. il CEI) avvii un lavoro normativo quando, sullo stesso argomento, è in corso un’attività normativa europea; • verificare se vi siano altri Comitati Nazionali Membri del CENELEC interessati allo stesso argomento allo scopo di elaborare eventualmente un documento normativo a livello europeo anziché nazionale; • evitare il proliferare di norme diverse sullo stesso argomento, all’interno dell’Unione Europea.

  38. Documenti normativi di origine nazionale • Norme CEI • Norme CEI SPERIMENTALI • Guide CEI • Fogli di interpretazione • Varianti • Errata corrige • Norme CEI-UNEL

  39. In pratica

  40. Conoscere le norme tecniche Le norme tecniche di riferimento per una determinata area o un prodotto rappresentano: • una fonte di informazioni tecniche obiettive, aggiornate e affidabili, indipendenti dai singoli prodotti, scritte dai migliori esperti e approvate dalla comunità tecnica. • quanto è sufficiente per garantire che i lavori e i prodotti siano a regola d’arte e quindi nel rispetto della legge. Pur essendo volontaria, l’applicazione delle norme tecniche permette di evitare che il progettista/installatore debba dimostrare a proprio carico la rispondenza alla regola d’arte. • un riferimento comune per offrire ai propri clienti prodotti/servizi/impianti di qualità, sicuri e intercambiabili.

  41. Applicare le norme tecniche Applicando i criteri contenuti nelle norme tecniche, produttori, progettisti e installatori diventano portatori della “regola d’arte”. In questo modo contribuiscono alla crescita della qualità e della sicurezza L’applicazione delle norme, diventando una pratica sempre più comune, contribuirà a rendere coscienti i clienti dell’importanza di rispettare la legge, così come avviene già per gli altri impianti (elettricità, gas). E in conclusione a mettere fuori mercato gli impianti poco sicuri e di scarsa qualità.

  42. Partecipare ai lavori normativi Sebbene i lavori normativi si svolgano prevalentemente a livello europeo, è possibile partecipare agli organi tecnici CEI che preparano la posizione nazionale, che verrà presentata a livello europeo dal rappresentante del gruppo. E’ possibile anche presentare al CEI proposte per: • nuove Guide • nuove Norme Sperimentali • modifiche alle Norme o Guide esistenti

  43. Partecipare: i rapporti personali I lavori del CEI si svolgono tramite posta elettronica e altri strumenti informatici, ma soprattutto tramite le tradizionali riunioni, in cui vengono esaltati i rapporti personali. • Le discussioni sui vari aspetti della tecnica portano ad aumentare le conoscenze di tutti i partecipanti. • I partecipanti sono in parte concorrenti, ma in molti casi sono potenziali clienti o fornitori di altri partecipanti; ciò può portare anche vantaggi commerciali. • La conoscenza dei responsabili del Comitato di interesse, permette di rivolgersi alle persone giuste per ottenere informazioni in breve tempo su tutto ciò che serve sapere sulle norme CEI.

  44. Il CEI e il cablaggio strutturato

  45. Il CEI e le telecomunicazioni - 1 Le attività del CEI per le telecomunicazioni sono molte, e sono svolte principalmente nei Comitati Tecnici del settore TLC e nei relativi SottoComitati e Gruppi di Lavoro. CT 46 Cavi simmetrici e coassiali, cordoni, fili, guide d’onda, connettori per radiofrequenza CT 48Componenti elettromeccanici per apparecchiature elettroniche CT 57 Telecomunicazioni associate ai sistemi elettrici di potenza CT 86 Fibre ottiche CT 100 Sistemi e apparecchiature audio, video e multimediali CT 108 Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, dell'informazione e delle telecomunicazioni CT 205 Sistemi bus per edifici CT 304 Interferenze elettromagnetiche CT 305 Apparati e sistemi di telecomunicazioni GL PLT Power Line Telecommunications

  46. Il CEI e le telecomunicazioni - 2 Oltre ai CT nazionali e ai loro corrispondenti internazionali, le attività normative per le telecomunicazioni seguite dal CEI vengono svolte in altri ambiti. Inoltre: CT 306 Interconnessione di apparecchiature di telecomunicazioni CONCIT Comitato Nazionale di Coordinamento per Informatica e Telecomunicazioni ETSI European Telecommunications Standards Institute ICTSB ICT Standards Board JTC1/SC25 Interconnection of IT equipment

  47. Norme e guide per le telecomunicazioni Le pubblicazioni che riguardano più direttamente il cablaggio strutturato sono quelle del CT 306. Tuttavia ci sono delle norme e guide di altri Comitati che riguardano l’impiantistica di edificio e che quindi possono essere di interesse per progettisti e installatori. CT 100 CEI EN 50083-1 (sicurezza impianti TV) CEI EN 50083-7 (prestazioni impianti TV) Guida CEI 100-7 (impianti TV) Guida CEI 100-100 (Set Top Box) Vol. Impianti d’antenna CT 108 CEI EN 60950-1 (sicurezza dei PC) CEI EN 60065 (sicurezza dei televisori) CT 205 CEI EN 50090-2-2 (automazione edificio) Guida CEI 83-11 (bus in edifici pregevoli) Guida alla Domotica – in preparazione

  48. Schema per edificio residenziale 100-7, 50083 coassiale 50174 rame e fibra 306-2 appartamento 50090 automazione 100-100, 60950 apparati

  49. Cablaggio strutturato: il CT 306 Il Comitato 306 è responsabile delle norme e delle guide sul cablaggio strutturato, ma anche sul cablaggio delle abitazioni, e sulla posa di infrastrutture per TLC in aree esterne. Di seguito, norme sul cablaggio strutturato e relative fasi. CEI EN 50173-1 Requisiti generali e uffici CEI EN 50174-1 Specifiche e assicurazione della qualità CEI EN 50174-2 Pianificazione e installazione all’interno degli edifici CEI EN 50310 Connessione equipotenziale e messa a terra CEI EN 50346 Prove del cablaggio installato Progettazione dell’edificio EN 50310 Progettazione del cablaggio EN 50173-1 Pianificazione EN 50174-1 EN 50174-2 EN 50310 Installazione EN 50174-1 EN 50174-2 EN 50310 EN 50346 Esercizio EN 50174-1

  50. Cablaggio strutturato: CEI EN 50173-1 Nel 1995 è stata pubblicata la prima norma internazionale, la ISO/IEC 11801 "Information technology. Generic cabling systems” (in Italia: CEI EN 50173). Nella più recente versione delle norme ISO/IEC 11801 e CEI EN 50173-1 sono ammesse 3 categorie (5, 6 e 7) di componenti in rame, che permettono di realizzare collegamenti sui quali la massima frequenza utile è rispettivamente di 100 MHz, 250 MHz e 600 MHz. Le classi dei collegamenti in fibra ottica sono determinate dalla massima lunghezza utile: 300 m, 500 m e 2000 m. Le categorie dei componenti in fibra sono specificate in modo che si possano scegliere i componenti adatti in funzione della frequenza di lavoro dell’applicazione e della lunghezza del cavo in fibra.

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