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Novembre 2006

La previdenza complementare ed il TFR: le novità del disegno di legge finanziaria. Novembre 2006. Presentazione di Angelo Marinelli. 2002. 2010. 2020. 2040. 2050. Speranza di vita Maschi Femmine. ITALIA 79.5  media U.E. 73 76.6 82.9. 77.9 84.4. 79.6 86.2. 81.4 88.1.

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Presentation Transcript


  1. La previdenza complementare ed il TFR: le novità del disegno di legge finanziaria Novembre 2006 Presentazione di Angelo Marinelli A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  2. 2002 2010 2020 2040 2050 Speranza di vita Maschi Femmine ITALIA 79.5  media U.E. 73 76.6 82.9 77.9 84.4 79.6 86.2 81.4 88.1 ITALIA 84.7 media U.E.80 81,4 88.1 Tasso di dipendenza degli anziani rapp. Fra over 65/pop. 20 – 64 Tasso di dip. (over 65/pop. 15 – 64) 29.8 (28 –UE 24.2 ) 34.1 40.3 64.9 68.8 (61 – UE 49) Popolazione in età attiva 35.9 35.4 34.1 28.3 26.1 Tasso di occupazione (20 –64) 59 (UE 68) Tasso occ. (55 -64) 28% (UE 38,8) 62.9 63.6 67.3 69 Le variabili più rilevanti nel lungo periodo A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  3. Tasso di sostituzione prev. Obbligatoria Dep 60: lav. Dipendente in pensione a 60/65 anni Self 60: lav. Autonomo in pensione a 60/65 anni • I coefficienti di trasformazione del sistema pubblico sono stati aggiornati sulla base delle ipotesi sottostanti lo scenario demografico Eurostat centrale N.B.: Elaborazioni NVSP - 2004 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  4. Tasso di sostituzione prev. obbligatoria e complementare dopo impatto demografico e MDL • crescita del PIL: 1,4%; • crescita me salari: 1,8%; • rendimento netto prev. complementare: 2%; • inflazione e deflatore del PIL: 0%. • Contrib. PC: 9,25% N.B.: Elaborazioni NVSP - 2004

  5. Le iscrizioni alla previdenza complementare(dati aggiornati al 30/06/2006) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  6. MACRO AREE DELLA RIFORMA della previdenza complementare Liberalizzazione del settore della previdenza complementare (equiparazione fra le forme pens.) Disciplina fiscale della previdenza complementare Norme a sostegno dell’adesione (silenzio – assenso) Modificazioni al regime delle prestazioni Compensazioni alle imprese per il conferimento del TFR A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  7. TFR e previdenza complementare: come funziona? I dipendenti privati dovranno scegliere dove destinare il TFR che matura dal 1° gennaio 2007 Fondo chiuso manifestare una SCELTA ESPLICITA scegliere di destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale(ed eventualmente il suo contributo, attivando anche la contribuzione del datore di lavoro prevista dai CCNL) N.B.: il contributo del datore di lavoro non spetta nel caso un cui si scelga una forma pensionistica diversa da quella prevista dai medesimi accordi collettivi PIP – Piano individuale pensionistico Fondo aperto con adesione individuale Dal 1° gennaio 2007 il lavoratore dipendente del settore privato ha sei mesi di tempo per Le forme pensionistiche ricevono il versamento del TFR e dei contributi eventualmente dovuti, relativi alle adesioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007 a decorrere dal 1° luglio 2007 (con effetto sui periodi di paga dal momento dell’adesione) manifestare una SCELTA TACITA (Silenzio – assenso) Se non dice nulla, dopo sei mesi dal 1° gennaio 2007 (il 1° luglio 2007)o dopo sei mesi dall’assunzione se successiva, il TFR viene conferito: al Fondo chiuso, o ad altra forma pensionistica complementare eventualmente prevista da un accordo collettivo aziendale (ma non si ha diritto al contributo del datore di lavoro) Decidere di mantenere il TFR in azienda in tutto (per i lavoratori non iscritti ai fondi pensione) o in parte - Se l’azienda ha almeno 50 addetti, il datore di lavoro conferisce il TFR maturando al Fondo per l’erogazione dei TFR, presso la tesoreria di Stato e gestito dall’INPS Se non c’é nessun fondo pensione negoziale e NESSUN accordo collettivo aziendale, l’azienda provvede a trasferire il TFR ad un fondo pensione complementare residuale istituito presso l’Inps (N.B.: è un fondo a capitalizzazione da non confondere con quello istituito presso tesoreria di Stato) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  8. Il fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84 DDL finanziaria 2007) • Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, che viene gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  9. Il fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84 DDL finanziaria 2007) • Con effetto dal 1° gennaio 2007, I datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti conferiscono al fondo per l’erogazione del TFR un contributo pari al 100 per cento della quota di TFR maturando, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per ciascun lavoratore interessato. • Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al medesimo Fondo A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  10. Il fondo per la gestione dei TFR (3) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  11. Verso l’inclusione della previdenza complementare nel concetto di previdenza sociale… La legge 23 agosto 2004, n° 243 prevede, fra i criteri direttivi: “l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare” I lavoratori, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 (a partire dal 1° gennaio 2007, in base alla novità che saranno introdotte con apposito Decreto Legge ) potranno aderire ad una qualsiasi forma pensionistica collettiva o individuale (fondo “chiuso”, fondo “aperto” o piano pensionistico individuale attuato tramite contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale stipulato con un’impresa assicurativa) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  12. La previdenza complementare dopo il d.lgs 252/05 e il DDL finanziaria • Dal primo gennaio 2007 entra in vigore il D. lgs 252/2005 e il TFR maturando non destinato alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti viene destinato al Fondo per l’erogazione dei TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS • Il lavoratore con prima assunzione successiva al 28 Aprile 1993, entro sei mesi dal(1° gennaio 2007), o dal termine indicato da apposito Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, può: Aderire ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale Il TFR viene destinato alla forma pensionistica scelta Il TFR dei lavoratori del settore privato di imprese con meno di 50 dipendenti rimane in azienda; tutto il TFR maturando dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti va al Fondo pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto Manifestare il proprio dissenso all’adesione • TFR NEI FONDI CONTRATTUALI salvo accordo aziendale per destinazione ad altra forma collettiva; • in caso di presenza di fondi contrattuali, il TFR va al fondo con più aderenti in azienda (salvo diverso accordo aziendale) • nel caso non si possano applicare le disposizioni precedenti, il TFR va AL FONDO RESIDUALE INPS (da non confondersi con il Fondo per l’erogazione dei TFR…questo è un fondo di previdenza complementare). Non esprimere alcuna scelta (silenzio) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  13. Il silenzio assenso LAVORATORI con PRIMA OCCUPAZIONE precedente al 29/4/93 A SE ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di decorrenza del periodo di “silenzio – assenso” possono: 1)MANTENERE IL RESIDUO TFR MATURANDO IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 dipendenti verrà destinato al Fondo pubblico per la gestione dei trattamenti di fine rapporto) 2) VERSARLO INTERAMENTE al fondo pensione IN CASO DI SILENZIO: dopo 6 mesi il TFR residuo VA AL FONDO A CUI SI ADERISCE B LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di entrata in vigore del D. lgs 252 possono 1)MANTENERE IL TFR IN AZIENDA (ma i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti devono conferire mensilmente il TFR dei propri dipendenti non destinato alla previdenza complementare al Fondo pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall’INPS) 2) CONFERIRLO ad una forma pensionistica complementare (nella misura contrattualmente prevista, o, se manca, del 50%-elevabile succ.) IN CASO DI SILENZIO: COME PER I LAVORATORI POST 28/4/93 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  14. Il fondo residuale INPS per il conferimento del TFR non altrimenti devoluto Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto, non esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il TFR maturando in azienda*e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale il lavoratore stesso sia destinatario, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo pensionistico complementare istituito presso l’INPS. * Con gli effetti di cui all’art. 84 del ddl finanziaria per i lavoratori dipendenti di imprese con almeno 50 addetti A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  15. Il silenzio –assenso: la tempistica probabile Il datore di lavoro deve informare ciascun dipendente delle scelte disponibili Dal 1° gennaio 2007 Scattano i 6 mesi per esercitare le opzioni relative al Tfr il datore di lavoro deve comunicare ai dipendenti che non abbiano ancora optato il fondo di destinazione del Tfr alla scadenza del semestre un mese prima della scadenza dei sei mesi Dopo il periodo dei sei mesi utili per esercitare una scelta esplicita (dal 1° luglio 2007) Scade il termine per esercitare le opzioni ed il Tfr inizia ad essere versato al fondo pensione di riferimento ilTfr maturando non optato resta in azienda se l’impresa ha meno di 50 dipendenti; va al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto se l’impresa ha almeno 50 dipendenti Le quote di TFR maturando non destinate alla previdenza complementare A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  16. Le compensazioni previste per i datori di lavoro che conferiscono il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare o al fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato • Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali di natura assistenziale, dal 1° gennaio 2008, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR dei propri dipendenti ai fondi pensione, secondo le modalità previste da apposito all’allegato del disegno di legge finanziaria e nella stessa percentuale del TFR trasferito ai fondi pensione o al fondo INPS per la gestione dei trattamenti di fine rapporto; • Il datore di lavoro è esonerato, a partire dal 1° gennaio 2007, dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo pubblico per la gestione del TFR; • Dal reddito d’impresa, a partire dal 1° gennaio 2007, le imprese potranno dedurre un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche complementari o al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la tesoreria di Stato (6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti); A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  17. Esonero contributivo compensativo del conferimento del TFR verso le forme pensionistiche complementari o verso il fondo per l’erogazione del TFR A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  18. LIVELLI DI INFORMAZIONE INFORMAZIONE ISTITUZIONALE: soggetti super partes (Presid. Consiglio, MinWelf., Covip, Mefop) INFORMAZIONE NELLE AZIENDE (funzionale al silenzio-assenso/tacito conferimento del TFR) INFORMAZIONE DEI SINGOLI FONDI A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  19. Obblighi informativi a carico dei datori di lavoro • I datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori una prima adeguata informativa scritta, in merito alla devoluzione del TFR a previdenza complementare, sulle diverse scelte disponibili, secondo la seguente tempistica: • In prossimità dell’entrata in vigore del decreto, per i lavoratori già assunti a quella data; • Contestualmente all’assunzione per i lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del decreto • Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento tacito del TFR maturando alla previdenza complementare (entro il 1° giugno 2007 per i lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore del decreto ed entro cinque mesi dall’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2007) i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà, una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando sarà conferito in caso di diversa manifestazione di volontà alla scadenza del semestre A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  20. OBIETTIVI DELLE COMUNICAZIONI PRE-CONTRATTUALI O IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE ALL’ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMETARI prospetto informativo per la raccolta delle adesioni dove è evidenziato l’indicatore sintetico dei costi • Nota informativa • Scheda sintetica – che ha lo scopo, in modo semplice, di introdurre l’aderente ai meccanismi di funzionamento e alle condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare • Progetto esemplificativo – da mettere a disposizione dell’aderente in forme e con modalità idonee, incluso l’utilizzo di strumenti informatici anche successivamente all’adesione accessibilità, sinteticità e immediatezza delle informazioni fornite sui meccanismi di funzionamento e sulle condizioni di partecipazione fornire all’aderente un’indicazione dell’evoluzione nel tempo della posizione individuale e l’importo iniziale della prestazione complementare, consentendogli di avere un’idea delle conseguenze che tali scelte avranno nel tempo A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  21. LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI Prestazione in forma di capitale (max 50% del montante*) tassazione con ritenuta d’imposta (15%) ridotta per ogni anno di iscrizione eccedente il 15° fino ad un minimo del 9%) Prestazione in forma di rendita * È possibile percepire l’intera prestazione in forma di capitale qualora convertendo il 70% del montante si ottenga una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  22. La disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitale N.B.: in tutti i casi l’imponibile è colpito da una ritenuta a titolo d’imposta al netto dei redditi già assoggettati ad imposta • il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS; • il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; • Il riscatto degli eredi in caso di morte degli aderenti • La prestazione in forma capitale al momento del pensionamento • Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette 15% meno lo 0.30% x ogni anno eccedente il quindicesimo (riduzione max 6%) 23% A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  23. LE ANTICIPAZIONI Oggi Dal 01.01.2007 • Per spese sanitarie gravissime • - in qualsiasi momento • - fino al 75% del capitale • - aliquota fissa (min. 9% max. 15%) • Per acquisto o ristrutturazione 1a casa • - decorsi 8 anni di iscrizione • - fino al 75% del capitale • - aliquota fissa (23%) • Per “ulteriori esigenze” • - decorsi 8 anni di iscrizione • - fino al 30% del capitale • - aliquota fissa (23%) • Per spese sanitarie • - decorsi 8 anni di iscrizione • - fino al 100% del capitale • - tassazione separata (min. 23%) • Per acquisto o ristrutturazione 1a casa • - decorsi 8 anni di iscrizione • - fino al 100% del capitale • - tassazione separata (min. 23%) Ai fini dell’anzianità valgono i periodi di partecipazione a qualsiasi forma pensionistica complementare A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  24. Le prestazioni accessorie (premorienza, invalidità, long term care, dread desease); L’erogazione delle rendite (tramite il mercato assicurativo e/o gli enti previdenziali); I servizi accessori per l’iscritto (ruolo dei patronati, proselitismo sindacale); La democrazia economica e l’investimento nei mercati dei capitali (finanza etica, sviluppo locale, ecc.); La previdenza complementare per il lavoro non standard Le aree oggetto di implementazione A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  25. Soggetti deboli del mercato del lavoro §        Copertura assicurativa per i periodi non lavorati.In presenza di forte discontinuità e frammentarietà lavorativa si pone la questione della copertura assicurativa dei periodi non lavorati. La questione talvolta è risolta tramite una copertura figurativa, ma per lo più è consentito al lavoratore di provvedere tramite prosecuzione volontaria o riscatti dei periodi non lavorati, una soluzione onerosa in situazioni di evidenti carenze di reddito da parte del lavoratore; §        Una rete (o un sistema) di tutele.Le nuove tipologie del lavoro sono sostanzialmente sprovviste di tutele fondamentali, legate ai periodi di assenza dal lavoro. Anche la riforma degli ammortizzatori sociali dovrebbe avere una attenzione particolare per tali tipologie di lavoro A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

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