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Il D.M. 10 marzo 2014 n. 55

Il D.M. 10 marzo 2014 n. 55. Nel giudizio civile e nell’ambito stragiudiziale A cura di Avv. Sergio Pizzuto. FINALITA’ Trasparenza Equità Prevedibilità Libertà Semplicità Chiarezza Concorrenza . AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 1) Assenza di determinazione dei compensi in forma scritta;

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Il D.M. 10 marzo 2014 n. 55

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Presentation Transcript


  1. Il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 Nel giudizio civile e nell’ambito stragiudiziale A cura di Avv. Sergio Pizzuto

  2. FINALITA’ • Trasparenza • Equità • Prevedibilità • Libertà • Semplicità • Chiarezza • Concorrenza

  3. AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 1) • Assenza di determinazione dei compensi in forma scritta; • In tutti i casi di mancata determinazione consensuale dei compensi, incluse: • liquidazioni giudiziali; • prestazioni in favore di terzi; • prestazioni officiose prevista dalla legge (curatele, tutele, amministrazioni di sostegno etc…) • I nuovi parametri, a differenza di quelli introdotti dal D.L. 1/2012, sono destinati non soltanto ai soggetti qualificati (liquidazione giudiziale) ma a tutti i soggetti fruitori della prestazione e dei servizi legali.

  4. Criteri di determinazione dei compensi • tipo di procedimento/giudizio (comprese la materia stragiudiziale, mediazione, procedure concorsuali, arbitrali, processi amministrativi e tributari, processi avanti giurisdizioni superiori) • scaglioni di valore (corrispondenti a quelli previsti per la determinazione del contributo unificato) • fasi (da quella di studio a quella decisionale)

  5. LE SINGOLE FASI DEL GIUDIZIO (art. 4) • Fase di studio della controversia • Fase introduttiva del giudizio • Fase istruttoria • Fase decisionale • Fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo • Fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo

  6. Fase di studio della controversia • Esame e studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente; • Ispezioni dei luoghi; • Ricerca di documenti e conseguente relazioni o parere scritto o orale al cliente precedente la costituzione in giudizio;

  7. Fase introduttiva del giudizio • atti introduttivi del giudizio e costituzione e relativo esame incluso quello degli allegati; • esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni e relative notificazioni, esame delle corrispondenti relate; • iscrizione a ruolo, versamento del contributo unificato; • rinnovazioni o riassunzioni della domanda; • autentiche di firma o esame della procura notarile; • formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio; • ulteriori consultazioni con il cliente

  8. Fase istruttoria • richieste di prova; • memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni; • esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali; • partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio; • designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti; • notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere; • istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge; • deduzioni a verbale; • intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate; • procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private; • La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta

  9. Fase decisionale • precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti; • memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame; • discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima; • redazione e il deposito delle note spese; • esame e registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; • Il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo

  10. Fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo – art. 4 lett. e) - • disamina del titolo esecutivo, notificazione dello stesso unitamente al precetto ed esame delle relative relate; • pignoramento e l'esame del relativo verbale; • iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; • atti d'intervento; • ispezioni ipotecarie, catastali ed esame dei relativi atti

  11. Fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo Ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

  12. IL RIMBORSO FORFETTARIO (art. 2) Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta TRASFERTE (art. 11) Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale

  13. I «MOLTIPLICATORI» • In sede di liquidazione giudiziale, di regola, fino all'80% e, per la fase istruttoria, fino al 100%; • Difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale: • per ogni soggetto, oltre al primo fino al 20% (fino ad un massimo di 10 soggetti); • per ogni soggetto oltre i primi dieci del 5% (fino ad un massimo di venti); • Assistenza di ambedue coniugi in sede di procedimento di separazione o divorzio: di regola, 20% su quello altrimenti liquidabile per assistenza del singolo; • Conciliazione giudiziale o transazione: aumento, di regola, fino a ¼ di quanto liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta; • Class action: fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile

  14. I «DEMOLTIPLICATORI» E LE RESPONSABILITA’ AGGRAVATE In sede di liquidazione giudiziale, di regola, fino al 50% e fino al 70% per la fase istruttoria,; Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a 1/3 terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate Nel caso di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50% rispetto a quello altrimenti liquidabile

  15. PLURALITA’ DI DIFENSORI E SOCIETA’ PROFESSIONALI • nei confronti del cliente ciascun procuratore ha diritto ai compensi per l'opera prestata; • nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato; • avvocato domiciliatario: 20% di quanto previsto dalle tabelle per le fasi processuali effettivamente seguite; • società professionali: compenso spettante a un solo professionista • PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO • di regola, la metà dei compensi spettanti all’avvocato

  16. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA (art. 5) • Nei confronti del soccombente: rinvio al codice di procedura civile (casi particolari: revocatorie e surrogatorie, giudizi di divisione, pagamento di somme e liquidazione danni); • Nei confronti del cliente: • entità della domanda; • valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti; • Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile

  17. L’ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE (artt. 18 e segg.) • I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare; • Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento; • L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla relativa tabella

  18. IL CONFLITTO CON IL CLIENTE (art. 13 comma 9 L. 247/12) In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata

  19. I NUOVI PARAMETRI Le disposizioni di cui al decreto in esame si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore

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