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Normativa sui Lavori Pubblici in Sicilia

Normativa sui Lavori Pubblici in Sicilia. dopo la riforma introdotta dalla L.R. n. 12/2011 e dal Regolamento regionale. Il nuovo Regolamento del Codice dei contratti. Legge 11 febbraio 1994, n. 109: Legge quadro in materia di lavori pubblici.

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  1. Normativa sui Lavori Pubblici in Sicilia dopo la riforma introdotta dalla L.R. n. 12/2011 e dal Regolamento regionale Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  2. Il nuovo Regolamento del Codice dei contratti • Legge 11 febbraio 1994, n. 109: Legge quadro in materia di lavori pubblici • D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE • D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE • D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554: Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  3. Direttive europee e norme nazionali • Direttiva 2004/18/CE del 31/3/2004 relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. • Direttiva 2004/17/CE del 31/3/2004 alle procedure di di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti • Legge 11 febbraio 1994, n. 109: Legge quadro in materia di lavori pubblici • Legge 18 aprile 2005, n. 62: art. 25 delega al Governo per recepimento direttive • D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE • Costituito da 257 articoli e 22 allegati più volte modificato con tre decreti legislativi correttivi e con varie decreti-legge, leggi, decreti legislativi e per ultimo con il decreto sviluppo e con la manovra economica approvata in via definitiva, con voto di fiducia, mercoledì scorso dalla Camera Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  4. Regolamento 5 ottobre 2010, n. 207 • Vita travagliata • che inizia il 13 marzo 2007 con l’approvazione del primo testo da parte del Consiglio dei Ministri (Presidente Romano Prodi e Ministro Lavori Pubblici Antonio Di Pietro) e la pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010 e con l’entrata in vigore, per la quasi totalità dell’articolato, l’8 giugno 2011. • D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE • Costituito da 359 articoli e 15 allegati Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  5. Regolamento 5 ottobre 2010, n. 207 13/03/2007 C.d.M.: prima approvazione 17/09/2007 C.d.S. : parere n. 3262 21/12/2007 C.d.M: approvazione definitiva 28/01/2008 Capo dello Stato: emanazione del D.P.R. 28/01/2008 08/02/2008 Trasmissione del Regolamento alla Corte dei Conti marzo 2008 Ritiro del testo a causa di errori formali aprile 2008 Nuovo testo alla Corte dei Conti 26/05/2008 Definitiva bocciatura da parte della Corte dei Conti 17/12/2009 C.D.M.: nuova approvazione preliminare 03/03/2010 C.d.S.: nuovo parere favorevole n. 313/2010 18/06/2010 C.D.M.: approvazione definitiva 13/09/2010 Ragioneria generale dello Stato: "bollinatura“ 05/10/2010 Capo dello Stato emanazione del D.P.R. 05/10/2010 30/11/2010 Corte dei Conti: visto di registrazione 10/12/2010 Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  6. La nuova l.r. con le modifiche al codice dell’articolo 7 commi 8 e 9 relativi alle comunicazioni all’Osservatorio; dell’articolo 84 commi 1/4 e 8/12 relativi alla commissione giudicatrice nel caso di OE+V; Dell’articolo 128 dell’articolo 133, comma 8 relativo al prezzario regionale • Recepisce in maniera dinamica il Codice dei contratti ed il nuovo regolamento con esclusione: Vengono, poi, introdotti con modifica: l’articolo 91 relativo alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione; l’articolo 108 relativo al Concorso di idee; L’articolo 109 relativo ai concorsi in due gradi. Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  7. La nuova l.r., la circolare ed il Regolamento • Le norme relative ai lavori pubblici sono contenute: • nel Titolo I, Capo I (artt. 1 – 24) relativo al Recepimento del Codice e del regolamento ed a norme in materia di finanza di progetto e di lavori pubblici • nel Titolo II, Capo III (artt. 31-35) relativo alle Disposizioni transitorie, finanziarie e finali Successiva circolare Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 13 luglio 2011 recante alcune indicazioni relative alla disciplina applicabile al periodo transitorio Successiva errata-corrige relativo all’articolo 26, comma 2 della legge Successivo Regolamento regionale emanato con D.P. 31 gennaio 2012, n. 13 Modifica dell’articolo 31 comma 1 introdotta dall’articolo 11, comma 20 l.r. 9/5/2012, n. 26 Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  8. Il periodo transitorio • Sul periodo transitorio intervengono: • sia l’articolo 1 in cui, alla fine del comma 1 viene precisato che “Entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.” • Sia l’articolo 31 in cui nel comma 1 viene testualmente detto: “Fermi restando i termini di cui al comma 1 dell’articolo 1, gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l’obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l’obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 successivamente al 31 dicembre 2011” Vedi modifiche introdotte legge 26/2012 Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  9. Il Titolo I, Capo I della nuova l.r. Nel Titolo I, Capo I, soltanto l’articolo 1 è dedicato al recepimento dinamico del Codice e del Regolamento mentre gli articoli dal 2 al 24 contengono norme che pur riguardando la finanza di progetto ed i lavori pubblici non trovano collocazione all’interno del Codice e del Regolamento In particolare entrando nel dettaglio: art. 2 – ambito di applicazione art. 3 – Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di ……… art. 4 – Istituzione del Dipartimento regionale tecnico art. 5 – Confer. servizi, Parere progetti, Comm. Reg.le LL.PP. art. 6 – Programmazione LL.PP., Programmi regionali art. 7 – Bandi tipo art. 8 – Commissione aggiudicatrice nel caso di OE+V art. 9 – Ufficio regionale gare art. 10 – Prezzario regionale e aggiornamento prezzi Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  10. Il Titolo I, Capo I della nuova l.r. art. 11 – articolo omesso in quanto impugnato art. 12 - Albo unico regionale art. 13 – Congruità dei compensi per i servizi art. 14 – Concorsi di idee art. 15 - articolo omesso in quanto impugnato art. 16 – Procedure per le espropriazioni art. 17 – Certificazione antimafia art. 18 – Interventi per l’approvvigionamento idropotabile art. 19 – Criteri di aggiudicazione art. 20 – Certificazione della spesa di fondi extraregionali art. 21 – Sicurezza e conservazione dei beni culturali art. 22 – Nucleo tecnico finanza di progetto art. 23 – Norme per l’accelerazione dei profedimenti di fin. Prog. art. 24 – Utilizzazione di materiale proveniente da inerti Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  11. Il Titolo II, Capo III della nuova l.r. Nel titolo II, Capo III dedicato alle disposizioni transitorie, finanziarie e finali, nel dettaglio: art. 31 - Norme transitore art. 32 – Abrogazione di norme art. 33 – Testo coordinato art. 34 – Norma finanziaria Parlerò dell’articolo 33 relativo al testo coordinato il cui testo è il seguente: “1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, coordinato con le norme di cui al capo I del titolo I della presente legge” Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  12. La nuova l.r. e gli atti successivi Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge e, quindi, entro il 14 agosto 2011 doveva essere pubblicato il testo del Codice dei contratti come introdotto dalla legge regionale, coordinato con le norme di cui al capo I del titolo I della legge regionale stessa (art. 33, comma 1). Ad oggi non si ha notizia di tale testo coordinato Entro il 31 dicembre 2011 (termine prorogato al 31 gennaio 2012 dovrà essere adottato ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto regionale, un regolamento che dovrà definire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I relativo al recepimento del Codice e del Regolamento (art. 1, comma 1, ultimo periodo) Il Regolamento regionale è stato pubblicato con Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  13. Testo coordinato Certamente esistono dei problemi legati al fatto che mentre per alcuni articoli può essere semplice andarli ad inserire nel testo del Codice, per altri si pone il problema dell’inserimento in quanto nella legge regionale non è precisato il posto che gli stessi dovranno occupare all’interno del Codice così come recepito. Diversamente era stato operato dal legislatore regionale nel 2002 con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 con cui veniva recepita nel territorio della Regione siciliana la legge n. 109/1994. Nell’articolato della citata legge regionale era precisata la collocazione dei vari articoli aggiuntivi dando agli stessi il numero e la definizione in commi. Con tale situazione è stato semplice predisporre un testo coordinato. Oggi con la legge regionale n. 12/2011 la situazione è diversa. Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  14. Testo coordinato Per tutti e 23 articoli (24 - 1 relativo al recepimento). Due semplici esempi. Primo esempio E’ ovvio che l’art. 10 relativo al prezzario potrà trovare la sua collocazione in sostituzione dell’art. 133, comma 8 del Codice in cui si dettavano norme relative al prezzario e, probabilmente i 4 commi dell’art. 10 troveranno la loro collocazione nell’art. 133 del codice con la numerazione 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater Secondo esempio Quale sarà la collocazione dell’articolo 12 relativo all’Albo unico regionale? Potrebbe essere inserito sopo l’articolo 91 come articolo 91-bis ma chi lo decide? E se, invece, si collocasse, visto che sembra una norma regolamentare, all’interno del regolamento, dopo l’art. 267 del Regolamento? Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  15. Quale testo coordinato? • In particolare entrando nel dettaglio: • art. 2 – dopo art. 32 codice • art. 3 – dopo art. 3 codice • art. 4 – dopo art. 7 codice • art. 5 – dopo art. 98 codice • art. 6 – In sostituzione art. 128 codice • art. 7 – dopo art. 64 codice • art. 8 – dopo art. 44 codice • art. 9 – dopo art. 7 codice • art. 10 – dopo art. 133 codice • art. 11 – articolo omesso in quanto impugnato • art. 12 – dopo art. 91 codice • art. 13 – dopo art. 92 codice • art. 14 – Modifiche inserite negli articoli 91, 108 e 109 codice • art. 15 - articolo omesso in quanto impugnato Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  16. Quale testo coordinato? • art. 16 – dopo art. 251-bis codice • art. 17 – dopo art. 247 codice • art. 18 – dopo art. 251-bis codice • art. 19 – dopo art. 81codice • art. 20 – dopo art. 251-bis codice • art. 21 – dopo art. 26 codice • art. 22 – dopo art. 153 codice • art. 23 – dopo art. 153 codice • art. 24 – dopo art. 251-bis codice • art. 31 – dopo art. 253 codice • art. 32 – dopo art. 256 codice • art. 33 – dopo art. 255 codice • art. 34 – dopo art. 254 codice • art. 35 – dopo art. 257codice Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  17. Impugnativa del Commissario Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, successivamente all’approvazione della legge nella seduta del 21 giugno 2011 dell’Assemblea regionale siciliana, ha impugnato alcune parti della stessa ed, in particolare: l’art. 11 l’art. 14, comma 2, lett. a) limitatamente ai commi 4, primo ed ultimo periodo e 6; l’art. 15 La legge regionale è stata pubblicata sulla G.U.R.S.: senza gli articoli 11 e 15; Con l’articolo 14 opportunamente modificato per tenere conto delle indicazioni del Commissario dello Stato Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  18. Modifiche al Codice Di fatto il Codice dei contratti ha subito nell’ultimo anno innumerevoli modifiche dettate dal d.l. 13/052011, n. 70 (decreto sviluppo) convertito dalla legge 12/07/2011, n. 106; dalla legge 11/11/2011, n. 180; dal d.lgs. 15/11/2011, n. 195 dal d.lgs. 15/11/2011, m. 208 dal d.l. 6/12/2011, n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214; dal d.l. 24/01/2012, n. 1 convertito dalla legge 24/03/2012, n. 27; dalla legge 27/01/2012, n. 3; dal d.l. 09/02/2012, n. 5 convertito dalla legge 04/04/2012, n. 35; dal d.l. 02/03/2012, n. 16 convertito dalla legge 26/04/2012, n. 44; DAL D.L. 07/05/2012, N. 52 Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  19. Modifiche ondivaghe • Sempre nel decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (decreto sviluppo) convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha introdotto, con l’articolo 4, comma 2, lettera i-bis), importanti modifiche in tema di riserve con l’inserimento nell’articolo 81 del del codice dei contratti del seguente comma 3-bis: • “L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  20. Su cosa porremo la nostra attenzione Tratterò alcuni problemi di dettaglio relativi: ai servizi di architettura e di ingegneria per i quali si può procedere per mezzo di cottimo fiduciario; alle tariffe professionali; ai criteri di scelta dell’offerta; alla consegna dei lavori e ai ritardi per colpa dell’Amministrazione; alle riserve; al costo del lavoro Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  21. Cottimo fiduciario nei servizi tecnici Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (decreto sviluppo) convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106: con l’articolo 4, comma 2, lettera m-bis ha portato da 20.000 a 40.000 l’importo per cui sono possibili gli affidamenti con cottimo fiduciario. con l’articolo 4, comma 15, lettera b-bis ha modificato il testo del comma 10 dell’articolo 267 del regolamento cancellando il riferimento al “secondo periodo” e lasciando l’importo di 20.000 euro: “I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 11, secondo periodo, del codice, nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  22. Cottimo fiduciario nei servizi tecnici Il testo dell’articolo 125, comma 11 è il seguente: “11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”. Ma è intervenuta, su sollecitazione del CNAPPC, l’Autorità di vigilanza che con parere del 16 novembre 2011 ha, invece, precisato che la soglia corretta è di 40.000 euro Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  23. I servizi di architettura e di ingegneria • Vengono dettagliatamente trattati nella Parte III dall’articolo 252 all’articolo 270 • In particolare vogliamo porre l’attenzione su alcuni aspetti, riteniamo, di fondamentale importanza riguardanti: • 1) Determinazione del corrispettivo • 2) Affidamento dei servizi Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  24. Determinazione del corrispettivo • Con l’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, vengono abrogate le tariffe professionali e per la determinazione dei corrispettivi da porre a base per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria non è più possibile utilizzare né la legge 143/1949 né il D.M. 4/4/2001; • Devono, poi, intendersi abrogate tutte le disposizioni di legge che per la determinazione del compenso rinviano alle tariffe; • Sarebbero, quindi, abrogate tutte le disposizioni del codice e del regolamento che rinviano alle tariffe • E’, quindi, anche abrogato l’articolo 14 della legge n. 143/1949 che suddivide le opere in Classi e categorie. • Il RUP per la determinazione del corrispettivo non potrà più fare riferimento a nulla e potrà operare a suo piacimento. Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  25. La mia soluzione al problema • Quale potrebbe essere la soluzione? • Potrebbe essere quella di far ritornare in vita le tariffe con atti delle singole amministrazioni che potrebbero predisporre un regolamento interno per la determinazione degli importi da porre a base d’asta per i servizi di architettura e di ingegneria utilizzando ciò che ritengono utilizzare della legge n. 143/1943, del D.M. 4/4/2001 e della determinazione dell’Autorità n. 5 del 27 luglio 2010 • E d’altra parte mi chiedo e vi chiedo, se non esistessero elenchi prezzi provinciali e regionali quale sarebbe l’importo a base d’asta di un lavoro? Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  26. La soluzione al problema dell’Autorità • L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ha recentemente pubblicato la deliberazione n. 49 presa nell’adunanza del 3 maggio 2012 e depositata il 10 maggio scorso con cui interviene sul problema della determinazione degli importi da porre a base d’asta con una soluzione abbastanza difficile da utilizzare con cui precisa che i responsabili del procedimento potrebbero riferirsi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione, o da amministrazioni consimili, negli ultimi anni.Gli importi dei compensi corrisposti ai progettisti negli ultimi anni, fornirebbero la percentuale di incidenza del costo della fase progettuale sul totale dell'importo dei lavori con la precisazione che gli importi corrisposti in passato devono essere considerarsi al netto dei ribassi offerti in gara e, pertanto, l'importo da porre a base di gara, come prima determinato, deve essere incrementato della media dei ribassi ottenuti nel passato. Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  27. La soluzione del CNAPPC • Successivamente alla emanazione della deliberazione dell’Autorità , sull’argomento è intervenuto il Consiglio nazionale degli Architetti con un Comunicato stampa in cui il Vice-Presidente Rino La Mendola precisa che pur apprezzando il lavoro svolto dall’autorità che potrà essere utilizzato in una fase transitoria sarà più giusto, per la determinazione dei corrispettivi da porre a base d’asta per i servizi di architettura e di ingegneria, utilizzare i “tabelle parametriche di cui al Decreto che sarà presto emanato dal Ministro della Giustizia, in adempimento all'art.9 comma 2 del Decreto sulle liberalizzazioni (DL n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012). Queste tabelle parametriche proprio perché concepite quale strumento a servizio del giudice nei contenziosi, possono costituire un valido punto di riferimento anche per le Amministrazioni Pubbliche Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  28. Criteri di scelta dell’offerta • l’articolo 81, comma 1 del Codice dei contratti che specifica che la migliore offerta deve essere selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiose ciò sembrerebbe valido anche per i servizi di architettura e di ingegneria • l’articolo 266 del nuovo Regolamento rubricato come “Modalità di svolgimento della gara”, al comma 4 precisa che “Le offerte sono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri:……” • l’articolo 267, comma 1 del nuovo Regolamento, per gli affidamenti di servizi al di sotto di 100.000 euro non precisa nulla sul criterio che deve essere scelto ed, anzi, fa riferimento all’articolo 91, comma 2 del Codice Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  29. Criteri di scelta dell’offerta • Due scuole di pensiero. • La prima che ritiene che il criterio di aggiudicazione dell’OE+V sia obbligatorio per importi pari o superiori a 100.000 euro in quanto l’art. 267 del Regolamento per tali importi fa riferimento all’articolo 91, comma 2 del codice che fa a sua volta riferimento all’articolo 57, comma 6 in cui viene precisato che può essere utilizzato sia il criterio del prezzo più basso che quello dell’OE+V • La seconda che ritiene, invece, che, per quanto scritto nelle premesse l’unico criterio appliabile sia soltanto quello dell’OE+V. Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  30. La l.r. ed il criterio dell’OE+V • La legge regionale, ha precisato nell’articolo 19, comma 4 che l’unico criterio utilizzabile è quello dellOE+V. • Il testo dello stesso è il seguente: “4. Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.” • L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è intervenuta ul problema dell’OE+V sia nelle recenti consultazioni del mese di giugno di quest’anno che con la determinazione n. 5/2010 recante “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria” Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  31. Il criterio dell’Offerta E +V • Art. 266, comma 4 del nuovo regolamento in cui sono individuati 4 parametri: • l'adeguatezza dell'offerta; • le caratteristiche metodologiche dell'offerta stessa desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico; • il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica; • la riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo. • Il ribasso unico, offerto non può essere superiore ad una percentuale che deve essere fissata nel bando di gara in relazione alla tipologia; • La riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore ad una percentuale che deve essere fissata nel bando di gara ed in ogni caso non superiore al 20%. Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  32. Criteri di scelta dell’offerta • Sul metodo di selezione delle offerte con il criterio dell’OE+V si sono appuntati, recentemnte gli strali del Vicepresidente dell’A.N.M.A. che su un quotidiano economico di qualche giorno addietro detto chiaramente che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non è il più idoneo a ridurre possibili spazi di infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema degli appalti; precisa il vicepresidente dell'A.N.M.A. che “è vero esattamente il contrario: è il criterio del prezzo più basso quello che garantisce una selezione oggettiva, priva di valutazioni discrezionali” evitando il rischio dei ribassi eccessivi con la verifica dell'anomalia, condotta con parametri tecnici e non discrezionali. Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  33. Il criterio del prezzo più basso • Nel criterio del prezzo più basso, l’unico elemento che viene preso in considerazione è quello relativo alla percentuale di ribasso e, purtroppo, tale criterio ha prodotto negli ultimi anni, dall’abolizione dei minimi di tariffa del 2006 (tristemente famoso Decreto Bersani) ad oggi ribassi di notevole entità. • In verità il meccanismo per evitare i ribassi ci sarebbe ed è insito nel Codice stesso all’articolo 122, comma 9 per mezzo del quale è possibile prevedere l’esclusione automatica delle offerte anomale quando le offerte ammesse sono pari o superiori a 10. • L’esclusione automatica delle offerte anomale è descritta all’articolo 86, comma 1 ed è effettuata con la media aritmetica dei ribassi percentuali incrementata dello scarto medio aritmetico successivamente al taglio delle due ali (quella superiore e quella inferiore) Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  34. La consegna dei lavori • Le modifiche introdotte dal D.Lgs. N. 53/2010 e dal nuovo Regolamento. • Il D.Lgs. n. 53/2010 recante attuazione di alcune direttive europee per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici ha introdotto alla fine dell’articolo 11, comma 9 del Codice dei contratti, il seguente periodo: “L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.” Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  35. La consegna dei lavori • Nel nuovo Regolamento la consegna dei lavori viene trattata all’articolo 153 che ripropone nella quasi totalità l’articolo 129 del previgente Regolamento n. 554/1999. • Si tratta sempre di 11 commi con importanti modifiche al comma 1 ed al comma 9 • Nel dettaglio con il comma 1 del nuovo Regolamento non è più possibile la consegna in via d’urgenza senza che l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace e sempre nel rispetto dell’ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 11 del Codice come introdotto dal D.Lgs. N. 53/2010. • Nel comma 9 del nuovo Regolamento viene inserita l’obbligatorietà da parte della stazione appaltante di accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore quando il ritardo nella consegna superi 6 mesi restando comunque la limitazione relativa alla metà del termine utile contrattuale. Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  36. Le riserve • Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (decreto sviluppo) convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha introdotto, con l’articolo 4, comma 2, lettera hh), importanti modifiche in tema di riserve con l’inserimento nel comma 1 dell’articolo 240-bis del codice del seguente periodo: “L'importo complessivo delle riserve non può, in ogni caso, essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.” • E con l’introduzione del comma 1-bis il cui testo è il seguente: “Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.” Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

  37. Normativa sui Lavori Pubblici in Sicilia dopo la riforma introdotta dalla L.R. n. 12/2011 e dal Regolamento regionale Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania - 18 Maggio 2012

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