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Il P rocesso C ivile T elematico: Attori e scenari di una realtà futura

Il P rocesso C ivile T elematico: Attori e scenari di una realtà futura. Reggio Calabria, 07.04.2008. Definizione.

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Il P rocesso C ivile T elematico: Attori e scenari di una realtà futura

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Presentation Transcript


  1. Il Processo Civile Telematico:Attori e scenari di una realtà futura Reggio Calabria, 07.04.2008

  2. Definizione Il Processo Civile Telematico è il sistema che si prefigge di rendere automatici gli scambi di dati, documenti ed informazioni fra le parti, il giudice e le cancellerie, dematerializzare il fascicolo cartaceo, ottimizzare la gestione delle risorse umane ed abbattere i tempi dei giudizi. Non un cambiamento delle diverse fasi processuali, ma un nuovo e più efficiente modo per collegare tra loro, i diversi soggetti coinvolti

  3. Fonti Art. 15, comma 2, L. n. 59/97 • Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

  4. DPR 123/2001 Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti Art. 3, co. 3stabilisce che: Con decreto del Ministero della Giustizia, sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile, nonché per l’accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali giudiziari…… DM 14 ottobre 2004 Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. Art. 62. L’attivazione del processo telematico è preceduta da un decreto dirigenziale, che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche…

  5. Si applicano al PCT le norme che disciplinano: Il Documento Informatico CAD artt. 1, 20 e ss. Dir. Com. 99/93 CAD artt. 1, 24 ss. DPCM 13 gennaio 2004 La Firma elettronica Nel PCT l’unica firma elettronica utilizzabile è la firma digitale La Posta elettronica Ad ogni soggetto abilitato al PCT è assegnata una Casella di posta elettronica certificata. CAD artt. 6, 45 ss. DPR 68/2005 DM 2 nov. 2005

  6. Come cambia il processo civile con l’attuazione del PCT? Art. 2 D.P.R. 123 del 2001 E’consentita la formazione, la comunicazione e la notificazione degli atti del processo mediante documenti informatici. Gli stessi documenti informatici sono trasmessi, comunicati o notificati per via telematica

  7. La trasmissione telematica può avvenire: Artt. 2, 6, 7 D.P.R. 123 del 2001 Trasmissione interna Trasmissione esterna Attraverso il SIC (sistema informatico civile) All’indirizzoelettronicodichiarato ai sensi dell’art. 7. Tra i soggetti abilitati interni (Cancellerie e Giudici).

  8. L’indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato al Consiglio dell’Ordine. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice l’indirizzo elettronico è quello comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all’albo dei consulenti presso il tribunale Art. 7 Indirizzo elettronico Per tutti gli altri soggetti l’indirizzo elettronico è quello dichiarato al certificatore della firma digitale. Gli ordini professionali, gli uffici giudiziari e gli uffici notifiche comunicano tutti gli indirizzi al Ministero della giustizia e gli stessi sono consultabili per via telematica

  9. Notificazione( Art. 6) La parte che richiede la notificazione, trasmette l’atto sottoscritto con firma digitale per via telematica. U.G. se non procede per via telematica, effettua una copia dell’atto su supporto cartaceo, ne attesta la conformità all’originale e provvede a notificare la copia unitamente al duplicato del documento informatico nei modi tradizionali. Eseguita la notificazione restituisce l’atto per via telematica… Ufficiale giudiziario procede alla notifica con la stessa modalità Destinatario

  10. E la sottoscrizione… ? L’art. 4 stabilisce che: tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale. E se non si possiede la smart card contente la firma digitale… ? Gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi è inserita nel fascicolo informatico…(V. artt. 12 e 13).

  11. Atti per i quali è prevista la firma digitale: • Processo verbale (Art. 5); • Procura alle liti (Art. 6); • La nota di iscrizione a ruolo (Art. 11); • Relazione del C.T.U. (Art. 15); • Sentenza o minuta di sentenza redatte come documento informatico (Art. 17); • …

  12. Soggetti • Gestore Centrale • Gestore Locale • Punto di Accesso • Polis Web • Avvocati • CTU • Magistrati • Cancellieri

  13. Gestore Centrale E’ l’infrastruttura tecnico-organizzativa (attualmente l’unica per l’amministrazione della giustizia), che nell’ambito del dominio giustizia - costituito da tutte le risorse hardware e software attraverso cui l’amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività – permette l’interazione tra tutto il Sistema Informatico Civile e il mondo esterno.

  14. art. 21 D.M. 14 ottobre 2004 • … • “associa automaticamente, ad ogni documento informatico pervenuto da un punto di accesso, una attestazione temporale della ricezione del documento informatico, contenente data, ora e minuti, che e' inserita in un messaggio inviato all'indirizzo elettronico del mittente” • “associa automaticamente, ad ogni ricevuta breve di avvenuta consegna pervenuta da un punto di accesso, una attestazione temporale, comprensiva di data, ora e minuti di ricezione del relativo documento informatico da parte del destinatario, e trasmette questi dati al gestore locale dell'ufficio giudiziario competente” • …

  15. Gestore Locale • Sistema informatico che fornisce i servizi di accesso al singolo ufficio giudiziario o all'ufficio notifiche esecuzioni e protesti (UNEP), ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il gestore centrale ed il singolo ufficio giudiziario o UNEP.

  16. art. 22 D.M. 14 ottobre 2004 • … • Fornisce il servizio di consultazione del sistema informatico dell'ufficio giudiziario, per i soggetti abilitati, collegati attraverso il gestore centrale • Trasmette e verifica i documenti tra i sistemi informatici dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP ed il gestore centrale • Decifra i messaggi crittografati ricevuti • Cifra i documenti in uscita destinati a soggetti abilitati esterni • …

  17. Punto di Accesso • Struttura tecnico-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati, esterni al S.I.CI, i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione telematica dei documenti informatici relativi al processo. • Pubblici / Privati

  18. Polis Web • E’ l’applicazione per la consultazione Web delle informazioni contenute nei registri dei procedimenti, in ambiente SICC/SIL, e/o nei documenti afferenti ad un procedimento, in ambiente Repository Documentale.

  19. Avvocato Utente abilitato esterno ed accreditato che, attraverso internet e l’apposito software “Redattore atti”, interagisce con il sistema.

  20. Cosa deve possedere l’avvocato del futuro? Art. 36 del D.M. 14 ottobre 2004. Postazionidi lavoro dei soggetti abilitati esterni. “La postazione di lavoro dei soggetti abilitati esterni e' l'insieme delle risorse hardware, software e di rete da loro utilizzate direttamente per la formazione dei documenti informatici, per l'inoltro e la ricezione dei messaggi e per la consultazione del SICI. 2. La postazione di lavoro dei soggetti abilitati esterni e' dotata dell'hardware e del software necessario alla gestione della firma digitale su smartcard, e all'autenticazione nei confronti del punto di accesso, secondo le caratteristiche tecniche della carta nazionale dei servizi. La postazione dell’avvocato comprende quindi un modem, un lettore di smart-card, un antivirus e un apposito software denominato “Redattore atti”

  21. Registrazione Poiché l’accesso al SICI è consentito solo ai soggetti abilitati, l’avvocato, deve procedere alla registrazione presso un punto di accesso (che gli fornirà anche una casella di posta elettronica), che dovrebbe essere gestito dal proprio Consiglio dell’ordine. Art. 14 delle regole tecnico-operative “la registrazione si ottiene con richiesta scritta, che il punto d'accesso conserva per almeno dieci anni”. Perché la stessa possa essere effettuata, “i difensori delle parti presentano, all'atto della registrazione, un certificato, rilasciato in data non anteriore a venti giorni, in cui il consiglio dell'ordine di appartenenza attesta l'iscrizione all'albo, all'albo speciale, al registro dei praticanti abilitati, oppure la qualifica che legittima all'esercizio della difesa e l'assenza di cause ostative allo svolgimento dell’attività difensiva”.

  22. Ottenuta non solo la registrazione ma anche l’indirizzo a cui corrisponde la casella di posta elettronica certificata per PCT, il difensore comunica al Consiglio dell’Ordine di appartenenza gli estremi assegnatigli. Il Consiglio dell’Ordine deve comunicarli al Ministero della Giustizia

  23. Proceduradi“strongauthentication” Consiste nell’autenticazione e certificazione del difensore. È sufficiente che lo stesso inserisca la smart card con certificato di autenticazione nel lettore, immetta il relativo PIN, e attenda la verifica del certificato da parte del punto di accesso. Potrà, quindi, inoltrare, depositare e notificare atti predisposti nel proprio studio, ricevere comunicazioni e notificazioni dagli Uffici giudiziari, dagli Ufficiali giudiziari e dagli altri difensori, effettuare la consultazione del fascicolo dove risulta nominato, ecc…

  24. Magistrato • Utente abilitato interno ed accreditato che, attraverso internet e la “consolle magistrato”, interagisce con il sistema.

  25. Cancelliere • Il Cancelliere interviene attraverso componenti specifiche previste dalle evoluzioni del SICC/SIL

  26. Con l’Informatica e l’Internet si è potuto per la prima volta prescindere dal supporto cartaceo nello scambio di informazioni e comunicazioni a distanza… … passando dalla logica del documento cartaceo conservato in polverosi archivi alle novità e comodità della trasmissione e conservazione della documentazione elettronica

  27. Fascicolo Informatico • Formazione • Numerazione (uguale a quella cartacea, art. 36 cpc) • Indice degli atti (contiene anche quelli che sono conservati solo nel fascicolo cartaceo) e dei documenti probatori

  28. Fascicolo Informatico • Artt. 12 e 13 del D.P.R. 123/2001 ‘…la cancelleria procede alla formazione del fascicolo informatico …’ • (co 2) Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo

  29. Fascicolo Informatico • E’ eccessivamente onerosa (art.13 c.4 D.P.R. 123/04) l'estrazione della copia informatica … quando: • formato diverso • numero delle pagine da copiare è superiore a 20

  30. Fascicolo Informatico (art.13 c.5 D.P.R. 123/04) In deroga al comma 4 la cancelleria procede comunque all'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega ad essi la copia su supporto informatico.

  31. Fascicolo Informatico (art.13 c.6 D.P.R. 123/04) Il fascicolo informatico è consultabile dalla parte, oltre che in via telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un videoterminale.

  32. Fascicolo Informatico (art.13 c.7 D.P.R. 123/01) Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale.

  33. Fascicolo Informatico Procura alle liti (ART. 83 CPC) l’avvocato deve produrre l’originale della procura allegandolo all’atto introduttivo del giudizio

  34. Fascicolo Informatico Procura alle liti (ART. 83 CPC) esiste, all’interno del redattore atti, un modello, ma … la procedura più diffusa è quella di scannerizzare il documento cartaceo. FIRMA AUTOGRAFA DEL RICORRENTE AUTENTICA AUTOGRAFA DELL’AVVOCATO FIRMA DIGITALE DELL’AVVOCATO l’originale è conservato presso l’avvocato

  35. Fascicolo Informatico • NOTA D’ISCRIZONE A RUOLO • E’ automaticamente generata dal redattore-atti • CONTRIBUTO UNIFICATO • attualmente, tramite scanner • in futuro, contributo on-line

  36. Fascicolo Informatico • ALLEGATI • (prove documentali, fino a Mb 10,00) • nota spese • copia fattura emessa dal cliente • estratto notarile delle scritture contabili • REDATTORE ATTI • inserisci campo allegato • inserisci documenti richiesti dal giudice

  37. Fascicolo Informatico • ULTIMA FASE • AVVOCATO: come chiude il ricorso? • deve firmare digitando, tante volte quante sono i files da firmare, il PIN di protezione del microchip della smart-card inserita nel lettore • a questo punto, autenticandosi presso il punto d’accesso, lo invia al gestore centrale.

  38. Fascicolo Informatico • ULTIMA FASE • Dopo la precisazione delle conclusioni, il responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale

  39. Fascicolo Informatico • TRASMISSIONE DEI FASCICOLI • La trasmissione del fascicolo d'ufficio può avvenire, in ogni stato e grado, anche per via telematica • Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria è tenuto a controllare che il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo sia presente nel fascicolo informatico

  40. Fascicolo Informatico • TRASMISSIONE DEI FASCICOLI • (art. 43 D.M. 14 ottobre 2004) • Nel caso di richiesta di trasmissione o di consultazione, totale o parziale, di un fascicolo, il gestore locale, per garantire la riservatezza della comunicazione, utilizza un meccanismo di crittografia basato sulla chiave pubblica di cifratura del soggetto abilitato esterno di destinazione. • Nel caso di richiesta di copia conforme del fascicolo, totale o parziale, il cancelliere ne attesta la conformità all'originale sottoscrivendola con la propria firma digitale. • Le chiavi pubbliche dei soggetti abilitati esterni sono disponibili in appositi registri.

  41. Fascicolo Informatico DINAMICA OPERATIVA DEL FASCICOLO INFORMATICO Il concetto di fascicolo elettronico è inquadrato da tutti gli applicativi ministeriali secondo una logica stati-eventi: in ogni momento il fascicolo è contrassegnato da uno stato (ad esempio, “In attesa di udienza”, “Chiuso” ecc) ed il passaggio da uno stato ad un altro è determinato dal verificarsi di un evento (“rinvio al collegio”, “non luogo a procedere” ecc). Al verificarsi dell’evento, il personale di cancelleria ne effettua la registrazione, o, in gergo tecnico, “aggiornamento” o “upload”, imputando eventualmente i dati necessari a determinare il cambiamento di stato del fascicolo (es. data della nuova udienza ecc.)

  42. SPERIMENTAZIONE Sono stati scelti a svolgere il periodo di sperimentazione i Tribunali di Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Genova, Lamezia Terme, Padova. Con Decreto D.G.S.I.A. del 07/12/2006, è stata disposta l’attivazione del processo telematico presso il Tribunale di Milano

  43. MILANO - 19.01.2006 AVVIO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO CON VALORE LEGALE • IL 2 MAGGIO 2006 HA PRESO IL VIA IL DEPOSITO IN FORMATO ELETTRONICO PRESSO LA CANCELLERIA FALLIMENTARE DEI SEGUENTI ATTI: • INVENTARIO; • ELENCO INSINUAZIONI; • ELENCO STATO PASSIVO; • STATO PASSIVO DEFINITIVO.

  44. OBIETTIVO 2010 • D.D.L. ALL’ESAME DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI • attuazione del PCT • per le seguenti materie: • ingiunzione • esecuzione immobiliare • previdenza ed assistenza obbligatoria • penalizzazione per gli avvocati renitenti all’uso delle nuove tecnologie, con l’aumento dei diritti rilasciate su copia cartacea

  45. Il Processo Civile Telematico:Attori e scenari di una realtà futura

  46. Sistemi Informatici • Dal punto di vista tecnico-procedurale, il progetto del Processo Civile Telematico consiste nella realizzazione di un insieme di applicazioni informatiche e di infrastrutture tecnologiche che renderanno accessibile via web il sistema informatico civile per: • il deposito di atti • attività di consultazione dello stato delle cause e del fascicolo elettronico • la trasmissione via telematica di comunicazioni • notifiche e copie di atti dagli uffici giudiziari ai soggetti coinvolti

  47. polis Il sistema Polis è un sistema intranet che si propone di creare un archivio giurisprudenziale dell’Ufficio Giudiziario mediante la produzione, la pubblicazione, l’indicizzazione e l’archiviazione di tutta la documentazione giuridica prodotta all’interno dell’ufficio stesso (sentenze, ordinanze, massime e decreti)

  48. polis-web • Si compone, in sintesi, di tre sottosistemi: • I. consultazione, a sua volta ripartito in ulteriori funzioni; • II. prenotazione copie; • III. controllo degli accessi.

  49. polis-web

  50. soggetti abilitati

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