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i mezzi di pagamento

i mezzi di pagamento. Classe II - IGEA Economia aziendale. Marcello Carvisiglia – 2013. I titoli di credito. I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione .

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Presentation Transcript


  1. i mezzi di pagamento Classe II - IGEA Economia aziendale Marcello Carvisiglia – 2013

  2. I titoli di credito I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione. Attestano l'esistenza di un diritto (“incorporano un diritto”) CARTTERISTICHE Assicurano al legittimo possessore la possibilità di far valere il diritto che “incorporano” Consentono il trasferimento di tale diritto da un soggetto ad un altro

  3. I titoli di credito Tipologie Propriamente detti Di massa Rappresentativi di merci Cambiali e assegni Titoli del debito Pubblico, azioni e obbligazioni Polizza di carico Fede di deposito

  4. I titoli di credito Norme di circolazione Al portatore All'ordine Nominativi Il trasferimento avviene con la consegna del titolo Il trasferimento avviene mediante “girata” Il trasferimento avviene mediante annotazione sul titolo e sul registro dell'emittente

  5. La cambiale DEFINIZIONE: Titolo di credito letterale, all'ordine, formale, astratto, autonomo ed esecutivo dal quale risulta la promessa o l'ordine incondizionato di pagare o far pagare una somma di denaro a favore del legittimo possessore, nel luogo e alla scadenza indicati. Letterale: i diritti in essa incorporati devono risultare esclusivamente dalle espressioni letterali contenute nel titolo All'ordine: è trasferibile da un soggetto ad un altro mediante un ordine scritto (girata) posto sul retro del titolo Formale: la legge prevede espressamente i requisiti che deve possedere (in mancanza dei quali il titolo non vale come cambiale) CARATTERISITCHE Astratto: perché dalla cambiale non risulta la natura del rapporto sottostante Autonomo: perché ha vita indipendentemente dalle circostanze per cui è stato emesso e da ogni altro fatto successivo Esecutivo: in caso di mancato pagamento alla scadenza, il possessore del titolo può dar corso ad un'azione rapida ed efficace prevista dalla legge contro i beni del debitore (azione esecutiva)

  6. La cambiale pagherò È una promessa incondizionata di pagamento di pagare una determinata somma nel luogo e alla scadenza indicati a favore di un altro soggetto Denominazione di pagherò inserita nel contesto del titolo e espresso nella lingua in cui è redatto La promessa incondizionata di pagare una somma determinata L'importo in cifre e in lettere L'indicazione della scadenza alla quale l'emittente dovrà pagare REQUISITI Il luogo di pagamento La data e il luogo di emissione Il nome del beneficiario La firma autografa dell'emittente L'indicazione della data e del luogo di nascita ovvero del codice fiscaledell'emittente

  7. Esempio di pagherò 12‰ del valore del pagherò N.B: Il bollo non costituisce un requisito essenziale della cambiale, ma un effetto cambiario non regolarmente bollato perde la qualità di titolo esecutivo.

  8. La cambiale Tratta È un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato dato da un soggetto (traente) ad un altro soggetto (trattario) di pagare alla scadenza indicata un determinata somma a favore di un terzo soggetto (beneficiario). TRAENTE: è colui il quale compila e sottoscrive la tratta, impartendo l'ordine di pagamento TRATTARIO: è colui il quale riceve l'ordine di pagamento. SOGGETTI COINVOLTI BENEFICIARIO: il soggetto a favore del quale la tratta viene emessa Da un punto di vista operativo, la tratta è uno strumento molto comodo per gestire i rapporti di più soggetti economici che tra loro hanno rapporti commerciali. Da un punto di vista legale, va notato che la tratta ha valore solo se il trattario accetta l'ordine di pagamento del traente, apponendo la propria firma.

  9. Scadenza delle cambiali A vista: l'effetto è pagabile alla presentazione al debitore (per legge la presentazione deve avvenire entro un anno dalla data di emissione) A certo tempo vista (per la tratta): la scadenza cade al termine di un certo tempo conteggiato dalla data di accettazione da parte del trattario (ad esempio “a 30 giorni vista” vuol dire a 30 giorni dalla data di accettazione) A certo tempo data: la scadenza cade al termine di un certo tempo conteggiato dalla data di emissione della cambiale (es.: “a 60 giorni data” cioè a 60 gg dalla data di emissione) A giorno fisso: la cambiale scade in un giorno prefissato (es.: il 15 luglio, il 20 aprile, ecc.)

  10. La circolazione delle cambiali Essendo un titolo all'ordine, la cambiale può circolare mediante girata. Con la girata, il girante obbliga il debitore a pagare un altro soggetto, detto giratario Girata in pieno: “E per me pagate a…” seguita da nome del giratario, luogo e data della girata e firma del girante Propria: il girante trasferisce al giratario la proprietà della cambiale e i diritti ad essa inerenti Girata in bianco: effettuata dal girante tracciando la propria firma sul retro della cambiale GIRATE Girata per l'incasso: il girante incarica la banca presso cui ha il c/c di riscuotere la cambiale alla scadenza Impropria: non trasferisce la proprietà della cambiale, ma attribuisce particolari incarichi o diritti al nuovo possessore del titolo Girata in garanzia: il girante offre la cambiale in pegno al giratario a garanzia di un proprio debito

  11. L'avallo Quando il beneficiario teme che l'obbligato cambiario non paghi la cambiale alla scadenza, può chiedere che un altro soggetto ne garantisca il pagamento. Tale garanzia prende il nome di avallo. La dichiarazione di avallo viene indicata sulla parte anteriore del titolo con l'espressione “per avallo” seguita dal nome dell'avallato (obbligato cambiario) e dalla firma dell'avallante (soggetto che garantisce il pagamento). L'avallante può garantire sia l'obbligato cambiario principale sia uno degli obbligati di regresso. Se non viene indicato il nome della persona per la quale si garantisce, l'avallo si intende dato per l'emittente nel pagherò o per il traente nella tratta. Emittente (pagherò) AVALLANTE Obbligato principale Trattario/accettante (tratta) garantisce il pagamento AVALLATO Giranti (pagherò) Obbligato di regresso Traente e giranti (tratta)

  12. Pagamento e protesto PAGAMENTO La cambiale deve essere pagata dall’emittente del pagherò, dal trattario-accettante della tratta oppure dai loro eventuali avallanti. Il portatore della cambiale in scadenza deve presentarla al pagamento nel giornodi scadenza o in uno dei due giorni feriali successivi, nel luogo e all’indirizzosu essa indicato. Dopo aver pagato quanto dovuto, il debitore ha diritto di ricevere la cambiale quietanzata, per conservarla come prova dell'avvenuto pagamento. La quietanza viene data apponendo sul retro del titolo la scritta “pagato” o “per quietanza”. PROTESTO Il protesto è la constatazione solenne, effettuata entro i due giornisuccessivi a quello di scadenza del titolo di credito, con cui un pubblico ufficiale prende atto del mancato pagamento di un titolo di credito. L’atto di protesto viene redatto su un foglio che si attacca alla cambiale, sul quale il pubblico ufficiale identifica il debitore riportando le sue eventuali dichiarazioni (“sono senza fondi”, “provvederò in seguito”), oppure riferendo di non aver rintracciato il debitore e dichiara di aver levato il protesto non avendo riscosso l’importo della cambiale.

  13. Azioni in caso di mancato pagamento Contro i beni dell’obbligato principale oppure contro quelli del suo eventuale avallante Azione diretta Il portatore di una cambiale insoluta può scegliere: Contro i beni di uno qualsiasi degli obbligati di regresso oppure contro quelli dei loro eventuali avallanti Azione di regresso Per esercitare l’azione di regresso è necessario che il mancato pagamento sia attestato con un atto di protesto redatto da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario, ecc.)

  14. Azioni cambiarie Lo svolgimento delle azioni diretta e di regresso si svolge in tre fasi: Atto di precetto: Atto che contiene l’intimazione al debitore di pagare l’importo dovuto, aumentato di spese e interessi, entro un termine non inferiore ai 10 giorni Pignoramento: Atto con cui l’ufficiale giudiziario individua i beni del debitore ritenuti sufficienti a coprire il debito e ingiunge allo stesso di non vendere né sottrarre tali beni Vendita forzata: Vendita pubblica all’asta dei beni pignorati eseguita in caso di mancato pagamento entro i 10 giorni successivi al pignoramento

  15. L’assegno bancario L'assegno bancario è uno strumento di pagamento (da ricomprendersi fra i titoli di credito) che consente al titolare di un conto corrente bancario il pagamento di una somma ad un altro soggetto o a se stesso. Denominazione di ASSEGNO BANCARIO Ordine incondizionato di pagare una somma determinata (come per la cambiale tratta) REQUISITI Nome della BANCA che deve pagare Luogo di pagamento (sede, filiale o agenzia) Data e luogo di EMISSIONE dell’assegno FIRMA apposta dal traente

  16. L’assegno circolare L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente Il soggetto emittente DEVE essere una BANCA PRESUPPOSTI Tale banca DEVE avere l’autorizzazione ad emetterlo I fondi devono essere preventivamente depositati Denominazione di ASSEGNO CIRCOLARE Promessa INCONDIZIONATA di PAGARE A VISTA la somma REQUISITI Indicazione del BENEFICIARIO Data e luogo di EMISSIONE FIRMA della banca emittente

  17. Le carte di debito e di credito Si tratta di tessere con banda magnetica che possono essere: • Bancomat: legato al conto corrente aperto presso la banca, può essere usato per effettuare prelievi di contati presso filiali della propria banca o di altre banche (ma questo può comportare commissioni sul prelievo) • Carte prepagate: dette anche “borsellino elettronico”, funzionano su diversi circuiti di pagamento e contengono un importo a scalare che può essere utilizzato per acquisti successivi fino al suo esaurimento. Esistono usa e getta e ricaricabili. • Carte di credito: consentono di effettuare acquisti e prelevare denaro, rimandando al mese successivo il pagamento dei beni e servizi acquistati. Rispetto agli strumenti precedentemente descritti, la CdC non richiede che ci sia disponibilità sul conto o nella carta stessa, poiché sarà l’istituto emittente (VISA, Mastercard, American Express ecc.) a pagare. Il mese successivo, tale istituto invierà l’estratto conto con le spese che verrà addebitato in conto corrente.

  18. Altri strumenti di pagamento • Conto corrente POSTALE: è un mezzo di pagamento rapido ed economico. Si utilizzano dei moduli prestampati (spesso inviati da chi deve ricevere il pagamento) o in bianco che vanno compilati a mano • Vaglia postale: efficiente ed economico per trasferire somme di denaro in sicurezza da un soggetto ad un altro. I suoi requisiti sono: Importo; Beneficiario; Ufficio Postale di emissione; Data di emissione; Dati del mittente • Bonifico: è lo strumento che i correntisti delle banche utilizzano per trasferire fondi ad altri soggetti, anch’essi correntisti – ma non necessariamente della medesima banca. Con l’armonizzazione dei regolamenti bancari, attualmente ciascun correntista è titolare di un IBAN (InternationaBank Account Number) composto da 27 cifre (le prime due indicano il paese), mediante il quale effettuare e ricevere i bonifici. • RI.BA.(ricevute bancarie): sono strumenti di riscossione utilizzati dalle aziende che inviano le proprie partite da incassare (fatture ecc.) alla propria banca che contatterà il debitore (o la sua banca) per ricevere la somma. • MAV e RID: i primi sono riscossioni di somme periodiche, i secondi sono pagamenti che le banche effettuano periodicamente per conto dei propri clienti (come la domiciliazione delle utenze)

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