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Introduzione

Introduzione. Costituzioni: principi a confronto. ITALIA. GERMANIA. MAROCCO. STATI UNITI. Introduzione. Il presente progetto “Viaggio tra le Costituzioni”, delle classi 4° A/Erica e 3° A/Igea,

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  1. Introduzione Costituzioni: principi a confronto ITALIA GERMANIA MAROCCO STATI UNITI

  2. Introduzione Il presente progetto “Viaggio tra le Costituzioni”, delle classi 4° A/Erica e 3° A/Igea, è stato occasione di riflessione e di confronto interculturale in relazione ad alcuni principi delle Costituzioni italiana, marocchina, tedesca e statunitense al fine di: • favorire un processo di integrazione culturale; • educare alla cittadinanza attiva, alla tolleranza e al dialogo fra culture; • valorizzare la Scuola come centro di promozione culturale e sociale. La scelta del tema è stata dettata dalla presenza di una studentessa marocchina all’interno del nostro gruppo classe. I principi delle costituzioni analizzate riguardano lingue e culture fortemente caratterizzanti il nostro percorso di studi. Il lavoro di confronto è stato guidato dai docenti di lingua straniera tedesca, francese ed inglese e supportato dai lettori di madrelingua che ci hanno fornito un prezioso contributo.

  3. STORIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA L’ Italia è stata una monarchia fin quando Vittorio Emanuele III di Savoia nel 1922 diede inizio alla dittatura fascista con Mussolini. Alla fine del periodo fascista Vittorio Emanuele III fu accusato di aver favorito un regime dittatoriale e pertanto i partiti antifascisti proposero di indire un referendum riguardo la forma dello stato e la nuova carta costituzionale. Palmiro Togliatti del partito comunista italiano, suggerì di rimandare il referendum alla fine della guerra. Nel frattempo però Vittorio Emanuele III avrebbe dovuto abdicare a favore del figlio Umberto II di Savoia che avrebbe rappresentato la corona. Il 2 Giugno del 1946 i cittadini furono chiamati a scegliere tra repubblica e monarchia e fu indetta una votazione per eleggere l’assemblea costituente.

  4. Tale votazione fu svolta per la prima volta a suffragio universale maschile e femminile per i cittadini al di sopra dei 21 anni. Le ragioni che spinsero gli italiani a optare per la repubblica furono la sfiducia verso Vittorio Emanuele III, i contrasti all’interno della casata regnante e la fuga di Vittorio Emanuele III dopo l’armistizio di Cassibile che lo portò ad abbandonare Roma rifugiandosi nel Sud. Coloro che votarono per la repubblica furono soprattutto i ceti più istruiti, mentre quelli analfabeti votarono per la monarchia. Le donne furono più sensibili alla propaganda politica secondo la quale la monarchia era causa di guerra e la repubblica sarebbe stata di aiuto per la ricostruzione della pace.

  5. I partiti che si presentarono alla votazione per l’Assemblea Costituente furono diversi: la Democrazia Cristiana (proponeva di tutelare i diritti individuali e i doveri di solidarietà), Socialisti e Comunisti (si rifacevano ai principi del marxismo-leninismo con un’economia pianificata sul modello sovietico). La maggior parte dei 556 componenti dell’assemblea appartenevano a quei partiti politici che avevano combattuto la dittatura. Tra questi figuravano la Democrazia Cristiana (Giulio Andreotti, Alcide De Gasperi, Oscar Luigi Scalfaro), il Partito Socialista di Unità Proletaria (Pietro Nenni e Giuseppe Saragat) e il Partito Comunista Italiano (Palmiro Togliatti e Giorgio Amendola). Il 25 Giugno del 1946 l’Assemblea Costituente elesse come presidente il socialista Giuseppe Saragat. Il 27 Dicembre del 1947 fu promulgata la nuova Costituzione, il 28 Dicembre ci fu la pubblicazione di quest’ultima sulla Gazzetta Ufficiale e il 1° Gennaio del 1948 entrò in vigore.

  6. Repubblica e sovranità Articolo 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

  7. Solidarietà e diritti umani Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

  8. Uguaglianza Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

  9. Principio Internazionalista Articolo 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

  10. Principio Pacifista Articolo 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

  11. Inno e Bandiera Articolo 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. • Inno di Mameli • Fratelli d'ItaliaL'Italia s'è destaDell'elmo di ScipioS'è cinta la testa • Dov'è la vittoria?Le porga la chiomaChé schiava di RomaIddio la creò • Stringiamci a coorte • Siam pronti alla morte • L'Italia chiamò

  12. Die Geschichte des Deutschen Grundgesetzes Am 18. Januar 1871 kam es zur Vereinigung des deutschen Reichs; 1945, nach dem zweiten Weitkrieg, wurde Deutschland in 4 Besatzungszonen geteilt: englische Zone, amerikanische Zone, Sowjetzone und franzosische Zone. Am 23. Mai 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland (BRD), Westdeutschland, ausgerufen, welche die englische, französische und amerikanische Zone zusammenfasste. Am 7. Oktober 1949 wurde auf dem Gebiet der Sowjetzone die Deutsche Demokratische Republik (DDR), Ostdeutschland, ausgerufen. Am 23.Mai 1949 wurde die Verfassung als Grundgesetz anerkannt und am 3. Oktober 1949 die Verfassung des wieder vereinten Deutschen Volkes.

  13. Es besteht allgemeines Wahlrecht für die volljährigen Bürger. Der Bundespräsident wird alle 5 Jahre von der Bundesver-sammlung und den Abgeordneten der Länderparlamente gewählt, während der Bundeskanzler für 4 Jahre von der absoluten Mehrheit der Bundesversammlung gewählt wird; die Bundesregierung wird vom Bundespräsident auf Vorschlage des Bundeskanzlers erkannt. Das Parlament setzt sich aus dem Bundestag, gebildet aus 603 vom Volk gewählten Mitgliedern (mit einem System, das eine direkte und proportionale Vertretung vereint), und dem Bundesrat, zusammengesetzt aus den Ver-tretern der Bundesländer, die direkt vertreten sind durch die Stimmen. Jedes Bundesland hat zwischen 3 und 6, je nach Einwohnerzahl.

  14. Storia della Costituzione tedesca Il 18 gennaio 1871 avviene l’unificazione dell’Impero Tedesco; nel 1945, dopo la seconda guerra mondiale, la Germania viene divisa in quattro zone d’occupazione: Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia. Il 23 maggio 1949 viene proclamata la Repubblica Federale Tedesca (Germania ovest) che includeva le zone di Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e il 7 ottobre 1949 viene proclamata la Repubblica Democratica Tedesca ( Germania Est) che includeva la zona dell’URSS. Il 23 maggio 1949 la Costituzione, viene conosciuta come legge fondamentale e diventa costituzione del riunificato popolo tedesco il 3 ottobre 1990, anno in cui avviene l’unificazione delle due Germanie.

  15. É previsto il suffragio universale per i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età. Il Presidente viene eletto ogni 5 anni da una Convenzione federale che comprende tutti i membri dell’ Assemblea Federale e i delegati eletti dai parlamenti degli Stati, mentre il Cancelliere viene eletto per quattro anni dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea Federale; il Gabinetto viene nominato dal Presidente su proposta del Cancelliere. Il Parlamento bicamerale è composto dall’ Assemblea Federale o Bundestag, composto da 603 membri eletti dal popolo con un sistema che combina una rappresentanza diretta e proporzionale, e il Consiglio Federale o Bundesrat composto dai governi degli Stati che sono direttamente rappresentati attraverso i voti e ciascuno stato ne possiede da 3 a 6, in proporzione alla popolazione. Bundestag Bundesrat

  16. Articolo 1 La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla. Il popolo tedesco riconosce gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo. I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritti direttamente applicabili. Artikel 1 Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das Deutsche Vok bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. SOLIDARIETÄT UND MENSCHENRECHTE SOLIDARIETA' E DIRITTI UMANI

  17. GLEICHBERECHTIGUNG UGUAGLIANZA Artikel 3 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Articolo 3 Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge. Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato promuove la effettiva attuazione della equiparazione di donne e uomini e agisce per l'eliminazione delle situazioni esistenti di svantaggio. Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.

  18. Articolo 23 (1) Per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica federale di Germania collabora allo sviluppo dell'Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l'istituzione dell'Unione Europea, per le modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l'articolo 79, secondo e terzo comma…  GRUNDSATZ DER INTERNATIONALITÄT PRINCIPIO INTERNAZIONALISTA Artikel 23 (1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Gründung der Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbaren Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs.2 und 3…

  19. Völkerrecht und Bundesrecht Diritto internazionale e diritto federale Artikel 25 Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und daraus entstehen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. Articolo 5 Le regole generali del diritto internazionale sono parte integrante del diritto federale. Esse prevalgono sulle leggi e fanno sorgere diritti e doveri immediati per gli abitanti del territorio federale.

  20. Preambolo  Consapevole della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di servire la pace nel mondo in qualità di membro di eguale diritti di un'Europa unita, il popolo tedesco ha adottato, in forza del suo potere costituente, questa Legge fondamentale. Präambel Im Bewußtseinseiner Verantwortung or Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. FRIEDENS GRUNDSATZ PRINCIPIO PACIFISTA

  21. Die Deutsche Flagge Artikel 22 Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold Articolo 22 La bandiera federale è nera - rossa - oro

  22. Die Deutsche Flagge Die Farbkombination Schwarz, Rot und Gold geht weit in die Geschichte des Deutschen Reiches zurück. Das Wappen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zeigte einen schwarzen Adler auf goldenem Grund. Bereits im Jahre 1184, auf dem Hoftag zu Mainz, sollen die Farben Schwarz, Rot und Gold als die "Deutschen Farben" bezeichnet worden sein.Als der Staufer Friedrich I. "Barbarossa" im Jahre 1152 in Frankfurt zum Deutschen König gekrönt wurde, soll der Weg zum Ort der Krönung mit einem Teppich in Schwarz, Rot und Gold ausgelegt worden sein.Im Jahre 1212 krönte Erzbischof Siegfried III. von Epstein im Dom zu Mainz den Staufer Friedrich II. zum Deutschen König. Dabei trug Friedrich einen Krönungsmantel in den Farben Rot, Schwarz und Gold. Im Deutschen Bauernkrieg versammelte sich eine Schaar von 800 Bauern zum Kampf unter eine Fahne in den Farben Schwarz, Rot und Gold. In den Freiheitskriegen gegen Napoléon machte die Truppe ihre schwarze Uniform mit den roten Aufschlägen und goldenen Knöpfen, mit den schwarzen Mützen und der schwarz - rot - goldenen Kokarde darauf, sehr populär.

  23. 1816 Fahne der Jenaer Studentischen Lützower Burschenschaft 1817 Deutsche Flagge beim Wartburgfest 1832 Deutsche Flagge beim Hambacher Fest 1848–1850 Nationalflagge des Deutschen Bundes

  24. La bandiera tedesca La combinazione dei colori nero, rosso e oro risale al periodo dell’impero Germanico. Lo stemma del Sacro Romano Impero Germanico mostrava un’aquila nera su uno sfondo dorato. Sin dal 1184 in occasione dell’ “Hoftag” a Mainz, i colori nero, rosso e oro erano ritenuti i “Colori Tedeschi”. Quando Federico I il Barbarossa fu coronato nel 1152 a Francoforte dal re tedesco, il cerimoniale prevedeva la presenza di un tappeto nero, rosso e oro. Durante le guerre di liberazione contro Napoleone l’esercito rese famosa l’uniforme nera con i risvolti rossi e i bottoni dorati, con il berretto nero e con sopra la coccarda nera - rossa – dorata, molto popolare.

  25. 1816 Bandiera della confraternita studentesca di Lützow nella città di Jena 1817 Bandiera tedesca in occasione della festa di Wartburg 1832 Bandiera tedesca in occasione della festa di Hambach 1848–1850 Bandiera nazionale della Confederazione Tedesca

  26. Die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland "Einigkeit und Recht und FreiheitFür das deutsche Vaterland!Danach lasst uns alle streben,Brüderlich mit Herz und Hand!Einigkeit und Recht und FreiheitSind des Glückes Unterpfand:Blüh im Glanze dieses Glückes,Blühe, deutsches Vaterland!" “Unità, giustizia e libertàper la patria tedesca!A ciò lasciateci tutti ambire,fraternamente col cuore e con la mano!Unità, giustizia e libertàsono la garanzia della felicità.Fiorisci nel fulgore di questa felicità,fiorisci, patria tedesca!”

  27. "Mein Berlin"

  28. "La mia Berlino" "Mein Berlin" Reinhard Mey So che sulla strada qui non c’era più nessun albero. Le rovine nere e bruciate si ergevano verso il cielo. Sopra i crateri delle bombe c’era un odore di polvere e fuliggine. Io inciampai nelle scarpe troppo grandi per il mio piede accanto a mia madre, il berretto sulle orecchie, era l’inverno del ’46 avevo 4 anni e molto freddo. Attraverso i campi delle macerie e boschi di acciaio incandescente E se oggi chiudo gli occhi rivedo tutto. Questa era la mia Berlino. Tirare il carretto vuoto sul ciottolato. Questa era la mia Berlino. Ich weiß, daß auf der Straße hier kein einz'ger Baum mehr stand. Ruinen in den Himmel ragten, schwarz und leergebrannt. Und über Bombenkratern hing ein Duft von Staub und Ruß. Ich stolperte in Schuhen, viel zu groß für meinen Fuß, neben meiner Mutter her, die Feldmütze hinter den Ohr'n, es war Winter '46, ich war vier und hab' gefror'n, über Trümmerfelder und durch Wälder von verglühtem Stahl. Und wenn ich heut' die Augen schließe, seh' ich alles noch einmal. Das war mein Berlin. Den leeren Bollerwagen übers Kopfsteinpflaster zieh'n. Das war mein Berlin.

  29. Lì c’ erano barre, c’erano blocchi stradali costruiti durante la notte, poi il rombo nell’aria e lì c’era il carico desiderato dei Dakotas e Skymasters e loro voltarono pagina, e noi avevamo il presentimento che i popoli del mondo guardassero questa città. C’erano anche le mie giornate a scuola nell’edificio di mattoni rossi, calze lunghe, pantaloncini corti, e io non imparai niente. Poi la giornata di giugno, quando il Potsdamer Platz era in fiamme, vidi uomini combattere contro carrarmati a mani nude. Questa era la mia Berlino. Uomini che fuggono sotto la grandine di pallottole dei loro fratelli. Questa era la mia Berlino. Da war'n Schlagbäume, da waren Straßensperren über Nacht, dann das Dröhnen in der Luft, und da war die ersehnte Fracht der Dakotas und der Skymasters, und sie wendeten das Blatt, und wir ahnten, die Völker der Welt schauten auf diese Stadt. Da war'n auch meine Schultage in dem roten Backsteinbau, lange Strümpfe, kurze Hosen, und ich wurd' und wurd' nicht schlau. Dann der Junitag, als der Potsdamer Platz in Flammen stand, ich sah Menschen gegen Panzer kämpfen mit der bloßen Hand. Das war mein Berlin. Menschen, die im Kugelhagel ihrer Menschenbrüder flieh'n. Das war mein Berlin.

  30. Era il mio “Sturm und Drang” e io vidi una parte del mondo, poi tornai a casa e trovai metà del mio mondo (Berlino). Lì c’erano delle finestre murate velocemente e in qualche casa sventolavano ancora tra i mattoni le tende verso ovest. Quante volte ho sbattuto contro il muro, la nostalgia, la ragione, la mia testa. Quante volte mi sono disperato, quante volte rimanevo senza parole e quante volte ho visto il muro finché non l’ho visto più. Questa era la mia Berlino. Torri di controllo, croci, corone di fiori appassite che attraversano la città. Questa era la mia Berlino Da war meine Sturm- und Drangzeit, und ich sah ein Stück der Welt, und kam heim und fand, die Hälfte meiner Welt war zugestellt. Da war'n Fester hastig zugemauert und bei manchem Haus wehten zwischen Steinen noch die Vorhänge zum Westen raus. Wie oft hab ich mir die Sehnsucht, wie oft meinen Verstand, wie oft hab ich mir den Kopf an dieser Mauer eingerannt. Wie oft bin ich verzweifelt, wie oft stand ich sprachlos da, wie oft hab ich sie geseh'n, bis ich sie schließlich nicht mehr sah! Das war mein Berlin. Wachtürme, Kreuze, verwelkte Kränze, die die Stadt durchzieh'n. Das war mein Berlin.

  31. C’erano gli anni senza parole poi arrivò l’indifferenza, vecchie cicatrici, nuove ferite, poi venne il turbamento. Le manifestazioni degli anni ’70 e le barricate degli anni ’80, Kreuzberg brucia! Sui muri delle case i graffiti: “ le pietre non sono un argomento”. Non ho sentito io stesso la stanchezza e la delusione?Non ho preparato nei miei pensieri la mia valigia. Tutti i discorsi, la tattica, mi hanno fatto perdere la calma e nonostante tutto ho creduto al futuro qui con caparbietà. Questa era la mia Berlino. Resistenza e contraddizioni, realtà e utopia. Questa era la mia Berlino Da war'n die sprachlosen Jahre, dann kam die Gleichgültigkeit, alte Narben, neue Wunden, dann kam die Zerrissenheit. 70er Demos und die 80er Barrikaden, Kreuzberg brennt! An den Hauswänden Grafitti: "Steine sind kein Argument!" Hab ich nicht die Müdigkeit und die Enttäuschung selbst gespürt? Habe ich nicht in Gedanken auch mein Bündel schon geschnürt? All die Reden, das Taktieren haben mir den letzten Nerv geraubt, und ich hab doch wie ein Besses'ner an die Zukunft hier geglaubt. Das war mein Berlin. Widerstand und Widersprüche, Wirklichkeit und Utopien. Das war mein Berlin.

  32. So che su questa strada qui non c’era più nemmeno un albero, le rovine nere e bruciate si ergevano verso il cielo. Ora sono qui dopo tutti questi anni e non riesco a crederci, gli alberi qui hanno quasi la mia stessa età. Ho vissuto la mia intera vita in una metà della città? Che dico ora visto che mi date anche l’altra metà? Ora sto qui e i miei occhi non riescono a saziarsi di queste immagini, libertà, finalmente libertà sopra la mia città! Questa è la mia Berlino. Esiste una parola più bella per la speranza, camminare eretti, mai più cadere? Questa è la mia Berlino. Ich weiß, daß auf der Straße hier kein einz'ger Baum mehr stand, Ruinen in den Himmel ragten, schwarz und leergebrannt. Jetzt steh' ich hier nach all den Jahr'n und glaub es einfach nicht, die Bäume, die hier steh'n sind fast genauso alt wie ich. Mein ganzes Leben hab' ich in der halben Stadt gelebt? Was sag ich jetzt, wo ihr mir auch die andre Hälfte gebt? Jetzt steh' ich hier und meine Augen sehen sich nicht satt, an diesen Bildern, Freiheit, endlich Freiheit über meiner Stadt! Das ist mein Berlin. Gibt's ein schön'res Wort für Hoffnung, aufrecht gehen, nie mehr knien!? Das ist mein Berlin.

  33. Il 26 febbraio 1961, il re Hassan II succedette suo padre al trono. Nel 1962 , fu adottata una nuova costituzione. Questa costituzione creò una monarchia costituzionale. Il potere legislativo fu assegnato ad una assemblea. La metà dei suoi membri fu eletta a suffragio universale diretto e l’altra metà da un collegio elettorale composto da rappresentanti del governo, e dalle organizzazioni professionali e dai lavoratori. Hassan II decise di sciogliere il potere legislativo perché le elezioni non permettevano di determinare una maggioranza governativa franca. Delle nuove elezioni furono annullate fino a che una nuova costituzione si è adottata a seguito del referendum del 1972. Questa costituzione allargò le dimensioni della Camera dei Rappresentanti dandogli vantaggi del potere legislativo. I due terzi dell’assemblea era eletta a suffragio universale diretto e la parte restante dal collegio elettorale. I membri erano eletti per sei anni, in realtà la durata del mandato variava secondo le successive elezioni. Agli inizi degli anni 90, il governo cominciò a preoccuparsi a riguardo della mancanza della tutela dei diritti dell’uomo in Marocco. Nel 1992, fu adottata una nuova costituzione che garantiva i diritti inalienabili dell’uomo. La storia della costituzione Marocchina

  34. L'histoire de la constitution Marocaine Le 26 février 1961, le roi Hassan II succéda à son père sur le trône. En 1962, une nouvelle constitution fut adoptée. Celle-ci créa une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir législatif fut confié à une assemblée. La moitié de ses membres fut élue au suffrage universel direct et l'autre moitié par un collège électoral composé de représentants du gouvernement, d’ organisations professionnelles et de travailleurs. Hassan II décida de dissoudre le législatif car les élections ne permirent pas de déterminer une majorité gouvernementale franche. De nouvelles élections furent annulées jusqu'à ce qu'une nouvelle constitution soit adoptée. Une nouvelle constitution fut adoptée suite au référendum de 1972. Celle-ci élargit la taille de la Chambre des Représentants et lui donna davantage de pouvoirs législatifs. Les deux tiers de l'assemblée étaient élus au suffrage universel direct et le tiers restant par le collège électoral. Les membres étaient élus pour six ans, bien qu'en réalité la durée du mandat variait suite au report successif des élections. Au début des années 90, le gouvernement commença à s'inquiéter des manquements aux droits de l'homme qui avaient lieu au Maroc. En 1992, une nouvelle constitution fut adoptée. Celle-ci garantissait notamment des droits inaliénables.

  35. Art.1: Il Marocco è una monarchia costituzionale, democratica e sociale. Art.2: La sovranità appartiene alla nazione che la esercita direttamente attraverso il referendum e indirettamente attraverso le istituzioni costituzionali. المادة 1: يعتبر المغرب ملكيه دستورية ، ديمقراطيه واجتماعية. المادة 2 : السياده للأمة ، التي يمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء وغير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية. Repubblica e sovranità Art.1: Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. Art.2: La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.

  36. Preambolo: […] il Regno del Marocco […] riafferma la difesa dei diritti dell’Uomo universalmente riconosciuti […] Solidarietà e diritti umani الديباجه المملكه المغربيه […] […] وتؤكد م ن جديد على التزامها بحقوق الانسان ، ' رجل كما هي المعترف بها […]عالميا. Preambule: […] le Royaume du Maroc […] réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.[…]

  37. المادة 5 : كل المغاربه متساوون امام القانون. Art.5: Tutti i marocchini sono uguali davanti alla legge. Uguaglianza Art.5:Tous les Marocains sont égaux devant la loi.

  38. الديباجه […] واذ تقر بالحاجه لافعالها في اطار المنظمات الدولية ، التي هو نشط وديناميه الاعضاء ، المملكه المغربيه تتمسك بالمبادئ والحقوق والواجبات للمواثيق وكالات قال[..] Preambolo […] Consapevole della necessità di agire nell’ambito degli organismi internazionali, di cui esso è membro attivo e dinamico, il Regno del Marocco adotta i principi, i diritti e gli obblighi che risultano dalle Carte dei suddetti organismi […] Principio internazionalista Preambule […] Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes[…]

  39. الديباجه […] وبالمثل ، فان المملكه المغربيه يؤكد مجددا عزمه على العمل من أجل صون السلم والامن فى العالم. Preambolo […] Allo stesso modo, il Regno del Marocco riafferma la sua determinazione ad adoperarsi per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo. Principio pacifista Preambule […] De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.

  40. Art.7: L’emblema del Regno è la bandiera rossa con una stella verde a cinque punte al centro. Il motto del regno è DIO, LA PATRIA, IL RE. Bandiera المادة 7 : شعار المملكه هوالعلم الاحمر في دورته ضربت مركز للنجمة خضراء وله خمس نقاط. Art.7: L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches. La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.

  41. مدينة لوس انجلوس دي فونتان، مصدرا للضوء عندما يجتمع وسيادته وامنه الامن والسياده لا يمكن الجمع بين لكم من اي وقت مضى! انت تعيش بين المتحدة مع عنوان سامية ، ملء كل قلب ، سونغ بها كل لغة ، روز بطلة الخاص بك وبالرد على دعوتكم. في فمي وفي دمي نسائم الخاص بك قد اثارت على حد سواء وعلى ضوء النار. ! اخوتي الكفاح من اجل اعلى. ونطلب من العالم ان نحن هنا على استعداد. نرحب لنا شعار الله ، الوطن والملك. Culla degli uomini liberi Sorgente di Luce Terra di sovranità e terra di pace Possano la sovranità e la pace riunirsi qui per sempre Hai vissuto tra le nazioni come un titolo sublime Riempiendo ogni cuore, cantato in ogni lingua, Il tuo campione si è levato e ha risposto alla tua chiamata. E nella mia bocca e nel mio sangue Il tuo amore ha suscitato luce e fuoco. Fratelli miei , andiamo verso ciò che c’è di più altoProclameremo al mondo Che è qui che viviamoCon il nostro emblemaAllah, la Patria e il Re Inno nazionale Berceau des hommes libres Source des lumièresTerre de souveraineté et terre de paix Puissent souveraineté et paix y être à jamais réunis Tu as vécu parmi des nationsTel un titre sublimeEmplissant chaque cœurDéclamé par chaque languePar son âme, par son corpsTon champion s'est levéEt a répondu à ton appelEt dans ma boucheEt dans mon sangTon amour a secoué lumière et braises Mes frères, allonsVers ce qu'il y a de plus hautNous proclamerons au mondeQue c'est ici que nous vivonsAvec pour étendardAllah, la Patrie, et le Roi.

  42. … Testimonianza di un imam di Torino …APPELLO: Decreto Pisanu – Diritto di Stato o Stato di Diritto? “Vent’anni fa Bouriqi Bouchta arrivò a Torino, dal Marocco… Così divenne extracomunitario. Come tutti gli altri fece la “regolare” gavetta. Poi riuscì a mettersi in proprio aprendo una macelleria. Si sposò. Ha avuto 4 figli. Il maggiore tredicenne è cittadino italiano perché nacque nell’anno in cui Martelli diede questo privilegio. Ottenne la carta di soggiorno. […]Divenne un imam. Una guida spirituale. […] Ciò avviene per una sorta di “acclamazione” e deriva dall’influenza di coloro che lo scelgono. […] Le sue idee sono sempre state veramente severe con chi violava le leggi. Il corano lo insegna. Nello stesso tempo cercava di rilevare, sempre nel rispetto delle italiane leggi, i diritti dei musulmani. L’11 settembre sconvolse, terrorizzò, mutò la “natura” delle anime e delle menti. Poiché Torino aveva il suo proclamato “mediatico” imam, fu facile entrare nel merito terroristico. […] Alle 4 del mattino del 6 settembre 2005 […] […] l’espulsione fu annullata poiché il Giudice ha – giustamente – affermato, sulla base di documenti prodotti dal Ministero, che Mamoure era stato espulso solo per aver manifestato il suo pensiero, corretto o meno che fosse, in un Paese ove la Costituzione tutela la libera manifestazione del pensiero.” […] L’espulsione di Bouriqi Bouchta viola la nostra Costituzione e i diritti fondamentali di ogni persona. […] La sindrome dello scontro di civiltà cancella i principi fondamentali dello Stato di diritto: il “decreto Pisanu” istituisce una disciplina eccezionale – un diritto speciale per stranieri “scomodi” - , eliminando il necessario intervento dell’autorità giudiziaria per ogni provvedimento restrittivo della libertà personale, rendendo vano ogni diritto di difesa, e rivelando come, in sostanza, sia negata agli stranieri la libertà di manifestazione del pensiero. Gli Agenti delle Forze dell’Ordine gli dissero che doveva seguirli per una notifica. […] Solo in tarda serata la sua famiglia, fino ad allora ignara, capì che l’avevano espulso. Nei confronti di Bouchta era stata adottato dal Ministro Pisanu il Decreto di esplusione per “motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale”. Il decreto prevede che l’espulso sia immediatamente accompagnato coattivamente nel Paese d’origine senza che il provvedimento sia convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Ha solo il diritto di opporre opposizione, dal suo Paese, al T.A.R. Lazio, ma non può chiedere la sospensione del provvedimento. […] Bouchta è solo un individuo che conosce – conoscerebbe - degli integralisti islamici che ha – avrebbe – propagandato la sua fede con posizioni radicali. .

  43. La bandiera del Marocco, così come la vediamo sventolare al giorno d'oggi è rossa con al centro una stella verde. E' la bandiera ufficiale del Marocco solo dal 1915. Il simbolo e i colori non sono casuali. Quella che a noi sembra una semplice stella è in realtà il Sigillo di Salomone e rappresenta il collegamento tra Dio e la nazione. Il colore verde, invece, indica il colore dell'Islam. Il colore rosso del fondo sta invece ad indicare la discendenza della famiglia reale marocchina dal profeta Maometto. Le drapeau du Maroc, ainsi que la vague que nous voyons aujourd'hui est rouge avec une étoile verte au centre. Il est 'le drapeau officiel du Maroc seulement partir de 1915. Le symbole et les couleurs, ne sont pas casuels. Ce qui semble une simple étoile est en fait le Sceau de Salomon, et il est le lien entre Dieu et la nation. La couleur verte se réfère , à la couleur de l'islam. La couleur rouge du fonds indique la descendance de la famille royale marocaine du prophète Mahomet. La bandiera del Marocco

  44. The American Constitution The American Constitution defines how the USA is governed. Drawn up in 1787, it is the oldest written constitution in the world. It made the USA a democracy governed by and for its people, at a time when this was a revolutionary idea. The first amendments to the constitution were made in 1791 when ten extra articles, known as the “Bill of Rights”, were added. Later amendments included the abolition of slavery in 1863.

  45. La costituzione americana definisce in che modo gli Stati Uniti sono governati. Redatta nel 1787 è la più vecchia costituzione scritta del mondo. Essa definisce gli Stati Uniti una democrazia governata da e per il proprio popolo, in un tempo in cui questa idea era considerata rivoluzionaria. I primi emendamenti alla costituzioni furono emanati nel 1791 quando 10 articoli extra, conosciuti come la “Carta dei diritti”, furono aggiunti al testo costituzionale. I successivi emendamenti inclusero l’abolizione della schiavitù. La Costituzione Americana

  46. 1.Repubblica e Sovranità PREAMBLE We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. PREAMBOLO Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare una più perfetta Unione, stabilire la Giustizia, garantire la Tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il Benessere generale ed assicurare le Benedizioni della Libertà a noi stessi ed alla nostra Posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America. 1.Republic and Sovereignty

  47. 2.Human Rights Art V (1791): No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation. XIV Amendment (1868) – sez.1: All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws. 2.Diritti Umani Art. V (1791): Nessuno sarà tenuto a rispondere per un reato capitale o altrimenti infamante, se non su denuncia o accusa di un Gran giurì, salvo che per i casi che si ponessero presso le forze di terra o di mare o presso la Milizia, quando si trovino in servizio attivo in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno può essere esposto due volte per lo stesso delitto a rischiare la vita o le membra; né sarà costretto in un qualsiasi processo penale a testimoniare contro se stesso, né sarà privato della vita, della libertà o delle proprietà senza un regolare procedimento legale [due process of Law]; né la proprietà privata potrà esser presa per un uso pubblico, senza un giusto compenso. XIV Emendamento (1868) - Sez.1: Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla relativa giurisdizione, sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato farà o metterà in esecuzione una qualsiasi legge che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; né potrà qualsiasi Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un processo nelle dovute forme di legge [due process of law]; né negare a qualsiasi persona sotto la sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi.

  48. 3.Uguaglianza Articolo IV - Sezione 2: I cittadini di ciascuno Stato hanno diritto in tutti gli altri Stati a tutti i privilegi e immunità dei cittadini (…). Emendamento XIII (1865) – Sezione 1: Néschiavitù, né servitù involontaria potranno sussistere negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non per punizione di un crimine per il quale l'imputato sia stato debitamente condannato. Emendamento XIV (1868) – Sezione 1: Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà, o della proprietà se non in seguito a regolare procedimento legale (without due process of law), né rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi (the equal protection of the laws). 3.Equality Article IV - Section 2: The Citizens of each State shall be entitled to all Privileges and Immunities of Citizens in the several States (…). Amendment XIII (1865) – Section 1: Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction. Amendment XIV (1868) – Section 1: All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

  49. 4.Principio Internazionalista No references in the Constitution. Starting in 1864 numerous agreements dealing with International Human rights have been undersigned: they foresaw the expansion and completion of the previous along with the substitution. The first agreement was adopted on August 22 1864 in Geneva, Switzerland, by 12 governement representatives, including the USA, the only power represented outside Europe. 4.Internationalism Nessun riferimento nella Costituzione. A partire dal 1864 sono state sottoscritte numerose Convenzioni di Diritto Internazionale Umanitario: esse prevedevano l'ampliamento ed il completamento delle precedenti ovvero la loro sostituzione. La prima Convenzione fu adottata il 22 agosto 1864 a Ginevra, in Svizzera, dai rappresentanti di 12 governi, compresi gli Stati Uniti d'America, unica Potenza non europea rappresentata.

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