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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA 9 maggio 2012

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA 9 maggio 2012. DIRITTO UMANITARIO I Principi Generali Brig . Gen. Gianni Angelucci Brig . Gen. CCrn Gianni ANGELUCCI. DIRITTO INTERNAZIONALE. DIRITTO INTERNAZIONALE.

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA 9 maggio 2012

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  1. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA 9 maggio 2012 DIRITTO UMANITARIO I Principi Generali Brig. Gen. Gianni Angelucci Brig. Gen. CCrn Gianni ANGELUCCI

  2. DIRITTO INTERNAZIONALE DIRITTO INTERNAZIONALE Esso costituisce l’ “ordinamento” della comunità degli Stati, come complesso di norme che si forma al di sopra dello Stato e che questi con proprie norme, anche costituzionali, si impegna a rispettare. (Vds. Art. 10 (1) Costituzione italiana “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute…”).

  3. DIRITTO INTERNAZIONALE Fonti di 1° grado: norme di carattere generale (che si indirizzano a tutti gli Stati) tra le quali si fanno rientrare quelle“consuetudinarie”. Fonti di 2° grado: norme di carattere particolare (che vincolano solo gli Stati che hanno partecipato alla loro formazione), tra le quali si fanno rientrare gli “accordi” (o “patti” o “convenzioni).

  4. NORME DI CARATTERE GENERALE“CONSUETUDINE” Le norme consuetudinarie: secondo la tesi prevalente, in dottrina constano di: • elemento oggettivo:la diuturnitas (o uso), ossia le • ripetizione costante ed uniforme di un dato comportamento; • elemento soggettivo:la opiniojuris ac necessitatis, ovvero • il convincimento che tale comportamento sia giuridicamente • dovuto.

  5. NORME DI CARATTERE PARTICOLARE“ACCORDI” • L’Accordo costituisce la principale fonte di norme di D.I.. Esso può essere definito l’incontro tra due o più manifestazioni di volontà, da parte di soggetti del D.I. volte a creare, modificare o estinguere norme giuridiche internazionali; esso è fonte di norme particolari, valide cioè solo tra le parti contraenti • La Terminologia: • - Trattato (accordo di rilevanza politica); • - Convenzione (accordo atto a regolamentare interessi • collettivi); • - Protocollo (trascrizione di un processo/verbale su atti • obbligatori).

  6. JUS IN BELLO Le prime leggi di guerra furono proclamate da grandi civiltà già millenni prima della nostra era… “ Io stabilisco queste leggi per evitare che il forte infierisca sul debole” . ( Hammurabi, re di Babilonia, 1792-1750 a.C.) La Convenzione di Ginevra del 1864 (inizio della codificazione), codifica e rafforza, sotto forma di trattato multilaterale, antiche leggi e consuetudini di guerra già esistenti in maniera frammentaria.

  7. DIFFERENTI TIPOLOGIE DI CONFLITTO CONFLITTI ARMATI INTERNI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI CONFLITTI ARMATI INTERNI INTERNAZIONALIZZATI

  8. CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI • Quattro Convezioni di Ginevra (1949). • 1° Protocollo addizionale di Ginevra (1977). Trattano estensivamente degli obblighi umanitari derivanti dai conflitti armati internazionali. Le guerre di liberazione nazionale vengono trattate come i conflitti a carattere internazionale (Diritto di Autodeterminazione dei Popoli ).

  9. CONFLITTI ARMATI INTERNI • Clausola “Martens" (1907) • 2° Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra (1977) Dette norme vincolano le parti in conflitto a rispettare ed a proteggere la vita e la dignità dei soldati nemici catturati o dei civili che sono in loro potere.

  10. PRINCIPI GENERALI DIU • Il Diritto Internazionale Umanitario costituisce un sistema molto complesso di norme consuetudinarie o convenzionali, cioè contenute in un numero considerevoli di trattati (spesso dichiarative di regole consuetudinarie) • Tale abbondanza di norme giuridiche, tuttavia, può essere riassunta in pochi Principi Fondamentali (Vds. C.I.G) che costituiscono il fondamento della protezione da conferire alle vittime di guerra. 10

  11. PRINCIPI GENERALI DIU • PRINCIPIO DI UMANITA’ 11

  12. LA VIOLENZA BELLICA La popolazione civile, i combattenti fuori combattimento (in quanto: feriti, malati prigionieri di guerra, ecc.) nonchèi beni civili non possono essere oggetto di violenza bellica.

  13. CLAUSOLA MARTENS PREAMBOLO “……Omissis…le Alte Parti contraenti reputano opportuno constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari da Esse adottate, le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia dei principi del diritto delle genti, quali risultano stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell’umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica…. Omissis…”. (Preambolo IV Convenzione Aja 1907) (Art. 3 comune alle 4 Convenzioni Ginevra 1949) (1° Prot. Add. Ginevra 1977 art. 1, c. 2°)

  14. PRINCIPI GENERALI • Il percorso che seguiremo nel presente incontro prevede: • definizione di obiettivo militare ; • definizione di necessità militare; • principio di distinzione; • principio di proporzionalità; • principio di precauzione ; • criteri per la proibizione /limitazione di certi tipi di mezzi e • metodi di combattimento. 14

  15. OBIETTIVO MILITARE

  16. REGOLAMENTO CONCERNENTE LE LEGGI E I COSTUMI DELLA GUERRA TERRESTRE Annesso alla IV Convenzione dell’Aja 1907 Art.25 E’ vietato attaccare o bombardare città, villaggi, abitazioni, o edifici che non siano difesi Art.26 Il comandante delle truppe attaccanti, prima di dare inizio al bombardamento e tranne il caso di viva forza, dovrà fare tutto ciò che dipende da lui per avvertirne le autorità

  17. OBIETTIVO MILITARE I Protocollo Aggiuntivo 1977 Titolo III Beni di caratteri civile Art. 52 (2) …omissis… Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all’azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso. …omissis

  18. OBIETTIVO MILITARE Si fa dunque riferimento all’Art. 52 (2) del 1° P.A. ’77 ed occorre verificare quale sia l’interpretazioni più accreditata di quanto ivi riportato: “ … obiettivo che concorre efficacemente all’azione militare…”e la cui distruzione comporta “nel caso concreto …un vantaggio militare specifico …”(“definite” per gli inglesi, “precis” per i francesi) per la maggior parte dei giuristi e dei Paesi che hanno ratificato il Protocollo: il vantaggio militare deve essere facilmente identificabile cioè specifico per ogni obiettivo militare attaccato per alcuni altri Paesi (molti fra quelli aderenti alla NATO): il “vantaggio militare specifico” derivante da un attacco aereo deve essere valutato alla luce dell’attacco nel suo complesso (in tal senso la riserva formulata dall’Italia al momento della ratifica del Protocollo 1986) per altri Paesi, ancora: esso deve essere valutato alla luce del complesso delle operazioni militari (di questo parere la Commissione Arbitrale conflitto Etiopia – Eritrea, 1998/2000)

  19. Evoluzione del concetto di OBIETTIVO MILITARE Evoluzione del concetto di OBIETTIVO MILITARE • Il Generale italiano Giulio DOUHET identificava cinque fondamentali obiettivi, ritenuti centri vitali di ogni nazione moderna: • industria; • infrastrutture e trasporti; • snodi di comunicazione; • edifici governativi; • volontà del popolo. • (da “Il dominio dell’aria” . Edizione 1921)

  20. Evoluzione del concetto di OBIETTIVO MILITARE FORZE DI SICUREZZA INFRASTRUTTURE MILITARI ED INDUSTRIALI INFRASTRUTTURE DI COMANDO E CONTROLLO VIE DI COMUNICAZIONE MINISTERI RAFFINERIE MEDIA

  21. ATTACCHI VIETATI dal DIU Attacchi deliberati contro la popolazione civile (inclusi gli attacchi il cui scopo principale è diffondere il terrore tra la popolazione civile) Attacchi deliberati contro beni civili Attacchi condotti contro la popolazione civile ed i beni civili a titolo di rappresaglia Attacchi indiscriminati (vedi slide successiva)

  22. ATTACCHI INDISCRIMINATI (Art. 51(5)4, I PA 77) 1. Attacchi che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato 2. Attacchi che impiegano mezzi e metodi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato 3. Attacchi i cui effetti non possono essere limitati

  23. Esempio di ATTACCO INDISCRIMINATO “bombardamento a tappeto” (Art. 51(5)5, I PA 77) Saranno considerati indiscriminati (quindi vietati), fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi: “ gli attacchi mediantebombardamento, quali che siano i mezzi e i metodi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città. un paese, un villaggio o in una qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile”

  24. NECESSITA’ MILITARE 24

  25. NECESSITA’ MILITARE • 1° Significato, le esigenze legate alla necessità militare si pongono in contrasto con le esigenze umanitarie; esse rappresentano un limite alla applicazione del diritto bellico. • La regola, così intesa, finisce per mettere in discussione l’intera cogenza del diritto umanitario, tanto è vero che, già nella Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868, si sottolineava come “ le necessità della guerra debbono arrestarsi di fronte alle esigenze dell’umanità” (Vds. Tribunale di Norimberga, caso List ed altri, 1950). • In relazione a detto significato, la necessità militare può essere invocata come giustificazione di un’azione altrimenti proibita (c.d. esimente), solo quando ciò sia espressamente consentito da una specifica norma di diritto bellico che la preveda. Esempi in tal senso: • art. 23, g) del R.A. alla IV C. dell’Aja 1907, secondo cui è vietato “distruggere o sequestrare proprietà nemiche, tranne il caso in cui essi siano imperiosamente imposti dalle necessità della guerra” • art. 178 cpmg italiano “è punito…, il comandante che, fuori dal caso di necessità, omette di dare preavviso alle autorità, in caso di bombardamento” 25

  26. NECESSITA’ MILITARE • 2° Significato, opposto al precedente… • la necessità militare, lungi dal costituire una causa di giustificazione per un’azione altrimenti vietata, rappresenta un limite generale all’azione bellica, nel senso che il belligerante può impiegare solo la quantità di forza necessaria a raggiungere l’obiettivo. • N.B. Molti “manuali militari” di Paesi occidentali trovano ispirazione da detto concetto. • Un tale principio generale, così inteso, ispira talune regole di diritto bellico, come quella secondo cui non possono essere impiegate armi che provochino ai combattenti sofferenze non necessarie. • N.B. In questo 2° significato, la necessità militare non si discosta molto dal principio di proporzionalità. 26

  27. PRINCIPIO DI DISTINZIONE 27

  28. L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA

  29. RECCE COMMERCIAL SATCOM COMMERCIAL SATCOM SBIRS/H MILSTAR GPS GPS GPS SBIRS/L SBL RECCE SMALL SAT RECCE SMALL SAT S/B RADAR S/B RADAR AWACS CAV ABL PREDATOR JSTARS B-2 F-22 COALITION FORCES THAAD NBC THREAT COUNTER AIR THREAT THAAD INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE STRATEGIC INFRASTRUCTURE L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA

  30. IL DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI “B” CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI CANI “A” CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI CAI • Caratterizzati da differenti categorie di norme • La principale caratteristica che distingue la disciplina dei conflitti di tipo “A” da quelle dei conflitti di tipo “B” consiste nel fatto che solo coloro che partecipano al primo tipo sono considerati legittimi combattenti( negli altri lo Stato è libero di assoggettare i ribelli alla propria potestà punitiva, nel rispetto delle regole di carattere umanitario).

  31. PRINCIPI GENERALI DIU • Il Diritto Internazionale Umanitario costituisce un sistema molto complesso di norme consuetudinarie o convenzionali, cioè contenute in un numero considerevoli di trattati (spesso dichiarative di regole consuetudinarie) • Tale abbondanza di norme giuridiche, tuttavia, può essere riassunta in pochi Principi Fondamentali (Vds. C.I.G) che costituiscono il fondamento della protezione da conferire alle vittime di guerra. 31

  32. Il “Principio di Distinzione” nei conflitti armati internazionali (CAI)

  33. PRINCIPIO DI DISTINZIONE Principio fondante del DIU, relativamente ai CAI Natura consuetudinaria “ Dichiarazione di San Pietroburgo: …“Il solo scopo legittimo della guerra è l’indebolimento delle forze militari del nemico”… Due categorie distinte di persone: civili e combattenti Due categorie distinte di beni: beni civili e obiettivi militari

  34. IL PRINCIPIO DI DISTINZIONE Art. 48 I PA 1977 Le parti in conflitto devono sempre distinguere tra civili e combattenti nel momento in cui conducono gli attacchi I combattenti devono sempre distinguersi dalla popolazione civile

  35. PRINCIPIO DI DISTINZIONE nei CAI Combattente Civile • Ha diritto di prendere parte • diretta alle ostilità • non può essere processato • per legittimi atti di guerra • gode di protezione qualora non • prenda più parte diretta alle • ostilità ovvero quando: • è caduto nelle mani del nemico • è ferito, malato o naufrago • si è paracadutato da un velivolo • in quanto in pericolo • Non ha diritto di prendere • parte diretta alle ostilità • Gode dell’immunità da attacchi “

  36. NOZIONE DI…COMBATTENTE Combattente “ termine tecnico che definisce uno Status esistente solo nei Conflitti Armati Internazionali

  37. NOZIONE DI… CIVILE Civili “ Tutti coloro che non sono combattenti

  38. STATUS DI “CIVILE” – in CASO di DUBBIO • Raccogliere tutte le informazioni possibili sulla persona catturata (abbigliamento, armi, luogo e circostanze della cattura, tentativo del catturato di nascondere la propria identità, ecc.) • Riferire all’autorità competente • Attribuire lo Status di Prigioniero di Guerra fino a che l’autorità competente (a volte un tribunale) abbia determinato lo Status (Art. 5 III CG 1949) “

  39. IL COMBATTENTE LEGITTIMO Classificazione che nasce nel 1907 e che si amplia nel 1949 e, poi, nel 1977.

  40. IL COMBATTENTE LEGITTIMO Secondo ilRegolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907 sono combattenti legittimi: - i membri delle Forze Armate - gli appartenenti alle milizie ed i corpi volontari - la levata in massa

  41. …segue Il COMBATTENTE LEGITTIMO • Regolamento annesso alla Convenzione dell’Aja 1907 • Art. 1 • Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all’esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che riuniscono le seguenti condizioni: • 1. Avere alla loro testa una persona responsabile per i propri subordinati; • 2. Avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; • Portare apertamente le armi; • Conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra. • Nei paesi in cui le milizie o i corpi di volontari costituiscono l’esercito o ne fanno parte, essi sono compresi nella denominazione di esercito. • Art. 2 • … OMISSISS…

  42. LA LEVATA DI MASSA (Reg.An. Alla IV C.Aja 1907) Partecipanti alla “levata di massa” Due requisiti: 1) portare apertamente le armi e 2) Rispettare le leggi e gli usi di guerra

  43. …segue Il COMBATTENTE LEGITTIMO • Regolamento annesso alla Convenzione dell’Aja 1907 • Art. 1 • … OMISSISS … • Art. 2 • La popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d’invasione senza avere avuto il tempo di organizzarsi conformemente all’articolo 1, sarà considerata come belligerante, se essa rispetta le leggi e i costumi della guerra.

  44. segue: IL COMBATTENTE LEGITTIMO 1949Convenzione di Ginevra (I – II – III) Le precedenti categorie vengono ampliate con : • I membri dei corpi di resistenza organizzati; • I membri delle FF.AA. Che appartengono ad un governo o autorità non riconosciuti dall’avversario. • 19771° Protocollo Aggiuntivo di Ginevra. Fine della distinzione tra forze regolari ed irregolari ed aggiunta di 2 nuove categorie : • I membri dei movimenti di liberazione nazionale; • I guerriglieri

  45. segue: IL COMBATTENTE LEGITTIMO (alla luce dell’Art 4 della III CG 1949) I membri di corpi e di milizie volontari non facenti parte delle Forze Armate ed i membri dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una delle parti in conflitto, che operano all’interno o all’esterno del loro territorio, anche se si tratta di territorio occupato, purché rispettino le quattro condizioni: • siano sottoposti a Comandante responsabile per i propri subalterni; • utilizzino un segno distintivo fisso e riconoscibili a distanza; • portino apertamente le armi; • si conformino alle leggi ed agli usi di guerra.

  46. segue: IL COMBATTENTE LEGITTIMO (alla luce dell’Art. 43 del I PA 1977) I membri di forze, gruppi ed unità armate ed organizzate di una delle Parti in conflitto (ad eccezione del personale sanitario o religioso) purché rispettino le seguenti condizioni: • Siano posti sotto un Comando responsabile della condotta • dei propri subordinati rispetto a detta Parte; • Siano sottoposti ad un regime di disciplina interna; • Rispettino le regole del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati; • Rispettino l’obbligo di distinguersi dalla popolazione civile quando prendano parte ad un attacco o ad un’operazione militare preparatoria all’attacco.

  47. COMBATTENTI ILLEGITTIMI SPIE Definizione (IV Conv. Aja – 1907 – Artt. 29-30-31). • Persona che, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccoglie o cerca di raccogliere informazioni in zona di operazioni di un belligerante per comunicarle alla parte avversa. Il 1° P.A. – 1977 – Art. 46 ha fatto venir meno il requisito della zona di operazioni. • La spia che rientri tra i propri ranghi dopo aver compiuto la missione assegnata non può essere punita qualora successivamente catturata

  48. COMBATTENTI ILLEGITTIMI MERCENARI Requisiti richiesti dalla norma (1° P.A. – 1977 – Art. 47). • Inesistenza di un rapporto di servizio con le FF.AA. dei Paesi in conflitto; • inesistenza di un mandato specifico da parte del Paese di appartenenza nell’area del conflitto; • reclutamento ad hoc effettuato all’interno del proprio o di altri Paesi; • partecipazione diretta alle operazioni militari; • remunerazione molto più alta dei militari delle FF.AA. dei Paesi in guerra; (Per rafforzare questo concetto, le Nazioni Unite, nel 1989, hanno adottato una Convenzione contro il reclutamento, l’uso, il finanziamento e l’addestramento dei mercenari). N.B. Convenzione ONU contro il reclutamento, l’utilizzo e l’addestramento di mercenari 1989

  49. Il “Principio di distinzione” nei conflitti armati non-internazionali (CANI)

  50. IL PRINCIPIO DI DISTINZIONE nei CANI • E’ meno articolato che nei CAI in quanto nei CANI manca il parametro di riferimento costituito dalla nozione tecnica di “combattente” • Tuttavia, anche nei CANI il principio di distinzione si articola in due corollari: • Nozione di obiettivo militare • 2) Protezione della popolazione civile dagli effetti degli attacchi

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