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LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Domanda Incontro Accordo e mancato accordo. LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE. DOMANDA DI MEDIAZIONE.

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LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

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Presentation Transcript


  1. Domanda Incontro Accordo e mancato accordo LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

  2. DOMANDA DI MEDIAZIONE • La domanda è una istanza con cui la parte chiede all’Organismo scelto di avviare un tentativo di Mediazione nei confronti dell’altra parte. Deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa (art. 4, comma 2). • La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso un Organismo di Mediazione (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010).

  3. PROCESSUALI Condizione di procedibilità SOSTANZIALI Interruzione prescrizione Impedimento decadenza EFFETTI DELLA DOMANDA

  4. Una volta ricevuta la domanda, il responsabile dell’organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, non oltre 15 giorni dopo il deposito della domanda, comunicando domanda e data del primo incontro alla parte chiamata, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 28/2010). • Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione (art. 4, comma 1, d.lgs. n. 28/2010). • Applicazione del principio dello sdoppiamento del momento di perfezionamento della notificazione (Corte Cost. 28/2004). • In caso di più domande, relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda (art. 4 comma 1). PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

  5. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo (art. 5, comma 6). PRESCRIZIONE E DECADENZA

  6. Materie ‘obbligatorie’ (art. 5, comma 1) • In presenza di clausola di mediazione per contratto o statuto (art. 5, comma 5) • Se non è stata proposta la domanda di mediazione, il Giudice, su eccezione di parte, o anche d’ufficio, ma non oltre la prima udienza (art. 5, comma 1), invita le parti a promuovere la mediazione, oppure attende il completamento del tentativo già avviato, rinviando la causa oltre il termine massimo di durata (4 mesi, art. 6). CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’

  7. Il procedimento si svolge senza formalità (art. 8, comma 2), laddove il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia (art. 8, comma 3). • Il mediatore è figura neutra, terza e imparziale, degna di fiducia, nonché gestore: • del conflitto • della comunicazione tra le parti • della negoziazione tra le parti • del problema tecnico-giuridico INCONTRO

  8. Il mediatore farà un discorso introduttivo • Le parti esporranno il proprio punto di vista • Emergere gli interessi • Generare opzioni alternative alle richieste • Metterle a confronto con le conseguenze della mancata conclusione dell’accordo • Ogni soggetto protagonista o partecipe del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo (art. 9, comma 1). • Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti (art. 9, comma 2).

  9. Della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, 2 comma, c.p.c. (art. 8, comma 5). Nei casi di “mediazione obbligatoria”, vi è anche la condanna della parte chiamata e non presente in mediazione, da parte del Giudice, ad una pena pecuniaria pari al versamento del contributo unificato corrispondente per il giudizio in questione (art. 8, comma 5, ultima parte).

  10. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo (art. 11, comma 1) • L’accordo di conciliazione ha natura contrattuale (contratto di transazione, art. 1965 ss. c.c.) • Il verbale d’accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo (art. 11, comma 1) • Una volta omologato, il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. (art. 11, comma 2) • L’accordo previsto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo nel loro adempimento (art. 11, comma 3) • Se con l’accordo le parti concludono atti o contratti 2643 c.c., per procedere alla trascrizione degli stessi, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 11 comma 3) ACCORDO E MANCATO ACCORDO

  11. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione, se le parti gliene fanno concorde richiesta (art. 11, comma 1). Si passa dalla fase facilitativa a quella valutativa. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto; le parti, a loro volta, fanno pervenire al mediatore per iscritto, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo/autorizzazione delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese e o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento (art. 11, comma 1) Nel caso di accettazione, si procede alla redazione di verbale di accordo, di cui la proposta forma parte integrante PROPOSTA

  12. La proposta farà comunque parte del verbale negativo (art. 11, comma 4) e risulterà agli atti il rifiuto di una o più parti Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa e la condanna al rimborso del sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento di una somma pari al contributo unificato, previsto per quel giudizio, nonché al rimborso delle spese del procedimento di mediazione (art. 13, comma 1) Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice nella procedura di mediazione (art. 13, comma 2) Su istanza di entrambe le parti, il mediatore deve formulare la proposta, in tutti gli altri casi ha la facoltà di farlo. Opportuno verificare sul Regolamento di Mediazione dell’Organismo prescelto Mancata Accettazione

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